Regione Liguria
Legge regionale 10 luglio 2020, n. 15
Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione.
B.U.R. 15 luglio 2020, n. 6

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:
 

CAPO I
FINALITÀ, ISTITUZIONI E OPERATORI
Articolo 1

(Finalità)
1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.
2. La Regione Liguria promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.
 

Articolo 2

(Definizioni)
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
1) accertamento di morte: la constatazione dell'avvenuto decesso effettuato dal medico necroscopo;
2) attività cimiteriali:
a. gestione delle concessioni cimiteriali;
b. tenuta dei registri amministrativi e trasmissione documentale con il comune di riferimento;
c. accettazione e custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre;
d. servizi di tumulazione (deposito all'interno di un loculo), esumazione (estrazione di resti inumati), inumazione (deposito nel terreno), estumulazione (estrazione del feretro dal loculo) del cadavere e altre attività ad esse propedeutiche o ad esse correlate;
e. vigilanza;
f. manutenzione del verde;
g. traslazione di defunti e dispersione delle ceneri all'interno delle strutture cimiteriali;
h. individuazione dello spazio in area cimiteriale per il conferimento dell'ultimo saluto su espressa richiesta degli aventi titolo;
3) attività funebre: servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti l'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
b) fornitura di cofani funebri e altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasferimento di salma e trasporto di cadavere e di resti mortali;
d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri ivi compresi gli interventi di tanato cosmesi;
4) avviso di morte: comunicazione al Comune, ove è avvenuto il decesso, della morte di una persona;
5) cadavere: corpo del defunto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali dopo le ventiquattrore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
6) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, collocata fuori dalle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri;
7) denuncia delle cause di morte: redazione della scheda “ISTAT” da pare del medico che ha constatato il decesso;
8) dichiarazione di morte: comunicazione al Comune, ove è avvenuto il decesso, della morte di una persona da parte di familiari o di chi per essi;
9) feretro: cofano sigillato contenente il cadavere destinato a sepoltura o cremazione;
10) medico necroscopo: medico che accerta la morte redigendo l'apposito certificato previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127) e successive modificazioni e integrazioni;
11) periodo di osservazione: periodo durante il quale la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza;
12) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;
13) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattrore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
14) sala del commiato: struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, destinata, su richiesta dei familiari o degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi, nonché a esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato;
15) tempio laico: struttura all'interno del cimitero o del crematorio, adibita all'esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato;
16) trasporto funebre: trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di accertamento o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione;
17) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, di cui alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi) e successive modificazioni e integrazioni.
 

Articolo 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori, dei rispettivi ambiti di accoglienza e le relative norme gestionali;
b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
c) il piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, nonché della compatibilità economico finanziaria;
d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre;
f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.
h) la modulistica unificata da adottare.
 

Articolo 4
(Funzioni dei comuni)
1. Il Comune assicura l'esercizio delle funzioni di polizia mortuaria e dei compiti attribuitigli dalla normativa statale e regionale, nonché le attività cimiteriali e di cremazione come definite dall'articolo 2, anche in associazione con altri comuni, e in particolare:
a) rilascia le autorizzazioni, previa presentazione di SCIA, previste dalla presente legge;
b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza dei defunti o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico con le modalità previste dall'articolo 19, commi 9 e 10;
e) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;
f) definisce i turni di rotazione, dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
g) fissa le modalità e la durata delle concessioni;
h) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
i) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
j) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
2. Sono funzioni del Comune che, per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure (ASL):
a) la pianificazione cimiteriale;
b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre dichiarati in sede di presentazione della SCIA;
c) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre e sulla permanenza dei requisiti richiesti, sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
 

Articolo 5
(Funzioni delle ASL)
1. Le ASL, per quanto di competenza, esercitano le seguenti funzioni:
a) assicurano il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 10;
b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 50 e 51;
c) svolgono le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale.
 

