Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 3573

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

 

Alle Direzioni Interregionali e Regionali VV.F.
Ai Comandi VV.F.
e p.c.                                                                           
All’Ufficio del Capo del C.N.VV.F.
Alle Direzioni Centrali
 

Oggetto: Linee guida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi -Edizione 2020.

Si trasmette copia delle linee guida in oggetto diffuse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale con prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20/07/2020.
Le linee guida forniscono un sintetico inquadramento degli istituti d’interesse e della loro evoluzione, attualizzando gli orientamenti applicativi formulati dalle numerose circolari diramate nel tempo ed entrando nel merito dei singoli procedimenti per la classificazione degli esplosivi recanti la “marcatura CE”, nonché per il riconoscimento e la classificazione dei prodotti ai quali non si applica l’obbligo di apporre tale marcatura.
Ai punti 4 e 5 del documento è riportano l’assetto delle competenze alla luce del nuovo quadro regolatorio ai fini dell’adozione dei provvedimenti di “riconoscimento” e “classificazione” e del relativo “sistema di classificazione” degli esplosivi ai fini di pubblica sicurezza. Si forniscono inoltre, al punto 7, i chiarimenti in merito al superamento della categoria dei “prodotti declassificati”.
Gli allegati H e I, infine, riportano l’elenco delle circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza abrogate integralmente con la pubblicazione di tali linee guida e delle circolari superate in parte qua per gli aspetti affrontati dal documento stesso.
 

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ESPLOSIVI
EDIZIONE 2020
 

ATTO DI APPROVAZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernenti i compiti e l’organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero de IP Interno;
VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
VISTO l’articolo 53 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123;
VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81;
VISTI i pareri resi dalla Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti nelle sedute del 12 novembre 2019, del 5 febbraio 2020 e del 25 giugno 2020;
 

APPROVO

le presenti “Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi” (ed. 2020).

Roma, 20 luglio 2020

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli
 

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

…omissis…
 

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

N. Variante

N. Protocollo e data della variante

Data registrazione

Qualifica, cognome, nome e firma di chi apporta la variante

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

SOMMARIO

ATTO DI APPROVAZIONE
ELENCO DI DISTRIBUZIONE
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

SOMMARIO

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Il principio cardine della normativa e la sua evoluzione »
4. L’assetto delle competenze
5. Il sistema di classificazione degli esplosivi ai fini di pubblica sicurezza
6. In particolare: i detonatori
7. Superamento della categoria dei “prodotti declassificati”
8. Altri riconoscimenti e classificazioni degli esplosivi
9. Il provvedimento di riconoscimento, classificazione ed iscrizione degli esplosivi nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940 ai fini di pubblica sicurezza
10. Le procedure di valutazione della conformità per l'apposizione della “marcatura CE” per gli esplosivi per uso civile
11. La classificazione ed iscrizione d'ufficio nell’Allegato A al R.D, n. 635/1940 degli esplosivi per uso civile “marcati CE”
12. La classificazione degli articoli pirotecnici “marcati CE” secondo le categorie europee
13. Le procedure di valutazione della conformità per l’apposizione della “marcatura CE” per gli articoli pirotecnici
14. Il sistema di equiparazione tra le categorie di classificazione europee degli articoli pirotecnici “marcati CE” e le categorie di classificazione nazionali
15. Riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi non soggetti all'obbligo della “marcatura CE”
16. Casi particolari
17. Regime sanzionatolo
18. Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza
ALLEGATI
A. Categorie di classificazione degli esplosivi ai sensi dell'art. 82 del R. D. n. 635/1940
B. Struttura dell’Allegato A al R.D. n. 635/1940
C. Modalità di presentazione della comunicazione di cui all’art. 8. comma 7, del D.M. n. 272/2002
D. Tabella europea di classificazione degli articoli pirotecnici
E. Allegato A al R.D. n. 635/1940 e Tabella di equiparazione per gli articoli pirotecnici
F. Modalità di presentazione dell'istanza ex art. 53 TULPS di riconoscimento classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940
G. Scheda riepilogativa della sentenza TAR Lombardia. Sez. III. 5 giugno 2008, n. 5529 (Case log)
H. Circolari abrogate

1. Ambito di applicazione
a. Il presente atto di indirizzo reca linee guida per l’applicazione delle vigenti normative che disciplinano, ai fini di pubblica sicurezza, le procedure di competenza per la classificazione degli esplosivi recanti la "marcatura CE”, nonché per il riconoscimento e la classificazione dei prodotti ai quali non si applica l’obbligo di apporre la predetta marcatura.
b. A tal fine, il documento fornisce un sintetico inquadramento degli istituti di interesse e dell’evoluzione che essi hanno conosciuto nel tempo, per poi entrare nel merito dei singoli procedimenti, fornendo indicazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento degli adempimenti istruttori necessari per l’adozione del provvedimento finale.

2. Definizioni
a. Come si dirà più diffusamente nel prosieguo del presente documento, l’attuale disciplina giuridica degli esplosivi è la risultante di una pluralità di fonti normative, alcune delle quali di derivazione unionale o internazionale, che si sono venute ad affiancare nel tempo all’originario ordito del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e del discendente regolamento di esecuzione, di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, In conseguenza di ciò, la lettura delle nonne evidenzia come, nel tempo, il Legislatore abbia utilizzato denominazioni non sempre univoche, sul piano delle scelte lessicali, per riferirsi a materie o argomenti analoghi, quando non identici.
Al fine, pertanto, di facilitare la lettura del presente documento, appare utile chiarire il significato di alcuni termini o espressioni dì uso più frequente, fornendone in questo paragrafo la relativa definizione.
Sempre nell’ottica di un più agevole orientamento nella lettura del testo, si ritiene opportuno riportare anche il significato di alcune sigle particolarmente ricorrenti.
b. In questo senso, ai fini del presente documento, si intende per;
(1) ."articoli pirotecnici”, qualsiasi articolo che, ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, contiene sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
(2) .“CCCSE”, la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146;
(3) ."esplosivi”, le materie c gli articoli considerati tali nelle "Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose” (c.d. Orange Book). Tali materie ed articoli sono inclusi nell’elenco dei prodotti esplodenti contenuto nell’Allegato A al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Si evidenzia che nel presente atto di indirizzo il termine "esplosivo” è equivalente al termine “esplodente” ed abbraccia anche gli articoli pirotecnici;
(4) .“Orange Book”, le “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose”, pubblicate per la prima volta dall’ONU nel 1957 e periodicamente aggiornate;
(5) .“R.D. n. 635/1940”, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
(6) . “TULPS”, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
(7) . “UPAS”, l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, incardinato nell’ambito dell’ufficio per l’Amministrazione Generale di questo Dipartimento.

3. Il principio cardine della normativa e la sua evoluzione
a. La disciplina-base in materia di esplosivi si rinviene tuttora nell’art. 53 TULPS, il quale fissa il principio secondo cui possono costituire oggetto di fabbricazione, detenzione, trasporto, immissione sul mercato, trasferimento, esportazione, importazione o vendita, solo gli esplosivi che abbiano formato oggetto di una “validazione” e di una “individuazione” della categoria di appartenenza, necessarie ai fini della determinazione del regime giuridico applicabile.
Nella terminologia del TULPS tali “validazione” e “individuazione” della categoria prendono il nome di “riconoscimento” e “classificazione”.
Più in dettaglio, il “riconoscimento” è il procedimento con il quale viene verificato che il prodotto oggetto delle suddette attività può essere considerato come un esplosivo e che, in ragione delle sue caratteristiche o in funzione della destinazione d’uso, può essere impiegato per uso civile ovvero da parte delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La “classificazione” consiste, invece, nel procedimento con il quale un determinato prodotto, in ragione della sua natura, composizione chimica ed efficacia esplosiva, viene inserito in una delle categorie contemplate dalla vigente legislazione, a ciascuna delle quali corrisponde una precisa disciplina giuridica.
b. Nel regime originariamente apprestato dalla citata norma e dalle pertinenti disposizioni del R.D. n. 635/1940, questo sistema veniva attuato prevedendo che ogni prodotto esplosivo dovesse essere sottoposto a questo Ministero che, sulla base del parere reso dall’allora Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili¹, adottava il provvedimento finale concernente il riconoscimento e la classificazione.
c. Questo impianto è stato profondamente modificato per effetto di una serie di interventi varati dal Legislatore unionale al fine di armonizzare le normative degli Stati membri relative all’immissione sul mercato ed al controllo della circolazione degli esplosivi per uso civile e degli articoli pirotecnici.
Il primo di essi risale alla Direttiva n. 93/15/CEE del 5 aprile 1993, concernente la disciplina degli esplosivi per uso civile, recepita con il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7.
A questo atto comunitario hanno fatto seguito altri tre provvedimenti normativi, succedutisi nel volgere di circa venti anni.
Due di essi sono stati, in particolare, dedicati alla definizione della normativa-quadro in materia di articoli pirotecnici.
Si tratta, come è noto, della Direttiva n. 2007/23/CE del 23 maggio 2007 - attuata con il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 - poi sostituita ed abrogata dalla Direttiva n. 2013/29/UE del 12 giugno 2013, recepita con il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
A ciò si è aggiunta la Direttiva n. 2014/28/UE del 26 febbraio 2014, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 93/15/CEE del 5 aprile 1993, sottoponendo a restyling il sistema di regolazione e di controllo degli esplosivi per uso civile, il cui recepimento è avvenuto in Italia ad opera del D.Lgs. 19 maggio 2016, n.81.
d. Va detto, peraltro, che nel panorama attuale il Legislatore nazionale non manca di importare nel nostro ordinamento previsioni contenute in atti di diritto internazionale, conferendogli immediata rilevanza giuridica.
Ci si riferisce, in particolare, all’art. 2, comma 1, lett. a), del ripetuto D.Lgs. n. 81/2016 che, analogamente a quanto già previsto nel previgente D.Lgs. n. 7/1997, fornisce la definizione di “esplosivi”.
La nonna stabilisce che sono considerati esplosivi (e quindi sottoposti alla pertinente disciplina) le materie e gli articoli considerati come tali dall’Orange Book,
Più nello specifico, il cennato art. 2, comma 1, lett. a), chiarisce che sono “esplosivi” i prodotti assegnati alla prima delle nove classi merceologiche contemplate dal predetto Orange Book.
e. Questi interventi hanno costruito un sistema che - pur confermando l’obbligo dei preventivi riconoscimento e classificazione - risulta sensibilmente innovato con riguardo agli organi competenti ed alle procedure da osservare.
In sostanza, la regola generale è quella per cui l’esplosivo deve preventivamente formare oggetto di apposite procedure dì valutazione della conformità a determinati standard, che coinvolgono sia appositi organismi abilitati ad effettuare le valutazioni del caso - i cosiddetti “organismi notificati” - sia i fabbricanti chiamati a svolgere una serie di adempimenti (si vedano, per gli articoli pirotecnici, l’art. 17, nonché l’Allegato II al D.Lgs. n. 123/2015 e, per gli esplosivi per uso civile, l’art. 19 e l’Allegato III al D.Lgs. n. 81/2016).
Si ricorda che sia il D.Lgs. n. 123/2015 che il D.Lgs. n. 81/2016, nei casi previsti dai rispettivi artt. 12 e 8, equiparano al fabbricante le figure del distributore e dell’importatore, quanto agli obblighi concernenti le procedure di valutazione della conformità e la marcatura CE dei prodotti. Nel presente atto di indirizzo, per comodità di lettura, il termine “fabbricante”, allorquando si controverta dei citati adempimenti e ricorrano le richiamate situazioni, deve intendersi riferito anche alle figure del “distributore” e dell’“importatore”.
Le procedure di cui si è detto, e che saranno descritte nel dettaglio più oltre, sostituiscono il “riconoscimento” di cui all’art. 53 TULPS e consentono al fabbricante di apporre sul manufatto la “marcatura CE”.
Quest’ultima costituisce il segno distintivo che attesta la conformità del prodotto ai prescritti requisiti di sicurezza.
La conseguente classificazione nelle categorie nazionali degli esplosivi per uso civile “marcati CE” viene effettuata d’ufficio da questo Dipartimento, sulla base delle comunicazioni fatte pervenire dall’operatore economico che intende immettere sul mercato nazionale i cennati prodotti.
Un regime amministrativo diverso è, invece, previsto per gli articoli pirotecnici muniti della “marcatura CE”.
E’, comunque, responsabilità del fabbricante esperire la procedura di valutazione della conformità ai fini dell’apposizione della “marcatura CE”; spetta, invece, all’operatore economico interessato - prima di procedere all’immissione del prodotto sul mercato nazionale - individuare la categoria di appartenenza tra quelle elencate nell’art. 82 del R.D. n. 635/1940, secondo la “Tabella di equiparazione” tra le categorie “europee” e le predette categorie “nazionali”. Tale tabella, introdotta con decreto del Ministro dell’interno 9 agosto 2011 - per effetto del recepimento della prima direttiva comunitaria sugli articoli pirotecnici - modificato nel 2012 e nel 2014, si ritrova in calce all’Al legato A al R.D. n. 635/1940.
f. In questo contesto, l’originario sistema autorizzatorio, incentrato sul riconoscimento e sulla classificazione, disposti da questo Dipartimento ad istanza di parte, secondo le regole del T.U. delle Leggi di P.S. e delle discendenti previsioni regolamentari, assume un carattere residuale, destinato a trovare applicazione unicamente ai prodotti indicati all’art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015 e all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2016, fatti salvi i casi particolari previsti dal successivo paragrafo 16.

