PROTOCOLLO DI INTESA
ex art. 15 lg. 241/1990

tra

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO *** rappresentata dal Presidente Dario Gallina o persona da lui delegata, domiciliato per la carica in Torino, Via Carlo Alberto, 16 (qui di seguito più brevemente indicata come Camera di commercio)

e

ISTITUTO NAZIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Direzione Regionale Piemonte *** rappresentato dal Direttore regionale dott. Giovanni Asaro, ***, domiciliato per la carica presso la Direzione regionale in Torino, corso Galileo Ferraris 1, (qui di seguito più brevemente indicato INAIL);
 

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 241/90 dispone che: “... le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'INAIL in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, l'INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- le Linee Operative per la Prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
- gli artt. 1 e 2 della Legge 580/93 dispongono le funzioni di interesse generale delle Camere di commercio per il sistema delle imprese e lo sviluppo delle economie locali;
- la Camera di commercio svolge, nell'ambito delle funzioni per lo sviluppo delle economie locali, funzioni di interesse generale per il sistema imprenditoriale, supportando la trasformazione digitale e tecnologica delle aziende locali, anche afferente soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro, attraverso iniziative di informazione e di assistenza;
- le Camere di commercio, alla luce della legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016 che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, hanno assunto un ruolo attivo nella promozione di queste attività, coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale, individuando anche iniziative dirette, da un canto a promuovere l'innovazione della gestione del lavoro e dei processi aziendali attraverso l'inserimento di nuovi strumenti/competenze legati alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dall'altro a contribuire alla crescita di competenze in tale materia;
- la Camera di commercio di Torino, nell'ambito delle competenze in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di supporto all'alternanza scuola-lavoro, e INAIL sono entrambi enti sottoscrittori del protocollo “Protocollo di Intesa interistituzionale per l‘alternanza scuola lavoro e per il collegamento del sistema formativo e del sistema imprenditoriale”, stipulato in data 14.1.2019, per attività di raccordo tra mondo del lavoro e mondo della formazione;
- per far fronte alla fase post emergenza Covid-19, per la definizione di eventuali interventi, le Camere di commercio sono attente a monitorare i fabbisogni delle imprese, anche in termini di domanda di sicurezza sul lavoro, in particolare per il bisogno di attivare nuove procedure di sicurezza sanitaria nelle attività imprenditoriali, che richiedono anche una differente organizzazione del lavoro, una diversa disposizione degli spazi e una nuova scansione dei tempi di lavoro, con la necessità di prevedere specifiche tutele assicurative oltre quelle sanitarie;
- l'INAIL, per fronteggiare le diverse fasi di emergenza sanitaria Covid-19, ha garantito le più ampie tutele assicurative di legge, le prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative ai soggetti contagiati, ha intrapreso azioni a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e a sostegno anche economico delle imprese predisponendo, a titolo di raccomandazioni, documenti tecnici, relativi ai vari settori economici, elaborati in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e approvati dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile, inoltre fornisce assistenza, informazione e formazione specifica ai lavoratori e ai datori di lavoro;
 

CONSIDERATO CHE

Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, valutata la specifica realtà del territorio e i fabbisogni delle imprese, anche in termini di domanda di sicurezza sul lavoro, sono interessate a instaurare un rapporto di reciproca collaborazione, al fine di realizzare iniziative congiunte con finalità prevenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
 

Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.

Art. 2 - Oggetto dell'intesa e impegni delle parti. Ambiti dell'azione condivisa
Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l'attuazione di progetti e programmi in comune e di eventi con finalità prevenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (conferenze, seminari, etc.);
- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
- iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
- condivisione di prodotti informativi per settore o figura aziendale da diffondere anche con l‘organizzazione di workshop e seminari tematici;
- proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- scambio di informazioni su materie di reciproco interesse, nel rispetto della normativa di cui al GDPR 25/05/2018 Regolamento Europeo per la protezione dei Dati Personali, per la realizzazione di studi e analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.

Art. 3 - Durata
Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici Protocolli Operativi, nel rispetto del presente Protocollo, e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate nonché l'indicazione delle eventuali specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno attenere al principio della compartecipazione finanziaria delle risorse professionali, economiche e strumentali.

Art. 4 - Comitato di Coordinamento
La collaborazione tra le parti viene gestita per l'intera durata del protocollo da un Comitato di Coordinamento composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l'altro l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto. Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi.

Art. 5 - Tutela progetti collaborativi
Le Parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.
In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione, nonché tra le Parti.

Art. 6 - Utilizzo dei segni distintivi
Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di INAIL Direzione regionale per il Piemonte e della Camera di Commercio di Torino saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti atti convenzionali operativi.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea rispetto all'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti atti convenzionali operativi richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 7 - Durata e risoluzione del protocollo di intesa
Il presente Protocollo di Intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni. Ciascuna Parte ha facoltà di chiedere il rinnovo dell'Intesa, almeno tre mesi prima della scadenza, mediante comunicazione scritta al Comitato di Coordinamento. Ciascuna delle Parti ha inoltre facoltà di recedere dall'Intesa, dandone comunicazione scritta al Comitato di Indirizzo, con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8 - Modifiche del protocollo di intesa
È facoltà di ciascuna Parte proporre accordi supplementari, aggiuntivi o modificativi di quanto previsto nel presente Protocollo d'Intesa, previa comunicazione scritta da sottoporre all'approvazione del Comitato di Coordinamento nella sua interezza.

Art. 9 - Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale unico competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Intesa.

Art. 10 - Rimandi
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 11 - Disposizioni finali e fiscali
Il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a cura della parte che richiede la registrazione ed è redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale. Esso è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art.2 della tariffa parte 1a, allegato A del DPR 642/72, assolto dall'INAIL.

Per la CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
il Presidente Dr. Dario Gallina

Per l'ISTITUTO NAZIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO- Direzione Regionale Piemonte
il Direttore Regionale
Dott. Giovanni Asaro


Fonte: inail.it