Articolo 6
(Attività funebre)
1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del r.d. 773/1931 e successive modificazioni e integrazioni;
b) fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasferimento di salma, trasporto di cadavere, di resti mortali;
d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri, ivi compresi gli interventi di tanatocosmesi.
2. L'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi, corredata delle prescritte autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente comma e circa l'assenza di cause ostative di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, quali:
1) almeno un carro funebre in proprietà, ovvero acquisito mediante contratto di noleggio per un periodo minimo di tre anni ovvero contratto di leasing, in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera;
2) un'autorimessa per ogni Comune, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, in cui sia stata presentata la SCIA, attrezzata per la sanificazione e il ricovero di almeno un carro funebre in regola con le disposizioni di legge;
3) una sede o filiale, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel Comune ove viene presentata la SCIA e regolarmente aperta al pubblico;
4) disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente con il soggetto titolare di SCIA, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre;
5) disponibilità continuativa di ulteriore personale occupato con funzioni di necroforo, con minimo di quattro addetti, con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto titolare di SCIA ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte. Il personale di cui al punto 4), qualora svolga funzione di necroforo, può essere computato nel numero dei quattro necrofori di cui al presente punto;
6) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, in persona diversa da quella impiegata in altre sedi, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in possesso dei requisiti formativi previsti;
b) i requisiti di cui alla lettera a), punti 1), 2) e 5), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del Codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro. Qualora i requisiti di cui alla lettera a), punti 1), 2) e 5) siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, deve esserne effettuata comunicazione ai comuni in cui si trovano le sedi e data evidenza alla clientela e nell'atto del conferimento del mandato allegando specifica documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere;
c) i soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altre imprese funebri con i contratti di cui alla lettera b), dovranno dimostrare la disponibilità diretta e continuativa dei requisiti strutturali ed organizzativi congrui al volume di lavoro richiesto, con un minimo numero di otto addetti necrofori in possesso dei requisiti formativi con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente e numero tre carri funebri;
d) i soggetti di cui alla lettera c) dovranno possedere per ogni quattro contratti sottoscritti, ulteriori rispetto ai primi dieci, almeno quattro addetti assunti con regolare contratto di lavoro continuativo e permanente e un'auto funebre, oltre la dotazione minima prevista alla lettera c);
e) presso la Regione Liguria è istituito un elenco delle imprese funebri, dei direttori tecnici e degli addetti necrofori con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.
3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in uno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a coloro che abbiano riportato:
a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del Codice penale;
b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni;
c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2020, n. 136) e successive modificazioni e integrazioni;
f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e successive modificazioni e integrazioni;
g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
4. Le condizioni ostative di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, all'addetto alla trattazione degli affari responsabili delle sedi o filiali e devono essere autocertificate dai medesimi soggetti a cui si riferiscono.
5. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre intesa come mero procacciamento di clientela e l'integrale devoluzione dello svolgimento del servizio a favore di un altro soggetto autorizzato.
6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge nelle sedi e filiali o, su richiesta degli interessati, presso la residenza/domicilio del defunto o degli aventi diritto. L'attività per il conferimento dell'incarico non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private.
7. È fatto assoluto divieto di proporre ed acquisire incarichi in ordine ad attività funebri, di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:
a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture sociosanitarie, socioassistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;
b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
c) all'interno dei cimiteri.
8. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, con attività sanitarie e parasanitarie e con la gestione di cimiteri.
9. I contratti in essere di cui al comma 8 cessano al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che svolgono l'attività funebre non possono svolgere, anche per tramite di proprio personale, attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero.
10. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone od offre direttamente o indirettamente o sollecita o accetta, la proposta o l'offerta per provvigioni, regali di valore o vantaggi di qualsiasi natura ed importo per ottenere o per dare informazioni o facilitazioni ed a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.500,00 a euro 25.000,00. In caso di recidiva si può procedere alla sospensione dell'attività funebre da uno a tre mesi e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
 