4. L’assetto delle competenze.
a. Anche nel nuovo quadro regolatorio, venutosi a ridisegnare sotto la spinta degli interventi del Legislatore unionale, questa Amministrazione conserva un molo di assoluta centralità, sia per quanto concerne l’adozione dei provvedimenti di “riconoscimento” e “classificazione”, sia per quanto riguarda la funzione di governance del sistema.
b. Più nello specifico, Part. 53, comma 3, TULPS, attribuisce al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, la titolarità del potere di concedere il riconoscimento (nei casi in cui ciò sia previsto) e la classificazione degli esplosivi, disponendone la loro iscrizione nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940. L’esercizio di tale potere è comunque delegabile ad altro Prefetto o Dirigente Generale di P.S. in forza al Dipartimento.
c. Inoltre, presso questo Dipartimento - e segnatamente presso l’UPAS - opera la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti (CCCSE) che, nella più ampia funzione consultiva, è chiamata anche ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle istanze di “riconoscimento” e “classificazione” degli esplosivi indicati ai sopra menzionati artt. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015 e 1, comma 2, del D.Lgs, n. 81/2016, salvo, come detto, i casi particolari di cui al richiamato paragrafo 16.
d. Considerazioni diverse sono a farsi relativamente agli organismi notificati che intervengono nella procedura di valutazione di conformità ai fini dell’apposizione della “marcatura CE”.
A questo proposito, si evidenzia che gli operatori economici interessati, per lo svolgimento della predetta procedura, potranno rivolgersi, a propria scelta, ad organismi stabiliti in Italia o in altri Paesi dell’Unione, in virtù dei principi di cui agli artt. 25, paragrafo 2, e 26, della Direttiva 2013/29/UE ed agli artt. 28, paragrafo 2, e 29, della Direttiva 2014/28/UE, la cui attuazione si rinviene, rispettivamente, negli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 123/2015 e negli artt. 25 e 27 del D.Lgs. n. 81/2016.
c. Per quanto concerne gli organismi notificati stabiliti sul territorio nazionale, si ricorda che, in base all’art. 20 del D.Lgs. n. 123/2015, per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici, e all’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2016, per lo svolgimento delle omologhe procedure in tema di esplosivi per uso civile, possono assumere tale ruolo i seguenti soggetti:
(1) .centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato;
(2) . istituti universitari o di ricerca;
(3) . soggetti privati.
f. L’espletamento dell’attività di organismo notificato è subordinato al conseguimento della specifica autorizzazione prevista dai medesimi art. 20 del D.Lgs. n. 123/2015 e art. 23 del D.Lgs. n. 81/2016.
g. Relativamente al rilascio di queste autorizzazioni si fa riserva di fornire, con separato atto di indirizzo, indicazioni applicative di maggior dettaglio rispetto a quelle di ordine generale rassegnate con le circolari n. 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77)BIS del 19 agosto 2015, relativa al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e n. 557/PAS/U/011435/XV.H.MASS (77) del 13 luglio 2016, concernente il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81.

5. Il sistema di classificazione degli esplosivi ai fini di pubblica sicurezza.
a. Il succedersi di diverse fonti normative in materia fa sì che si rinvengano nell’ordinamento diversi sistemi di classificazione degli esplosivi, ciascuno dei quali previsto per specifiche finalità.
In questo contesto preme ricordare che, ai fini di pubblica sicurezza, il sistema (nazionale) di classificazione degli esplosivi si rinviene nell’art. 82 del R.D. n. 635/1940.
In base a tale norma, gli esplosivi devono essere classificati, a seconda della loro tipologia, in una delle seguenti cinque categorie:
(1). I categoria: “Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti”-,
(2). II categoria: “Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti”-,
(3). III categoria: “Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti”-,
(4). IV categoria; “Artifìci e prodotti affini negli effetti esplodenti”',
(5). V categoria: “Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici”.
Si ricorda che la V categoria è, a sua volta, sottoarticolata in cinque gruppi, contraddistinti da lettere dell’alfabeto (“A”, “B”, “C”, “D” ed “E”), che comprendono un’ampia varietà di prodotti dettagliatamente individuati nel grafico in Allegato A.
b. Questo modello di base integra il sistema di classificazione dettato dall’Orange Book.
Come si è anticipato nel paragrafo 3, lettera d., il documento delle Nazioni Unite ricomprende gli esplosivi nella “Classe 1” che è suddivisa, a sua volta, in sei Divisioni di rischio, ciascuna delle quali contiene materie o articoli raggruppati in ragione dell’omogeneità del livello di rischio.
Ciascuna Divisione viene indicata con un numero che va da 1 a 6, preceduto dal numero che contraddistingue la classe.
Le materie e gli articoli esplosivi hanno una propria denominazione e sono individuati da un “Numero di identificazione”, costituito da un codice numerico di quattro cifre indicato come “UN number” ovvero “Numero ONU”.
c. Nel sistema di classificazione dell’Orange Book, ciascuna materia o articolo è assegnato - oltreché ad una Divisione - ad un “Gruppo di compatibilità” individuato da una lettera dell’alfabeto (lettere da “A” ad “H” e “J”, “K”; “L”, “N” e “S”, per complessivi 13 gruppi).
Del “Gruppo di compatibilità” si deve tenere conto nell’ipotesi in cui vengano effettuati trasporti “misti” di esplosivi, a seconda che il trasferimento sia effettuato con mezzi di terra, aerei o di navigazione marittima o su acque interne.
d. L’insieme del numero della “Divisione di rischio” e della lettera del “Gruppo di compatibilità” costituisce il “Codice di classificazione” indicato in Allegato A al R.D. n. 635/1940, accanto al numero ONU, alla denominazione della materia o dell’oggetto e alla categoria nazionale di appartenenza, come illustrato nel grafico in Allegato B.

