Tipologia: CCNL
Data firma: 1 maggio 2007
Validità: 01.05.2007 - 30.04.2011
Parti: Sci, Union CED, Unimpresa e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Servizi, CED
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2 Classificazione del personale
Art. 3 - Mansioni di attesa
Art. 4 - Campo di applicazione del lavoro interinale
Art. 5 - Limiti di applicazione
Art. 6 - Individuazione dei soggetti fornitori
Titolo III - Quadri
Art. 7 - Declaratoria
Art. 8 - Orario part-time speciale per Quadri
Art. 9 - Formazione e aggiornamento
Art. 10 - Assegnazione della qualifica
Art. 11 - Polizza assicurativa
Art. 12 - Indennità di funzione
Titolo IV - Quadri di direzione
Art. 13 - Declaratoria
Art. 14 - Accesso ala qualifica
Art. 15 - Minimi retributivi
Art. 16 - Norme di salvaguardia
Titolo V - Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Art. 17 - Assunzione
Art. 18 - Documentazione
Art. 19 - Periodo di prova
Titolo VI - Contratto di apprendistato
Art. 20 - Definizione
Art. 21 - Limiti anagrafici
Art. 22 - Il periodo di prova
Art. 23 - Inquadramento
Art. 24 - Durata
Art. 25 - Obbligo formativo
Art. 26 - Formazione: contenuti
Art. 27 - Tutor
Art. 28 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 29 - Doveri dell'apprendista
Art. 30 - Diritti dell'apprendista
Art. 31 - Retribuzione
Art. 32 - Proporzione numerica
Art. 33 - Norma speciale
Art. 34 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 35 - Trattamento normativo
Art. 36 - Trattamento economico per malattia dell'apprendista
Art. 37 - Altri diritti previdenziali
Titolo VII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 38 - Premessa
Art. 39 - Richiami normativi
Art. 40 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 41 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 42 - Obblighi di informazione
Art. 43 - Diritti dei lavoratori somministrati
Art. 44 - Lavoro intermittente
Art. 45 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Art. 46 - Lavoro ripartito
Art. 47 - Soglie numeriche
Art. 48 - Gestione delle controversie
Titolo VIII - Orario di lavoro
Art. 49 - Orario normale settimanale
Art. 50 - Turni
Art. 51 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità
Art. 52 - Flessibilità dell'orario
Art. 53 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandanti fuori sede
Art. 54 - Fissazione dell'orario
Art. 55 - Lavoratori discontinui
Titolo IX - Part-time
Art. 56
Art. 57 - Rapporto a tempo parziale
Art. 58 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 59 - Riproporzionamento
Art. 60 - Lavoro supplementare
Art. 61 - Registro lavoro supplementare
Art. 62 - Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima
Art. 63 - Preavviso
Titolo X - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 64 - Norme generali lavoro straordinario
Art. 65 - Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 66 - Registro lavoro straordinario
Art. 67 - Lavoro ordinario notturno
Titolo XI - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 68 - Riposo settimanale
Art. 69 - Festività
Art. 70 - Retribuzione prestazioni festive
Art. 71 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Art. 72 - Permessi retribuiti - ROL
Titolo XII - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 73 - Congedi retribuiti
Art. 74 - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
• Congedo matrimoniale
Art. 75 - Diritto allo studio
Titolo XIII - Ferie
Art. 76 - Ferie
Art. 77 - Funzioni pubbliche elettive
Art. 78 - Determinazione periodo di ferie
Art. 79 - Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle di cui all'articolo 84.
Art. 80 - Insorgenza della malattia durante il periodo feriale
Art. 81 - Normativa per cessazione di rapporto
Art. 82 - Richiamo lavoratore in ferie
Art. 83 - Registro ferie
Titolo XIV - Missioni e trasferimenti
Art. 84 - Missioni
Art. 85 - Trasferimenti
Art. 86 - Disposizione per i trasferimenti
Titolo XV - Malattie e infortuni
Art. 87 - Malattia
Art. 88 - Normativa
Art. 89 - Obblighi del lavoratore
Art. 90 - Periodo di comporto
Art. 91 - Trattamento economico di malattia
Art. 92 - Infortunio
Art. 93 - Trattamento economico di infortunio
Art. 94 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio
Art. 95 - Festività
Art. 96 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 97 - Tubercolosi
Art. 98 - Sicurezza sul lavoro
 Art. 99 - Rimando alla vigente normativa
Titolo XVI - Gravidanza e puerperio

