Categoria: 2020
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 luglio 2020
Validità: 10.07.2020 - 09.07.2023
Parti: Anfos e Cepi-Uci
Settori: Formatori sicurezza, RSPP/ASPP servizi, commercio, artigianato, edilizia
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2 (Classificazione del personale)
Titolo III Quadri
Art. 6 (Declaratoria)
Art. 7 (Orario part-time speciale per Quadri)
Art. 8 (Formazione c aggiornamento)
Art. 9 (Assegnazione della qualifica)
Art. 10 (Polizza assicurativa)
Art. 11 (Indennità di funzione)
Titolo IV Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Art. 12 (Assunzione)
Art. 13 (Documentazione)
Art. 14 (Periodo di Prova)
Titolo V Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 27 (Premessa)
Art. 28 (Richiami normativi)
Art. 29 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 30 (Obblighi di informazione)
Art. 32 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Art. 33 (Lavoro intermittente)
Art. 34 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Art. 35 (Lavoro ripartito)
Art. 36 (Soglie numeriche)
Art. 37 (Gestione delle controversie)
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 38 (Orario normale settimanale)
Art. 39 (Disposizioni per i lavoratori in reperibilità)
Art. 40 (Flessibilità dell'orario)
Art. 41 (Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede)
Art. 42 (Fissazione dell'orario)
Titolo VII Part-time
Art. 44 (Premessa)
Art. 45 (Rapporto a tempo parziale)
Art. 46 (Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Art. 47 (Riproporzionamento)
Art. 48 (Lavoro supplementare)
Art. 49 (Registro lavoro supplementare)
Art. 50 (Mensilità supplementari -Tredicesima e quattordicesima)
Art. 51 (Preavviso)
Titolo VIII Lavoro straordinario

Art. 52 (Norme generali lavoro straordinario)
Art. 53 (Maggiorazioni lavoro straordinario)
Art. 54 (Registro lavoro straordinario)
Titolo IX Lavoro a turni
Art. 56 (Definizione del campo di applicazione)
Art. 57 (Orario di Lavoro)
Art. 58 (Reperibilità)
Art. 59 (Sostituzione del lavoratore turnista)
Art. 60 (Indennità)
Art. 61 (Cumulo delle indennità)
Art. 62 (Deroghe contrattuali)
Art. 63 (Partecipazione dei lavoratori)
Titolo X Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 64 (Riposo settimanale)
Art. 65 (Festività)
Art. 66 (Retribuzione prestazioni festive)
Art. 67 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge)
Art. 68 (Permessi retribuiti-R.O.L.)
Titolo XI Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 69 (Congedi retribuiti)
Art. 70 (Congedo matrimoniale)
Art. 71 (Diritto allo studio)
Art. 72 (Chiamata alle armi)
Art. 73 (Richiamo alle armi)
Art. 74 (Funzioni pubbliche elettive)
Art. 75 (Volontariato civile)
Titolo XII Ferie
Art. 76 (Ferie)
Art. 77 (Determinazione periodo di ferie)
Art. 78 (Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle di cui all'art. 66)
Art. 79 (Insorgenza della malattia durante il periodo feriale)
Art. 80 (Normativa per cessazione rapporto)
Art. 81 (Richiamo lavoratore in ferie)
Art. 82 (Irrinunciabilità)
Art. 83 (Registro ferie)
Titolo XIII Missioni e trasferimenti
Art. 84 (Missioni)
Art. 85 (Trasferimenti)
Art. 86 (Disposizioni per i trasferimenti)
Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 87 (Malattia)
Art. 88 (Normativa)
Art. 89 (Obblighi del lavoratore)
Art. 90 (Periodo di comporto)
Art. 91 (Trattamento economico di malattia)
Art. 92 (Infortunio)
Art. 93 (Trattamento economico di infortunio)
Art. 94 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio)
Art. 95 (Festività)
Art. 96 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Art. 97 (Tubercolosi)
Art. 98 (Sicurezza sul lavoro)
Art. 99 (Rimando alla vigente normativa)
Titolo XV Gravidanza e puerperio