6. In particolare: i detonatori
a. L’art. 8, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha previsto che, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, possa assoggettare a limitazioni aggiuntive, rispetto a quelle contemplate dal TULPS e dal R.D. n. 635/1940, anche l’importazione, la commercializzazione, il trasporto e l’impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità.
Come è noto, tale facoltà è stata azionata con il D.M. 15 agosto 2005, oggi sostituito dal D.M. 8 aprile 2008.
Per effetto di quest’ultimo provvedimento, in particolare, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l’impiego dei detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità sono consentiti - salvo speciali deroghe del Ministro dell’interno per le attività di studio, sperimentazione e produzione di alte tecnologie civili - esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato (art. 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008).
Ferme restando quindi le predette deroghe, possono essere destinati ad uso civile esclusivamente i detonatori elettrici ad alta intensità.
b. L’applicazione di tali restrizioni ha reso sin dall’inizio necessario individuare i parametri tecnici sulla base dei quali stabilire quando il detonatore sia ad alta intensità ovvero a bassa o media intensità.
L’argomento è stato affrontato dalla circolare n. 557/PAS/12982D(22) del 29 agosto 2005, pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione, secondo cui, per le finalità in discorso, occorre fare riferimento ai criteri contemplati dal Decreto del Ministro dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato 21 aprile 1979.
La circolare fa rinvio, in sostanza, ai criteri stabiliti dal cennato D.M. 21 aprile 1979, confrontando, in un’apposita tabella, le più comuni modalità di classificazione dei detonatori elettrici, corrispondenti alle indicazioni normalmente rinvenibili sulle confezioni dei prodotti in parola.
c. Il ripetuto D.M. 21 aprile 1979 è stato sostituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2018, che definisce le caratteristiche tecniche richieste per il rilascio dell’idoneità all’impiego nel settore estrattivo dei detonatori ad accensione elettrica.
Il provvedimento (si vedano, in particolare, gli artt. 3 c 6) reca la definizione soltanto dei detonatori elettrici ad alta intensità, precisando che sono tali gli apparecchi che rispondono alle seguenti caratteristiche:
(1). abbiano un impulso di accensione superiore a 1000 mWs/Ohm;
(2). non esplodano e non presentino alterazioni delle caratteristiche fisico-chimiche se sottoposti ad un’intensità di corrente di 180 mA per 5’;
(3). abbiano un tempo di reazione inferiore ai 2 ms.
d. Il provvedimento non detta, invece, i criteri per definire quando un detonatore debba considerarsi a bassa o a media intensità.
In assenza di indicazioni normative rinvenibili aliunde, si ritiene che, ai fini dell’inclusione di un prodotto nell’uria o nell’altra categoria, possa continuarsi a fare riferimento ai criteri richiamati nella ripetuta circolare del 29 agosto 2005, alla cui lettura si fa rinvio.
e. Si rammenta che i detonatori elettrici destinati a usi civili (cioè quelli ad alta intensità o oggetto delle particolari deroghe accordate da questo Ministero a norma dell’art. 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008) sono sottoposti alla procedura della marcatura CE, nonché a quella della susseguente classificazione ed iscrizione nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940.
Di contro, i detonatori elettrici destinati alle Forze armate e ai Corpi annali dello Stato (siano essi ad alta, media o bassa intensità) sono sottoposti al “tradizionale” procedimento di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940.

7. Superamento della categoria dei “prodotti declassificati”.
a. In passato, l’ordinamento ammetteva anche la categoria dei c.d. “prodotti declassificati”.
Tale categoria comprendeva manufatti pirotecnici, già riconosciuti ai sensi dell’art. 53 TULPS, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del D.M. 4 aprile 1973. L’art. 20 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272, emanato in attuazione del D.Lgs. n. 7/1997, oggi abrogato, ha rimesso ad un successivo decreto ministeriale l’effettuazione di un intervento volto a classificare tra i prodotti esplodenti i prodotti pirotecnici “non classificati”. Tale provvedimento è stato emanato con il D.M. 9 agosto 2011, il quale, nell’abrogare il cennato D.M. 4 aprile 1973, ha classificato i prodotti in questione tra i manufatti esplosivi, nelle categorie IV e V gruppo C, V gruppo D e V gruppo E, di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940.
Contemporaneamente, si era aperta una fase di transizione volta a consentire agli operatori economici di smaltire le scorte dei materiali che erano stati approvvigionati sotto il precedente regime giuridico².
Come noto, gli articoli pirotecnici classificati per effetto della nuova disciplina, privi della “marcatura CE”, ancorché correttamente etichettati con l’indicazione della pertinente categoria ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 635/1940, potevano essere immessi sul mercato fino al 4 luglio 2017. Dopo tale data i relativi provvedimenti di riconoscimento e classificazione hanno cessato di avere validità (art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 123/2015).
b. Conseguentemente, a decorrere dal 5 luglio 2017, tali prodotti possono essere immessi sul mercato solo se muniti della “marcatura CE”, ad eccezione di alcune categorie di articoli pirotecnici non sottoposti al sistema della predetta marcatura, la cui disciplina c descritta nel successivo paragrafo 15.

8. Altri riconoscimenti e classificazioni degli esplosivi.
a. In tale contesto, si ricorda che l’ordinamento prevede anche altri riconoscimenti e classificazioni degli esplosivi, che vengono utilizzati per finalità diverse da quelle cui si fa riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Al solo fine di completare la panoramica della materia, appare utile richiamare all’attenzione i principali riconoscimenti e classificazioni di questo tipo.
b. In questo, si ricorda che:
(l). il regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (noto anche come “CLP”, Classification, Labelling and Packaging) impone obblighi di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze o miscele pericolose, tra le quali figurano anche gli esplosivi, prevedendo un sistema armonizzato per identificarne e renderne noti i pericoli. In sintesi, esso reca - al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute delle persone e dell’ambiente - un elenco di sostanze, con le relative classificazioni e i rispettivi elementi di etichettatura concernenti, questi ultimi, pittogrammi di pericolo, indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, anche con riguardo alle modalità di smaltimento. Il predetto regolamento “CLP” si adegua al sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) “GHS” ed integra il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 n. 1907/2006, concernente il sistema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, “REACH”);
(2). il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2018, recante “Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo”, che sostituisce ed abroga il D.M. 21 aprile 1979, già istitutivo, ai sensi dell’art. 299 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione per l’impiego minerario, prevede un elenco, costituito da tre sezioni divise in classi e, ove previsto, in sottoclassi. In esso sono iscritti i prodotti riconosciuti idonei anche ai fini della sicurezza del lavoro nell’impiego in ambiente estrattivo. L’elenco include sia esplosivi per uso civile muniti della marcatura CE, già classificati ai sensi dell’art. 53 TULPS, sia articoli pirotecnici muniti di marcatura CE, per i quali l’operatore economico interessato ha individuato la relativa categoria nazionale di classificazione, sulla base della “Tabella di equiparazione” di cui al D.M. 9 agosto 2011 c successive modificazioni (cfr. art. 297 del citato D.P.R. n. 128 del 1959, letto coerentemente con l’evoluzione del quadro normativo).

9. Il provvedimento di riconoscimento, classificazione ed iscrizione degli esplosivi nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940 ai fini di pubblica sicurezza.
a. A norma dell’art. 53, comma 3, TULPS, il provvedimento con il quale sono disposti il “riconoscimento” e la “classificazione” degli esplosivi assume la forma di un atto con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (ovvero l’organo da esso delegato) dispone “l’iscrizione” del prodotto nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940, cioè la sua appartenenza ad una delle categorie di classificazione di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940.
b. Il provvedimento in questione - che assume la forma del decreto ed ha carattere definitivo³ - può essere adottato all’esito di distinti procedimenti amministrativi, ciascuno dei quali connotato da uno specifico regime procedurale, riconducibili alle due seguenti fattispecie:
(1). classificazione ed iscrizione d’ufficio degli esplosivi per uso civile “marcati CE”;
(2). riconoscimento, classificazione ed iscrizione, ad istanza di parte, degli esplosivi indicati all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015 e all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2016, ai quali non si applica il sistema della “marcatura CE”, salvo i casi particolari di cui al paragrafo 16.
c. Al fine di consentire la pubblicità notizia dei riconoscimenti e delle classificazioni disposte, l’UPAS provvede a curare gli adempimenti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei dispositivi dei relativi decreti.
Sempre nella medesima logica, l’UPAS, con propria circolare, provvede a comunicare alle Autorità provinciali di p.s., alle Forze di polizia e alle altre Amministrazioni interessate l’avvenuta pubblicazione dei connati dispositivi.
d. Nel ribadire il contenuto della circolare n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019, recante “Art. 53 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - Indirizzi applicativi, si evidenzia la necessità che gli estremi di riferimento dei decreti ministeriali, di cui al precedente punto b., vengano indicati dagli operatori economici nelle istanze concernenti la movimentazione (importazione, esportazione, trasferimento, trasporto) dei relativi prodotti. Tali elementi informativi consentiranno alle Autorità preposte di poter effettuare le necessarie verifiche anche ai fini del rilascio delle relative licenze, ferma restando la possibilità di riscontro sulla Gazzetta Ufficiale, consultabile on line.

