Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 31 luglio 2020, Prot. n. A001/2020/464741/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni a seguito dell’emanazione del decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO, in materia, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.
CONSIDERATO altresì che nelle premesse del citato decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 si riporta quanto segue “Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus"-,
VISTE le precedenti ordinanze emanate dal Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
RITENUTO che l'attuale situazione epidemiologica rende necessario mantenere misure di prevenzione del contagio da Covid-19, prorogando l’efficacia delle disposizioni assunte con le citate ordinanze del Presidente della Provincia;
RITENUTO adeguato, coerentemente con quanto previsto nel decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 prorogare fino al 30 agosto 2020 l'efficacia delle misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. . 411120/1 in merito all’ “Utilizzo della mascherina”, al “Distanziamento interpersonale”, all’ “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020" (individuazione integrata, in questa sede, con il “Protocollo per la gestione delle mense per i poveri e senzatetto” di cui all’ordinanza del Presidente di data 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1);
RITENUTO altresì adeguato prorogare fino al al 30 agosto 2020 l'efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. . 422780/1 in merito a “Servizio di buffet’, “Impianti a fune”, “Luoghi di riparo in montagna” e “Ristorazione e pubblici esercizi”;
RITENUTO coerente prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020 (quale data originaria di cessazione dello stato di emergenza); detta proroga non si applica al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.1 (“Deposito temporaneo”) dell'ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 prot. n. 207099/1 e al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.2 (“Operazioni di messa in riserva e deposito preliminare") della medesima ordinanza, la cui portata pertanto cessa con il 31 luglio 2020, in quanto venute meno le esigenze connesse ai medesimi termini;
CONSIDERATO altresì necessario, in sostituzione di quanto in precedenza disposto, dettare espressamente l'applicazione temporale in merito all’efficacia di normative provinciali inerenti il personale e i mezzi di alcune strutture in capo al Dipartimento Protezione Civile della Provincia, alla luce del D.P.P. 20 luglio 2015 n.8-22/Leg recante “Nuovo regolamento sull'immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale”, al fine di garantire la fondamentale operatività nell'attuale fase emergenziale e senza soluzione di continuità di codesto personale e di tali mezzi, ossia:
- è autorizzata, fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020), la circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg da sottoporre entro il 15 ottobre 2020 alle attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 16 del medesimo D.P.P.;
- le patenti di servizio di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020);
RITENUTO altresì coerente prorogare fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
RITENUTO altresì far salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall’ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine del 31 luglio 2020;
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
CONSIDERATO che l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1 ha disposto che, per l'esercizio dei "Servizi per l’infanzia e l'adolescenza”, si applica il “Protocollo Salute e Sicurezza - Covid-19 Servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini ed adolescenti ” (ver. 2-19 giugno 2020) adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale di data 19 giugno 2020 n. 841, dando contestualmente atto della perdita di efficacia in materia di quant’altro previsto dalle deliberazioni di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020 e n. 741 del 3 giugno 2020;
CONSIDERATO opportuno chiarire che la perdita di efficacia delle deliberazioni di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020 e n. 741 del 3 giugno 2020, di cui al periodo precedente, riguarda esclusivamente i punti del dispositivo di tali deliberazioni in cui si fa riferimento alle “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti", rimanendo efficaci gli altri punti dei rispettivi dispositivi (e precisamente, rimanendo efficaci i punti 5. e 6. del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 741 del 3 giugno 2020 e i punti n. 3., 4., 5., 6. e 7. del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020);
Provvedimenti di valutazione di impatto ambientale
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con cui, al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 all’interno del territorio nazionale, si è deciso di sospendere le attività economico/produttive, fatte salve le eccezioni espressamente individuate dal decreto stesso;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 12 marzo 2020 prot. n. 167326/1, recante “Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-2019" con cui sono state adottate stringenti misure volte a limitare gli spostamenti delle persone;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 marzo 2020 prot. n. 174300/1, recante “Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di personale” e, in particolare, il punto 1, che disciplina la sospensione, la proroga e il differimento dei termini, incombenze o scadenze relativamente a procedimenti amministrativi in essere o da avviare, in coerenza con quanto previsto dall'alt. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, recante l’estensione della validità degli atti autorizzativi in scadenza;
CONSIDERATO che la chiusura delle attività produttive e di servizio a seguito del citato Dpcm, nonché le limitazioni degli spostamenti individuali a seguito dell’ordinanza provinciale del 12 marzo 2020, hanno impedito lo svolgimento delle attività prodromiche alla proroga di efficacia dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;
CONSIDERATO infatti che tali attività prodromiche al provvedimento di proroga dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale comportano la necessità di predisporre complessi studi di impatto ambientale da parte di liberi professionisti specializzati nelle varie discipline afferenti alla materia ambientale, nell’effettuazione di sopralluoghi sulle aree interessate dal progetto congiunamente alle autorità competenti, nell’effettuazione di approfondite analisi e indagini delle matrici ambientali;
CONSIDERATO inoltre che il procedimento di proroga presuppone il necessario coinvolgimento di molteplici strutture e amministrazioni pubbliche tramite lo strumento della conferenza di servizi, nell’ambito della quale devono essere rinnovati ulteriori provvedimenti di natura autorizzatoria connessi con il progetto da realizzare;
PRESO ATTO di quanto sopra appare opportuno disporre che tutti i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, scaduti o in scadenza nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 15 ottobre 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020);
Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro
CONSIDERATO che l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1 ha disposto al punto 39. che “laddove richiamato in seno agli altri protocolli, si applica il protocollo "Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle aziende protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev.6 - 10 giugno 2020, adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e pubblicato sul sito internet istituzionale della provincia autonoma di Trento alla sezione "CORONAVIRUS - NORMATIVA E LINEE GUIDA" (https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVlRUS-Aggiomamenti-ecomunicazioni);”;
CONSIDERATO che il protocollo di cui al periodo precedente è stato revisionato a cura dell’ufficio sicurezza negli ambienti di lavoro della PAT, in collaborazione con il sottogruppo Covid-19 del Comitato prov.le di Coordinamento SSL. e, pertanto, con la presente si adotta il suddetto protocollo revisionato dal titolo "Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev. 7-31 luglio 2020 (allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente), in sostituzione della rev. 6.
RITENUTO opportuno specificare che il protocollo di cui al periodo precedente si applica non soltanto laddove richiamato in seno ad altri protocolli di sicurezza, ma altresì in tutti quegli ambiti lavorativi in cui non sussista uno specifico protocollo di settore;
RITENUTO altresì opportuno disporre che il contenuto dei paragrafi "Formazione dei lavoratori" e “Uffici (pubblici e privati) e studi professionali" va a integrare e/o sostituire qualora in contrasto le previsioni delle schede tecniche “Formazione professionale" e “Uffici aperti al pubblico" di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1;
Servizio di trasporto pubblico locale
VISTO l'allegato 15 del Dpcm 11 giugno 2020 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”, che stabilisce le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone;
RILEVATO che, con la progressiva riapertura delle attività economiche/produttive/sociali, compreso il ritorno in ufficio per la maggior parte dei lavoratori pubblici e il conseguente spostamento dei c.d. “lavoratori pendolari”, nonché alla graduale ripresa dell'attività turistica, si è rilevato l’incremento della domanda di utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale e della esigenza dei servizi connessi di bigliettazione;
RITENUTO, in questa fase decrescente dell’epidemia, contemperare secondo un ponderato equilibrio la tutela della salute con altrettanti interessi della collettività, anch’essi di rilevanza primaria e costituzionali, quali il diritto al lavoro e quello alla circolazione personale;
RITENUTO ragionevole in questa fase, sulla scorta del parere positivo degli organi sanitari competenti, riprendere la emissione dei titoli di viaggio a bordo precedentemente sospesa, ma confermando per la stessa una funzione residuale rispetto alla acquisizione di titoli di viaggio digitali e a distanza, ed a tale scopo prevedendo un sovrapprezzo;
RITENUTO che, per quanto qui non esplicitato, si applichino le ulteriori disposizioni del D.RC.M. 11 giugno 2020, compreso l’obbligo di utilizzo della mascherina quale dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché della ordinanza del Presidente di data 29 giugno 2020 prot. 367483/1;
RITENUTO che tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico
Tutto ciò premesso,
il Presidente
ordina quanto segue
Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
1) è prorogata fino al 30 agosto 2020 l'efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot.. 411120/1 in merito all’ "Utilizzo della mascherina", al “Distanziamento interpersonale", all’ “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020” (individuazione integrata, in questa sede, con il “Protocollo perla gestione delle mense per i poveri e senzatetto" di cui all’ordinanza del Presidente di data 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1);
2) è prorogata fino al 30 agosto 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. . 422780/1 in merito a “Servizio di buffet’, “Impianti a fune", “Luoghi di riparo in montagna” e “Ristorazione e pubblici esercizi"',
3) è prorogata fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020; detta proroga non si applica al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.1 ("Deposito temporaneo”) dell'ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 prot. n. 207099/1 e al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.2 (“Operazioni di messa in riserva e deposito preliminare”) della medesima ordinanza, la cui portata pertanto cessa con il 31 luglio 2020, in quanto venute meno le esigenze connesse ai medesimi termini;
4) è autorizzata, fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020), la circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg da sottoporre entro il 15 ottobre 2020 alle attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 16 del medesimo D.P.P.;
5) le patenti di servizio di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020);
6) è prorogata fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
7) restano salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall’ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine del 31 luglio 2020;
Servizi per l'infanzia e l'adolescenza
8) si chiarisce che la perdita di efficacia delle deliberazioni di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020 e n. 741 del 3 giugno 2020, disposta con ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1, riguarda esclusivamente i punti del dispositivo di tali deliberazioni in cui si fa riferimento alle “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti", rimanendo efficaci gli altri punti dei rispettivi dispositivi (e precisamente, rimanendo efficaci il punti 5. e 6. del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 741 del 3 giugno 2020 e i punti n. 3., 4., 5., 6. e 7. del dispositivo della deliberazione di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020);
Provvedimenti di valutazione di impatto ambientale
9) i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, scaduti o in scadenza nel periodo dal 31 gennaio al 15 ottobre 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 15 ottobre 2020);
Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro
10) si adotta, in sostituzione del protocollo “Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev.6 - 10 giugno 2020, il “Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev. 7-31 luglio 2020 (allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente);
11) si specifica che il protocollo di cui al periodo precedente si applica non soltanto laddove richiamato in seno ad altri protocolli di sicurezza, ma altresì in tutti quegli ambiti lavorativi in cui non sussista uno specifico protocollo di settore;
12) si dispone che il contenuto dei paragrafi “Formazione dei lavoratori' e “Uffici (pubblici e privati) e studi professionali’ di cui al “Protocollo generale perla sicurezza sul lavoro" rev. 7-31 luglio 2020 va a integrare e/o sostituire qualora in contrasto le previsioni delle schede tecniche “Formazione professionale" e "Uffici aperti al pubblico" di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1;
Servizio di trasporto pubblico locale
13) a partire dal 5 agosto 2020 le aziende di trasporto pubblico locale, in riferimento ai viaggi disciplinati dal sistema tariffario provinciale, riattiveranno il controllo e la emissione di biglietti a bordo per l'utenza che salga sprovvista di valido titolo di viaggio, sia in ambito urbano (tariffa pari a 2 euro) sia in ambito extraurbano automobilistico e ferroviario (tariffa 3 euro a viaggio), immutate le tariffe dei biglietti venduti a terra o con mezzi elettronici.