Art. 100 (Congedo di maternità e paternità)
Art. 101 (Congedo parentale)
Art. 102 (Permessi per assistenza)
Art. 103 (Normativa)
Art. 104 (Apprendistato e maternità)
Titolo XVI Sospensione del lavoro
Art. 105 (Sospensione)
Titolo XVII Anzianità di servizio
Art. 106 (Decorrenza anzianità di servizio)
Art. 107 (Computo anzianità frazione annua)
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 108 (Mansioni del lavoratore)
Art. 109 (Modificazioni tecnologiche)

  Art. 110 (Passaggi di livello)
Art. 111 (Scatti di anzianità)
Titolo XIX Trattamento economico

Art. 112 (Normale retribuzione)
Art. 113 (Retribuzione di fatto)
Art. 114 (Retribuzione mensile)
Art. 115 (Quota giornaliera)
Art. 116 (Quota oraria)
Art. 117 (Paga base nazionale conglobata)
Art. 118 (Assorbimenti)
Art. 119 (Prospetto paga)
Titolo XX Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 120 (Tredicesima mensilità)
Art. 121 (Quattordicesima mensilità)
Titolo XXI Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 122 (Campo di applicazione)
Art. 123 (Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale)
Art. 124 (Indennità Trasporto Comuni con più di 1000.000 di abitanti)
Art. 125 (Indennità Trasporto Comuni con più di 500.000 di abitanti)
Art. 126 (Indennità Trasporto Comuni con più di 100.000 di abitanti)
Art. 127 (Indennità Trasporto Comuni con più di 10.000 di abitanti)
Art. 128 (Indennità sotterranei)
Art. 129 (Indennità mensa)
Art. 130 (Indennità mezzi pubblici)
Art. 131 (Indennità locali rumorosi)
Art. 132 (Indennità valori)
Art. 133 (Indennità vestiario - Divisa di lavoro)
Art. 134 (Indennità vestiario - Codice di abbigliamento)
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 135 (recesso ex art. 2118 cod. civ:)
Art. 136 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Art. 137 (Normativa)
Art. 138 (Nullità del licenziamento)
Art. 139 (Nullità del licenziamento per matrimonio)
Art. 140 (Licenziamento simulato)
Art. 141 (Preavviso)
Art. 142 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Art. 143 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 144 (Decesso del dipendente)
Art. 145 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Art. 146 (Dimissioni)
Art. 147 (Dimissioni per matrimonio)
Art. 148 (Dimissioni per maternità)
Art. 149 (Modulo per dimissioni)
Titolo XXIII Doveri del personale enorme disciplinari
Art. 150 (Obbligo del prestatore di lavoro)
Art. 151 (Divieti)
Art. 152 (Giustificazioni delle assenze)
Art. 153 (Rispetto orario di lavoro)
Art. 154 (Comunicazione mutamento di domicilio)
Art. 155 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 156 (Codice disciplinare)
Art. 157 (Normativa provvedimenti disciplinari)
Titolo XXIV Responsabilità civili e penali
Art. 158 (Assistenza legale)
Art. 159 (Normativa su procedimenti penali)
Art. 160
Art. 161
Art. 162 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Art. 163 (Regolamento elettorale RSU)
Art. 164 (Assemblea)
Art. 165 (Delegato Provinciale)
Art. 166 (Deleghe Sindacali)
Titolo XXV Formazione continua

Premessa
Art. 167 (Ente Bilaterale)
Art. 168 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale)
Titolo XXVI Composizione delle controversie
Nuovo art. 169 (Composizione delle controversie)
Art. 170 (Commissioni di certificazione e commissione scientifica per la validazione programmi corsi di formazione)
Art. 171 (Collegio arbitrale)
Art. 174 (Contributi di assistenza contrattuale per Cepi-Uci e Anfos)
Titolo XXVII Accordi integrativi regionali
Art. 175 (Accordi integrativi regionali)
Titolo XXVIII Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 176 (Tutela delle lavoratrici madri)
Art. 177 (Pari Opportunità)
Art. 178 (Azioni Positive)
Art. 179 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Art. 180 (Lavoratori di lingua non italiana)
Art. 181 (Lavoratori stranieri)
Art. 182 (Aspettativa per tossicodipendenza)
Art. 183 (Tutela dei genitori di portatori di Handicap)
Titolo XXIX Telelavoro
Art. 184 (Definizione)
Art. 185 (Campo di applicazione)
Art. 186 (Dotazioni strumentali)
Art. 187 (Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali)
Art. 188 (Furto di dotazioni strumentali)
Art. 189 (Orario di lavoro)
Art. 190 (Durata)
Art. 191 (Sicurezza e prevenzione degli infortuni)
Art. 192 (Infortuni)
Art. 193 (Santo patrono)
Art. 194 (Comunicazione dell'Accordo di telelavoro)
Art. 195 (Ricercatori delocalizzati)
Art. 196 (Rimando alla normativa)
Titolo XXX Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 197 (Ente Assistenza Sanitaria Integrativa)
Art. 198 (Iscrizione)
Art. 199 (omissis)
Titolo XXXI Archivio contratti
Art. 200 (Deposito contratto collettivo)
Titolo XXXII Decorrenza e durata del contratto
Art. 201 (Decorrenza e durata)
Art. 202 (Contrattazione integrativa azienda)

