Tipologia: CCNL
Data firma: 1 febbraio 2007
Validità: 01.03.2007 - 28.02.2011
Parti: Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Federcolf
Settori: Servizi, Lavoro domestico
Fonte: CNEL
Sommario:
Parti stipulanti Art. 1 - Sfera di applicazione Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione Art. 3 - Condizioni di miglior favore Art. 4 - Documenti di lavoro Art. 5 - Assunzione Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione) Art. 7 - Assunzione a tempo determinato Art. 8 - Lavoro ripartito Art. 9 - Permessi per formazione professionale Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa Art. 13 - Periodo di prova Art. 14 - Riposo settimanale Art. 15 - Orario di lavoro Art. 16 - Lavoro straordinario Art. 17 - Festività nazionali ed infrasettimanali Art. 18 - Ferie Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali Art. 20 - Permessi Art. 21 - Assenze Ari. 22 - Diritto allo studio Art. 23 - Matrimonio Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri Art. 25 - Tutela del lavoro minorile Art. 26 - Malattia Art. 27 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale Art. 28 - Tutele previdenziali Art. 29 - Servizio militare | Art. 30 - Trasferimenti Art. 31 - Trasferte Art. 32 - Retribuzione e prospetto paga Art. 33 - Minimi retributivi Art. 34 - Vitto e alloggio Art. 35 - Scatti di anzianità Art. 36 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio Art. 37 - Tredicesima. mensilità Art. 38 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso Art. 39 - Trattamento di fine rapporto Art. 40 - Indennità in caso di morte Art. 41 - Permessi sindacali Art. 42 - Interpretazione del Contratto Art. 43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo Art. 44 - Commissione paritetica nazionale Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione Art. 46 - Ente bilaterale Art. 47 - Cassa malattia Colf Art. 48 - Previdenza complementare Art. 49 - Contributi di assistenza contrattuale Art. 50 - Decorrenza e durata Chiarimenti a verbale Tabelle dei minimi retributivi dal 1 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 Tabella A lavoratori conviventi (valori mensili) Tabella B Lavoratori di cui art. 15 - 2°co.(valori mensili) Tabella C Lavoratori non conviventi (valori orari) Tabella D Assistenza notturna (valori mensili) Tabella E Presenza notturna (valori mensili) Tabella F Indennità (valori giornalieri) |
Il giorno 1 febbraio 2007 le sottoindicate Parti si obbligano a sottoscrivere avanti al Ministro del Lavoro e Previdenza sociale il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico 16 febbraio 2007
Parti stipulanti
Fidaldo - Federazione italiana datori di lavoro domestico aderente a Confedilizia […] costituita da: Nuova Collaborazione […], Assindatcolf […], Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici […], Associazione Datori di Lavoro Domestico […] e Domina - Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente a Federcasalinghe […] da una parte, e Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (Filcams-Cgil) […] e Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl) […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […] e Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil) […] e con partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […] e Federcolf, Federazione sindacale dei lavoratori a servizio dell'uomo […] dall'altra parte
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico, Domina, Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente a Federcasalinghe, da una parte, e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, dall'altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 304.
Art. 9 - Permessi per formazione professionale
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente, sussiste l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
[…]
Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
[…]
Art. 14 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
[…]
Art. 15 - Orario di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
-10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
-8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; in tal caso il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
[…]
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
[…]
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
Art. 16 - Lavoro straordinario
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
[…]
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo- notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
Art. 18 - Ferie
[…]
3. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. […]
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
[…]
Art. 25 - Tutela del lavoro minorile
1. Non è ammessa l'assunzione dei minori degli anni 16.
2. È ammessa l'assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
3. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
Art. 34 - Vitto e alloggio
1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
[…]
Art. 42 - Interpretazione del Contratto
1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 44.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 44 - Commissione paritetica nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale di cui all'art. 46 è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all'art. 42:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 43.
Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell'azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l'apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell'Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.
2. Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt. 410 e seguenti c.p.c.
Art. 46 - Ente bilaterale
1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.
2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
[…]
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
[…]
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.