10. Le procedure di valutazione della conformità per l’apposizione della “marcatura CE ” per gli esplosivi per uso civile.
a. Chiariti questi aspetti preliminari, appare opportuno formulare indicazioni per l’applicazione uniforme delle previsioni che regolano i diversi procedimenti amministrativi riguardanti il “riconoscimento” e la “classificazione” degli esplosivi, a cominciare dalla disciplina della procedura di valutazione della conformità relativamente agli esplosivi per uso civile e della conseguente apposizione della “marcatura CE”.
b. Il procedimento per conseguire l’attestato di superamento della procedura di valutazione della conformità ha inizio su istanza del fabbricante del prodotto (art. 4 del D.Lgs. n. 81/2016) ovvero dell’importatore o del distributore nei casi contemplati dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2016⁴.
L’art. 19 dello stesso decreto precisa che la procedura in discorso è finalizzata a verificare i requisiti essenziali di sicurezza, di affidabilità e di smaltimento con ricadute minime per l’ambiente, dettagliatamente individuati dall’Allegato II al medesimo D.Lgs. n. 81/2016.
La stessa disposizione prevede che tale verifica si svolga secondo le specifiche procedure delineate nell’Allegato III.
L’art. 19 citato prevede due distinte procedure, a seconda che l’esplosivo sia prodotto in serie ovvero sia da realizzare in produzione unica.
c. Nel primo caso, la procedura si articola in due fasi:
(l). la prima è costituita dall’“esame UE del tipo” e si sviluppa secondo il “percorso” procedurale, attivato presso un organismo notificato individuato dall’operatore economico, circostanziatamente delineato nel ricordato Allegato III - Modulo B, alla cui lettura si fa, pertanto, rinvio. L’“esame UE del tipo” si conclude⁵:
> laddove l’organismo notificato accerti la sussistenza dei requisiti prescritti, con il rilascio di un certificato di “esame UE del tipo”, attestante che il tipo di esplosivo oggetto della verifica è conforme ai pertinenti precetti recati dal D.Lgs. n. 81/2016;
> laddove, invece, l’organismo notificato accerti l’insussistenza dei requisiti prescritti, con il rifiuto del rilascio del certificato di “esame UE del tipo”.
(2). la seconda fase consiste nell’attivazione, sempre presso un organismo notificato individuato dall’operatore economico, di un percorso procedurale scelto tra uno dei seguenti:
> conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali. Con tale procedura - citato Allegato III, Modulo C2 - il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli esplosivi fabbricati al “tipo” approvato in base al modulo B e soddisfino i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2016. L’organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo C2 effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali per verificare la qualità dei controlli intenti sugli esplosivi;
> conformità al tipo basala sulla garanzia della qualità del processo di produzione. Con questa modalità - citato Allegato III, Modulo D - il fabbricante, al fine di garantire la conformità al “tipo” approvato in base al modulo B ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all’obbligo di adottare un sistema riconosciuto di qualità, approvato dall’organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo D, per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli esplosivi interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti;
> conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto. Con tale modalità - citato Allegato IH, Modulo E - il fabbricante, al fine di garantire la conformità al “tipo” approvato in base al modulo B, ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all’obbligo di adottare un sistema di qualità, approvato da un organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo E, per l’ispezione del prodotto finale e per l’esecuzione delle prove sugli esplosivi interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti;
> conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto. Con questa procedura - ripetuto Allegato III, Modulo F - il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli esplosivi fabbricati al “tipo” approvato in base al modulo B. L’organismo notificato effettua esami e prove per verificare la conformità dell’esplosivo al “tipo” approvato, mediante controllo e prova di ciascun prodotto o, a scelta del fabbricante, esame e prova degli esplosivi su base statistica, al fine del rilascio della certificazione in base al predetto Modulo F.
d. Nel caso in cui l’esplosivo debba essere realizzato in produzione unica, la procedura - menzionato Allegato III, Modulo G - si sviluppa in un’unica fase volta ad accertare la conformità basata sulla verifica dell'unità. Il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo assicurino la conformità dell’esplosivo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2016, incaricando un organismo notificato di effettuare le opportune verifiche sul manufatto ai fini del rilascio della certificazione in base al predetto Modulo G.
Anche in questo caso, le procedure sono puntualmente descritte nel più volte ricordato Allegato III, alla cui lettura si fa, pertanto, di nuovo rinvio.
e. Nel caso in cui la procedura di valutazione della conformità si sia conclusa con esito positivo⁶, il fabbricante deve dare seguito agli adempimenti costituiti dalla compilazione della “dichiarazione di conformità UE”, prevista dall’art. 20 e dall’Allegato IV del ripetuto D.Lgs. n. 81/2016, e dall’apposizione della “marcatura CE”, disciplinata dall’art. 22, nonché dall’Allegato V del medesimo decreto legislativo.
f. A tal fine, è previsto che il medesimo operatore economico rediga, sotto la sua esclusiva responsabilità, una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2016, secondo il modulo (c.d. struttura-tipo) recato dall’Allegato IV al menzionato decreto legislativo.
La dichiarazione, redatta o comunque tradotta in lingua italiana, deve attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’Allegato II e contenere gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’Allegato III dello stesso decreto; essa, inoltre, deve essere costantemente aggiornata (art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2016).
L’art. 20, comma 3, contempla anche una misura di semplificazione degli adempimenti burocratici per l’ipotesi in cui un determinato esplosivo ricada sotto l’ambito di applicazione di diverse fonti normative unionali, ciascuna delle quali prescrive l’onere di compilare una “dichiarazione di conformità UE” ai parametri o ai requisiti da essa stabiliti.
La norma prevede che, in simili fattispecie, deve essere compilata un’unica “dichiarazione di conformità UE”, contenente gli estremi dei provvedimenti unionali, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione.
g. Il fabbricante appone la “marcatura CE" secondo i principi generali stabiliti dall’art. 30 del Regolamento 9 luglio 2008 (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità al modello descritto nell’Allegato V del ricordato D.Lgs. n. 81/2016 (art. 21).
La “marcatura CE” costituisce il segno distintivo mediante il quale il fabbricante indica che l’esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalle norme di armonizzazione dettate dall’Unione Europea (cioè dalla Direttiva 2014/28/UE, come recepita dal D.Lgs. n. 81/2016).
In considerazione di ciò viene previsto che l’apposizione della marcatura debba avvenire nel rispetto di specifiche regole e condizioni (art. 22 del D.Lgs. n. 81/2016). In sostanza, è previsto:
(1). che la marcatura venga apposta, prima dell’immissione sul mercato, in modo visibile,
leggibile e indelebile sull’esplosivo ovvero, qualora ciò non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento;
(2). che la marcatura sia seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, nell’ipotesi in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Tale numero è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato;
(3). che dopo la marcatura (ed eventualmente il numero di identificazione dell’organismo notificato), possano essere apposti altri marchi indicanti resistenza di un rischio o particolari modalità di impiego;
(4). nel caso di esplosivi fabbricati per uso proprio e utilizzati direttamente dal fabbricante o da un suo dipendente sul luogo dell’esplosione, che la “marcatura CE” sia apposta sui documenti di accompagnamento;
(5). il divieto di apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità o la leggibilità della “marcatura CE” di conformità e del numero di identificazione dell’organismo notificato (art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 81/2016).
Si evidenzia, conclusivamente, che l’esplosivo per uso civile immesso sul mercato dovrà sempre recare la “marcatura CE”, nonché il numero identificativo dell’organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione.

11. La classificazione ed iscrizione d’ufficio nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi per uso civile “marcati CE”.
a. Il superamento della valutazione della conformità e l’apposizione della “marcatura CE” non sono di per sé sufficienti a consentire lo svolgimento delle attività previste dall’art. 53 TULPS per gli esplosivi per uso civile assoggettati all’obbligo della medesima marcatura.
Oltre a ciò, infatti, è necessario che, a niente del richiamato art. 53 TULPS, il prodotto venga classificato e iscritto d’ufficio nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940.
La disciplina di questo procedimento è la risultante di previsioni contenute in diversi fonti normative, alcune delle quali sopravvivono in ragione del fatto che non è stato ancora completato il quadro regolatorio attuativo del ripetuto D.Lgs. n. 81/2016.
b. La nonna di principio si rinviene nell’art. 53 TULPS che - oltre a stabilire il menzionato divieto di svolgere attività aventi ad oggetto esplosivi non riconosciuti e non classificati (comma 1) - prevede che tutti gli esplosivi per uso civile “marcati CE” devono essere iscritti nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940.
Tali enunciazioni trovano il proprio completamento nell’art. 83 del R.D. n. 635/1940, secondo cui gli esplosivi “marcati CE” sono classificali, a seconda della loro tipologia, nelle categorie di cui al precedente art. 82 ed iscritti d’ufficio nel richiamato Allegato A.
Tale iscrizione è finalizzata a rendere possibile l’applicazione ai diversi prodotti “delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell’attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'Allegato B” del ricordato R.D. n. 635/1940.
Il procedimento - il cui termine di conclusione è fissato in novanta giorni (si veda la pertinente tabella inclusa nell’Allegato al D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214)- è tuttora regolato dall’art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002.
c. Si evidenzia che la lettera del cennato art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002, fa riferimento al caso in cui la certificazione di conformità sia stata rilasciata da un organismo notificato stabilito in altro Stato dell’unione Europea.
Di contro, né la cennata disposizione, né altre norme riguardanti la materia, rinvenibili nell’ordinamento, prendono in considerazione la fattispecie in cui la predetta certificazione di conformità sia stata rilasciata da un organismo notificato stabilito in Italia.
Alla luce di ciò si deve ritenere che la previsione racchiusa nell’art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002 esprima una valenza di ordine generale e che, pertanto, essa vada applicata, per lo meno in via analogica, anche ai casi nei quali l’operatore economico interessato si sia rivolto ad un organismo operante in Italia.
d. Ciò premesso, si ricorda che il procedimento in parola trae spunto dalla comunicazione con la quale il fabbricante, l’importatore o il distributore, titolare della licenza di cui all’art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.⁷, rende noto al Ministero dell’interno il conseguimento della certificazione di conformità dell’esplosivo che intende immettere sul mercato nazionale. La comunicazione, da presentarsi in data antecedente alla fabbricazione o all’immissione dell’esplosivo sul territorio nazionale, deve contenere la descrizione completa dell’esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione ONU e il codice di classificazione (di cui si è detto al paragrafo 5).
e. Per quanto concerne, in particolare, le modalità di presentazione della comunicazione, si fa rinvio alle indicazioni riportate nell’Allegato C al presente atto di indirizzo che attualizzano, in alcuni punti, quelle rassegnate con la circolare n. 557/PAS.12664-XV.lI.MASS(53) del 5 maggio 2005.
f. Si attira l’attenzione sul fatto che, tra i documenti da produrre, vi è anche il fac-simile dell’etichetta di pubblica sicurezza prevista, dall’art. 2, comma 3, e dall’Allegato 1, numero 4), del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8, al fine di garantire la completa attuazione delle previsioni recate dal ricordato art. 53 TULPS, nonché l’efficace prevenzione degli incidenti e il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale. Tale etichetta deve essere apposta sull’imballaggio di tutti i prodotti presenti in Italia, ivi compresi quelli destinati all’esportazione verso Paesi non aderenti all’Unione europea, in aggiunta a quella finalizzata all’identificazione univoca in ambito europeo dell’esplosivo (art. 2, comma 3, e Allegato 1, n. 3), al citato D.Lgs. n. 8/2010).
g. In aderenza alla vigente normativa, fermi restando gli obblighi di apposizione della “marcatura CE” e quelli previsti dal Regolamento n. 1272/2008 “CLP”, secondo le modalità previste dalle rispettive discipline, l’etichetta di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche, a mente del citato Allegato 1, n. 4), sono stabilite da questo Ministero, deve contenere le seguenti indicazioni:
1. denominazione del prodotto;
2. numero di identificazione ONU e codice di classificazione;
3. numero del certificato “UE del tipo” (modulo B) per gli esplosivi prodotti in serie o numero del certificato di conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica;
4. categoria di classificazione ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 635/1940;
5. nome e ragione sociale del fabbricante e, qualora stabilito sul territorio nazionale, nominativo del fabbricante titolare della prevista autorizzazione di pubblica sicurezza;
6. nome e ragione sociale dell’importatore o del distributore e nominativo del titolare della prevista autorizzazione di pubblica sicurezza;
7. eventuali indicazioni di cautele da osservarsi nel trasporto e nel maneggio;
8. estremi del decreto ministeriale di classificazione.
h. La ricezione della predetta comunicazione segna il dies a quo dal quale decorre il termine per la conclusione del procedimento di classificazione dell’esplosivo, ad uso civile, "marcato CE”.
Tale procedimento - come si c già detto - viene attivato d’ufficio dall’UPAS, il quale provvede a verificare se ricorrano casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, adottando, se del caso, le formule di decisione semplificata previste dall’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990, nonché a verificare se la documentazione sia completa, curando di richiedere, a norma dell’art. 2, comma 7, della predetta legge n. 241/1990, gli atti mancanti non acquisibili presso altre amministrazioni.
Si richiamano per questi aspetti - come pure per il soccorso istruttorio che il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare (art. 6 della legge n. 241/1990) - le indicazioni fornite con l’atto di indirizzo 557/PAS/U/007548/10100(1) del 29 maggio 2018.
i. Ove la documentazione prodotta dall’operatore economico risulti completa, l’UPAS provvede a:
(1). stabilire la categoria di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940 in cui ricade l’esplosivo esaminato;
(2). verificare che l’operatore economico interessato sia munito dell’autorizzazione di polizia che lo abilita a fabbricare o tenere in deposito il prodotto esplosivo.
All’esito di ciò, il responsabile del procedimento predispone il provvedimento con il quale l’esplosivo viene classificato nella categoria ritenuta appropriata e ne viene disposta l’iscrizione nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940 (art. 19, comma 3, lett. a), D.M. n.272/2002 e art. 83, primo comma, secondo periodo, R.D. n. 635/1940).
Come ricordato nel paragrafo 4, punto b., il provvedimento di classificazione ed iscrizione è adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (ovvero dall’Organo da questo delegato).
Esso è notificato all’operatore economico per il tramite della Prefettura territorialmente competente e il relativo dispositivo, contenente, tra l’altro, tutti gli elementi necessari per l’iscrizione nel richiamato Allegato A (ivi compreso il numero ONU e il codice di classificazione)⁸, nonché l’indicazione del fabbricante e dei siti di produzione, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
j. Nel caso in cui siano intervenuti aggiornamenti ai moduli relativi alla procedura di valutazione della conformità dei prodotti già classificati⁹, lo stesso operatore economico dovrà presentare la relativa comunicazione ai sensi del menzionato art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002 all’UPAS, ai fini del conseguente aggiornamento del provvedimento di classificazione.