Art. 100 - Astensione dal lavoro della lavoratrice
Art. 101 - Astensione dal lavoro del lavoratore
Art. 102 - Permessi per l'assistenza
Art. 103 - Normativa
Art. 104 - Apprendistato e maternità
Titolo XVII - sospensione di lavoro
Art. 105 Sospensione
Titolo XVIII - Anzianità di servizio
Art. 106 - Decorrenza anzianità di servizio
Art. 107 - Computo anzianità frazione annua
Titolo XIX - Passaggi di qualifica

Art. 108 - Mansioni del lavoratore
Art. 109 - Modificazioni tecnologiche
Art. 110 - Passaggi di livello
Art. 111 - Scatti di anzianità
Titolo XX - Trattamento economico
Art. 112 - Normale retribuzione
Art. 113 - Retribuzione di fatto
Art. 114 - Retribuzione mensile
Art. 115 - Quota giornaliera
Art. 116 - Quota oraria
Art. 117 - Paga base nazionale conglobata
Art. 118 - Assorbimenti
Art. 119 - Prospetto paga
Titolo XXI - Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 120 - Tredicesima mensilità
Art. 121 - Quattordicesima mensilità
Titolo XXII - Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 122 - Campo di applicazione
Art. 123 - Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Art. 124 - Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 abitanti
Art. 125 - Indennità Trasporto Comuni con più di 500.000 abitanti
Art. 126 - Indennità Trasporto Comuni con più di 100.000 abitanti
Art. 127 - Indennità trasporto Comuni con più di 10.000 abitanti
Art. 128 - Indennità sotterranei
Art. 129 - Indennità mensa
Art. 130 - Indennità mezzi pubblici
Art. 131 - Premessa - Indennità locali rumorosi
Art. 132 - Indennità valori
Art. 133 - Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Art. 134 - Indennità vestiario. Codice di abbigliamento
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 135 - Recesso ex art. 2118 cod. civ.
Art. 136 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Art. 137 - Licenziamento: normativa applicabile
Art. 138 - Nullità del licenziamento
Art. 139 - Nullità del licenziamento
Art. 140 - Licenziamento simulato
Art. 141 - Preavviso
Art. 142 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 143 - Trattamento di fine rapporto
Art. 144 - Decesso del dipendente
Art. 145 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 146 - Dimissioni
Art. 147 - Dimissioni per matrimonio
Art. 148 - Dimissioni per maternità
Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 149 - Obbligo del personale di lavoro
Art. 150 - Divieti
Art. 151 - Giustificazioni alle assenze
Art. 152 - Rispetto orario di lavoro
Art. 153 - Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 154 - Provvedimenti disciplinari
Art. 155 - Codice disciplinare
Art. 156 - Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXV - Responsabilità civili e penali
Art. 157 - Assistenza legale
Art. 158 - Normative su procedimenti penali
Titolo XXVI - Relazioni sindacali
Art. 159 - Relazioni Nazionali
Art. 160 - Relazioni Regionali
Art. 161 - Assemblea
Art. 162 - Deleghe Sindacali
Titolo XXVII - Ente Bilaterale e Formazione Continua
Art. 163 - Ente Bilaterale
Art. 164 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale
Art. 165 - Formazione continua
Titolo XXVIII - Composizione delle controversie
Art. 166 - Composizione delle controversie
Art. 167 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 168 - Procedure
Art. 169 - Organismi Paritetici
Art. 170 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Titolo XXIX - Accordi integrativi regionali
Art. 171 - Accordi integrativi regionali
Titolo XXX - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 172 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 173 - Pari opportunità
Art. 174 - Azioni positive
Art. 175 - Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 176 - Lavoratori di lingua non italiana
Art. 177 - Lavoratrici straniere
Art. 178 - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 179 - Tutela dei genitori di portatori di Handicap
Titolo XXXI - Telelavoro
Art. 180 - Definizione
Art. 181 - Campo di applicazione
Art. 182 - Dotazioni strumentali
Art. 183 - Rottura, o danneggiamento delle dotazioni strumentali
Art. 184 - Furto delle dotazioni strumentali
Art. 185 - Orario di lavoro
Art. 186 - Durata
Art. 187 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni
Art. 188 - Infortuni
Art. 189 - Santo Patrono
Art. 190 - Ricercatori delocalizzati
Art. 191 - Rimando alla normativa
Titolo XXXII - Fondo pensionistico complementare
Art. 192
Titolo XXXIII - Decorrenza e durata del contratto
Art. 193 - Decorrenza e durata
Art. 194 - Quota di servizio contrattuale
Tabella 1 Tabella retributiva

