Categoria: Normativa regionale
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Regione Sicilia

Provincia Messina

Atto di costituzione del Comitato provinciale per il coordinamento delle attività di prevenzione, informazione e formazione sulla sicurezza nel lavoro nella provincia di Messina

Art. 1 - Denominazione

È costituito, su proposta dell'Assessore al Lavoro della Provincia di Messina ed in attuazione all'art. 4 della Legge 123/07, il “Comitato provinciale per il coordinamento delle attività di prevenzione, informazione e formazione sulla sicurezza nel lavoro nella provincia di Messina” di seguito denominato Comitato.
 

Art. 2 - Finalità

Il Comitato si prefigge come scopo il coordinamento delle attività di prevenzione, informazione, formazione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, tra tutti gli Enti territoriali competenti e le parti sociali del territorio provinciale di Messina e nel rispetto della normativa vigente.
 

Art. 3 - Componenti

Fanno parte permanente del Comitato:
- i componenti dell'Ufficio di coordinamento per la sicurezza sul lavoro della Provincia Regionale di Messina
- un componente per ciascuna delle seguenti sigle:
Inail; Inps; Ausl 5 Serv. Prevenzione e protezione; Ispettorato del lavoro; Comando Provinciale Vigili del fuoco; Ispesl; Camera di Commercio; Ance Associazione Costruttori; Confindustria; Confagricoltura; Confcommercio; Confartigianato; Cna; Confimprese; Cgil; Cisl; Uil; Confsal-Fenal-Dicapp; Ugl; Consulta Lavoro e Salute.
- un rappresentante per ciascuno dei Comitati Paritetici Territoriali eventualmente costituiti nella provincia di Messina
- un esperto (a titolo gratuito) in materia di lavoro e sicurezza nominato dall'Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia Regionale di Messina.
Il Comitato può, di volta in volta, decidere di integrare la composizione, per periodi limitati e temporanei, con ulteriori componenti, qualora progetti specifici richiedano la presenza di ulteriori professionalità e/o istituzioni.
Il Comitato è presieduto da un funzionario nominato dall'Assessore al Lavoro della Provincia Regionale di Messina, scelto tra i componenti dell'Ufficio di coordinamento.
Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
 

Art. 4 - Attività

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese, alla presenza dell'Assessore provinciale alle Politiche del Lavoro, presso gli Uffici della Provincia Regionale di Messina, su invito della stessa Amministrazione almeno tre giorni prima della data fissata.
Della riunione viene redatto verbale.
La funzione principale del Comitato viene individuata nell'attività di prevenzione del rischio lavorativo in tutti i settori produttivi.
Il Comitato esplica la propria attività in materia di sicurezza sul lavoro, principalmente sulla prevenzione dei rischi, con atti di indirizzo, protocolli, accordi, intese con soggetti pubblici e privati, proposte legislative.
Inoltre, il Comitato favorisce l'attività informativa con la promozione di convegni e seminari, di materiale pubblicitario e divulgativo indirizzato sia alla forza lavorativa, sia ai professionisti del settore.
 

Art. 5 - Verifica dell'attività e raccolta dati

Il Comitato si impegna a verificare periodicamente, anche sulla scorta dei dati statistici forniti dagli Enti ispettivi, la validità dell'indirizzo seguito nelle attività d'istituto, individuando eventualmente diverse strategie e/o diversi destinatari nelle iniziative promosse.
Qualora si manifestasse l'utilità e la necessità di istituire un centro di raccolta dei dati statistici, sarà appositamente costituito, previo accordo preventivo tra tutte le sigle, un gruppo ristretto di analisi statistica.
 

Art. 6 - Rapporti con Comitati Paritetici

Il Comitato riconosce e sostiene l'attività dei Organismi Paritetici costituiti nel territorio della provincia di Messina quali enti intermediari per la formazione del personale lavorativo nelle unità produttive.
Conseguentemente, il Comitato propone iniziative di formazione ed informazione con l'ausilio delle strutture e del personale degli Organismi Paritetici.
 

Art. 7 - Gruppi scientifici

All'interno del Comitato possono costituirsi, ai fini di una maggiore conoscenza di settori che richiedono specifiche professionalità, gruppi a carattere scientifico formati da soggetti individuati dallo stesso Comitato con i requisiti di professionalità necessaria per lo studio della materia soggetta ad approfondimento.
I risultati del gruppi di ricerca scientifica serviranno per l'attività di indirizzo e di promozione del Comitato.
 

Art. 8 - Contributi finanziari

Il Comitato, di volta in volta ed in funzione dei programmi da eseguire, individua, già al momento dell'atto con cui si approva, la fonte di finanziamento per l'effettivo espletamento dell'attività da svolgere.
 

Art. 9 - Disposizioni finali

Sino all'entrata in vigore del Dpcm di cui all'art. 4 c. 1 della L. 123/07, il Comitato effettuerà anche il coordinamento per le attività di vigilanza degli Enti Ispettivi territoriali.
Qualora lo richiederanno e lo consentiranno nuove disposizione normative, il Comitato si impegna a rivedere ed adeguare le presenti norme in funzione delle stesse.