Disposizioni finali
14) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima, salvo il diverso termine di cui al punto 13), restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Salute e Politiche Sociali - Ufficio Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
(in collaborazione con il Sottogruppo Covid19 del Comitato prov.le di Coordinamento in materia di Salute Sicurezza Lavoro)
INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SARS-COV-2 NELLE AZIENDE
PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO REV.7 - 31 luglio 2020
L'obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità e finalizzate a implementare l'efficacia delle misure di contenimento adottate in tutti i luoghi di lavoro per contrastare l'epidemia di SARS-CoV-2 e mitigarne gli effetti.
Le indicazioni del presente Protocollo vanno applicare a tutte le attività lavorative, eventuali misure specifiche proprie dei singoli comparti lavorativi sono contenuti nei documenti di settore.
Introduzione
Il quadro epidemiologico nazionale delle infezioni da SARS-COV-2 è in continuo cambiamento. E' noto che nel contesto trentino la situazione è in rapida evoluzione, anche se la fase di massima emergenza sembra essere superata, ma è altrettanto probabile che si verificheranno casi di positività all'interno della popolazione e, di conseguenza, anche tra i lavoratori presso le nostre aziende, durante le fasi successive.
Tale documento recepisce anche il Protocollo nazionale condiviso per la regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro di data 14.03.2020, come modificato dal protocollo del 24 aprile 2020, ed ha l'obiettivo di supportare la valutazione e la gestione del rischio-coronavirus all'interno dei diversi ambienti di lavoro, fornire raccomandazioni sul modello organizzativo dedicato al rischio in questione nonché gestire eventuali casi positivi di lavoratori all'interno delle aziende. In prospettiva di fornire indicazioni per l'attuazione della fase 2 si è fatto anche riferimento al Documento Tecnico INAIL del 23 aprile 2020.
La mancata attuazione del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Aggiornamenti rispetto alla versione precedente
- Aggiornamento valutazione dei rischi
- Indicazioni per il datore di lavoro (contact tracing, distributori automatici, mezzi aziendali)
- Formazione lavoratori (distanziamento)
- Privacy (temperatura, contact tracing, chiarimento sul processo)
- Uffici
- Comportamento dei fornitori esterni
- Messa a disposizione di giornali/riviste, scambio documentazione cartacea)
- Pulizia ambienti di lavoro (frequenze e programmazione)
- Comportamento in caso di riscontro positivo
- Collaborazione del MC
- Revisione allegati
- Revisione scheda aerazione (pulizia filtri prima prevista ogni 4 settimane ora secondo indicazioni produttore)
- aggiornamento schema grafico distanziamento minimo in aula formazione
Sommario
1. Valutazione dei rischi e SARS-COV-2
2. Indicazioni per il datore di lavoro
3. Referente SARS-COV-2
4. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
5. Formazione dei lavoratori
6. Modalità di accesso in azienda
Normativa sui dati personali (PRIVACY): rilevazione della temperatura corporea e conservazione della lista dati personali (nominativo e recapito telefonico o e-mail) per 14 giorni.
7. Uffici (pubblici e privati) e studi professionali
8. Gestione appalti endo-aziendali
9. Comportamenti dei fornitori esterni e visitatori
10. PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Pulizia di ambienti non sanitari e servizi igienici
11. Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda
12. La collaborazione del medico competente
Gestione dei lavoratori “fragili”
13. Indicazioni igieniche e di comportamento necessarie a proteggersi dall'infezione da Coronavirus
14. Contatti e numeri utili
15. Frequently Asked Questions (FAQ)
16. FONTI
17. ALLEGATI
Allegato 1 Ventilazione ... Aerazione
Allegato 2 Pulizia ... Sanificazione
ALLEGATO 2 Continua definizioni
Continua definizioni ALLEGATO 2 Trattamenti definizioni e riconoscimento
Continua definizioni ALLEGATO 2 ALTRI TRATTAMENTI RICONOSCIUTI
Continua ALLEGATO 2 Buone pratiche
Tabella 1 per preparare diluizioni per igienizzazione/decontaminazione ambienti:
Tabella 2. Principi attivi e suggerimenti per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati
Tabella 3. Modalità di sanificazione in ambienti di rilevante valore storico
Tabella 4 Dati sperimentali di presenza di particelle virali.
Tabella 5 Principi attivi e biocidi
ALLEGATO 3 Gestione rifiuti
ALLEGATO 4 Scelta ed utilizzo delle mascherine
ALLEGATO 5 Uso corretto dei guanti
ALLEGATO 6 Formazione - schema sedute aula
1. Valutazione dei rischi e SARS-COV-2
Il contagio da SARS-COV-2 può avvenire anche all'interno dei luoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali, a tal fine emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell'infezione.
La Direttiva 739 del 2020 della Commissione Europea ha incluso il SARS-COV-2 nell'allegato 3 della Direttiva sugli Agenti Biologici 2000/54/CE, classificandolo nella categoria di rischio del gruppo 3.
Le condizioni di esposizione al microrganismo, possono essere:
di tipo specifico: ovvero tipico dell'attività lavorativa svolta, come ad es. al personale sanitario del pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi è specificamente disciplinata.
di tipo generico: in cui il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata o del compito svolto, e non necessita di particolare misure precauzionali nel documento di valutazione dei rischi (es. comune influenza). Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti industriali, alle attività commerciali, alle attività di trasporto.
A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al SARS-COV-2 , si ritiene tuttavia di precisare che, per quelle attività dove l'esposizione è di tipo generico, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative e loro eventuali successive modifiche, in particolare per quelle condizioni lavorative in cui la probabilità di esposizione al rischio di contagio può essere particolarmente rilevante. L'aggiornamento del documento deve essere realizzato ad esempio inserendo in appendice una specifica sezione che riassuma le misure adottate per l'emergenza nelle singole aziende. La stessa potrà costituire uno strumento “snello”, utile a gestire il rischio anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica che dei relativi provvedimenti che dovessero essere adottati. Con la stessa modalità, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro procederà alla valutazione dei rischi in cui vengono indicate le ulteriori misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, promuovendo la cooperazione e il coordinamento con l'impresa appaltatrice.
Le piccole e medie imprese e le aziende agricole potranno essere in merito supportate dalle associazioni di categoria nella definizione di modelli standard che possano facilitare il processo di valutazione.
Il protocollo di gestione del rischio di contagio da SARS-COV-2 deve essere verificato in concreto attraverso un apposito comitato interno, con la partecipazione di RSA/RLS dove presenti, al fine di controllare e garantire il pieno rispetto delle regole di prevenzione e di protezione.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato territoriale composto dagli organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLS-T e dei rappresentanti delle parti sociali.
Le recenti disposizioni volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto hanno condotto molte Aziende ad una forzata “sospensione o rimodulazione dell'attività lavorativa”, declinata in almeno 3 modalità:
1. stop forzato all'attività di molti lavoratori/ici e contestuale ricorso agli ammortizzatori sociali (ove presenti);
2. adozione dello smart-working, che ha permesso da un lato una maggiore continuità con la realtà lavorativa pre - Covid, ma dall'altro ne ha spesso sconvolto le modalità;
3. prosecuzione dell'attività lavorativa (nonostante la percezione di un alto rischio) poichè impiegati in attività ritenute essenziali, dovendo quindi adattarsi a nuovi orari, turnistiche ecc.
In tutti i casi, ed in tutte le circostanze intermedie agli scenari limite sopra descritti, si è inaspettatamente verificato, per le figure aziendali di qualsiasi livello gerarchico, un distacco brusco e repentino dalla “normalità” e dai contesti organizzativi di appartenenza, intesi nelle loro importanti accezioni sociale e fisica.
Tale aspetto, unitamente alla percezione di limitazione della libertà individuale, alla contrazione degli spazi di movimento fisico, al timore del contagio, all'incertezza rispetto ai tempi di durata dell'emergenza, alla paura della perdita del lavoro e ad ulteriori possibili problematiche di tipo personale/familiare, ha contribuito a generare, accanto all'emergenza epidemiologica, il potenziale sviluppo di una “emergenza psicologica”.
Per quanto sopradetto si ritiene necessario includere il rischio da SARS-CoV-2 nell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi nella sezione specifica dedicata allo Stress da lavoro correlato.
Inail ha elaborato un "Documento tecnico sulle possibili rimodulazioni¹ delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e relative strategie di prevenzione", utile al Governo e alle Regioni e Province autonome al fine di programmare, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il passaggio dalla cosidetta FASE 1 (lockdown) alla successiva FASE 2, caratterizzata da un ritorno progressivo al lavoro con modalità che garantiscano adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori/ici. Nella fase attuale che ha previsto la ripresa di tutte le attività, si ritiene necessario mantenere alto il livello di attenzione e continuare ad osservare i comportamenti atti alla mitigazione del rischio SAR-CoV-2.
Il documento, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile nazionale, classifica il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro secondo tre variabili:
• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario e sociosanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Si ritiene anche in questa fase che sia necessaria una particolare attenzione su quei settori lavorativi che comportano intrinsecamente aggregazioni che possono veicolare il contagio, anche consolidando l'esperienza del lavoro a distanza, potenziando le forme di supporto organizzativo anche con strumenti di coaching e di formazione che permetterebbero, soprattutto nel settore della pubblica amministrazione ma anche nel settore dei servizi, di contenere il rischio di contagio senza pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema economico.
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¹ La rimodulazione non comporta la modifica della Classe di Rischio aziendale legato al codice ATECO di appartenenza
2. Indicazioni per il datore di lavoro
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-COV-2, anche in questa fase, vengono di seguito riportate le principali azioni che devono essere seguite in tutte le tipologie di attività economiche e professionali, con esclusione dei contesti sanitari ove le misure precauzionali sono strettamente disciplinate.
1. Valutare in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, dell'attività svolta e dell'affollamento, la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Qualora non fosse possibile, dovranno essere messe a disposizione mascherine chirurgiche che alla luce dell'art. 16 del DL 18/2020 sono a tutti gli effetti considerati dispositivi di protezione e altri dispositivi ove necessario (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), indicandone le modalità di impiego e corretto utilizzo, come vadano indossati conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e tenuto anche conto della mansione affidata. Al fine del loro smaltimento dovranno essere predisposti nei locali dei luoghi di lavoro contenitori destinati alla raccolta (rifiuto indifferenziato).
2. Informare lavoratori e utenti (fornitori, clienti, visitatori) con apposite comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di trasmissione, sintomi e norme di igiene per evitare la diffusione e il contagio.
