Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 14 luglio 2020
Validità: 31.12.2021
Parti: Fise- Assoposte e Slc-Cgdl, Slp-Cisl, Uilposte
Settori: Servizi, Servizi Postali in Appalto
Fonte: slcmilano.it


Sommario:

 

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 3 - Assunzione
Art. 6 - Cumulo di mansioni e passaggio di livello
Art. 7 - Cessazione di appalto/Clausola sociale
Art. 9 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 10 - Contratti a termine
Art. 11 - Contratti di inserimento [Abrogato]
Art. 14 - Lavoro ripartito [Abrogato]

Art. ... - Contratti di apprendistato, di somministrazione e a termine - Percentuali di utilizzo
Art. 13 - Somministrazione di lavoro
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 22 - Giorni festivi
Art. 24 - Permessi per motivi privati e per studio
Art. 25 - Tutela dei lavoratori tossicodipendenti, affetti da ludopatia ed etilisti
Art. 29 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

 

Art. 30 - Molestie sessuali e contrasto alle violenze nei luoghi di lavoro
Art. 32 - Malattia, infortunio, cure termali
Art. 37 - Tutela della maternità
Art. 40 - Corresponsione della retribuzione
Art. 43, lettera c) - Indennità di mensa
Art. 48 - Indumenti di lavoro
Art. 52 - Norme disciplinari
Art. 62 - Installazione impianti satellitari e utilizzo di altri dispositivi tecnologici [Abrogato]
Art. 56 - Adempimenti in caso di sciopero e codice di comportamento delle aziende
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. Nuovo - Contributo dei datori di lavoro al conseguimento di titoli abilitativi superiori
Art. 57 - Costituzione RSU e diritti sindacali
Parte economica
Avviso comune Servizi postali in appalto 14 luglio 2020


Ipotesi di accordo 14 luglio 2020 per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto

Tra Fise-Assoposte […] e Slc-Cgil […], Slp-Cisl […], Uil-Poste […], è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese esercenti servizi postali in appalto.

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
[…]
Lettera A) Informazione e consultazione a livello nazionale:
“…le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma, semestralmente, comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di: .... (omissis)”.
***
In calce alla lettera A):
“Le Parti concordano, nell’ambito di quanto previsto dal presente articolo, di dare vita ad un Osservatorio Nazionale, costituito pariteticamente, di norma da tre esponenti di parte sindacale e tre di parte imprenditoriale, eventualmente affiancati da esperti delle materie trattate, così come sopra elencate.
Aggiungere in calce all’elenco: - iniziative utili in materia di politiche inclusive.
“La partecipazione del committente a tale Osservatorio valorizzerà le eventuali iniziative delle Parti, finalizzate all’attuazione di aspetti contenuti nell’Avviso Comune allegato al presente accordo di rinnovo del CCNL”.
B) Livello Territoriale e Aziendale
“L’impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale e alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL”.
Livello C) Livello di gruppo
“In occasione di uno specifico incontro, di norma semestrale...”
Procedure e sedi di composizione delle controversie
[…]
Dopo l’articolo 2, paragrafo “Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime” introdurre il seguente nuovo paragrafo:
“Conciliazione delle controversie in sede sindacale ex art. 412-ter c.p.c.
[…]
In calce all’articolo 2, paragrafo “Contrattazione di secondo livello aziendale”,
modificare il seguente comma:
“Trova applicazione quanto previsto dagli Accordi Interconfederali vigenti in materia.
aggiungere il seguente comma:
“Ai fini delle risorse economiche da destinare al secondo livello di contrattazione si rinvia a quanti previsto all’articolo 34 del presente CCNL”.

Art. 3 - Assunzione
[…]
In fase preassuntiva è consentita visita medica preventiva ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Art. 10 - Contratti a termine
Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo Unice - Ceep - Ces del 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene pertanto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il personale assunto a termine non può eccedere il limite del 20 per cento, in media annua, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’1 gennaio dell’anno di assunzione; i lavoratori a tempo parziale sono sempre considerati in proporzione all’orario di lavoro di cui al contratto individuale. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Le proporzioni di cui al precedente comma si intendono con riferimento al singolo appalto.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato con causali escluse a norma di legge.
Ai fini dell'attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 6 mesi per l'avvio di un nuovo servizio. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale.
[…]
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione, come previsto all'art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001.
L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare.
[…]

Art. ... - Contratti di apprendistato, di somministrazione e a termine - Percentuali di utilizzo
I contratti di apprendistato, di somministrazione e a termine, fatte salve le esclusioni di legge, possono essere stipulati complessivamente nella misura del 20% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 10% per ciascuna tipologia contrattuale.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con riferimento al singolo appalto.
A livello aziendale o territoriale potranno essere concordate tra le parti deroghe ai limiti sopra individuati.

