Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 luglio 2020, n. 16137 - Infortunio mortale e domanda di regresso


 

Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CIRIELLO ANTONELLA
Data pubblicazione: 28/07/2020
 

Rilevato
che la Corte d'appello di Reggio Calabria, per quanto qui rileva, con sentenza n. 2265 del 2013, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato N. Antonio e la N. Srl in solido, al pagamento in favore dell'INAIL della somma di euro 399,746,64 oltre alle spese del doppio grado di giudizio;
che, a fondamento del decisum, la corte preliminarmente, ha escluso la improcedibilità del ricorso, dedotta dalle parti appellate nella memoria difensiva perché l'appello non sarebbe stato notificato nel termine di 10 giorni previsto dal secondo comma dell'articolo 435 c.p.c., sulla scorta di orientamenti di legittimità secondo cui la inosservanza di tale termine non produce conseguenze pregiudizievoli per la parte ed il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 435 cit., terzo comma, non produce inesistenza della notificazione ma mera nullità, sanata, nel caso di specie, dalla costituzione e dal rinvio a nuova udienza con deposito di nuova memoria per l'udienza di rinvio disposta dal collegio;
nel merito la corte ha poi accolto la domanda di regresso poichè ha ritenuto N.A. e la N.G. quale legale rappresentante della N. srl responsabili dell'infortunio mortale occorso al lavoratore C.A. il 9/9/1998;
che, avverso la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione N. A., quale rappresentante della N. Srl, affidato a due motivi;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste scritte;
che l'INAIL ha provveduto a depositare memorie illustrative.
 

Considerato
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:
1) ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 435, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. e degli articoli 24 e 111 Cost., in cui sarebbe incorsa la corte di appello di Reggio Calabria erroneamente respingendo la eccezione di improcedibilità dell'appello, ritualmente eccepita dalla difesa dei ricorrenti nel giudizio di secondo grado, in contrasto con orientamenti affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 20614 del 30 luglio 2008.

Nella prospettazione di parte ricorrente il termine previsto dall'articolo 435 cit., comma secondo, non avrebbe carattere perentorio solamente qualora venga almeno osservato il termine previsto dal comma terzo dell'articolo stesso; l'inosservanza del termine previsto dal comma terzo travolgerebbe anche il termine previsto dal secondo comma;
2) Ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 del d.lgs. n.165 del 2001, in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Reggio Calabria riconoscendo la legittimazione processuale attiva in capo al Direttore regionale per la Calabria, dell'Istituto controricorrente, sull'erroneo presupposto che l'articolo 16 cit., alla lettera F, attribuisca ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo quattro, diverse attribuzioni tra le quali quella di promuovere liti; nella prospettazione di parte ricorrente, dal quadro normativo attuale, in mancanza di specifiche disposizioni evincibili del regolamento prodotto e in mancanza del regolamento sull'ordinamento amministrativo contabile non si potrebbe ritenere che il dirigente regionale sia titolare di tale potere.
che il primo motivo è infondato;
Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale nel rito del lavoro, la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., deve notificare all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non determina nullità, in quanto non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435 c.p.c., terzo e quarto comma, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione ( v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 3959/2016, ord., n. 23426 del 16/10/2013 e Cass. n. 8685 del 31/05/2012, che hanno richiamato l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 60 del 2010, che ha ritenuto manifestamente infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in fattispecie in cui, malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435 c.p.c., comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3). E' stato poi, anche, affermato che (sez. L - , Sentenza n. 9735 del 19/04/2018) nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, solo in difetto di costituzione dell'appellato; il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorché effettuata al solo scopo di far valere la nullità, salva la possibilità per l'appellato di chiedere, all'atto della costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dell'intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa.
La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi, avendo evidenziato la natura ordinatoria del primo termine ed avendo sostanzialmente ritenuto, in ragione del mancato rispetto del secondo termine, che la nullità conseguente fosse sanata dalla costituzione della parte appellata all'udienza del 28.2.2012 e dalla fissazione di una nuova udienza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo è del pari infondato;
ed infatti correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il direttore regionale INAIL rientri tra i dirigenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 165 del 2001, ai quali è attribuito il potere di promuovere liti dall'articolo quattro della medesima norma. In particolare, ha osservato il collegio (pag. 3) come il direttore regionale dell'INAIL sia nominato fra i dirigenti di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 34 del regolamento di organizzazione dell'INAIL adottato con deliberazione del consiglio d'amministrazione n. 232 del 1 luglio 1999, che prevede come la direzione regionale sia affidata alla responsabilità dei dirigenti di livello dirigenziale generale. Ha evidenziato, altresì, la Corte di appello, come ciascuna direzione regionale, ai sensi del citato articolo 34, sia articolata in varie strutture tra cui l'avvocatura regionale posta sotto la direzione reg. concludendo nel senso che il potere in questione debba essere affermato sussistente in capo al direttore regionale medesimo (parificato all'ufficio dirigenziale generale e con la possibilità di rilasciare procura le liti a coloro che fanno parte della avvocatura regionale dell'INAIL).
Questa corte, del resto, ha recentemente affermato, proprio con riguardo all'INAIL in controversia in cui era proposta analoga eccezione con riguardo a soggetto dirigente generale (cfr. Cassazione - 19/02/2019, n. 4806) che, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001 (che, nel riordinare le norme in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, già entrate in vigore con il D.Lgs. n. 29 del 1993, all'art. 16 espressamente dispone che "i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti che hanno il potere di conciliare e transigere") deve ritenersi attribuita ai dirigenti generali della pubblica amministrazione la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie riguardanti l'amministrazione cui sono preposti, con la conseguenza che è valida la procura a ricorrere per cassazione rilasciata dal dirigente generale dell'INAIL nominato con delibera depositata, come è avvenuto nel caso di specie, unitamente al ricorso stesso (v. anche Cass. n. 3445 del 2004); che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
che al rigetto segue la condanna della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità;
che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 12-12-2019