3. Al fine di permettere un'efficace attività di contact tracing dell'Azienda Sanitaria Provinciale si consiglia di registrare e conservare per 14 giorni i nominativi e i recapiti telefonici degli utenti/visitatori. Il DPCM del 14 luglio prevede questa attività di registrazione per quasi tutti i settori economici;
4. Attenzione
Le mascherine dovrebbero essere cambiate almeno tutti i giorni, in particolare se utilizzate continuativamente, e devono essere indossate correttamente (aderenti e sufficientemente strette); Il loro uso deve essere il più possibile continuativo (evitando quindi il continuo “togli e metti” che va a scapito della loro efficacia protettiva).
I guanti devono essere cambiati frequentemente e NON sostituiscono il lavaggio delle mani che deve essere effettuato anche prima e dopo il loro uso.
NB. La percezione di sicurezza indotta dall'utilizzo di questi dispositivi potrebbe abbassare la nostra attenzione nell'osservare le comuni regole igieniche ed assumere atteggiamenti che ci espongono al contagio.
4. Assicurare la disponibilità di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o sapone) e altri prodotti
a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani.
5. Intensificare le misure di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di lavoro a contatto
con lavoratori o utenza esterna, prevedendo anche un programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro. Favorire il ricambio di aria negli ambienti chiusi e arieggiare i locali frequentemente.
6. Limitare i contatti tra le persone riducendo le occasioni di aggregazione:
• Favorire la modalità di lavoro a distanza e limitare le trasferte;
• Evitare incontri collettivi in ambienti chiusi privilegiando le comunicazioni a distanza (webcam, videoconferenze, ecc.) e in caso non sia possibile, organizzare gli incontri nel rispetto del criterio di distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti);
• Regolamentare l'accesso agli spazi comuni (mense, aree relax, spogliatoi, corridoi, scale ecc.) programmando il numero di accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni segnaletiche e/o barriere provvisorie; qualora non sia possibile rispettare la distanza minima di 1 metro è obbligo indossare le mascherine;
7. Favorire la fruizione di congedi ordinari e ferie nonché l'utilizzo di altri strumenti integrativi previsti dalla contrattazione collettiva nonché dai decreti emanati dal governo;
8. Dare indicazioni al personale di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria propria o dei conviventi, e contattando il medico curante;
9. Ridefinire se possibile l'articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze contemporanee nel luogo di lavoro; allo stesso scopo è inoltre possibile differenziare gli orari di entrata e uscita;
10. Negli spazi dove sono ubicati i distributori automatici si deve evitare ogni forma di assembramento e devono essere messi a disposizione i sussidi di igienizzazione delle mani da usare prima e dopo l'utilizzo.
11. I servizi igienici sono una zona di particolare rischio di contagio e quindi vanno gestiti in maniera attenta di conseguenza evitando gli assembramenti e l'avvicinamento tra le persone. Ad esempio se l'accesso ai servizi igienici è gestito con chiave o tessere magnetiche esse devono essere disinfettate ad ogni uso.
12. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. In questa fase dell'emergenza è concessa la piena capienza del mezzo previo l'utilizzo obbligatorio della mascherina [da valutare]
13. Divulgare i riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con il Dipartimento di Prevenzione le con i Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS.
3. Referente SARS-COV-2
Al fine di supportare il datore di lavoro nella fase di riavvio dell'attività, è fortemente raccomandata all'interno della propria organizzazione, l'individuazione della figura del referente SARS-COV-2.
In relazione alle funzioni richieste è opportuno sia identificata in un soggetto che riveste un ruolo con competenze in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il referente SARS-COV-2 può altresì coincidere con il datore di lavoro in particolare nei casi in cui lo stesso svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.
In particolare il referente SARS-COV-2 rappresenta per le aziende un punto di contatto con le strutture del Sistema sanitario provinciale (Dipartimento di Prevenzione, UOPSAL, Igiene Pubblica, ecc) con il compito di supportare il datore di lavoro (al quale rimangano in capo le relative responsabilità) nelle attività di prevenzione del rischio SARS-COV-2.
La figura del referente SARS-COV-2 dovrà frequentare specifico corso di formazione curato da UOPSAL i cui contenuti riguarderanno-i seguenti argomenti:
• Conoscenza dei protocolli nazionali e provinciali e definizione di misure di sicurezza per il controllo del rischio SARS-COV-2;
• Modalità di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e protezione e in generale del proprio sistema di gestione SARS-COV-2.
• Modalità di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale in merito al punto precedente;
Il corso si concluderà con relativa prova di valutazione a seguito del quale sarà rilasciata apposita attestazione che servirà per costituire un'anagrafe dedicata. Tale percorso rappresenta la formazione minima per il referente SARS-COV-2 che potrà essere ampliata e sviluppata in relazione ai propri bisogni e/o complessità aziendali.
In relazione alla complessità aziendale il datore di lavoro potrà implementare, individuandole fra i soggetti del secondo capoverso del presente punto, le figure di referenza e/o individuare e definire ruoli e compiti deputati all'attuazione e verifica delle misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate.
Nella individuazione del referente ed in relazione alle misure di prevenzione intraprese dovrà essere consultato e informato il RLS/RLST.
Si evidenzia che attualmente il referente SARS-COV-2 fa parte di una raccomandazione contenuta nell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020.
Si ricorda che i sintomi che caratterizzano inizialmente la malattia sono la febbre (anche poche linee), la tosse secca, raffreddore e mal di gola, dolori muscolo/articolari, qualche caso di nausea fino a vere e proprie difficoltà respiratorie. Qualora i lavoratori presentassero uno di questi sintomi devono essere invitati a lasciare immediatamente il lavoro per recarsi a domicilio ed avvertire il proprio medico curante.
4. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Rinvio Allegato 4 (Scelta ed utilizzo delle mascherine) e Allegato 5 (Uso dei Guanti)
5. Formazione dei lavoratori
Il DPCM del 11 giugno 2020 esclude dalla sospensione i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli. Il 13 giugno 2020 l'ordinanza del Presidente della PAT autorizza i soggetti privati ad erogare la formazione sia per la parte teorica che pratica a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate al settore di riferimento, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al presente documento.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.
La formazione mediante collegamento telematico potrà inoltre essere incentivata anche in relazione alla necessità di aggiornamento sull'evoluzione delle misure da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2. La presenza di lavoratori stranieri sul territorio provinciale, attesa in particolare nel settore agricolo in supporto ad alcune attività necessarie a completamento del ciclo produttivo (diradamento, raccolta e conferimento) renderà inoltre necessario rendere disponibili modalità di somministrazione che consentano comunque di raggiungere l'obiettivo formativo (iconografie, sottotitoli, traduzione ecc.).
Per l'erogazione di corsi formativi in presenza, si dovranno osservare l'uso di mascherina e il distanziamento sociale adottando le seguenti modalità (si rimanda all'ALLEGATO 7 per schema di postazioni in aula):
La distanza tra i discenti dovrà essere di almeno 1 metro;
Le postazioni delle file dovranno essere sfalsate in modo da garantire lo spazio libero di fronte ad ogni discente;
La distanza tra la postazione del docente e la prima fila dei discenti dovrà essere almeno, tra tavolo del docente e seduta del discente, 2,00 metri. Si raccomanda ai docenti, se in piedi di non fare lezione a stretto contatto con i corsisti, mantenendo la distanza di almeno 1 metro;
All'ingresso dell'aula nonché sul tavolo del docente dovranno essere posizionati dispenser di soluzione idroalcolica;
Il materiale didattico, eventualmente fornito all'inizio o alla fine del corso, dovrà essere inviato in forma digitale. Si sconsiglia la fornitura di materiale cartaceo, ma se questo non fosse possibile si dovranno rispettare i tempi di decadenza del virus, previsti nell'allegato 2, consegnando il materiale, direttamente al discente e per uso strettamente personale, previa accurata igienizzazione delle mani;
Al momento dell'esecuzione del test di verifica finale la consegna del materiale cartaceo dovrà essere attuata nello stesso modo del punto precedente. Si dovrà prevedere una modalità per il ritiro del test evitando qualsiasi forma di contatto diretto (ad es. un raccoglitore posizionato in prossimità dell'uscita dall'aula, in cui il discente a fine test potrà consegnare l'elaborato). Qualora sia necessaria la correzione immediata del test, l'esaminatore dovrà consegnare il materiale cartaceo dopo accurata igienizzazione delle mani e in seguito alla consegna degli elaborati dovrà correggere i test indossando anche i guanti;
All'ingresso delle aule dovranno essere esposte le infografiche sulle buone pratiche da osservare;
Si consiglia di prevedere una pausa ogni ora di lezione, che consenta il totale ricambio naturale dell'aria all'interno dello spazio. Per il corretto uso degli impianti di ventilazione meccanica si rimanda all'allegato 1;
Durante le pause sarà consentito l'accesso all'eventuale area ristoro nel rispetto inderogabile del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, solo il tempo necessario per l'accesso e il ritiro;
Per le modalità di accesso al corso (ogni lezione) si rimanda al capitolo 4 “Modalità di accesso in Azienda”;
Per la pulizia dei servizi igienici si rimanda al paragrafo Pulizia.
Per la pulizia e igienizzazione delle aule e dei servizi igienici nonché degli spazi comuni in generale si rimanda al capitolo 2 “Indicazioni del datore di lavoro” e all'allegato 2;
I moduli formativi che prevedono la fase di addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso o la formazione abilitante all'uso dei determinate macchine) dovranno essere organizzati nel rispetto delle misure di prevenzione previste per il contagio e la diffusione del virus Covid19 (numerosità dei partecipanti congrua ad assicurare il distanziamento sociale, il lavaggio o disinfezione delle mani e dei mezzi o attrezzatura utilizzata per l'addestramento, uso di mascherine). Si consiglia, ove possibile, l'organizzazione dei moduli di addestramento pratico all'aperto o in spazi coperti piuttosto che in luoghi chiusi.
Si consiglia comunque di contemplare altre modalità di erogazione dei corsi sviluppando per esempio progetti di digitalizzazione e di organizzazione di aule all'aperto, purché possano soddisfare le misure di prevenzione anti contagio.
6. Modalità di accesso in azienda
A chiunque è richiesto di:
• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare i Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS o dopo aver informato e consultato il proprio medico di famiglia;
• tenere sotto controllo e comunicare le proprie condizioni di salute relativamente all'assenza di febbre e sintomatologia suscettibile di SARS-COV-2 al proprio datore di lavoro;
• non accedere o non permanere in azienda se sopravvengono condizioni di pericolo quali sintomi influenzali, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.
• Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro delle condizioni di pericolo di cui sopra e della manifestazione di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• Rispettare le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS e di rimanere al proprio domicilio nei casi previsti;
Le condizioni di cui sopra, anche se sopravvenute, vanno comunicate ai Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS , subito dopo aver informato e consultato il medico di base.