Articolo 7
(Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione definisce i requisiti delle figure professionali e i contenuti dei relativi corsi formativi.
2. Le figure professionali interessate dalla presente disciplina sono:
a) per il settore funebre:
1) responsabile della conduzione dell'attività e addetto alla trattazione degli affari;
2) operatore funebre, necroforo, addetto al trasporto.
b) per il settore cimiteriale:
1) addetto cimiteriale o necroforo;
2) direttore cimiteriale;
3) operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione.
3. La durata dei percorsi è così definita:
a) sessanta ore per la figura di responsabile della conduzione di attività e di addetto alla trattazione degli affari delle quali trentasei costituiscono il percorso di base;
b) trentasei ore per la figura di operatore funebre o necroforo o addetto al trasporto, di contenuto identico al percorso di base di cui alla lettera a);
c) ventiquattro ore per la figura di addetto cimiteriale o necroforo;
d) sessanta ore per la figura il direttore cimiteriale;
e) trentasei ore per la figura di operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione.
4. Tutte le figure professionali hanno specifici programmi formativi da svolgere. I corsi saranno erogati da enti di formazione accreditati presso Regione Liguria o associazioni del settore. Tutti i corsi precedentemente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, riferiti alle figure professionali, possono essere ritenuti validi solo se i loro contenuti risultino coincidenti con i programmi formativi decisi dalla Regione Liguria.
5. Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività funebre.
6. Per tutti gli addetti operanti nel settore alla data di entrata in vigore della presente legge, in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore a dieci anni nell'arco degli ultimi venti anni, in qualità di titolare o dipendente con regolare e continuativo rapporto di lavoro, la durata dei percorsi formativi di cui al comma 3 è ridotta nella misura del 50 per cento; gli addetti in qualità di titolare o dipendente con regolare o continuativo rapporto di lavoro in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore ai venti anni, sono totalmente esenti dalla frequentazione dei corsi formativi.
7. Presso la Regione è istituito un elenco delle imprese autorizzate a svolgere attività funebre, dei responsabili e degli addetti con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.
8. Per gli addetti che non abbiano maturato esperienze nel settore, costituiscono prerequisiti specifici di ammissione ai corsi:
a) per il responsabile della conduzione dell'attività: obbligo scolastico assolto;
b) per l'addetto alla trattazione degli affari: obbligo scolastico assolto;
c) per l'operatore funebre o necroforo: obbligo scolastico assolto;
d) per gli operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione: obbligo scolastico assolto.
9. Nell'ambito dell'attività formativa di cui al presente articolo è ammesso all'esame finale chi ha frequentato almeno il 75 per cento delle previste ore complessive.
10. Per i corsi di responsabile della conduzione dell'attività e addetto alla trattazione degli affari, è prevista una verifica finale di fronte a commissione esterna, di cui farà parte almeno un membro rappresentante di una delle Federazioni del comparto funerario italiano di estensione nazionale.
11. Le modalità di svolgimento dei corsi e le modalità di verifica dell'apprendimento sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
 

CAPO II
DEFINIZIONI, ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE
Articolo 8
(Accertamento di morte)
1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico. La visita necroscopica non è soggetta al pagamento dei diritti sanitari.
 

Articolo 9
(Denuncia della causa di morte)
1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni e integrazioni è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.
 

Articolo 10
(Medico necroscopo)
1. Le funzioni del medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'ASL tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.
2. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni e integrazioni e, comunque, non oltre le trenta ore.
 

Articolo 11
(Periodo di osservazione)
1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattrore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione, ovvero laddove l'ASL competente per territorio ne ravveda l'esigenza.
3. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
a) presso la residenza/domicilio del defunto o degli aventi titolo, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'ASL;
b) presso la struttura obitoriale della struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata;
c) presso la casa funeraria.
4. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
5. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.
 

Articolo 12
(Trasferimento di salma durante il periodo di osservazione)
1. Durante il periodo di osservazione nell'arco delle ventiquattrore e indipendentemente che sia avvenuto l'accertamento di morte, su richiesta dei familiari o aventi titolo, il defunto può essere trasferito dall'impresa funebre delegata al proprio domicilio/residenza o di un avente titolo, alla struttura obitoriale, al deposito di osservazione o alla casa funeraria a seguito della certificazione rilasciata dal medico intervenuto, dal direttore sanitario o suo delegato oppure dal medico curante, che escluda il rischio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo sufficiente e valido per eseguire il trasferimento del defunto dal luogo di decesso al luogo di osservazione. Tali luoghi possono essere situati anche in Comune diverso all'interno del territorio regionale.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento di cui al comma 1 comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e all'ASL del Comune di decesso e a quello di destinazione la nuova sede ove la salma è stata trasferita.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il defunto è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. Qualora la durata del periodo di osservazione venga ridotta procedendo con l'accertamento di morte effettuato con l'esecuzione dell'elettrocardiogramma, nei tempi e nei modi previsti, su richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata con le modalità di cui al comma 3 verso il luogo prescelto per le onoranze, abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato all'interno del territorio regionale o, con principi di reciprocità, anche verso regioni con analoghe disposizioni.
5. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine delle ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, purché avvenga nell'arco di tempo massimo di quarantotto ore.
6. Il trasferimento della salma può avvenire eccezionalmente in altri luoghi differenti da quelli previsti al comma 1 per il tributo di speciali onoranze, previa specifica autorizzazione del Sindaco.
 