12. La classificazione degli articoli pirotecnici “marcati CE” secondo le categorie europee.
a. La Direttiva 2013/29/UE ha introdotto un sistema di classificazione europeo degli articoli pirotecnici che è stato recepito nel nostro ordinamento con l’art. 3 del D.Lgs. n. 123/2015. La disposizione individua sostanzialmente tre macro aree - fuochi d’artificio, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici - ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie, specificamente definite.
In particolare, la macro area dei “Fuochi di artificio” si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle FI, F2, F3 e F4; la macro area degli “Articoli pirotecnici teatrali” si articola nelle categorie contraddistinte con le sigle T1 e T2; infine, la macro area degli “Altri articoli pirotecnici” si suddivide nelle categorie P1 e P2. Si unisce, in Allegato D al presente atto di indirizzo, una tabella riepilogativa delle classifiche e categorie dei prodotti pirotecnici, completa di una sommaria descrizione.
b. La particolarità del sistema attuato con il D.Lgs. n. 123/2015 è data dal fatto che è il fabbricante (art. 6 del D.Lgs. n. 123/2015), ovvero l’importatore o il distributore nei casi previsti dall’art. 12¹°, ad attribuire ad un determinato prodotto la classificazione nella categoria, in ragione del tipo di utilizzo, della finalità per cui è realizzato e del livello di rischio potenziale, anche sul piano del livello di rumorosità (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 123/2015). L’auto-classificazione operata dal fabbricante deve essere confermata dagli organismi notificati secondo le procedure di valutazione della conformità descritte al successivo paragrafo 13.

13. Le procedure di valutazione della conformità per l’apposizione della “marcatura CE” per gli articoli pirotecnici.
a. Come si è già anticipato nel precedente paragrafo 3, punto e., gli articoli pirotecnici devono, salve le eccezioni di cui si tratterà nei paragrafi 15 e 16, essere muniti della “marcatura CE”; tali prodotti, tuttavia, non necessitano di essere iscritti nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940 (art. 53, comma 3, TULPS).
b. La procedura per il conseguimento della “marcatura CE” è regolata dal D.Lgs. n. 123/2015, il quale prevede un sistema sostanzialmente analogo a quello apprestato per gli esplosivi per uso civile dal D.Lgs. n. 81/2016.
Il citato D.Lgs. n. 123/2015 stabilisce che il fabbricante è tenuto, all’atto dell’immissione dei propri prodotti sul mercato, ad assicurare che essi siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, di affidabilità e di smaltimento ecologicamente sostenibile, stabiliti dall’Allegato I al D.Lgs. n. 123/2015. A tal fine, l’operatore economico è tenuto a sottoporre i manufatti alla prescritta procedura di valutazione della conformità (art. 17 del D.Lgs. n. 123/2015).
c. L’Allegato II al citato D.Lgs. n. 123/2015 prevede per i manufatti prodotti in serie una procedura, che si articola in due fasi.
La prima è costituita dall’“esame UE del tipo” e si sviluppa secondo l’iter, attivato presso un organismo notificato individuato dal fabbricante, descritto nel ricordato Allegato II - Modulo B, alla cui lettura si fa, pertanto, rinvio. L’“esame UE del tipo”, si conclude¹¹:
(1). nel caso in cui l’organismo notificato accerti la sussistenza dei requisiti prescritti, con il rilascio di un certificato di “esame UE del tipo”, attestante che il tipo di articolo pirotecnico oggetto della verifica è conforme ai pertinenti precetti recati dal D.Lgs. n.123/2015;
(2). nel caso in cui l’organismo notificato accerti l’insussistenza dei requisiti prescritti, con il rifiuto del rilascio del certificato di “esame UE del tipo”.
d. La seconda fase consiste nell’attivazione, sempre presso un organismo notificato individuato dal fabbricante, di un altro percorso procedurale, scelto tra uno dei seguenti: (V). conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto
sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali. Con tale procedura - citato Allegato II, Modulo C2 - il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al “tipo” approvato in base al modulo B e soddisfino i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 123/2015. L’organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo C2 effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali per verificare la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici;
(2). conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione. Con questa modalità - citato Allegato II, Modulo D - il fabbricante, al fine di garantire la conformità al “tipo” approvato in base al modulo B ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all’obbligo di adottare un sistema riconosciuto di qualità, approvato dall’organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo D, per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti;
(3). conformità al tipo basala sulla garanzia di qualità del prodotto. Con tale modalità - citato Allegato II, Modulo E - l’operatore economico, al fine di garantire la conformità al “tipo” approvato in base al modulo B, ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all’obbligo di adottare un sistema di qualità, approvato dall’organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo E, per l’ispezione del prodotto finale e per l’esecuzione delle prove sugli articoli pirotecnici interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti.
e. Accanto a tale procedura è prevista un’altra modalità per il conseguimento della valutazione di conformità relativamente ai manufatti prodotti in serie. Si tratta della procedura di conformità basata sulla garanzia totale di qualità. Tale procedura - citato Allegato 11, Modulo H - si applica esclusivamente ai fuochi d’artificio che rientrano nella categoria F4, individuata dall’art. 3, comma 2, lettera a), n. 4), del D.Lgs. n 123/2015. In sintesi, scegliendo questa procedura, il fabbricante applica, sotto la sua esclusiva responsabilità, un sistema di qualità della progettazione, della produzione, dell’ispezione del prodotto finito e delle prove degli articoli pirotecnici in argomento, approvato dall’organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo H, dichiarando che i prodotti corrispondono ai pertinenti requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 123/2015. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti volti a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità.
f. Per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la procedura - ripetuto allegato lì, Modulo G - si sviluppa in un’unica fase volta ad accertare la conformità basata sulla verifica dell’unità. Con questa modalità il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell’articolo pirotecnico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 123/2015, incaricando un organismo notificato di effettuare le opportune verifiche sul prodotto ai fini del rilascio della certificazione in base al predetto Modulo G.
g. Nel caso in cui la procedura di valutazione della conformità si sia conclusa con esito positivo, il fabbricante deve dare seguito agli adempimenti costituiti dalla compilazione della “dichiarazione di conformità UE”, prevista dall’art. 18 ed Allegato III del ripetuto D.Lgs. n. 123/2015, e dall’apposizione della “marcatura CE”, disciplinata dall’art. 19, nonché dall’Allegato IV del medesimo decreto legislativo.
h. A tal fine, è previsto che il predetto operatore economico rediga, sotto la sua esclusiva responsabilità, una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 123/2015, secondo il modulo (c.d. struttura-tipo) recato dall’Allegato III al menzionato decreto legislativo.
La dichiarazione, redatta o comunque tradotta in lingua italiana, deve attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’Allegato I allo stesso decreto e contenere gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’Allegato II; essa, inoltre, deve essere costantemente aggiornata (art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015).
L’art. 18, comma 3, contempla una misura di semplificazione degli adempimenti burocratici, analogamente a quanto previsto per gli esplosivi per uso civile, per l’ipotesi in cui un determinato articolo pirotecnico ricada sotto l’ambito di applicazione di diverse fonti normative unionali, ciascuna delle quali prescrive l’onere di compilare una “dichiarazione di conformità UE” ai parametri o ai requisiti da essa stabiliti.
La norma prescrive che, in simili fattispecie, deve essere compilata un’unica dichiarazione di conformità UE, contenente gli estremi dei provvedimenti unionali, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione.
i. Il fabbricante appone la “marcatura CE” secondo i principi generali stabiliti dall’art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, in conformità al modello descritto nell’Allegato IV del ricordato D.Lgs. n. 123/2015 (art. 19 del D.Lgs. n. 123/2015).
La “marcatura CE” costituisce il segno distintivo mediante il quale il fabbricante indica che l’articolo pirotecnico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalle nonne di armonizzazione dettate dall’unione Europea (cioè dalla Direttiva n. 2013/28/UE, come recepita dal D.Lgs. n. 123/2015).
j. In considerazione di ciò viene previsto che, come per gli esplosivi per uso civile, l’apposizione della marcatura debba avvenire nel rispetto di specifiche regole e condizioni (art. 19 del D.Lgs. n. 123/2015). In sostanza, è previsto:
(1). che la marcatura venga apposta, prima dell’immissione sul mercato, in modo visibile, leggibile e indelebile sull’articolo pirotecnico ovvero, qualora ciò non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento;
(2). che la marcatura sia seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Tale numero è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante;
(3). che dopo la marcatura (ed eventualmente il numero di identificazione dell’organismo notificato), possano essere apposti altri marchi indicanti l’esistenza di un rischio o particolari modalità di impiego;
(4). il divieto di apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità o la leggibilità della “marcatura CE” di conformità e del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato (art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 123/2015).
Si evidenzia, conclusivamente, che l’articolo pirotecnico immesso sul mercato dovrà sempre recare la “marcatura CE”, nonché il numero identificativo dell’organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione.

14. Il sistema di equiparazione tra le categorie di classificazione europee degli articoli pirotecnici “marcati CE” e le categorie di classificazione nazionali.
a. Come accennato al precedente paragrafo 3, punto e., il fabbricante, l’importatore o il distributore, titolare della licenza di cui all’art. 47 T.U.L.P.S.¹², che immette sul mercato nazionale articoli pirotecnici “marcati CE”, individua, ai fini delle attività di fabbricazione e di deposito, la categoria di classificazione fra quelle previste dall’art. 82 del R.D. n. 635/1940, secondo l’automatismo della “Tabella di equiparazione” tra le categorie di classificazione europee degli articoli pirotecnici e le categorie di classificazione nazionali, introdotta dal D.M. 9 agosto 2011 (art. 2 e allegato 1, medesimo D.M.) e rinvenibile in calce all’Allegato A al R.D. n. 635/1940¹³, come illustrato nel grafico in Allegato E.

15. Riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi non soggetti all’obbligo della “marcatura CE”.
a. Nel precedente paragrafo 9, lettera b., n. (2)., si è ricordato che alcune categorie di esplosivi non sono sottoposte al “sistema della marcatura CE”.
SÌ tratta, innanzitutto, degli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati ad essere usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e dalle Forze di polizia (art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2016).
In tal senso, la procedura di riconoscimento e classificazione si applica anche agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 123/2015).
Si conferma, quindi, l’orientamento secondo cui l’art. 53 TULPS trova applicazione anche con riferimento al materiale d’armamento esplosivo, già partecipato nell’atto di indirizzo n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019 al quale si fa, pertanto, rinvio anche per le direttive di ordine applicativo. Pertanto, in questa sede, ci si limita a ricordare che la posizione è confortata anche dalla previsione normativa di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8.
b. Inoltre, sono soggetti al medesimo procedimento di riconoscimento e classificazione i seguenti articoli pirotecnici:
(1). equipaggiamento marittimo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 (art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 123/2015);
(2). articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale (art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 123/2015);
(3). capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 123/2015);
(4). fuochi artificiali, muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda (art. 1, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 123/2015);
(5). articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo (art. 1, comma 2, lett h), del D.Lgs. n. 123/2015).
c. Si rappresenta che, conformemente al parere reso, da ultimo, dalla CCCSE, e già in passato espresso limitatamente agli articoli pirotecnici, il calcolo della massa attiva, per tutti gli esplosivi sottoposti alla procedura di cui al presente paragrafo, deve essere effettuato tenendo conto anche delle micce di cui essi siano eventualmente composti¹⁴.
d. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza (si veda la pertinente tabella inclusa nell’Allegato al D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58). L’istanza deve essere diretta al Ministero dell’interno e formulata dal titolare della licenza¹⁵ prevista dagli artt. 46 e/o 47 TULPS, nonché dall’art. 28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per quanto concerne, in particolare, le modalità di presentazione dell’istanza, si fa rinvio alle indicazioni riportate nell’Allegato F al presente atto di indirizzo.
e. L’UPAS provvede, innanzitutto, a verificare se ricorrano casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, adottando se del caso le formule di decisione semplificata previste dall’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990, nonché a verificare se la documentazione sia completa, curando di richiedere, a norma dell’art. 2, comma 7, della predetta legge n. 241/1990, gli atti mancanti non acquisibili presso altre amministrazioni. Anche in questo caso, si richiamano per tali aspetti - come pure per il soccorso istruttorio che il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare (art. 6 della legge n. 241/1990) - le indicazioni fomite con l’atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007548/10100 (1) del 29 maggio 2018.
f. L’UPAS, inoltre, richiede, ai sensi dell’art. 53, comma 1, TULPS, il parere obbligatorio, ma non vincolante, alla CCCSE¹⁶, in ordine alla possibilità di riconoscere il prodotto e di classificarlo in una delle categorie di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940, ai fini dell’iscrizione nell’Allegato A al medesimo regolamento.
g. Acquisito il parere della CCCSE, l’UPAS, per il tramite del responsabile del procedimento, predispone il provvedimento finale che viene adottato, nella forma del decreto, dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ovvero dall’Organo da questi delegato. Il riconoscimento e la classificazione sono concessi previa verifica, da parte dell’UPAS, del possesso, in capo all’istante, del titolo autorizzatorio idoneo a fabbricare e/o tenere in deposito il prodotto esplosivo, in relazione alla categoria attribuita.
Il provvedimento è notificato all’operatore economico per il tramite della Prefettura territorialmente competente.
Il dispositivo del decreto, contenente, tra l’altro, tutti gli elementi necessari per l’iscrizione nel richiamato Allegato A, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
h. Nel caso in cui siano intervenuti aggiornamenti alle schede tecniche di prodotti già riconosciuti e classificati, l’operatore economico dovrà presentare istanza all’UPAS, allegando la nuova scheda che sarà sottoposta all’esame della CCCSE ai fini dell’adozione del conseguente provvedimento.
i. In questo contesto, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sugli orientamenti giurisprudenziali che si sono venuti a formare in merito all’obbligo da parte del fabbricante di apporre l’etichetta di pubblica sicurezza sugli articoli pirotecnici.
Il leading case è rappresentato dalla sentenza n. 5529 emessa dal TAR Lombardia, Sez. III, il 5 giugno 2008.
Con tale sentenza, quella Corte territoriale ha ritenuto legittimala scelta dell’Amministrazione di imporre ai fabbricanti l’obbligo di apporre la predetta etichetta sugli articoli pirotecnici, al fine di garantire il controllo sulla circolazione dei prodotti in questione, consentendo anche agli operatori economici di poter verificare il rispetto dei quantitativi suscettibili di essere stoccati nei depositi autorizzati.
Nell’unire in Allegato G la scheda riepilogativa della cennata sentenza TAR Lombardia {case log), si rinvia, per maggiori dettagli sulla questione, alla lettura delle circolari n. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, recante “Etichettatura degli esplosivi e dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV, V categoria e dei cosiddetti “declassificati”” e n. 557/PAS.945.XV.H,MASS(53) in data 8 marzo 2008, ad oggetto “Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell’allegato “A " al Reg. T.U.LP.S. e di quelli che non sono classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del D.M. 4 aprile 1973 (cosiddetti “declassificati”) - Tutela dei consumatori e prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

16. Casi particolari.
a. I procedimenti di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940 di cui si è trattato nei precedenti paragrafi 9, 11 e 15 non si applicano ai seguenti prodotti:
(1). articoli pirotecnici:
> articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici non destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo, a condizione che siano osservate le particolari prescrizioni stabilite dall’art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 123/2015;
> articoli pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova, fermo restando quanto stabilito dall’art. 99 del R.D. n. 635/1940, a condizione che siano osservate le particolari prescrizioni stabilite dall’art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 123/2015;
> campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentati o trasferiti in ambito LIE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformità e non disponibilità alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione (art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lgs. n. 123/2015);
(2). esplosivi per uso civile:
> campionature di esplosivi nuovi destinati ad essere movimentati o trasferiti in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformità e la non disponibilità alla vendita e previa autorizzazione del Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2016 (art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2016);
> munizioni rientranti nel campo di applicazione della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante “Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso civile”.
b. Si ricorda che, come segnalato nell’atto di indirizzo n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019, già richiamato ai precedenti paragrafi 9, lettera d. e 15, lettera a., possono essere rilasciate licenze, ai sensi del ricordato art. 99 del R.D. n. 635/1940, per la fabbricazione, il trasporto o l’impiego a scopo di studio o esperimento di esplosivi, anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari. Tali licenze sono rilasciate previo parere obbligatorio della CCCSE.

17. Regime sanzionatorio.
a. A conclusione della panoramica svolta, preme ricordare come l’ordinamento ponga uno specifico apparato sanzionatone a presidio dell’osservanza delle norme in materia di classificazione e riconoscimento.
b. Senza le pretese di circoscrivere l’intero quadro normativo in materia, si ricorda che la disposizione cardine è oggi racchiusa nell’art. 53 TULPS, il quale, al comma 4, punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 100.000 euro, le seguenti condotte aventi ad oggetto esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati a mente dello stesso art. 53 ovvero che sono privi della “marcatura CE” e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui ai cennati D.Lgs. n. 123/2015 e D.Lgs. n. 81/2016:
(1). fabbricazione;
(2). detenzione in casa o altrove;
(3). trasporto;
(4). immissione sul mercato;
(5). importazione;
(6). esportazione;
(7). trasferimento;
(8). vendita anche negli stabilimenti, laboratori o spacci autorizzati.
c. Le predette sanzioni si applicano, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 53 TULPS, comma 5, anche quando le condotte enumerate al precedente punto b. riguardano prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura “CE del tipo” ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell’interno.
d. Ulteriori sanzioni sono previste dall’art. 33 del D.Lgs. n. 123/2015, nonché dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2016.

18. Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
a. Le indicazioni recate dal presente atto di indirizzo attualizzano gli orientamenti applicativi formulati in un cospicuo numero di circolari diramate nell’arco di poco meno di settanta anni dall’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Il presente documento abroga, infatti, integralmente, le circolari i cui estremi sono riportati nell’Allegato H, mentre supera in parte qua - per gli aspetti che vengono affrontati in questa sede - le circolari riportate nell’Allegato l.
Eventuali ulteriori indicazioni rese nel tempo sui temi qui affrontati, con atti a contenuto generale o con atti a contenuto specifico e non espressamente richiamate nel presente atto di indirizzo, potranno trovare applicazione solo previa conferma della loro attualità da parte dell’UPAS.
b. Come è evidente, si tratta di LUI intervento di sistematizzazione assai ampio che investe uno degli assi portanti su cui poggia il regime giuridico degli esplosivi. Si raccomanda, quindi, che le indicazioni qui formulate siano tenute sempre in debita considerazione sia nell’esercizio delle funzioni di carattere autorizzatorio, sia nello sviluppo dei controlli “dinamici” sull’esercizio delle attività assentite.
c. In questo senso, va anche evidenziato come il sistema di riconoscimento e classificazione c quello di valutazione di conformità e “marcatura CE” presentino indubbi aspetti di rilievo anche al fine di stabilire se si è in presenza di una produzione ed immissione sul mercato lecita o meno.
Considerato, quindi, che - come si è ricordato nel precedente paragrafo 17 - le violazioni alle norme che presiedono i predetti sistemi amministrativi sono punite anche a titolo di delitto, si segnala l’utilità che il presente atto di indirizzo sia reso disponibile anche agli uffici info-investigativi delle Questure, i quali potranno avvalersi di esso come un supporto anche per lo svolgimento delle attività di indagine.
d. Si ritiene, inoltre, che le indicazioni qui formulate siano di interesse anche per gli operatori economici del settore.
Premesso che questo Dipartimento provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di indirizzo, si segnala l’utilità che i Sigg.ri Prefetti valutino la possibilità di parteciparne i contenuti, nelle forme ritenute più opportune, alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le categorie professionali interessate.

____________
¹ Come è noto, la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili è stata soppressa dal D.P.R., 9 maggio 1994, n. 608, in attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e le pertinenti funzioni vennero attribuite alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’art. 6 della L. 18 aprile 1975, n. 110. Per effetto dell’art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di definitiva soppressione anche di tale organo collegiale, le attività della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili vennero trasferite al competente ufficio di questo Dipartimento (UPAS). Con Pari. 9, comma 1, del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è stata costituita la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti.
² Per indicazioni di maggior dettaglio relative a questo aspetto, si rinvia alle circolari n. 557/PAS/U/016042/XV.H.MASS (77) BIS del 6 settembre 2011, recante "Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: “Modificazioni agli allegati A - B e C al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 * Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973 e n. 557/PAS/U/021007/XV.H.MASS(77)BIS del 23 novembre 2011, recante "D.M. 9 agosto 2011 - Vendita al dettaglio dei manufatti ex declassificati - Circolare esplicativa”.
³ Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.
⁴ Ai sensi del l’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2016 (Casi i cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori), l’obbligo di eseguire le procedure di valutazione della conformità grava sull’importatore o sul distributore del prodotto allorquando:
a. l’importatore o il distributore immettono sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale;
b. l’importatore o il distributore modificano un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del medesimo decreto.
⁵ Si veda l’Allegato III - Modulo B, punto 6, del D.Lgs. n. 81/2016.
⁶ L’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2016, prevede che l’attestato di esame "UE del tipo” e la valutazione della conformità sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all’art. 53 del TULPS.
⁷ Ovvero il suo rappresentante, ai sensi degli arti. 8 e 51 TULPS.
⁸ Si segnala che talora il “codice di classificazione” è stato indicato con l’espressione sinonima, ancorché non coincidente con il nomen iuris, di “classe di rischio”.
⁹A titolo esemplificativo: diverso stabilimento di produzione, variazione della sede del fabbricante, nuova denominazione attribuita all’esplosivo, denominazione alternativa, variazione della composizione dell’esplosivo.
¹° Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 123/2015 (Casi i cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori), l’obbligo di eseguire le procedure di valutazione della conformità grava sull’importatore o sul distributore del prodotto allorquando:
a. l’importatore o il distributore immettono sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;
b. l’importatore o il distributore modificano un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni ai sensi del medesimo decreto.
¹¹ Si veda l’Allegato II - Modulo B, punto 6, del D.Lgs. n. 123/2015.
¹² Ovvero il suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.
¹³ Si evidenzia che per effetto di tale equiparazione gli articoli pirotecnici per veicoli rientranti nelle categorie europee “P1” o “P2” sono classificati nella V Categoria, Gruppo E, dell’art. 82 del R.D, n. 635/1940. Devono, pertanto, considerarsi superate, alla luce anche del parere espresso dalla CCCSE nella seduta del 12 novembre 2019, le indicazioni sulla disciplina autorizzatoria di questi prodotti contenute nelle circolari n. 559/C.10446.XVH.MASS.15 del 28 luglio 1997, ad oggetto “Dispositivi di sicurezza "air bag”. Disciplina autorizzatoria", e n. 559/C.26782,XV.H.MASS(15) del 30 marzo 1999, recante “Dispositivi di sicurezza "Air bag” e pretensionatori -Disciplina autorizzatoria". Si fa presente, inoltre, che anche i razzi antigrandine rientrano oggi tra gli esplosivi marcati CE. Alla luce di ciò, su conforme parere reso dalla CCCSE nella seduta del 12 novembre 2019, deve considerarsi superata la circolare n. 10/01288/XV.J.I del 13 maggio 1951, ad oggetto “Razzi antigrandine - Norme relative alla classificazione, fabbricazione, imballaggio, trasporto, deposito ed impiego". Del pari, deve considerarsi non più attuale la circolare n. 10.01217/XV.J.l, del 28 novembre 1980, ad oggetto “Razzi antigrandine", che si limitava a promuovere una ricognizione sul numero delle stazioni antigrandine in vista di una possibile rivisitazione della materia. Deve, altresì, considerarsi superata, conformemente al parere espresso dalla CCCSE nella seduta del 12 novembre 2019, la circolare n. 559/C.672.XV.I I.MASS (39) datata 11 maggio 1999, relativa ai manufatti esplosivi con accensione a mezzo di testina a sfregamento in confezioni corredate di una superficie abrasiva incollata su un fianco dello stesso contenitore, in quanto tali prodotti sono attualmente disciplinati dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 123/2015.
¹⁴ Viene, pertanto, abrogata, conformemente al parere espresso dalla CCCSE nella seduta del 25 giugno 2020, la circolare n. 557/B,20809-XV.l(5) del 10 dicembre 2003 recante “Riconoscimento e classificazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'Allegato “A " al reg. T U.L.P.S.- Calcolo della massa netta di prodotti attivi. Adempimenti istruttori e modulo integrativo per la presentazione delle istanze", le cui indicazioni vengono in parte trasfuse e integrate nel presente atto di indirizzo, unitamente al relativo allegato (cfr. Prospetto riassuntivo, in All. 1 all’All. F).
¹⁵ Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.
¹⁶ Sulle modalità di funzionamento di tale Organo Collegiale e sulle procedure da esso seguite si fa riserva di rassegnare separato atto di indirizzo.

 

Allegato A
(cfr. paragrafo 5, lettera a.)

Categorie di classificazione degli esplosivi ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 635/1940


I Categoria: polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
II Categoria: dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
III Categoria: detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
IV Categoria: artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
V Categoria: munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto Illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in marco in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviarie stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segna lezione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dal le Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all’attivazione di apparecchiature per l’estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso.
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo,
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es. sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.
 

Allegato B
(cfr. paragrafo 5, lettera d.)

Struttura dell’Allegato A al R.D. n. 635/1940

 

Allegato C
(cfr. paragrafo 11, lettera e.)

Modalità di presentazione della comunicazione di cui all’art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002

La comunicazione del conseguimento della certificazione di conformità dell’esplosivo deve:
a) essere diretta al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale;
b) essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) essere sottoscritta dal fabbricante, importatore o distributore titolare della licenza¹ di cui all’art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.;
d) contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l’indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita LV.A., il nome dell’esplosivo e la categoria proposta in base ai criteri stabiliti per la classificazione di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940 ai fini dell’iscrizione nell’ “Allegato A” al medesimo regolamento;
e) accludere la seguente documentazione:
- per gli esplosivi prodotti in serie, l’attestato relativo all’esame UE del tipo (modulo B) e la certificazione di conformità scelta (moduli C2, D, E, F);²
- per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la certificazione di conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G);
- il certificato attestante il numero di identificazione ONU e il codice di classificazione, qualora non già indicati nel modulo “B” o “G”;
- la descrizione completa dell’esplosivo, ove non già compresa nel modulo “B” o “G”;
- agli atti ed ai documenti formati all’estero, redatti in lingua straniera, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33 D.P.R. n. 445 del 2000);
- il fac-simile dell’etichetta di pubblica sicurezza di cui al D.Lgs. n. 8 del 2010 (art. 2, comma 3, e Allegato 1, n. 4)) da apporre sull’imballaggio all’atto dell’immissione sul territorio nazionale.
____
¹ Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.
² Tale documentazione deve pervenire completa degli eventuali aggiornamenti.

Allegato D
(cfr. paragrafo 12, lettera a.)

Tabella europea di classificazione degli articoli pirotecnici

¹

Cfr. arti. 2 e 3 del D.Lgs. n. 123/2015.

Allegato E
(cfr. paragrafo 14, lettera a.)

Allegato A al R.D. n. 635/1940 e Tabella dì Equiparazione per gli articoli pirotecnici

Allegato F
(cfr. paragrafo 15, lettera d.)

Modalità di presentazione dell’istanza ex art. 53 TULPS di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940

L’istanza per il riconoscimento e la classificazione dell’esplosivo deve:
a) essere diretta al Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale;
b) essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) essere sottoscritta dal titolare della licenza¹ prevista dagli artt. 46 e/o 47 T.U.L.P.S., nonché dall’art. 28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l’indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., il nome dell’esplosivo e la categoria proposta in base ai criteri stabiliti per la classificazione di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940 ai fini dell’iscrizione nell’ “Allegato A” al medesimo R.D.;
c) accludere la scheda tecnica descrittiva della materia e/o dell’oggetto esplosivo contenente le seguenti informazioni:
1) per la materia esplosiva:
> denominazione ed indicazione della categoria proposta ex art. 82 del R.D. n. 635/1940;
> formulazione dettagliata, indicando la specifica tecnica di riferimento e la percentuale rispetto al totale di ogni elemento che la compone;
2) per l’oggetto esplosivo:
> denominazione ed indicazione della categoria proposta ex art. 82 del R.D. n. 635/1940;
> caratteristiche principali, quali forma, dimensioni, materiale inerte di cui è composto, massa lorda (somma massa attiva + massa inerte) e componenti principali, relativi disegni quotati e commentati e/o schemi grafici;
> indicazione della materia esplosiva di cui è composto, della massa attiva e relativa tolleranza, nonché estremi dell’eventuale decreto di riconoscimento e classificazione;
> descrizione delle modalità di funzionamento, comprensiva delle precauzioni da osservare nelle fasi di stoccaggio, trasporto e impiego;
> destinazione d’uso;
> per oggetti complessi, descrizione dei “subcomponenti” e loro parti, indicazione degli estremi degli eventuali decreti di riconoscimento e classificazione delle materie esplosive che li compongono.
Inoltre:
1) per quanto concerne i detonatori elettrici destinati alle Forze amiate ed ai Corpi armati dello Stato, vanno indicati l’impulso di accensione e l’intensità della corrente di non accensione e, per quelli di cui all’art 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008 (media e bassa intensità), devono anche indicarsi elementi di marcatura sicuri, atti a migliorarne la tracciabilità.
2) Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici di cui all’art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, deve essere altresì accluso il fac-simile dell’etichetta da apporre sul prodotto, la quale deve riportare i seguenti dati:
> denominazione del prodotto;
> nome del fabbricante;
> estremi del decreto di riconoscimento e classificazione;
> categoria di classificazione ai sensi dell’articolo 82 del R.D. n. 635/1940;
> massa attiva.
3) Per quanto concerne i fuochi artificiali di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, occorre anche allegare:
a) prospetto riassuntivo di cui all’Allegato 1;
b) fac-simile dell’etichetta che da apporre sul prodotto, recante:
> denominazione del prodotto;
> categoria di classificazione ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 635/1940;
> nome del fabbricante;
> estremi del decreto di riconoscimento e classificazione;
> indicazione che il prodotto è destinato ad essere utilizzato sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
> indicazione della massa attiva;
> distanza di sicurezza per l’impiego.
 

Allegato 1

PROSPETTO RIASSUNTIVO
Fuochi artificiali per uso proprio
(art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123)

 

Allegato G
(cfr. paragrafo 15, lettera i.)

Scheda riepilogativa della sentenza TAR Lombardia, Sez. Ili, 5 giugno 2008, n. 5529
 

Elementi - chiave Case log
Estremi della sentenza TAR Lombardia, Sez. Ili, 5 giugno 2008, n. 5529 (depositata il 21 novembre 2008).
Parti: ricorrente U.B. e U.B. S.r.l.
Parti: Amministrazione resistenti Prefettura di Milano; Ministero dell’interno.
Corte TAR Lombardia, Sezione 111
Fase del procedimento Giudizio di merito di primo grado.
Ramo del diritto

interessato

Diritto amministrativo.

Autorizzazioni di polizia in materia di esplosivi.

Disciplina dei prodotti pirotecnici cosiddetti declassificati.

Possibilità per l’Amministrazione di prescrivere indicazioni circa le informazioni da riportare nelle etichette dei prodotti pirotecnici cosiddetti declassificati, nelle more dell’adozione del previsto decreto ministeriale destinato a disciplinare tali prodotti.

Motivi di censura Violazione di legge.

Violazione dell’art. 20 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272 , nella palle in cui rimette ad un successivo decreto del Ministro dell’interno la disciplina dei prodotti pirotecnici declassiticati.

Fatto
  • Il Prefetto di Milano, con provvedimento del 1° marzo 2007 adottato in attuazione della circolare del Ministero dell’Interno 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, imponeva l’etichettatura anche dei prodotti pirotecnici cosiddetti "declassificati" al fine di assicurare l’immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione e, dunque, mediante il raffronto con i registri di pubblica sicurezza, anche la pronta verificabilità del rispetto delle prescrizioni in materia di carico di ciascun deposito o riservetta.
  • Il provvedimento prefettizio e, quale atto presupposto, la predetta circolare ministeriale, venivano impugnati innanzi al TAR
Decisione su ciascuna delle questioni Anche nelle more dell’adozione del decreto ministeriale attuativo dell’art. 20 del D.M. n. 272/2002, il potere dell’Amministrazione di imporre l’etichettatura degli articoli pirotecnici cd. "declassificati", ai fini dell’individuazione della loro massa attiva, ritrova il proprio fondamento in precise disposizioni della legislazione di pubblica sicurezza e di quella posta a tutela del consumatore.
Motivi della decisione
  • L’art. 55 TULPS sottrae gli articoli pirotecnici "declassificati" (ex V categoria, gruppi D ed E) agli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all’Autorità di P.S., ma esso non esclude la possibilità per l’Amministrazione di imporre determinati obblighi di etichettatura. Anche l’Allegato B del R.D. n. 635/1940 consente di ritenere autorizzata la vendita dei prodotti in questione da parte di persone non munite di licenza di polizia, ma non la "non etichettatura" dei medesimi articoli;
  • anche nelle more dell’adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 20 del D.M. n. 272/2002, il potere dell* Amministrazione di imporre l’obbligo di apporre l’etichetta sugli articoli pirotecnici "declassificati" trova il proprio fondamento in diverse fonti dell’ordinamento a cominciare dal "Codice del consumo" di cui al D.Lgs. n. 256/2005.

    Difatti, gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 256/2005 impongono agli operatori economici di riportare sui prodotti una serie di informazioni relative all’eventuale presenza di materiali o sostanze capaci di recare danno alla salute o all’ambiente, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, quando rilevanti ai fini delle qualità o delle caratteristiche merceologiche dei prodotti stessi.

    Inoltre, in base ai successivi artt. 106 e 107, le Amministrazioni competenti (tra le quali, nel caso di specie, vi è anche il Ministero dell’interno) possono, in determinate condizioni, imporre agli operatori economici di apporre adeguate avvertenze riguardanti i prodotti immessi sul mercato e sottoporre l’immissione stessa a condizioni preventive in modo da renderli sicuri.

    L’obbligo di apporre l’etichettatura sugli articoli pirotecnici declassificati rientra tra le misure di precauzione previste dalle predette norme, atteso che esso è funzionale a prevenire infortuni e disastri, permettendo, tra l’altro, la possibilità di stabilire se il prodotto è di libera vendita o meno e in quale quantità esso è detenibile;

  • la coerenza dei provvedimenti impugnati con il principio di legalità si evince anche dal fatto che:

S

se non venisse apposta la predetta etichettatura, non sarebbe possibile calcolare il rispetto dei limiti di detenzione dei medesimi
  prodotti e degli altri esplosivi nei locali di minuta vendita, come invece prescritto dall’art. 16 del D.M. n. 272/2002;

J

Part. 20 del ripetuto D.M. n. 272/2002 stabilisce, con norma immediatamente precettiva, che le scorte di articoli pirotecnici non smaltite entro il 31 dicembre 2003, possono essere immesse sul mercato previa apposita etichettatura relativa alla classificazione attribuita;

d) i provvedimenti impugnati sono, inoltre, coerenti con la disciplina recata dalla Direttiva 2007/23/CE del 23 maggio 2007 (all’epoca della sentenza non ancora recepita). Tale atto comunitario prevede, infatti, che gli articoli pirotecnici (diversi da quelli per veicoli) possono essere apposti legittimamente sul mercato previa apposizione di un’etichetta sulla quale deve essere, tra l’altro, riportata anche la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.

Giudizio Il TAR Lombardia, Sez. IH, respinge il ricorso perché infondato.
Misure disposte Compensate le spese di giudizio.

 

Allegato H
(cfr. paragrafo 18, lettera a.)

Circolari abrogate

1. 10/01288/XV.JJ del 13 maggio 1951 - Razzi antigrandine - Norme relative alla classificazione, fabbricazione, imballaggio, trasporto, deposito ed impiego;
2. 10.00084/XV.A.Mass del 13 maggio 1968 - Fuochi pirotecnici - Fabbricazione e commercio - Condizionamento ;
3. 10.00354/XVIII del 30 maggio 1973 - Modifiche all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P.S.;
4. 10.01217/XV.J.l. del 28 novembre 1980 - Razzi antigrandine;
5. 559/C.10446.XVH.MASS.15 del 28 luglio 1997 - Dispositivi di sicurezza "air bag". Disciplina autorizzatoria;
6. 559/C.26782.XV.H.MASS(15) del 30 marzo 1999 - Dispositivi di Sicurezza "Air Bag" e pretensionatori - Disciplina autorizzatoria;
7. 559/C.672.XV.II.MASS(39) datata 11 maggio 1999 - Richiesta di parere in merito alla commercializzazione di manufatti esplosivi con accensione a mezzo testina a sfregamento in confezioni corredate di una superficie abrasiva incollata su un fianco della stessa scatola;
8. 557/B.20809-XV.I(5) del 10 dicembre 2003 - Riconoscimento e classificazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S. - Calcolo della massa netta di prodotti attivi. Adempimenti istruttori e modulo integrativo per la presentazione delle istanze;
9. 557/PAS.19818-XV.H.MASS(77)bis del 4 novembre 2010 - Decreto legislativo 4 aprile 2010, n, 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (G.U. n.93 del 22 aprile 2010);
10. 557/PAS/U/002711/XV.H.MASS(77)BIS del 15 febbraio 2011 - Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (G.U. n.93 del 22 aprile 2010).
 

Allegato I
(cfr. paragrafo 18, lettera a.)

Circolari superate in parte qua

1. 559/C.21801-XVIII Reg.P.S. del 20 dicembre 1999 - Decreto 23 settembre 1999, “Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”- Circolare esplicativa;
2. 557/PAS.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005 - Decreto 19 settembre 2002, n. 272 recante il “Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile” - Direttiva 2004/57/CEE della Commissione delle Comunità Europee del 23 aprile 2004 - Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 15 aprile 2004 . Circolare dispositiva ed applicativa;
3. 557/PAS/12982D (22) del 29 agosto 2005 - Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.