1. Tali indicazioni si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti, delle aree produttive e degli altri luoghi di lavoro.
2. Chiunque (lavoratore, datore di lavoro, ecc.), prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà (salvo indicazioni più restrittive previste nei singoli documenti di settore) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. In questi casi le persone - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
3. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione
dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da Paesi in quel momento individuati come a rischio.
4. Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
Normativa sui dati personali (PRIVACY):
rilevazione della temperatura corporea e conservazione della lista dati personali (nominativo e recapito telefonico o e-mail) per 14 giorni.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea e la conservazione dei dati personali (nominativo e recapito telefonico o e-mail) per 14 giorni (e successivamente vanno eliminati) al fine di consentire l'eventuale contact tracing, da parte dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari costituiscono un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. Quanto ai contenuti dell'informativa:
- con riferimento alla finalità del trattamento dei dati può essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19;
- con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm.;
- con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza ovvero al minor termine per i dati riferiti al contact tracing, la cui durata massima è pari a 14 giorni;
2) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dei Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
3) Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro; si consiglia di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il mero superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
4) può essere richiesto agli utenti /visitatori il nominativo e un contatto telefonico o e-mail, ai fini di consentire l'eventuale contact tracing da parte dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. I dati sono in tal caso conservati per 14 giorni (DPCM 14 luglio 2020);
5) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al SARS-COV-2 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
6) Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.
A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
7. Uffici (pubblici e privati) e studi professionali
Il lavoro a distanza continua ad essere preferibile anche in questa fase, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Il lavoro a distanza può essere utilizzato anche in alternanza con il lavoro in presenza: per ridurre le occasioni di contatto tra colleghi/e, l'alternanza distanza/presenza andrà organizzata preferibilmente su base giornaliera e/o settimanale e, pertanto, ove possibile non su frazioni temporali all'interno della stessa giornata lavorativa.
Al fine di agevolarne l'utilizzo da parte dei dipendenti/collaboratori, è utile, ove possibile, che i Responsabili studino piani di turnazione/rotazione del personale che tengano conto di eventuali condizioni di maggiore fragilità e/o di speciali esigenze di cura e conciliazione dei dipendenti e dei collaboratori (figli fino a 14 anni di età o qualsiasi età se portatori di disabilità, dipendenti/collaboratori che usufruiscono per sé o per altri, dei benefici della L. 104/1992, dipendenti/collaboratori/ici portatori di patologie o comunque "fragili", dipendenti/collaboratori/ici che risiedono in comuni diversi e/o lontani, privilegiando comunque la volontarietà.
Il personale con qualifica di Responsabile/coordinatori/capi area prestano, in via ordinaria, il proprio lavoro in sede al fine di garantire il necessario presidio e coordinamento tra il personale in presenza e quello in lavoro agile.
■ Favorire l'accesso degli utenti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di utenti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).
■ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali.
Per lavorare nelle postazioni fisse, senza l'utilizzo di mascherina, assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di distanza tra i lavoratori. Alternativamente è possibile lavorare a distanza inferiore tramite l'adozione di misure di prevenzione e/o protezione (presenza di schermi di separazione fisica, uso di mascherina chirurgica).
E' obbligatorio indossare la mascherina ogni qual volta ci si allontana dalla postazione di lavoro, negli spazi comuni e nell'attività lavorativa in presenza di utenti, fornitori e visitatori.
■ Per gli uffici aperti al pubblico o l'accesso di altri utenti fermo restando le indicazioni su esposte è obbligatorio l'uso di mascherine sia per l'operatore che per l'utente se non presenti idonee barriere protettive.
■ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani degli utenti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani.
■ L'attività di sportello aperto al pubblico (front office) può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. Nell'eventualità che la barriera non sia totale (ad esclusione della fessura passa- carte) l'uso della mascherina chirurgica è obbligatori.
■ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro mantenendo l'uso della mascherina chirurgica.
■ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di accogliere un nuovo utente e un'adeguata disinfezione delle attrezzature.
■ Si raccomanda la frequente aerazione naturale dei locali mentre per quanto riguarda gli impianti di condizionamento e di ricambio d'aria, nonché l'utilizzo di ventilatori, saranno gestiti sulla base delle linee guida tecnico/sanitarie di cui all'ALLEGATO 1 Ventilazione e aerazione.
■ E' necessario procedere alla disinfezione della propria postazione di lavoro con regolarità (tastiera, mouse, maniglie, piano di lavoro), tra un appuntamento e il successivo, utilizzando disinfettante e carta a perdere in dotazione.
8. Gestione appalti endo-aziendali
Tale aspetto rappresenta un momento molto delicato e da presidiare con attenzione attraverso una fase di scambio di informazioni reciproche in materia di gestione SARS-CoV-2 e di definizione delle relative procedure e misure di prevenzione nelle diverse fasi in cui si articola e caratterizza il lavoro.
Anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro dovrà pertanto fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza SARS-CoV-2 in relazione alla propria realtà aziendale (modalità di accesso, sistema di sorveglianza, ecc.). Le imprese o i lavoratori autonomi dovranno altresì informare il datore di lavoro committente sulle proprie modalità di gestione SARS-CoV-2.
9. Comportamenti dei fornitori esterni e visitatori
1. Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
2. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di 1 metro;
3. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, Nell'eventualità sia consentito l'accesso ai servizi igienici aziendali ad utenza, a visitatori, a fornitori ecc. dovrà essere garantita la pulizia e la disinfezione durante l'arco di tutta la giornata.
4. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo cartaceo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
5. La documentazione cartacea può essere consegnata previa igienizzazione della mani da parte dell'utente e del lavoratore, prima della consegna/ricevimento;
10. PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Pulizia di ambienti non sanitari e servizi igienici
La programmazione della frequenza pulizie degli ambienti dovrà tenere conto ed essere calendarizzata in funzione dell'utilizzo degli ambienti stessi (es. ufficio esclusivo o aperto al pubblico).
Nei servizi igienici va prevista la pulizia e igienizzazione frequente in particolare delle sulle superfici di contatto, della rubinetteria, delle maniglie, interruttori, ecc). L'attività di pulizia ed igienizzazione dovrà avvenire secondo procedure all'ALLEGATO 2 Pulizia ... sanificazione.
11. Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda
Nel caso il lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali ad esempio mal di gola, mal di testa e/ o tosse, deve avvisare immediatamente il datore di lavoro. Il datore di lavoro provvede alla applicazione della procedura di isolamento/allontanamento del sintomatico attenendosi alle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS . L'azienda e eventualmente il Medico Competente devono collaborare con i Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS per la definizione degli eventuali “contatti stretti”, al fine di permettergli di applicare le necessarie e opportune misure di isolamento fiduciario. In attesa di definire i contatti stretti l'azienda potrà cautelativamente chiedere agli eventuali possibili contatti di allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio fino al completamento dell'indagine epidemiologica.
Nell'eventualità di un caso sarà necessario provvedere alla immediata sospensione dell'attività nel luogo di lavoro specifico e provvedere alla sua disinfezione (per l'attività di pulizia, igienizzazione si rimanda all'ALLEGATO 2 Pulizia e sanificazione).
E' necessario adeguare il contenuto della cassetta o del pacchetto di P.S. con un kit di protezione specifico per l'assistenza del soggetto sintomatico (guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola), il quale dovrà immediatamente indossare una mascherina chirurgica.
12. La collaborazione del medico competente
La figura del medico competente gioca un ruolo molto importante nella valutazione e gestione del rischio biologico e, in questo specifico momento, può svolgere nelle aziende un ruolo strategico in collaborazione con il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione su come affrontare al meglio l'attuale emergenza.
La sua collaborazione potrà quindi valorizzarsi osservando le seguenti raccomandazioni:
■ Incrementare l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione;
■ Rafforzare il ruolo di informazione e consulenza in azienda coinvolgendo anche le figure di RLS/RLST e referente COVID ove presente, anche in occasione della attività di sorveglianza sanitaria, nella valutazione e gestione del rischio biologico in particolar modo sulle misure igieniche per il contrasto della diffusione del virus che, tanto più in questo momento, può risultare particolarmente efficace per gestire al meglio l'attuale emergenza;
■ Assicurare l'attività di sopralluogo, annuale o a richiesta del datore lavoro/RSSP, tesa soprattutto alla verifica dell'attuazione delle misure igienico sanitarie per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
■ Non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica, anche per intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, e per garantire l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori al fine di evitare la diffusione del contagio (da parte del medico competente dovranno essere garantiti verificati i requisiti minimi di sicurezza e protezione dal contagio - es. locali idonei, areazione adeguata, servizi igienici comunicanti o in prossimità dell'ambulatorio dotati di detergente e asciugamani monouso, carta copri-lettino monouso, dispositivi di protezione come facciali filtranti FFP2 o P3 per il medico e mascherina chirurgica per i lavoratori, adeguato numero di guanti monouso, soluzioni disinfettanti). Qualora l'attività di sorveglianza sanitaria ordinaria implichi particolari rischi di esposizione in relazione alle esigenze logistiche e organizzative necessarie al suo svolgimento, la stessa potrà essere differita per un tempo congruo a quello indicato dal Dpcm 9 marzo 2020 e s.m., recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del SARS-CoV-2 sull'intero territorio nazionale; ovvero la stessa potrà essere differita fino al 15 ottobre 2020 salvo ulteriori proroghe;
■ Supporta l'azienda all'individuazione dei “contatti stretti” con il caso riscontrato positivo al SARS-CoV-2 o con sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus in ambito lavorativo (febbre con tosse o altri sintomi a carico delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari e articolazioni) e contribuire alla trasmissione dei dati ai Servizi di Igiene Pubblica Territoriale dell'APSS ai quali rimane comunque in carico l'indagine epidemiologica anche dei contatti lavorativi; l'indirizzo mail
■ previa presentazione di documentazione di avvenuta negativizzazione dei tamponi di guarigione secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione, effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a quei lavoratori che, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, hanno subito un ricovero ospedaliero a seguito di patologia Covid19 correlata (circolare del Ministero della Salute n. 14915 di data 29 aprile 2020). Ciò al fine di verificare l'idoneità alla mansione e per valutare eventuali profili specifici di rischiosità. Resta comunque confermato il diritto di ogni lavoratore, anche senza ricovero ospedaliero, di poter richiedere l'effettuazione della visita medica del MC, anche non rientrando nelle fattispecie di cui sopra.
• Sottoporre a sorveglianza sanitaria eccezionale i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia SARS-COV-2, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (Art. 83 Decreto rilancio) e in ragione dell'età.
• Suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (²).
I test sierologici attualmente disponibili non potranno quindi essere utilizzati nell'ambito della sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità. Al fine inoltre di fornire elementi precisi per una corretta interpretazione delle informazioni che i test rivelano, è importante comunicare al lavoratore quanto segue:
- in caso la ricerca su siero degli anticorpi anti SARS-CoV-2 abbia dato esito positivo significa che è stata rilevata la presenza di anticorpi di cui però non si conosce ancora il significato protettivo; non significa quindi essere immuni alla malattia;
- si potrà invece affermare che nel corso del periodo pandemico il lavoratore ha “incontrato” il virus SARS-CoV-2, indipendentemente dal fatto che abbia manifestato o meno sintomatologia.