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da centri elaborazione dati

Costituzione delle parti
Il giorno 01/05/07 in Roma, presso la sede della Confsal in Viale Trastevere n 60 Sistema commercio e impresa […], Union Ced aderente a Sistema Commercio e Impresa […], Unimpresa […] e Fesica Confsal […], Confsal Fisals […] con l'assistenza della Confsal […] hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Centri Elaborazione Dati

Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori interinali forniti da società autorizzate e, se compatibili a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
A) Centri elaborazione dati contabili;
B) Centri elaborazione cedolini paghe;
C) Centri elaborazione data entry;
D) Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
E) Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
F) Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale;
G) Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
H) Centri elaborazione dati operanti come Internet Provider;
I) Centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità on line;
J) Centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete;
K) Altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.

Titolo II - Classificazione del personale
Art. 3 - Mansioni di attesa
I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
-Custode;
-Portiere;
al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente in attesa.

Art. 6 - Individuazione dei soggetti fornitori
I contratti di lavoro temporaneo possono essere stipulati esclusivamente tra i Centri di Elaborazione Dati (CED) ed imprese fornitrici individuale ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 15/97.

Titolo VI - Contratto di apprendistato
Art. 21 - Limiti anagrafici

Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi di qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazioni del presente CCNL di età non inferiore ai 16 anni per completare la formazione professionale.
Il limite di età aumenta fino a 26 anni per i comuni che rientrano nelle aree Obiettivo 1 e 2, fino a 28 anni se hai una forma certificata di disabilità, fino a 29 per qualifiche ad alto contenuto professionale, secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 25 - Obbligo formativo
L'impegno formativo dell'apprendista dalla correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista con le seguenti modalità.
Al 2° livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.

Titolo di studioFormazione annua
Scuola dell'obbligo120 ore
Attestato di qualifica professionale100 ore
Diploma di scuola media superiore80 ore
Laurea60 ore
Laurea specialistica40 ore

Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge.
Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 26 - Formazione: contenuti
Le parti richiamando la normativa vigente, delegano all' Ente bilaterale la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere preofessionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del ministro del lavoro 8.4.1998, dovranno proseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.1999 e succ. mod. e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;

Art. 27 - Tutor
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, Legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di "tutor", comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, dei CED con meno di 15 dipendenti.

Art. 28 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) Impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) Non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) Non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non sia attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
d) Accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e) Accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria di corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. C), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL,sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 29 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) Seguire le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) Frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) Osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni in azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. e) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 30 - Diritti dell'apprendista
All'apprendista si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli produttivi.
[…]
L'apprendista non potrà essere adibito a:
- lavoro straordinario;
- lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna);
- lavoro a turno notturno o festivo per i CED che operano su 24 ore.