Art. 13 - Somministrazione di lavoro
Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, oltre che in tutti i casi in cui sia possibile l'assunzione a tempo determinato a norma di legge
I prestatori in somministrazione di lavoro impiegati per le fattispecie contrattuali di cui sopra non potranno superare in media annuale la percentuale di cui all'articolo .... (percentuali di utilizzo).
Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui sopra dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.

Art. 16 - Orario di lavoro
La durata normale dell'orario di lavoro è quella stabilita dal decreto legislativo n. 66/2003 con le relative deroghe ed eccezioni, fissata in 40 ore settimanali, di norma su cinque o sei giorni.
La durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore settimanali calcolate come media, considerate le esigenze tecnico organizzative settoriali, su un periodo di sei mesi.
Le prestazioni orarie oltre il limite di cui al primo comma vanno compensate secondo quanto previsto agli articoli 18 e 19.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
Il lavoratore può essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa giornaliera anche con due riprese, dopo l'inizio dell'orario di lavoro, nell'ambito di un nastro lavorativo di 11 ore, comprensivo di una interruzione non retribuita per la consumazione del pasto.
L'esigenza di riprese in numero superiore sarà oggetto di accordo con la rappresentanza sindacale.
In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003, il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso di anticipo di turno motivato da necessità tecniche e organizzative dell’azienda, previo confronto, qualora possibile, con le RSA ovvero con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Dall’ 1/10/1993 l’orario di lavoro è ridotto di otto giornate lavorative.
Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio del rapporto di ( lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni non tenendo conto delle frazioni inferiori.
Le riduzioni di cui al presente articolo sono attuate attraverso la concessione di riposi compensativi o anche mediante forme alternative previo esame congiunto con la rappresentanza sindacale, fatte salve le modalità già in atto aziendalmente.
Per il personale viaggiante si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso tra l’inizio e la fine del lavoro, come risultante da apposita strumentazione, durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo ai sensi dell’articolo 47 del presente CCNL, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore viaggiante non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio.
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all’articolo 7 del Regolamento CE 561/06, secondo cui dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione, non retribuita, di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo; i riposi intermedi di cui all’articolo 5 del d lgs. n. 234/2007, i periodi di riposo di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 234/2007, e i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) dell’articolo 3, primo comma, del d.lgs. n. 234/2007.
Dichiarazioni a verbale
A livello aziendale o territoriale potranno essere concordate tra le parti deroghe al presente articolo, fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
Le parti stipulanti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di primo livello.

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a dare la sua prestazione, nei limiti consentiti dalla legge e salvo giustificati motivi di impedimento, anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Ai soli fini contrattuali è considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall'azienda ed eseguito oltre la durata contrattuale del normale orario di lavoro settimanale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui ai punti a), b), c) dell’art. 22.
[…]
La prestazione straordinaria non può superare le 140 ore annue.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senz'altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro oltre i limiti contrattuali purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le 12 ore settimanali di lavoro oltre i limiti contrattuali.

Art. 25 - Tutela dei lavoratori tossicodipendenti, affetti da ludopatia ed etilisti
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
[…]

Art. 29 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
Conseguentemente, le parti stipulanti il presente CCNL costituiscono una Commissione Nazionale Paritetica, di complessivi sei componenti, che si riunirà di norma annualmente, allo scopo di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capo verso.

Art. 30 - Molestie sessuali e contrasto alle violenze nei luoghi di lavoro
Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona, in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
Le Parti nazionali stipulanti, in recepimento di quanto previsto dall’Accordo quadro interconfederale 25.1.2016 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, ritengo inaccettabile ogni atto e comportamento che si configuri come molestia o violenza sul luogo di lavoro; le aziende, accertate le responsabilità del caso, si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di coloro che le hanno poste in essere.
Allegano la “Dichiarazione ai sensi dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26.4.2007 che ciascuna azienda associata si impegna a sottoscrivere.

Art. 37 - Tutela della maternità
Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità.
[…]

Le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste scioglieranno la riserva entro il 31 luglio 2020.