Articolo 13
(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)
1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL.
 

Articolo 14
(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)
1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
 

CAPO III
SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA, SALA DEL COMMIATO E TEMPIO LAICO
Articolo 15
(Strutture obitoriali e deposito di osservazione)
1. Nel deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Le strutture obitoriali sono finalizzate all'assolvimento delle seguenti funzioni:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. Nell'ambito delle strutture sanitarie o socioassistenziali sono presenti i locali destinati a ricevere le persone decedute all'interno delle stesse.
 

Articolo 16
(Casa funeraria)
1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nella quale, a richiesta degli aventi titolo del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme ed i cadaveri per le attività di osservazione, trattamenti conservativi e tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente, la vestizione, la composizione, la custodia, l'esposizione del cadavere, oltre le attività di onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto.
2. In presenza dei requisiti previsti dalla presente legge la casa funeraria può svolgere la funzione di sala del commiato in appositi locali a tale scopo esclusivamente adibiti nell'ambito della struttura.
3. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la realizzazione e la gestione della casa funeraria ed il gestore definisce gli orari di apertura in funzione dei servizi funebri e delle condizioni di accessibilità da garantire.
4. Le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificato nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), integrate da quanto previsto dalla presente legge nel modo seguente:
a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
b) camera ardente o sala di esposizione;
c) locale per la preparazione dei defunti;
d) servizi igienici per il personale;
e) servizi igienici per i dolenti;
f) sala per onoranze funebri al feretro;
g) almeno una cella frigorifera;
h) deposito per i materiali;
i) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.
5. Le case funerarie non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture sociosanitarie e socioassistenziali di ricovero con disponibilità maggiore di trentacinque posti letto.
6. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto l'accesso esterno separato per i visitatori.
7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private, strutture sociosanitarie e socioassistenziali per la fornitura dei propri servizi.
8. È compito del Comune vigilare sull'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico sanitari.
9. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi i feretri sigillati in attesa del completamento del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.
 

Articolo 17
(Sala del commiato)
1. La sala del commiato è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera a), destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi strettamente necessari alla celebrazioni dei riti, nonché ad esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la realizzazione e la gestione della sala del commiato.
2. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:
a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno ovvero anche a piani superiori purché dotati di vie di fuga dedicate, prive di barriere architettoniche e determinate in base all'affollamento massimo dei locali asserviti;
b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
c) altezza libera interna non inferiore a m. 3,00, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
3. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.
4. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari e l'idoneità dei locali spettano all'ASL competente per territorio.
5. Le sale del commiato non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture sociosanitarie e socioassistenziali di ricovero con disponibilità maggiore di trentacinque posti letto.
 

Articolo 18
(Tempio laico)
1. Nelle aree cimiteriali e nei crematori possono essere presenti strutture adibite all'esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato per il periodo necessario alla celebrazione.
 

CAPO IV
TRASPORTO FUNEBRE
Articolo 19
(Definizione di trasporto funebre)
1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento o di rinvenimento, fino ai luoghi di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere e sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.
3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
4. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune del cimitero di competenza.
5. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ASL di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico sanitarie.
6. La vigilanza sui trasporti spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico sanitari.
7. Il trasferimento dei defunti deceduti in struttura sanitaria, sociosanitaria o socioassistenziale, dal reparto alle camere mortuarie interne non costituisce trasporto funebre ed è svolto da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con l'attività funebre. In caso di esternalizzazio ne, tale attività è incompatibile con soggetti che svolgono l'attività funebre o ad essi direttamente o indirettamente ricondotta.
8. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo11, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
9. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione o tramite bandi di affidamento:
a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari o per altre esigenze individuate dal Comune a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 9 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
11. Spetta al Comune l'individuazione dei criteri per l'attestazione di indigenza, stato di bisogno della famiglia e disinteresse dei familiari, nonché la valutazione del tipo di servizio da applicare, trattandosi di oneri a suo carico.
12. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
13. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli.
 

Articolo 20
(Caratteristiche dei cofani funebri)
1. Le caratteristiche delle casse, per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, debbono rispondere alle disposizioni nazionali in materia.
2. In caso di cremazione, devono essere utilizzati feretri realizzati nel rispetto delle norme UNI 11519-11520 relative agli standard di costruzione di cofani funebri.
 