Art. 35 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro.
[…]

Titolo VII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 38 - Premessa

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla " Riforma Biagi" (D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
[…]

Art. 39 - Richiami normativi
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: art. 55, 56, 57, 58;
- per il lavoro intermittente: art. 59 e 60;
- per il lavoro ripartito: art. 61.

Art. 40 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli art. 20 e segg. Del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e può essere concluso quindi ogni qualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
[…]

Art. 42 - Obblighi di informazione
L'impresa utilizzatrice comunica alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione . Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo all'Ente Bilaterale.

Art. 43 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrati hanno diritti ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
[…]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quella relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 44 - Lavoro intermittente
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.

Art. 45 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 46 - Lavoro ripartito
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo all'Ente bilaterale.

Art. 48 - Gestione delle controversie
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominativo dal locale DPL;
b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.

Titolo VIII - Orario di lavoro
Art. 49 - Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali

Art. 50 - Turni
I centri Elaborazione Dati che per la loro articolazione organizzativa interna e/o per le specificità del settore di mercato operano con orari di lavoro:
- lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
- lunghissimi: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
- h24: per i CED che non operano mai interruzioni nell'attività, possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I dipendenti assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED attribuirà un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell'orario lavorativo per i contratti part-time;

Art. 51 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità
I centri Elaborazione Dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario di apertura degli uffici, possono richiedere ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
[…]
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
[…]
Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 52 - Flessibilità dell'orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di sedici settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
[…]
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità

Art. 54 - Fissazione dell'orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
Ai sensi dell'art. 12 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 55 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) uscieri;
Qualora i lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo svolgano nei periodi di attesa altre mansioni, sempre riconducibili con il proprio inquadramento, l'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.

Titolo X - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 64 - Norme generali lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 66 - Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei Centri Elaborazione Dati che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Titolo XI - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 68 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica o in altre giornate se comunicato dall'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione nei mondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 71 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione fermo restando il diritto del lavorato di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XIII - Ferie
Art. 83 - Registro ferie
Per le ferie verrà istituito presso i Centri elaborazione Dati un apposito registro.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei CED che abbiano la gestione del personale informatizzata.

Titolo XV - Malattie e infortuni
Art. 88 - Normativa

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha in oltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 92 - Infortunio
Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa da infortuni sul lavoro e le malattie professionali i Centri Elaborazione Dati sono tenuti ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 97 - Tubercolosi
I lavoratori che siano affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto di lavoro sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito dell'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 98 - Sicurezza sul lavoro
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli ara. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.

Art. 99 - Rimando alla vigente normativa
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti
Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le Regioni Autonome e per le Province Autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Titolo XVI - Gravidanza e puerperio
Art. 100 - Astensione dal lavoro della lavoratrice

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alla lettera a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
b) per i quattro mesi dopo il parto.
[…]

Art. 102 - Permessi per l'assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]

Art. 103 - Normativa
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 104 - Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo XXII - Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 122 - Campo di applicazione

Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutti i CED che occupino più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti.
[…]

Art. 123 - Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
I CED con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l'erogazione delle indennità di cui al precedente titolo.

Art. 128 - Indennità sotterranei
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulle salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un'indennità giornaliera di 0,50 Euro.

Art. 131 - Premessa - Indennità locali rumorosi
I lavoratori che prestino l'intera attività lavorativa in locali al cui interno siano attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un'indennità giornaliera pari a 0,25 Euro.

Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 136 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[…]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
[…]
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.

Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 149 - Obbligo del personale di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel mondo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le scadenze amministrative di legge ed assegnate dai superiori e di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della legge 675/96 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 154 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedano la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[…]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi.
- infrazione delle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
[…]
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[…]

Titolo XXVI - Relazioni sindacali
Art. 159 - Relazioni Nazionali

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le parti si incontreranno, entro sei mesi dalla firma del presente contratto, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali. Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Osservatorio Paritetico Nazionale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 160 - Relazioni Regionali
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle tipologie dei Centri Elaborazioni Dati operanti nelle diverse realtà regionali, si riuniranno, su richiesta di una delle parti, su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del mercato del territorio.
La previsione degli incontri di cui al precedente comma si intende rapportata a livello principale per le province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Art. 161 - Assemblea
Nei Centri Elaborazione Dati con più di 15 dipendenti, e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa. […]

Titolo XXVII - Ente Bilaterale e Formazione Continua
Art. 163 - Ente Bilaterale

Le parti stipulati, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, delegano l'Ente Bilaterale, che sarà costituito dalle parti entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a svolgere le seguenti finalità:
- gestire i contratti di formazione e lavoro;
[…]
- realizzare corsi di formazione professionali;
-svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali.
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- realizzare iniziative di carattere sociale;
- istituire comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91 nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute a della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
[…]
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale del Privato dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
L' Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Art. 165 - Formazione continua
Le parti si impegnano a costituire nel più breve tempo possibile l'ente di formazione continua e la gestione di una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all'aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL

Titolo XXVIII - Composizione delle controversie
Art. 166 - Composizione delle controversie

In sede di soluzione amichevole di eventuali vertenze inerenti l'applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie del Contratto si impegnano, prima di adire le vie legali, ed intraprendere il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
La pratica attuazione del presente articolo avverrà con le seguenti modalità:
a) accertamento della vertenza;
b) raccolta del materiale inerente la vertenza;
c) comunicazione della vertenza ed invio del materiale raccolto alla controparte;
in caso di esito positivo della conciliazione in sede sindacale, le parti provvederanno alla notifica presso il competente Ufficio del lavoro per l'applicazione di quanto previsto dalla vigente norma per le conciliazioni.

Art. 167 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da quattro componenti designati dalle parti, da quattro componenti designati dalla OO.SS. firmatarie del presente CCNL, da un Presidente nominato di comune accordo tra le parti.
Funzioni della Commissione Paritetica Nazionale sono:
- preparazione dei testi di lavoro per gli incontri nazionali di cui al precedente articolo 178;
- valutazione dello stato di applicazione del CCNL nel territorio;
- definizione di standard applicativi comuni, su tutto il territorio nazionale, degli istituti di cui al presente CCNL;
- istruttoria delle pratiche inerenti le vertenze collettive direttamente collegate con l'autentica interpretazione contrattuale;
- istruttoria delle pratiche connesse con le nuove figure professionali o con quelle professionali o con quelle interessate da rilevanti mutamenti di contenuto professionale ai sensi del precedente art. 127.

Art. 169 - Organismi Paritetici
Le Parti firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di apposti Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- formazione professionale;
- formazione Continua.

Titolo XXIX - Accordi integrativi regionali
Art. 171 - Accordi integrativi regionali

In sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 179 le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno stipulare appositi contratti integrativi regionali per le materie che gli Accordi sulla Politica dei Redditi delegano alla contrattazione.
Analogamente in questa sede si potranno stipulare accordi di gestione sulle materie rientranti nel passaggio di competenze tra l'amministrazione centrale dello Stato e le Regioni autonome ed ordinarie.

Titolo XXX - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 175 - Molestie sui luoghi di lavoro

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 176 - Lavoratori di lingua non italiana
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'articolo 90 del presente CCNL per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Titolo XXXI - Telelavoro
Art. 180 - Definizione

Si definisce telelavoro l'attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali.
Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
- autisti;
- lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
- ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.

Art. 182 - Dotazioni strumentali
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall' azienda e resteranno di proprietà aziendale.
Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.

Art. 183 - Rottura, o danneggiamento delle dotazioni strumentali
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all'azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l'orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare riparazioni/sostituzioni.
Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non figuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro ed i ripristino della normale attività presso la sede aziendale.

Art. 185 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
Viceversa l'orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l'azienda ed il lavoratore.
[…]

Art. 187 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni
L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 188 - Infortuni
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all'azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all'incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.

Art. 191 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all'ente bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente.