Categoria: 2020
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Tipologia: Intesa
Data firma: 20 luglio 2020
Validità: 14 settembre 2020
Parti: Generali e Coordinamenti RSA First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Generali
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di intesa

Il giorno 20 luglio 2020, in Italia, tra il Gruppo Generali […], i Coordinamenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Fna e Snfia del Gruppo Generali

Premesso che
• è in corso la sperimentazione del c.d. Smart Working per i dipendenti via via individuati con l'accordo del 07/10/2016 e i successivi rinnovi 10/10/2017, 12/06/2018 e 20/06/2019 per le strutture con adeguato livello di readiness;
• la fase di emergenza correlata al diffondersi del virus COVID-19 ha comportato l'adozione di misure straordinarie e temporanee, volte al contenimento del contagio nonché alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
• in questo contesto, il ricorso allo Smart Working è stato indicato dall'Autorità ed adottato dall'Azienda come strumento necessario a garantire la tutela della salute dei lavoratori in ottica di continuità del business:
• il Gruppo ha inteso perseguire tali obiettivi mediante un importante investimento dal punto di vista economico ed organizzativo per consentire di lavorare da remoto anche ai lavoratori finora non coinvolti nella sperimentazione dello Smart Working e con mansioni compatibili con lo svolgimento delle attività da remoto;
tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue

1. L'intensificazione del ricorso alla modalità lavorativa in Smart Working per i lavoratori già rientranti nel perimetro di sperimentazione in base agli accordi in essere continuerà per la “fase 2” dell'emergenza e/o in ogni caso fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale ulteriore proroga da concordare con le OO.SS. in base all'evolvere della situazione epidemiologica e alle indicazioni che verranno emanate dall'Autorità.
2. Il ricorso straordinario e temporaneo alla modalità lavorativa da remoto per i lavoratori non rientranti nel perimento di sperimentazione dello Smart Working in base agli accordi in essere e nondimeno autorizzati, in via temporanea, a lavorare da remoto proseguirà anche nella “fase 2” e/o in ogni caso fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale ulteriore proroga da concordare con le OO.SS. in base all'evolvere della situazione epidemiologica e alle indicazioni emanata dall'Autorità. Pertanto, persistendo la necessità temporanea di continuare a far ricorso alla modalità di prestazione lavorativa da remoto quale strumento di contrasto e contenimento del virus anche durante la fase di progressivo e graduale ritorno alla normalità, la cui durata ad oggi non è esattamente prevedibile, le Parti convengono sull'opportunità di ricondurre la posizione dei lavoratori in questione (c.d. remotizzati in via emergenziale) nell'ambito del quadro normativo standard di riferimento (legge n. 81/2017), degli accordi sindacali aziendali in essere e delle relative Policy, attraverso la sottoscrizione dell'apposito accordo individuale (il cui testo viene allegato).
3. Per entrambe le categorie di lavoratori di cui ai punti n. 1 e 2, quantomeno fino al 14 settembre 2020, salvo eventuale proroga da concordare con le OO.SS., il ricorso allo Smart Working regolato dal presente accordo, nonché per quanto non diversamente disposto dalla policy aziendale, prevederà 5 giornate settimanali anche consecutive, salvo ogni diversa e successiva indicazione in relazione all'evolvere della situazione epidemiologica. Pur rimanendo nel periodo di vigenza del presente accordo la modalità di lavoro da remoto la modalità prioritaria, sarà possibile, compatibilmente con le norme di sicurezza nazionali, con le norme di sicurezza applicate dal Gruppo e con le esigenze di servizio, che il lavoratore che abbia oggettive motivazioni effettui la propria prestazione lavorativa in sede, previa richiesta ed autorizzazione in tal senso in base alle procedure in atto. Il Gruppo conferma la propria disponibilità al confronto con le OO.SS. per gli aspetti applicativi di quanto sopra.
4. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla sua sottoscrizione e scadrà il 14 settembre 2020, salvo eventuale proroga alla scadenza da concordare con le OOSS.
5. Nel corso della durata del presente Accordo, da parte aziendale verrà periodicamente fornita informazione alle OO.SS. riguardo l'andamento della remotizzazione in corso nonché lo stato di avanzamento ed eventuali variazioni del programma di graduale rientro presso le sedi.