Articolo 21

(Iniezioni conservative)
1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo.
 

Articolo 22
(Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)
1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dalle imprese funebri.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale secondo il modello predisposto dalla Giunta regionale.
 

Articolo 23
(Trasporto di ossa e di ceneri)
1. Il trasporto di urne cinerarie e di cassette contenenti ossa o resti ossei, non essendovi controindicazioni igienico sanitarie, può essere svolto da chiunque ne abbia titolo, con qualunque mezzo, purché in possesso dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto.
 

Articolo 24
(Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse)
1. Il trasporto funebre deve essere svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.
2. Tutti gli automezzi e gli accessori devono essere tenuti in buona efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.
3. Gli automezzi devono essere in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento sia per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni.
4. Le auto funebri devono essere, inoltre, dotate di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e sanificabile ed attrezzate con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
5. Il titolare dell'attività deve disporre del libretto sanitario del mezzo attestante l'idoneità dello stesso rilasciato, all'atto di messa in servizio, dall'ASL competente per territorio. Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di idoneità e dell'assenza di avvenute variazioni strutturali deve essere autocertificato annualmente dal titolare del mezzo su apposito modello elaborato dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 3, lettera h), da trasmettere all'ASL competente per territorio e da allegare in copia al libretto sanitario.
6. Le autorimesse per il ricovero dei mezzi funebri sono autorizzate dal Comune in cui opera l'impresa funebre e devono essere provviste di attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli stessi.
7. La pulizia e sanificazione del vano di carico del mezzo funebre devono avvenire presso l'autorimessa autorizzata. La pulizia della carrozzeria e dell'abitacolo dei mezzi funebri può essere esternalizzata tramite specifico contratto con aziende specializzate.
 

Articolo 25
(Prodotti del concepimento)
1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedano la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri attraverso contenitori idonei dal punto di vista igienico sanitario.
 

CAPO V
TRASPORTO INTERNAZIONALE
Articolo 26 (Trasporto funebre tra Stati)
1. Il trasporto funebre internazionale deve essere svolto in ottemperanza alle normative vigenti.
 

CAPO VI
CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI
SEZIONE I
COSTRUZIONE, REQUISITI, SERVIZI DEI CIMITERI
Articolo 27
(Costruzione dei cimiteri)
1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni e integrazioni, ogni Comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero nel contesto della pianificazione dei cimiteri.
2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto dei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 58 e seguenti del d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni e attua le opportune azioni di recupero funzionale al riutilizzo e/o alla riqualificazione dei fabbricati di sepolture a tumulazione resisi liberi per scadenza dell'originaria concessione.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'ASL.
 

Articolo 28
(Gestione dei cimiteri)
1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri, con eccezione della tenuta dei registri amministrativi e delle attività connesse, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. I comuni, previa ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, con provvedimento a cui assicurare la necessaria pubblicità, possono stabilire con atto motivato da comunicare alla Regione che le aziende svolgenti attività funebre possono, a completamento del servizio funebre, svolgere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
3. Per gestione cimiteriale si intende l'accettazione e la custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre, la relativa custodia, la tenuta dei registri amministrativi e la trasmissione documentale con il Comune di riferimento, la gestione delle inumazioni, la vigilanza e la manutenzione del verde e delle aree comuni, la gestione delle concessioni cimiteriali e le esumazioni ordinarie, la gestione dei templi laici.
4. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea.
5. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.
6. Laddove gli aventi titolo ne facciano espressa richiesta scritta al Comune che svolga tale attività è loro libera facoltà di indicare una società marmista, edile a cui affidare la chiusura del loculo, purché abilitata dal Comune stesso per l'esecuzione dei lavori cimiteriali.
7. Le attività di edilizia o assimilabili all'interno delle aree cimiteriali devono essere autorizzate dal Comune stesso, previa presentazione della documentazione inerente all'azienda che intende esercitare in area demaniale comunale.
 

Articolo 29

(Area di rispetto)
1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni è individuata considerando:
a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
 

Articolo 30
(Requisiti minimi)
1. In ogni cimitero o complesso cimiteriale cittadino sono presenti almeno:
a) un campo di inumazione;
b) un campo di inumazione speciale;
c) una camera mortuaria;
d) un ossario comune;
e) un cinerario comune.
2. In relazione alle richieste della popolazione, alla dimensione del cimitero e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
a) loculi per la tumulazione di feretri;
b) celle per la conservazione di cassette ossario;
c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.
 

Articolo 31

(Camera mortuaria)
1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.
 

Articolo 32
(Ossario comune)
1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.
 

Articolo 33

(Cinerario comune)
1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.
 

SEZIONE II
INUMAZIONI E TUMULAZIONI CIMITERIALI
Articolo 34
(Diritto di sepoltura)
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti:
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone, già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture sociosanitarie e socioassistenziali situate fuori del Comune;
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25 e gli arti e le parti anatomiche riconoscibili.
 

Articolo 35
(Identificazione della sepoltura)
1. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione sia in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.
 

Articolo 36
(Inumazione)
1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni. I campi di inumazione speciale, distinti o contigui a quelli comuni, sono destinati alla inumazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie ed estumulazioni. La durata della reinumazione viene stabilita in:
a) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti per favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione delle spoglie mortali;
b) cinque anni ove non si ricorra all'impiego delle sostanze di cui alla lettera a).
 

Articolo 37
(Tumulazione)
1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
3. La realizzazione di loculi areati è ammessa secondo le prescrizioni stabilite dalla Giunta con propria deliberazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Articolo 38
(Sepoltura privata nel cimitero)
1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree pubbliche per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.
 

SEZIONE III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Articolo 39
(Esumazioni)
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'ASL, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ASL.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
 

Articolo 40
(Estumulazione)
1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Sono estumulazioni ordinarie anche quelle eseguite prima della scadenza della concessione, purché siano trascorsi venti anni da sepoltura stagna o dieci anni da sepoltura areata.
2. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ASL.
3. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
 

Articolo 41
(Destinazione delle ossa e dei resti mortali)
1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. E,' altresì, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.
2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

 

SEZIONE IV
TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI
Articolo 42
(Cappella privata fuori del cimitero)
1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del r.d. 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni, destinate alla sepoltura di cadaveri e di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune, sentita l'ASL di riferimento.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Articolo 43
(Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)
1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base dei requisiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), sentita l'ASL di riferimento.

SEZIONE V
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
Articolo 44
(Cremazione)
1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere o i resti mortali o ossei, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Articolo 45
(Crematori)
1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Il soggetto titolare dell'impianto e il soggetto gestore non possono svolgere congiuntamente attività funebre se non garantendo un'effettiva separazione societaria, organizzativa ed operativa e con proprietà diverse.

Articolo 46
(Autorizzazione alla cremazione)
1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della l. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. I defunti portatori di pacemaker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora risultasse necessario rimuovere il pacemaker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pacemaker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

Articolo 47
(Espressione di volontà)
1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della l. 130/2001.

Articolo 48
(Consegna e destinazione finale delle ceneri)
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per l'affido familiare o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale rilasciato dal Comune di decesso che, redatto in triplice originale, ne indica la destinazione finale. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale é trasmesso all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È, altresì, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 49
(Dispersione delle ceneri)
1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi della l. 130/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita:
a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
b) in natura;
c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti in ottemperanza alla normativa vigente.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII
NORME COMUNI
Articolo 50
(Trattamenti particolari)
1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'ASL e al Comune.

Articolo 51
(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)
1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'ASL, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Articolo 52
(Sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6 e 7, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
2. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
3. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre applicando, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 10.
4. In caso di recidiva è, altresì, sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Articolo 53
(Disposizioni transitorie)
1. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.
2. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le ASL provvedono alla creazione e diffusione della modulistica uniforme in tutta la Regione Liguria adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO VIII
ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUMULAZIONE
DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Articolo 54
(Tumulazione degli animali di affezione)
1. Oltre a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri di animali) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2. L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 55
(Vigilanza, controllo e sanzioni)
1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione della presente legge, mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio per la vigilanza igienico sanitaria.
2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia provinciale, i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'ASL competente per territorio.
3. La violazione delle norme contenute nella presente legge comporta, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in essa stabilite.
4. Quando le norme della presente legge dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
7. Il Comune, su proposta dell'ASL territorialmente competente, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme della presente legge, secondo le procedure stabilite dagli articoli 17 e 18 della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 56
(Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri)
1. Ai fini della prevenzione del rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri, i servizi interessati si attengono alle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e. Bolzano

Articolo 57
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 10 luglio 2020
 

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti