Regione Veneto
Ordinanza 31 luglio 2020, n. 81
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.


NOTE PER LA TRASPARENZA: Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
 

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
Rilevato, sulla base dei dati rilevati in data 31 luglio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra 1000 casi attualmente positivi e 117 ricoverati, di cui 84 negativizzati, e 6 in terapia intensiva, di cui 3 negativizzati;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, per la settimana 13-19 luglio 2020 (dati aggiornati al 21 luglio 2020), indica come Incidenza cumulativa il valore 401.13 per 100000 casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 13/7-19/7: 251, Incidenza: 5.12 per 100000 Rt: 1.18 (CI: 0.32-2.58) [medio 14gg];
Ritenuto che sussistano, alla luce dei dati predetti, le condizioni per il mantenimento di misure prevenzionali per il contenimento della diffusione della suddetta patologia virale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto legge n. 83 del 30.7.2020, il quale stabilisce, tra l'altro, che nelle “more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176”;
Considerato che la proroga delle disposizioni del DPCM 14.7.2020, il quale a sua volta proroga le disposizioni del DPCM 11.6.2020, consente di ritenere confermato il quadro normativo statale in rapporto al quale sono state adottate le ordinanze presidenziali della Regione del Veneto in vigore fino al 31.7.2020 e che sia conseguentemente possibile la proroga delle ordinanze stesse, stante la conformità delle medesime al suddetto quadro normativo di riferimento;
Ritenuto che le modifiche che dovessero essere apportate al predetto quadro normativo da DPCM da adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del citato D.L. 83/20 ai sensi del sopra riportato disposto, daranno eventualmente luogo ad ordinanze di adeguamento;
Viste le ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, con il relativo avviso di rettifica pubblicato sul Bur del 14.6.2020, n. 63 del 26 giugno 2020, n. 64 del 6 luglio 2020 e 65 del 9 luglio 2020 nonché i relativi allegati;
Ritenuto congruo e tuttora valido il contenuto delle ordinanze suddette e opportuno prorogarne la durata fino alla fine del periodo di emergenza, fissato allo stato, dalla suddetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, al 15 ottobre 2020, salve eventuali ordinanze modificative correlate alla situazione epidemiologica e al quadro normativo statale e regionale;
Ritenuto di dichiarare fin d'ora l'efficacia di linee di indirizzo aggiornate o innovative relative ad attività economiche e sociali, a seguito della pubblicazione sul sito della Regione del Veneto, con indicazione della relativa data di decorrenza della validità;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
 

ORDINA

1) Proroga dell'efficacia di ordinanze regionali
È prorogata dal 1° agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020, salve ordinanze modificative, l'efficacia delle ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, n. 63 del 26 giugno 2020 e n. 64 del 6 luglio 2020, con i relativi allegati.
Con la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto e dalla data specificamente ivi indicata saranno efficaci nuove o aggiornate linee di indirizzo relative ad attività economiche, sociali e individuali rilevanti agli effetti della prevenzione del contagio da covid-19.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81, anche su segnalazione dei servizi delle Aziende Ulss del Veneto; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni compete all'ente di appartenenza dell'organo accertatore;
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile- Unità Organizzativa Polizia Locale;
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Dott. Luca Zaia