Contratto collettivo di lavoro per i formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione nelle aziende dei servizi, del commercio, dell’artigianato e dell’edilizia
10 Luglio 2020 - 9 Luglio 2023


Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2020, in Anguillara S. (Rm), presso la sede dell’Anfos - Associazione Nazionale Formatori sicurezza sul Lavoro si sono incontrati: Cepi-Uci Confederazione Europea Piccole Imprese - Unione Coltivatori Italiani […], Anfos "Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro […], per stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori che svolgono nelle aziende o per loro conto anche in maniera autonoma attività di formatore nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, e per i lavoratori che ricoprono anche in maniera autonoma il ruolo di RSSP o ASPP
Il presente CCNL è così composto:
1 Premessa
32Titoli
202 Articoli
1 Tabella
4 Allegati

Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori che svolgono nelle aziende o per loro conto anche in maniera autonoma attività di formatore nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, e per i lavoratori che ricoprono in maniera autonoma il ruolo di RSPP o ASPP coincide con due momenti focali per il nostro Paese il primo è la crisi economica, che nata in ambito finanziario negli Stati Uniti, si è progressivamente spostata nell'economia reale ed ha assunto una dimensione globale; come conseguenza le aziende che devono ottemperare alle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, possano usufruire di uno strumento che disciplina i rapporti tra le stesse imprese e i lavoratori o i professionisti oggetto del presente CCNL.
Non sfugge, quindi, alle Parti Sociali l'importanza di questa fase negoziale in quanto è necessaria: da un lato, attivare un nuovo sistema contrattuale; dall'altro, la difficile fase de/l'economia, rende l'intero sistema produttivo del Paese più fragile.
Infatti, il mondo dei servizi alle imprese ed ai privati subisce la crisi in ritardo rispetto alla committenza ed ad oggi non si è in grado di quantificare il reale livello di contrazione del fatturalo atteso.
Pur nello scenario di difficoltà rappresentato dalla crisi economica, le Parti hanno comunque inteso avviare il nuovo sistema di relazioni industriali, sindacali e contrattuali al fine di dare al comparto uno strumento innovativo e completo per gestire l'attuale fase recessiva ed il successivo momento di ripresa dell'economia.
Nello specifico delle norme contrattuali le Parti sottoscrittrici hanno inteso o volontà di rilancio del welfare contrattuale mediante un'accresciuta attenzione all'Ente Bilaterale - Opnafos - ed alle politiche di formazione continua con progetti di collaborazione e sinergie tra Parti Sottoscrittrici.
Le Parti si danno, altresì, atto della necessità di attivare un momento di confronto interconfederale per la valutazione dello stato applicativo delle nuove norme contrattuali al fine di monitorare l'applicabilità delle nonne e la loro rispondenza ai bisogni del settore.
Per rendere più facilmente accessibile il contratto collettivo ed i suoi strumenti applicativi le Parti proporranno su propri siti internet www.cepi-uci.it e www.anfos.iorg una pagina dove le imprese ed i lavoratori potranno trovare tutte le informazioni per applicare correttamente il contratto stesso.

Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra le aziende, i Formatori, gli RSPP c gli ASPP nei seguenti settori produttivi:
- Servizi
- Commercio
- Artigianato
- Piccola industria
- Edilizia
Dichiarazione a verbale n. 1
Le Parti precisano che il contratto è applicabile a tutti i lavoratori, anche autonomi e sia con contralto di lavoro subordinato che a progetto, con o senza partita IVA.

Titolo V Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 27 (Premessa)

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti c rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 28 (Richiami normativi)
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
per la somministrazione di lavoro: artt. 29, 30, 31, 32 del presente CCNL; per il lavoro intermittente: artt. 33 e 34 del presente CCNL;
per il lavoro ripartito: art. 35 del presente CCNL.

Art. 29 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare le soglie individuate nel successivo art. 36, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Per fase di avvio si intende il tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque fino ad un massimo di 12 mesi.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente Bilaterale Nazionale Opnafos.

Art. 30 (Obblighi di informazione)
L'impresa utilizzatrice, con più di 15 dipendenti, comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli art. 29 e 30 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e Squalifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo di ciascun anno all'Ente Bilaterale Nazionale Opnafos.

Art. 32 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 29 e 30 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computali nell'organico .dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 36 (Soglie numeriche)
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa utilizzatrice che adotta il presente, CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 29 e 30, nonché i lavoratori di cui agli artt. 33 (lavoro intermittente) e 35 (lavoro ripartito) non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Lavoratori dipendenti

da 0 a 5

da 6 a 10

da 11 a 15

da 16 a 30

da 31 a 50

da 51 a 100

per ogni scaglione di 100

Contratti Flessibili

1

2

4

6

8

10

ulteriori 10

La base di computo per il calcolo dei lavoratori assunti nell'impresa con tali tipologie contrattuali, è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione, di lavoro ripartito e intermittente. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 38 (Orario normale settimanale)

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
Al secondo livello di contrattazione aziendale e provinciale/regionale potranno essere raggiunte intese sulle materie riguardanti turni o nastri orari.

Art. 39 (Disposizioni per i lavoratori in reperibilità)
Le aziende per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell'azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un'apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
[...]
Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 40 (Flessibilità dell'orario)
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore Intensità lavorativa, dei pari entità di ore di riduzione, con la stessa, articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
[…]
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 52 (Norme generali lavoro straordinario)

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 100 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 54 (Registro lavoro straordinario)
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione per le aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]

Titolo IX Lavoro a turni
Art. 56 (Definizione del campo di applicazione)

La presente normativa si applica alle aziende che rientrano nelle seguenti tipologie di orario di lavoro:
• lungo: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
• lunghissimo: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
h24: per le aziende che non operano mai interruzioni nell'attività.

Art. 57 (Orario di Lavoro)
Le aziende ricomprese nel campo di applicazione possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
[…]

Art. 58 (Reperibilità)
Le aziende per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
[…]
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
[…]
Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le nonne del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 59 (Sostituzione del lavoratore turnista)
Al fine di garantire la copertura del servizio in caso di improvvisa mancanza di un turnista con un preavviso inferiore a 12 ore, l'azienda potrà richiedere al lavoratore del turno precedente e al lavoratore del turno successivo, l’effettuazione di una fascia di lavoro straordinario pari all'intero turno mancante.
Fermo restando il divieto di richiedere una prestazione lavorativa superiore alle 12 ore consecutive.
I lavoratori che effettueranno la copertura straordinaria del turno avranno diritto al pagamento dello straordinario ed al riconoscimento di un permesso retribuito di 8 ore da fruirsi in accordo con l'azienda entro i successivi 4 mesi.

Titolo X Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 64 (Riposo settimanale)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica o in altra giornata se comunicato dall'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 67 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge)
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 112 fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XII Ferie
Art. 82 (Irrinunciabilità)

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 92 (Infortunio)

Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto ha tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non -abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 150.
[…]

Art. 98 (Sicurezza sul lavoro)
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato 2 del presente contratto.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 100 (Congedo di maternità e paternità)

Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]

Art. 102 (Permessi per assistenza)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del capoverso precedente, all'esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora -ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

Art. 104 (Apprendistato e maternità)
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo XXI Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 128 (Indennità sotterranei)

I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un’indennità giornaliera di 0.50 Euro.

Art. 129 (Indennità mensa)
Le aziende con più di 10 dipendenti, che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, cd. "ticket restaurant" […]

Art. 131 (Indennità locali rumorosi)
I lavoratori che prestino l'intera attività lavorativa in locali al cui interno sia attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un'indennità giornaliera pari a 0,25 Euro.

Titolo XXIII Doveri del personale enorme disciplinari
Art. 150 (Obbligo del prestatore di lavoro)

[…]
Il lavoratore ha l'obbligo dì conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
[…]

Art. 151 (Divieti)
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 155 (Provvedimenti disciplinari)
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1 ) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 112;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
• ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
• esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
• si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
• arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
• commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[…]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
• recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
• grave violazione degli obblighi di cui all'art. 150;
• infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
[…]
• la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[…]

Titolo XXIV Responsabilità civili e penali
Art. 162 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - cosi come delineate negli accordi interconfederali vigenti.
L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 163.

Art. 163 (Regolamento elettorale RSU)
Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU Cepi-Uci e Anfos sottoscrivono l'allegato Regolamento Elettorale per le RSU rubricato all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 164 (Assemblea)
Nelle datori di lavoro con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l'azienda è tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 165 (Delegato Provinciale)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da CED con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[…]

Titolo XXV Formazione continua
Art. 167 (Ente Bilaterale)

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, delegano l'Ente Bilaterale Nazionale e Organismo Paritetico Opnafos (Ente Bilaterale e Organismo Paritetico Nazionale Formazione per la Sicurezza sul Lavoro) a svolgere le seguenti finalità:
[…]
• realizzare corsi di formazione, verificare la congruenza dei programmi di formazione e procedure alla loro validazione a mezzo del comitato scientifico.
• sviluppare studi e pubblicazioni specifiche per particolari materie (lavoro delle donne, orari di lavoro, sicurezza e ambiente);
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
[…]
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire un comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione c riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• istituire un Osservatorio per il monitoraggio delle dinamiche del lavoro al livello aziendale e territoriale;
[…]
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale e Organismo Paritetico Opnafos è dotato di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale e Organismo Paritetico Opnafos sono composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
[…]

Titolo XXVIII Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 176 (Tutela delle lavoratrici madri)

Per le lavoratrici e lavoratori, che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altro genitore, le datori di lavoro riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne prestazione oraria.

Art. 177 (Pari Opportunità)
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'eccesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Art. 178 (Azioni Positive)
Le datori di lavoro, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per dare attuazione al diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile.
Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell'individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l'utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro. Le Parti demandano all'Ente Bilatera/e l'individuazione di azioni positive per /'eliminazione di ogni possibile discriminazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri o appartenenti ad altre matrici culturali.

Art. 179 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Le datori di lavoro si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Le Parti richiamano la massima attenzione sul fenomeno dello Stalking, così come identificato dal D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009.

Art. 180 (Lavoratori di lingua non italiana)
Le datori di lavoro favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 71 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza di base della lingua italiana.

Titolo XXIX Telelavoro
Art. 184 (Definizione)

Si definisce telelavoro l'attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali.
Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
• autisti;
• lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
• ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.

Art. 185 (Campo di applicazione)
Il telelavoro può essere concesso dall'azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano o il contatto con il pubblico/clientela o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
A titolo di semplice esemplificazione non è possibile concedere il telelavoro per i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
personale direttivo, tutto;
gestione del personale;
impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
personale ausiliario di vigilanza e controllo;
ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
La concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa e ilo suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 186 (Dotazioni strumentali)
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fomite dall'azienda e resteranno di proprietà dell’azienda.
[…]

Art. 187 (Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali)
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fomite al lavoratore, lo stesso dovrà dame immediata comunicazione all'azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l'orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto cd operare le necessarie riparazioni/sostituzioni.
Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.

Art. 189 (Orario di lavoro)
L'orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto. Viceversa l'orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l'azienda ed il lavoratore.
L'azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell'avvenuto inizio del lavoro c della sua ripresa dopo la pausa.

Art. 191 (Sicurezza e prevenzione degli infortuni)
L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell’inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 192 (Infortuni)
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà dame immediata comunicazione all'azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all'incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.