- l'effettuazione del tampone potrà aggiungere l'informazione che, in caso di negatività, non si è in quel momento contagiosi perché il virus non è presente nelle secrezioni naso-faringee.
NB. Interpretazioni non adeguate dei risultati dei test sierologici potrebbero indurre ad assumere da parte del lavoratore comportamentali non conformi alle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del virus.
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(²) In relazione a questo ultimo aspetto si precisa che, attualmente, il tampone basato sulla rilevazione dell'RNA del virus risulta essere l'unico “mezzo diagnostico” affidabile per accertare l'infezione da nuovo Coronavirus e che i test, cosiddetti sierologici, possano invece essere raccomandati e utilizzati a fini epidemiologici e non diagnostici.
Gestione dei lavoratori “fragili”
Il protocollo nazionale tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020 prevede che il Medico Competente debba segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti; spesso però tale dato non è in disponibilità del Medico Competente o non è aggiornato in quanto il quadro clinico potrebbe essere variato nell'intervallo intercorso dall'ultima visita oppure il lavoratore potrebbe non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. È dunque importante che gli stessi lavoratori si facciano parte proattiva e, una volta informati sulle condizioni e patologie che potrebbero influenzare negativamente l'andamento e l'esito dell'infezione da SARS-CoV-2 , richiedano un contatto con il medico competente.
L'individuazione di situazioni di particolare fragilità, in assenza di ulteriori indicazioni a livello nazionale, fa riferimento ai criteri generali stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 e successivamente precisati dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 188. In particolare sono fragili le lavoratrici e i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni (circolare PCM 2/20):
a) disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
b) immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.
Altre condizioni di salute o non, possono rappresentare fattori di maggiore suscettibilità ("fragilità") nei confronti del SARS-CoV-2 (Coronavirus).
Fra queste si ricordano in particolare:
1. Patologie critiche tra cui:
• Neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni;
• Diabete mellito in compenso labile;
• Ipertensione arteriosa non stabilizzata;
• Malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.);
• Malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori;
• Insufficienza renale o epatica conclamata;
• Malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad es. terapia con cortisonici);
2. Insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile da parte loro l'uso corretto delle protezioni e l'osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.):
3. Stato di gravidanza;
4. Età superiore a 55 anni (rif. documento tecnico INAIL 23/04/2020).
In relazione a tale aspetto si precisa che i dati epidemiologici indicano in effetti una maggiore fragilità, anche legata all'età nelle fasce di età più elevate della popolazione, ma tuttavia il criterio dell'età non può, da solo, rappresentare una condizione di fragilità tale da condizionarne l'idoneità lavorativa.
Nei confronti dei lavoratori di età più elevata, a prescindere dall'idoneità lavorativa, si dovrà comunque porre maggior attenzione alla loro collocazione lavorativa in particolare per quelle situazioni in cui possano sussistere particolari condizioni di rischio (es. addetti al front/office, addetti all'assistenza alla persona ecc ...).
In presenza invece di una o più patologie, rientranti nelle condizioni di maggior suscettibilità, tali soggetti dovranno essere valutati in relazione al rischio lavorativo della loro mansione anche ai fini di formulare un giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni/limitazioni utili a garantire una maggior tutela e a consentire al datore di lavoro un adeguato loro collocamento.
L'individuazione dei lavoratori fragili potrà avvenire:
a. da parte del MC sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/08
b. a seguito della richiesta da parte del lavoratore stesso di una visita prevista dal D.L.gs 81/08in quanto ritiene di rientrare nella fattispecie di lavoratore fragile (anche se non soggetto a sorveglianza sanitaria). A tal fine, il lavoratore dovrà fornire tutta la documentazione sanitaria comprovante il caso oppure potrà richiedere al Medico di medicina generale (MMG) o allo Specialista di riferimento una relazione clinica di aggiornamento che potrà così essere presa in considerazione dal medico competente per la sua valutazione.
Una volta accertata la condizione di "fragilità", il MC collabora con il Datore di Lavoro nel valutare la probabilità di esposizione al contagio connessa all'attività lavorativa specifica (sulla base della valutazione del rischio e degli elementi clinici in suo possesso).
Qualora, a giudizio del MC, le due condizioni (fragilità da una parte e probabilità di esposizione al contagio dall'altra) configurassero una minaccia per la salute del lavoratore, il MC segnala al Datore di Lavoro la necessità di attuare interventi organizzativi (lavoro a distanza, modifica dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (ad es. separazioni fisiche, protezioni respiratorie particolari, ecc.).
Si ricorda che solo i soggetti fragili che rientrano tra le categorie contemplate ai sensi dell'art. 26 del decreto del 17 marzo 2020 hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro e l'assenza da servizio è equiparata a ricovero ospedaliero (copertura con certificazione INPS).
Sorveglianza sanitaria eccezionale
Il decreto Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020) introduce all'art. 83 una nuova forma di sorveglianza sanitaria cosidetta eccezionale, valevole fino alla data di cessazione dello stato di emergenza pandemia SARS-COV-2. In particolare il datore di lavoro assicura tale sorveglianza sanitaria ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia SARS-COV-2 , o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità, condizioni che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che, ai sensi della valutazione dei rischi non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale, può essere richiesta ai servizi
territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. L'eventuale inidoneità alla mansione accertata ai sensi della sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
13. Indicazioni igieniche e di comportamento necessarie a proteggersi dall'infezione da Coronavirus
Tutte le persone, indipendentemente al suo grado di esposizione al SARS-CoV-2, possono offrire un rilevante contributo nel limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso l'adozione di comportamenti consapevoli e responsabili da osservare negli ambienti di vita, così come nei luoghi di lavoro:
1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni preferibilmente idroalcoliche;
2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro da altre persone;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;
5. Tossire e starnutire all'interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta;
6. Pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o alcol;
7. Evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere oggetti ad uso personale
8. Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di tipo respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse);
9. Non recarsi al lavoro e contatta il tuo medico di base in caso di febbre anche bassa (37,5°) con tosse, mal di gola o raffreddore;
10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
14. Contatti e numeri utili
APSS - Dipartimento di Prevenzione - UOPSAL
PAT - Dipartimento Salute - Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Emergenze 112
15. Frequently Asked Questions (FAQ)
1) Mense aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?
Sì. È necessario evitare l'affollamento attraverso un'idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d'igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone. In mancanza di tali presupposti dovrà essere valutata la possibilità di evitare l'utilizzo dei locali mensa individuando eventualmente altre soluzioni o sospendendo il servizio.
I tavoli dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra, sia maggiore di 1 mt e che le persone che sono rivolte l'una verso l'altra siano distanziate da almeno 1 metro. (meglio quindi posti a 15
sedere sfasati). Ai tavoli non sarà possibile lasciare a libero servizio condimenti o altri alimenti (oliera, formaggiera, cestino del pane) o altri oggetti se non possono essere sanificati.
Nel comparto edilizia lo spazio mensa può essere ricavato all'aperto con tendoni o similari.
1 bis) Utilizzo di stoviglie: ci sono precauzioni particolari?
Si consiglia di lavare piatti, bicchieri, posate e simili in lavastoviglie a temperatura adeguata, indicativamente sopra i 70 °C con un ciclo di almeno 15 minuti; l'uso di cicli più brevi richiede di portare la temperatura sopra gli 82°C. Laddove le apparecchiature non consentano di fare dei cicli come sopra descritti, dovrà essere assicurata una disinfezione, dopo la detersione, con una soluzione disinfettante a base di cloro o alcol con le concentrazioni note. Se per qualche motivo il lavaggio automatico non fosse possibile, in caso di lavaggio manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo (se previsto per il disinfettante impiegato). Le stoviglie lavate e disinfettate a mano, dovranno essere asciugate con carta monouso. In alternativa potranno essere impiegate tovaglie e tovaglioli in carta, posate, piatti e bicchieri monouso possibilmente riciclabili. Si ricorda che è necessario sottoporre a sanificazione tutti gli oggetti, anche se non utilizzati a tavola, ma che potrebbero essere entrati in contatto con le mani. Analogamente anche per tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola deve essere fatto un lavaggio a 90°C o più con successiva stiratura.
2) Spogliatoi aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?
Sì. Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l'affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute. In mancanza di tali presupposti anche in questo caso dovrà essere valutata la possibilità di evitare l'utilizzo dei locali adibiti a spogliatoio, individuando eventualmente altre soluzioni.
3) Il lavoratore che deve stare a casa in isolamento, deve prendere aspettativa/ferie o malattia?
No. Chi pone l lavoratore in isolamento domiciliare contatterà il medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista dal DPCM. Il medico provvederà ad inviare tale certificato secondo le consuete procedure
3 bis) Cosa bisogna fare al termine dell'isolamento fiduciario per rientrare al lavoro?
Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all'inizio del periodo di isolamento.
Qualora durante il periodo di isolamento fiduciario la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Prevenzione, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all'esecuzione del tampone per la ricerca del virus. In caso di esito positivo bisognerà attendere la guarigione clinica (assenza totale di sintomi).
A quel punto verranno effettuati 2 tamponi di conferma di avvenuta guarigione.
4) Caso di un lavoratore non sintomatico che ha avuto contatti stretti con un caso di SARS-COV-2 . Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate esterne al luogo di lavoro, solitamente è già noto all'APSS ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.
5) Caso di un lavoratore con sintomatologia da infezione respiratoria, con febbre, tosse, raffreddore o mal di gola: il datore di lavoro cosa deve fare?
Il datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad APSS secondo i protocolli stabiliti.
6) Qualora un caso accertato di SARS-COV-2 abbia soggiornato nei locali dell'azienda, devono essere effettuate pulizie straordinarie negli ambienti di lavoro?
Sì. Si applicano le indicazioni ministeriali contenute nella circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020 *). Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008.
*) Pulizia di ambienti non sanitari
Vedi ALLEGATO 2 Pulizia e sanificazione
7) Si può contrarre il SARS-COV-2 attraverso il contatto con oggetti e superfici contaminate?
Si. La trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati ed è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. L'uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani.
8) Il dipendente o artigiano che accede in luoghi privati, ad es. appartamento, per l'effettuazione di lavori di breve durata e non, come deve comportarsi?
Al momento della chiamata o comunque prima di accedere al suo interno, l'addetto che effettuerà l'intervento dovrà accertarsi che le persone presenti nell'abitazione non abbiano febbre, tosse, problemi respiratori, e che non siano state in contatto con persone accertate da APSS come caso o sospetto malato SARS-COV-2 . Nel caso sia riferita la presenza di febbre e/o altri sintomi sopra indicati, se possibile procrastinare l'effettuazione dell'intervento. Nel caso l'intervento sia urgente e improcrastinabile, si dovranno adottare tutte le necessarie precauzioni, quali mascherina chirurgica e guanti. Tali dispositivi dovranno essere smaltiti in modo sicuro.
9) Come devo comportarmi nel caso di uso di automezzo aziendale in compresenza di più lavoratori?
L'utilizzo in compresenza o promiscuo del mezzo aziendale va evitato o limitato alle attività in emergenza o comunque non rinviabili. In tale caso, qualora nel mezzo non possa essere osservata la distanza di almeno un metro è necessario dotare il personale di mascherina.
È necessario anche valutare la distanza e la durata del viaggio e se del caso dare indicazioni per l'osservanza di eventuali pause (indicativamente ogni di 15 minuti) per consentire il ricambio d'aria.
Inoltre, anche in caso di utilizzo del mezzo da parte di un solo operatore è necessario dare indicazioni per la pulizia frequente prima e dopo l'uso dell'automezzo con specifici prodotti per la disinfezione delle superfici maggiormente utilizzate nella guida.
10) È possibile svolgere attività lavorative mantenendo una distanza tra i lavoratori inferiori al metro?
Il Datore di lavoro deve assumere misure di sicurezza anti-contagio organizzando le attività, il lay-out e gli spazi di lavoro garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove non fosse praticabile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro è necessario adottare altre misure di contenimento del rischio tra cui barriere fisiche (pannelli di protezione) da installare sulle postazioni di lavoro, utilizzo di protezioni individuali (mascherine) o altri sistemi di protezione.
11) Cosa vuol dire essere a contatto?
È noto che il contagio è evitabile attraverso la rigorosa osservanza delle distanze di sicurezza (almeno > di un metro); inoltre anche il tempo di contatto è un parametro determinante per la trasmissione del virus e quindi, il semplice contatto, non è in genere in grado, da solo, di trasmettere la malattia.
Ai fini di ipotizzare la trasmissione del virus è necessario un avere un cosiddetto CONTATTO STRETTO cioè:
■ una persona che vive nella stessa casa di un caso di SARS-COV-2 ;
■ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di SARS-COV-2 (per esempio la stretta di mano);
■ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di SARS-COV-2 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
■ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di SARS-COV-2 , a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
■ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di SARS-COV-2 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
■ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di SARS-COV-2 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di SARS-COV-2 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
■ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di SARS-COV-2 , i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
12) Quali sono i principali aspetti strutturali/tecnologici e organizzativi da valutare?
Fermo restando il rispetto dei contenuti già previsti dai DPCM e dei relativi protocolli nazionali e provinciali, l'azienda dovrà effettuare una analisi della propria realtà finalizzata
Valutazione di tipo strutturale/tecnologica.
• alla verifica e definizione dei presupposti o della necessità di eventuali modifiche o adattamenti del lay-out e degli spazi³ per la gestione ottimale del rischio SARS-COV-2 con l'individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione dando priorità a quelle collettive;
• alla verifica e definizione delle misure per garantire il distanziamento ( 1-2 m da valutare a seconda della attività lavorativa);
• alla definizione degli accessi e percorsi interni adeguati al controllo degli spostamenti nel rispetto delle distanze di sicurezza;
• alla verifica delle condizioni di un'adeguata ventilazione dei luoghi di lavoro privilegiando se possibile sistemi di areazione naturale;
• alla verifica delle proprie risorse tecnologiche al fine di consentire comunque modalità di lavoro a distanza;
• ad implementare tutti i percorsi e le risorse materiali e organizzative che favoriscano la digitalizzazione e l'informatizzazione spinta a salvaguardia dei contatti fisici interumani.
Valutazione di tipo organizzativo.
• a ridefinire, se necessario, le postazioni di lavoro, le modalità di accesso e i possibili luoghi e momenti di ristoro (pausa caffè) in grado di evitare assembramenti di persone e il rispetto del distanziamento;
• a valutare, relativamente al momento del pasto, ulteriori soluzioni a salvaguardia dei contatti fisici interumani considerata l'impossibilità di utilizzo delle mascherine;
• a verificare la compatibilità tra le condizioni strutturali e la densità dei lavoratori riorganizzando se del caso l'attività lavorativa e l'orario di lavoro, distribuendolo, se necessario su un periodo più ampio;
• a garantire la continuità della operazioni di pulizia ordinaria e la necessità di attuare procedure di sanificazione definendone tipo e periodicità;
• a definire il fabbisogno, l'approvvigionamento, la tipologia e le modalità di utilizzo dei necessari presidi di protezione individuale; i DPI dovranno essere provvisti di adeguata certificazione;
definire il fabbisogno, l'approvvigionamento e la distribuzione logistica dei distributori per l'igienizzazione delle mani;
a definire le modalità di gestione in caso di lavori affidati ad altre ditte o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda (appalti, forniture, soggetti terzi ecc.);
definire un sistema di controllo sull'attuazione delle misure individuate.
___
³ La definizione di uno spazio minimo va correlata alla destinazione d’uso del locale e alla tipologia di attività svolta al suo interno, rispettando comunque il principio di evitare la presenza contemporanea di più persona andrà considerato anche il tempo di permanenza in quello spazio.
16. FONTI
• DPCM del 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a);
• DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 - art. 34 comma 3;
• DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 - Art. 2 e Allegato 1;
• DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 , applicabili sull'intero territorio nazionale;
• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020;
• Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 , applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797);
• DPCM del 22 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 , applicabili sull'intero territorio nazionale;
• DPCM del 26 aprile 2020
• DPCM del 17 maggio 2020
• DPCM del 14 luglio 2020
• Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 ".
• Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020".
• Circolare Ministero della salute 0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-P “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.
• INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA SARS-COV-2 , a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health, Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell'Insubria - Como, Con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), Milano,6 aprile 2020 - Rev.01
• Le indicazioni e/o disposizioni emanate a livello Nazionale e Regionale (riferimenti disponibili al link www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza- coronavirus), saranno da considerare prevalenti rispetto a quelle richiamate nel presente documento.
• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagi da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL APRILE 2020
• Rapporto Emergenza COVID 19 Imprese Aperte lavoratori protetti Vers. 20/04/2020 Politecnico di Torino Indirizzi per la gestione rev. 2 Provincia Autonoma di Trento Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2 Rapporto ISS SARS-COV-2 • n. 17/2020 19/04/2020
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 .
• DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".
• Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, del 13 aprile 2020;
• Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, del 15 aprile 2020;
• Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, del 19 aprile 2020;
• Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, del 26 aprile 2020;
• Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, del 15 luglio 2020;
• Ordinanze successive;
• Nota del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e sviluppo della Provincia Autonoma di Trento, del 16 aprile 2020;
• Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
• LL.GG. Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2
• Europa. Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 104, 8.4.2004
• Europa. Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342/59, 22/12/2009
• Europa. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1, 27/6/2012.
• Italia. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998.
• Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.
• Europa. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 353/1, 31/12/2008.
• European Centre for Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in non¬healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. Stockholm: ECDC; 2020.
• Lai MYY, Cheng PKC, Lim WWL. Survival of severe acute respiratory syndrome coronavirus. Clinical Infectious Diseases 2005;41(7):e67-e71.
• Hulkower RL, Casanova LM, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MDl. Inactivation of surrogate coronaviruses on hard surfaces by health care germicides. American Journal of Infection Control. 2011;39(5):401-7.
• Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents J Hosp Infect. 2020 Mar;104(3):246-51.
• Neeltje van Doremalen, Trenton Bushmaker, Dylan H. Morris, Myndi G. Holbrook, Amandine Gamble, Brandi
• N. Williamson, Azaibi Tamin, Jennifer L. Harcourt, Natalie J. Thornburg, Susan I. Gerber, James O. Lloyd-Smith, Emmie de Wit, Vincent J. Munster. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. New England Journal of Medicine 2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973.
• World Health Organization, Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations. Geneva: WHO; 2010. https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
• ECHA. Efficacy Working Group Article 55(1) - hygienic hand disinfection (DE) 27/03/2020
• Suchomel M, Kundi M, Pittet D, Weinlich M, Rotter ML. Testing of the World Health Organization recommended formulations in their application as hygienic hand rubs and proposals for increased efficacy. Am J Infect Control. 2012; 40(4):328-31
• US EPA List N: Products with Emerging Viral Pathogens AND Human Coronavirus claims for use against SARS-CoV-2 https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 (lista aggiornata al 2 aprile 2020)
• Rapporti ISS SARS-COV-2 Accessibili da https://www.iss.it/rapporti-SARS-COV-2
• Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto SARS-COV-2 . Versione del 7 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 1/2020)
• Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da SARS-COV-2 ) nell'attuale scenario emergenziale SARS- CoV-2. Versione del 28 marzo 2020.Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 2 Rev./2020)
• Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti. Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 31 marzo 2020.Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 3 Rev./2020)
• Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. Versione del 17 aprile 2020.Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 4/2020 Rev.)
• Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria indoor. Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 21 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 5/2020 Rev.).
• Gruppo di lavoro ISS Cause di morte SARS-COV-2 . Procedura per l'esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 6/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Biocidi SARS-COV-2 e Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Rifiuti SARS-COV-2 . Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2. Versione del 29 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 7/2020).
• Osservatorio Nazionale Autismo ISS. Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 30 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 8/2020).
• Gruppo di Lavoro ISS Ambiente - Rifiuti SARS-COV-2 . Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 9/2020).
• Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti SARS-COV-2 . Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 7 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 10/2020).
• Gruppo di Lavoro ISS Diagnostica e sorveglianza microbiologica SARS-COV-2 : aspetti di analisi molecolare e sierologica. Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di SARS-COV-2 . Versione del 7 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS- COV-2 , n. 11/2020).
• Gabbrielli F, Bertinato L, De Filippis G, Bonomini M, Cipolla M. Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l'emergenza sanitaria SARS-COV-2 . Versione del 13 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 12/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale SARS-COV-2 . Raccomandazioni per raccolta, trasporto e conservazione di campioni biologici SARS-COV-2 . Versione del 15 aprile 2020.Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 13/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare SARS-COV-2 . Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone con enzimopenia G6PD (favismo) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 14 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 14/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Farmaci SARS-COV-2 . Indicazioni relative ai rischi di acquisto online di farmaci per la prevenzione e terapia dell'infezione SARS-COV-2 e alla diffusione sui social network di informazioni false sulle terapie. Versione del 16 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 15/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare SARS-COV-2 . Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 16/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare SARS-COV-2 . Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2. Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 17/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Ricerca traslazionale SARS-COV-2 . Raccomandazioni per la raccolta e analisi dei dati disaggregati per sesso relativi a incidenza, manifestazioni, risposta alle terapie e outcome dei pazienti SARS-COV- 2 . Versione del 26 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 18/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Biocidi SARS-COV-2 . Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza SARS-COV-2 : presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 19/2020).
• Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV-2 . Versione dell'8 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 20/2020).
• Ricci ML, Rota MC, Scaturro M, Veschetti E, Lucentini L, Bonadonna L, La Mura S. Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive e altri edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la pandemia SARS-COV-2 . Versione del 3 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 21/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza SARS-COV-2 . Indicazioni ad interim per la gestione dello stress lavoro-correlato negli operatori sanitari e socio-sanitari durante lo scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 7 maggio. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 22/2020)
• Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza SARS-COV-2 . Indicazioni di un programma di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale per la gestione dell'impatto dell'epidemia SARS-COV-2 sulla salute mentale. Versione del 6 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 23/2020).
• Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare SARS-COV-2 . Indicazioni ad interim per una appropriata gestione dell'iposurrenalismo in età pediatrica nell'attuale scenario emergenziale da infezione da SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 , n. 24/2020)
• Gruppo di Lavoro ISS Biocidi SARS-COV-2 . Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza SARS-COV-2 : superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS SARS-COV-2 n. 25/2020)
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 40/2020 - Comunicazione in emergenza nei reparti SARS-COV-2 . Aspetti di etica. Versione del 25 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 39/2020 - Censimento dei bisogni (23 marzo - 5 aprile 2020) delle persone con malattie rare in corso di pandemia da SARS-CoV-2. Versione del 30 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 38/2020 - Indicazioni ad interim per un'adeguata gestione delle persone affette da celiachia nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 29 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 37/2020 - Indicazioni per le piscine, di cui all'Accordo 16/1/2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 36/2020 - Indicazioni sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio 2020
• Rapporto ISS SARS-COV-2 n. 35/2020 - Il Medico di Medicina Generale e la pandemia di SARS-COV-2 : alcuni aspetti di etica e di organizzazione. Versione del 25 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 34/2020 - Sorveglianza territoriale e tutela della salute pubblica: alcuni aspetti etico-giuridici. Versione del 25 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 32/2020 - Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 31/2020 - Indicazioni ad interim per il supporto psicologico telefonico di secondo livello in ambito sanitario nello scenario emergenziale SARS-COV-2 . Versione del 26 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 30/2020 - Indicazioni sull'intervento telefonico di primo livello per l'informazione personalizzata e l'attivazione dell'empowerment della popolazione nell'emergenza SARS-COV-2 . Versione del 24 maggio 2020.
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 29/2020 - Indicazioni ad interim su malattia di Kawasaki e sindrome infiammatoria acuta multisistemica in età pediatrica e adolescenziale nell'attuale scenario emergenziale da infezione da SARS-CoV-2. Versione 21 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 28/2020 - Dispositivi diagnostici in vitro per SARS-COV-2 . Parte 1: normativa e tipologie. Versione del 18 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 27/2020 - Indicazioni per la prevenzione del rischio Legionella nei riuniti odontoiatrici durante la pandemia da SARS-COV-2 . Versione del 17 maggio 2020
• Gruppo di Lavoro ISS SARS-COV-2 n. 26/2020 - Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18 maggio 2020
• Rapporto ISS COVID-19 n. 41/2020 - Indicazioni per prendersi cura delle difficoltà e dei bisogni dei familiari di pazienti ricoverati in reparti ospedalieri COVID-19. Versione del 29 maggio 2020
• Rapporto ISS COVID-19 n. 42/2020 - Protezione dei dati personali nell'emergenza COVID-19. Versione del 28 maggio 2020
• Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020 - Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19. Versione del 31 maggio 2020
• Rapporti ISS COVID-19 n. 44/2020 - Indicazioni di un programma di intervento per la gestione dell'ansia e della depressione perinatale nell'emergenza e post emergenza COVID-19. Versione del 31 maggio 2020
• Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID- 19. Versione del 25 giugno 2020
• Rapporto ISS COVID-19 n. 54/2020 - Tecnologie a supporto del rilevamento della prossimità: riflessioni per il cittadino, i professionisti e gli stakeholder in era COVID-19. Versione del 31 maggio 2020
• Rapporti ISS COVID-19 n. 56/2020 - Focus on: utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento al COVID-19. Versione del 23 luglio 2020. Gruppo di lavoro ISS-INAIL
17. ALLEGATI
Allegato 1 - Ventilazione e Aerazione
SARS-COV-2 : INDICAZIONI PER AREAZIONE AMBIENTI
BUONE PRATICHE GENERALI |
In questa fase è più importante, cercare di garantire la riduzione della contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e proteggere i lavoratori, i clienti, i visitatori e i fruitori, piuttosto che garantire il comfort termico. |
VERIFICA TIPOLOGIA IMPIANTO |
Acquisire tutte le informazioni sulla tipologia e sul funzionamento dell'impianto di trattamento aria (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.) |
IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA CENTRALIZZATI |
In questa fase di emergenza deve essere eliminata la funzione di ricircolo dell'aria, se tecnicamente possibile, per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'ambiente. Dove non è possibile disattivare il ricircolo dell'aria, si consiglia di far funzionare l'impianto adattando, rimodulando correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di ricircolo. |
IMPIANTI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO |
Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, termoconvettori), pulire i filtri secondo le indicazioni fornite dal produttore. Non utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro. Negli ambienti per i pernottamenti è possibile far funzionare gli impianti di riscaldamento/raffrescamento garantendo una pulizia dei filtri ad ogni cambio ospite. Per la pulizia del filtro fare riferimento alle indicazioni fornite dal produttore. Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone lasciando asciugare, oppure con soluzione alcool etilico min 70%. L'operatore dovrà indossare durante le operazioni guanti, idonea mascherina. |
SERVIZI IGIENICI E LOCALI NON FINESTRATI ESTRAZIONE ARIA |
Servizi igienici degli ambienti comuni e di lavoro: i raccomanda inoltre, ove possibile, il mantenimento in depressione dell'aria nei servizi igienici h 24, facendo funzionare in modo continuativo gli aspiratori per l'espulsione dell'aria (ove presenti), mantenendo chiuse le finestre. Il mantenimento in funzione h 24 potrebbe causare guasti, è quindi necessario procedere a verifica tecnica e periodico controllo dell'efficienza dell'impianto. |
VENTILATORI A SOFFITTO O PORTATILI |
Nel caso in cui alcuni ambienti siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o dat avolo che comportano un significativo movimento dell'aria, si consiglia di porre grande attenzione nell'utilizzo in presenza di più persone. In ogni caso si ricorda di posizionare i ventilatori ad una certa distanza, e mai indirizzarti direttamente sulle persone. Si sconsiglia l'utilizzo di queste apparecchiature in caso di ambienti con la presenza di più di un lavoratore. |
Allegato 2 Pulizia ... Sanificazione
SARS-COV-2 : INDICAZIONI PER PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE
DEFINIZIONI
PULIZIA |
Consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti comuni e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni (Reg. CE 648/2004). |
IGIENIZZAZIONE |
Consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio ovvero candeggina/varechina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma normalmente non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici. Con circolare n. 5543 del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio O, 1% come decontaminante da SARS-CoV-2 dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate da ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro (cit.). PMC reg. UE 528/2012. |
DISINFEZIONE |
E' il procedimento che con l'utilizzo di sostanze disinfettanti (PMC e Biocidi Tabella 1) riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione). Praticare la disinfezione mediante un disinfettante efficace contro i virus. I prodotti con attività virucida normati dalla ISO EN 14476 sono autorizzati dai mercati nazionali e possono essere utilizzati seguendo la scheda tecnica e la scheda di sicurezza presenti sul prodotto. |
STERILIZZAZIONE |
Processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore. |
BONIFICA |
Procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto (es: canali di aerazione), di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della Cross-Contamination (contaminazione incrociata). |
DECONTAMINAZIONE |
Sanificazione + bonifica |
DISINFESTAZIONE |
Riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, in quanto parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta ad singola specie. |
DERATTIZZAZIONE |
Riguarda il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia. |
DECADIMENTO NATURALE DEL VIRUS |
In alternativa ai trattamenti sopra definiti si evidenzia la possibilità di isolare l'ambiente oggetto o attrezzatura potenzialmente contaminati il tempo massimo di decadimento del Virus previsto dalla TABELLA 4 (Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in Different Environmental Conditions The Lancet Microbe). |
SANIFICAZIONE |
Con il termine ” sanificazione ” si intende l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione). Nel caso del SARS-COV-2 l'attività di igienizzazione con ipoclorito di sodio o alcool equivale a quella di disinfezione. La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti e richiede quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non specializzati. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell'immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Pulire e igienizzare frequentemente, anche se più circoscrivendo alle superfici di frequente contatto. |
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⁴ (Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999 Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni) già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999)
⁵ (Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/1, 27/6/2012)
Continua definizioni ALLEGATO 2 Trattamenti definizioni e riconoscimento
TRATTAMENTI CON SOSTANZE GENERATE IN SITU COMPLEMENTARI ALLA SANIFICAZIONE
Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione (Circolare Ministero della salute 0017644-22/05/2020- DGPRE-MDS-P “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie, superfici, ambienti interni e abbigliamento”) |
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TRATTAMENTO OZONO |
L'utilizzo dell'ozono è attualmente consentito a livello internazionale in campo alimentare, per i servizi igienico-sanitari di superfici e acque potabili. Non esistono informazioni specifiche sull'efficacia contro il SARS COV-2. Di contro sono disponibili diversi studi che ne supportano l'efficacia virucida (Norovirus) in ambienti sanitari e non. L'utilizzo di questo trattamento di disinfezione implica l'utilizzo di specifiche attrezzature corredate di manuale d' uso e di manutenzione e di adeguata formazione e di specifici DPI. Per approfondimenti il DL.vo 155/2010 fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell'aria ambiente di ozono. Si rimanda alla lettura attenta del Rapporti ISS COVID-19 n. 56/2020 - Focus on: utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento al COVID-19. Versione del 23 luglio 2020. Gruppo di lavoro ISS-INAIL. |
CLORO ATTIVO |
Il cloro attivo normalmente non è considerato disinfettante in quanto non può essere autorizzato dal Ministero della Salute come presidio medico chirurgico (DPR n. 392/98). Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già disponibili indicazioni in merito all' efficacia contro il SARS-COV-2 , impatto ambientale e effetti per la salute umana. A causa dell'elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l'utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ. |
PEROSSIDO DI IDROGENO |
Il perossido d'idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti. Considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali (Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274, modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40) |
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Continua definizioni ALLEGATO 2 ALTRI TRATTAMENTI RICONOSCIUTI |
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VAPORE SECCO |
Il “vapore secco” è quello prodotto ad alta temperatura (155°C) con quantità minime di acqua e con umidità residua praticamente assente. |
RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA |
Poiché l'attività disinfettante della radiazione ultravioletta, si attua mediante un'azione di natura fisica e non chimica non rientra nella definizione di prodotto Biocida. Non esistono informazioni specifiche sull'efficacia contro il SARS COV-2. L'utilizzo di questo trattamento implica l'utilizzo di specifiche attrezzature corredate di manuale d' uso e di manutenzione e di adeguata formazione e di specifici DPI |
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In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto. Raccomandazioni • Sanificazione periodica e in caso conclamato SARS-COV2 (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute). |
Tabella 1 per preparare diluizioni per igienizzazione/decontaminazione ambienti:
Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 5% |
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Come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo |
Recipiente da 1 litro: |
Recipiente da 5 litri: |
Recipiente da 10 litri: |
Come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo |
Recipiente da 1 litro: |
Recipiente da 5 litri: |
Recipiente da 10 litri: |
Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 3% |
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Come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo |
Recipiente da 1 litro: |
Recipiente da 5 litri: |
Recipiente da 10 litri: |
Come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo |
Recipiente da 1 litro: |
Recipiente da 5 litri: |
Recipiente da 10 litri: |
Note: predisponiamo i calcoli per recipiente da un litro, poi è agevole ottenere altri risultati per eventuali altri contenitori mancanti: basta moltiplicare i dati per ottenere i valori negli altri recipienti. Ad esempio, se si vuole aggiungere un recipiente da 5 litri, basta moltiplicare per 5 tutti i valori del contenitore da un litro.
La candeggina in commercio presenta in etichetta la percentuale di cloro attivo (normalmente 3% o 5%).
Se la candeggina è al 5%, in un litro ci sono 50 ml di cloro. Se la candeggina è al 3%, in un litro ci sono 30 ml di cloro.
Se voglio arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro, per ottenere 1 litro di prodotto unisco a 5 ml di cloro, 995 ml di acqua.
Quanta candeggina mi serve per fare questo se la candeggina è al 5%?
Imposto una proporzione: 1 litro di candeggina al 5% sta a 50 ml di cloro contenuti come quantità necessaria sta a 5 ml X=1 litro * 5 / 50 = 100
Tabella 2. Principi attivi e suggerimenti per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati
Superficie | Detergente |
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno |
Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida |
Superfici in legno |
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC) |
Servizi |
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito |
Tessili (es. cotone, lino) |
Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato |
Materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute, abbigliamento |
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. Per abbigliamento e tessuti (es: tende ecc...) è consigliabile l'utilizzo di vapore secco. |
Non si esclude che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio. Sono inoltre disponibili ed efficaci prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o perossido d'idrogeno, che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida.
Tabella 3. Modalità di sanificazione in ambienti di rilevante valore storico
Superficie | Modalità |
Superfici in pietra o arredi lignei |
Nebulizzare (spruzzare) su carta assorbente una soluzione di disinfettante a base di etanolo al 70%, o altra concentrazione purché sia specificato virucida.È comunque sconsigliata l'applicazione in presenza di finiture superficiali che sono suscettibili all'interazioni con acqua e/o solventi. |
Superfici metalliche o in vetro |
Disinfettante a base di etanolo al 70% |
Si raccomanda di utilizzare carta monouso o panni puliti e disinfettati con sodio ipoclorito.
Nota: La disinfezione in luoghi con opere rilevanti per il patrimonio artistico dovrebbe essere sempre effettuata senza ricorrere all'utilizzo di prodotti a base di cloro (es. ipoclorito di sodio), troppo ossidanti, che possono causare danni, anche gravi, su specifiche superfici (marmi, superfici metalliche in genere, legno decorato, ecc.), provocando alterazioni cromatiche e/o decoesioni.
Tabella 4 Dati sperimentali di presenza di particelle virali (tratti da Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in Different Environmental Conditions The Lancet Microbe) Essendo dati generati da condizioni sperimentali, devono essere interpretati come tali.
Superfici | Particelle virali infettanti non rilevate dopo |
carta da stampa e carta velina |
3 ore |
tessuto |
2 giorni |
legno |
2 giorni |
banconote |
4 giorni |
vetro |
4 giorni |
plastica |
7 giorni |
acciaio inox |
7 giorni |
mascherine chirurgiche strato interno |
7 giorni |
mascherine chirurgiche strato esterno |
non determinato |
Tabella 5 Principi attivi e biocidi
Esempi di principio attivo (p.a.) in prodotti disinfettanti autorizzati in Italia negli ultimi due anni (PMC)
(Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19:
presidi medico chirurgici e biocidi Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 Rapporto ISS COVID-19 . n.19/2020)
PT1 "prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto"
PT2: "prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali".
ALLEGATO 3 Gestione rifiuti
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti sospetti o conclamati SARS-COV-2 e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell'infezione SARS-COV-2 , i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)”.
Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:
• Utilizzare 2 sacchi di idoneo spessore uno dentro l'altro;
• Evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l'aria;
• Chiudere adeguatamente i sacchi;
• Utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
• Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.
VEDI LINEE GUIDA ADOTTATE DA AZIENDA RACCOLTA E SMALTIMENTO
ALLEGATO 4 Scelta ed utilizzo delle mascherine
MASCHERINE E RESPIRATORI FACCIALI
Le mascherine in commercio sono di diversi tipi e forniscono diversi modi e gradi di protezione, ma la cosa più importante è capire chi si vuole proteggere e quando bisogna proteggere o proteggersi per non sprecare risorse inutilmente. In commercio ci sono sostanzialmente due tipologie di mascherine: i respiratori facciali e le mascherine chirurgiche.
I respiratori facciali riducono l'esposizione agli aerosol presenti nell'aria, sono DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), servono a proteggere chi li indossa e sono disponibili con diversi livelli di protezione.
Le mascherine chirurgiche, invece, impediscono che le particelle espirate con l'alito si disperdano nell'ambiente e proteggono le persone che si trovano nelle vicinanze di chi le indossa. Anch'esse, in questo momento di emergenza, sono state assimilate a DPI e sono quindi da considerarsi obbligatorie per la protezione dei lavoratori.
Fra i respiratori facciali in commercio ci sono le MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA DI ESALAZIONE ed elevato livello di protezione, che sono impiegati negli ospedali nei reparti terapia intensiva e proteggono il PERSONALE SANITARIO che è a contatto con pazienti certamente contagiati). Un livello subito inferiore di protezione offrono le MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA DI ESALAZIONE, utilizzate dai SOCCORRITORI che sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati. MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA sono in dotazione a LAVORATORI ESPOSTI AL PUBBLICO solo in caso di emergenza e come ausilio ai soccorritori che devono essere protetti, ma non rischiare di contagiarsi tra di loro.
Le MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA sono in dotazione anche ai MEDICI DI FAMIGLIA e alle GUARDIE MEDICHE quando sono in presenza di paziente potenzialmente malato.
NB. Mascherine FFP2 e FFP3 con valvola di esalazione non sono consigliate se non per categorie di lavoratori che possono avere un'esposizione certa (alcuni sanitari e soccorritori); negli altri casi possono costituire un rischio maggiore del beneficio per la possibile diffusione di esalazioni contagiose.
Sono necessari in alcuni contesti lavorativi come, per esempio, per i settori della pulizia, della ristorazione o del commercio di alimenti. Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare agli ammalati. La scelta della tipologia delle mascherine, seguendo le indicazioni del protocollo generale, di cui dotare il proprio personale rimane a capo del Datore di lavoro. Si sottolinea che devono essere DPI certificati o riconosciuti come da spiegazione seguente.
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi Medici (DM) messi a disposizione dal datore di lavoro devono essere marcati CE dal produttore, ai sensi della specifica attinente normativa europea il quale, per rispondere ai requisiti essenziali richiesti, potrà fare riferimento ai contenuti tecnici delle norme UNI EN 149:2009 + A1:2009 o, nel caso delle mascherine chirurgiche, delle norme UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-1:2010.
In questo periodo di emergenza sanitaria tuttavia, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 aprile 2020 n. 27, possono essere ritenute idonee anche le mascherine facciali che rispondono ai medesimi requisiti tecnici delle norme citate e che hanno ottenuto "Parere favorevole per la produzione, commercializzazione ed utilizzo" dall'Istituto Superiore di Sanità, in caso di Dispositivi Medici o da INAIL in caso di Dispositivi per Protezione Individuale non marcati CE. Relativamente a questo ultimo punto, il datore di lavoro potrà accertarsi circa l'adeguatezza del dispositivo di protezione non marcato CE, verificando che:
- il fabbricante del dispositivo abbia ottenuto "Parere favorevole per la produzione, commercializzazione ed utilizzo" con protocollo e data del parere;
- il fabbricante nel Manuale d'uso abbia specificatamente previsto il loro utilizzo in ambito lavorativo.
La scelta può ricadere anche su modelli riutilizzabili o lavabili purché certificate e da non confondere con la mascherina di comunità che non è un DPI."
ALLEGATO 5 Uso corretto dei guanti
istruzioni d'uso e tipologia di guanti in commercio
GUANTI
I guanti costituiscono un ottimo strumento per limitare il contagio a patto che siano rispettate delle semplici REGOLE
COME INDOSSARE I GUANTI
Prima di indossare i guanti, bisogna - sempre - lavarsi le mani
Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano delle giusta misura: né troppo stretti (rischiano di rompersi), né troppo larghi (rischiano di non isolarti)
Prendere un paio puliti, cioè non già utilizzati. Sono infatti monouso
Verificare che non siano difettosi o già bucati
Indossali facendo sì che coprano bene anche il polso
COME TOGLIERE I GUANTI
Dal momento che la superficie esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel ad hoc o a lavarsi bene le mani, il prima possibile Procedi a sfilare il primo guanto aiutandoti con l'altra mano: "pizzica" con indice e pollice un lembo del guanto vicino al bordo (quello che sta verso il polso), sollevalo e infilaci il dito medio (della stessa mano utilizzata da indice e pollice) e tira leggermente, ruotando la mano del primo guanto. Dunque, fai lo stesso con l'altro guanto/altra mano in modo reciproco
Tira verso l'intero, a sé, le due mani, facendo appunto "forza" con i due medi: in questo modo, facendo scivolare tutte le altre dita, i guanti si sfilano capovolgendosi. Ciò significa che la superficie contaminate rimane all'interno Butta i guanti nel cestino dei rifiuti
Lavati le mani
Mentre indossi i guanti monouso non toccarti mai la bocca, il naso e gli occhi!
Si ricorda che l'uso dei guanti non sostituisce la corretta igiene delle mani che deve essere accurata e durare almeno 60 secondi.
I guanti devono essere sostituiti ogni volta che si sporcano, devono essere eliminati al termine dell'uso e non devono essere riutilizzati.
GUANTI IN LATTICE: sono sottili, elastici e aderenti. Offrono una buona protezione contro contaminazioni e infezioni ma sono anche una buona barriera contro le sostanze chimiche contenute nei comuni detergenti. Il principale “difetto” di questo materiale è che molto frequentemente può sviluppare allergie.
GUANTI IN NITRILE: sono un'ottima alternativa a quelli in lattice per tutti quei soggetti che ne sono allergici. Sono molto resistenti, soprattutto alla perforazione, e per questo utilizzati anche in ambito meccanico.
GUANTI IN VINILE: realizzati completamente in materiale sintetico, sono un'altra buona alternativa ai guanti in lattice. Hanno generalmente un buono spessore che ne garantisce sicurezza e resistenza.
GUANTI IN POLIETILENE: molto pratici, sono idonei per molteplici utilizzi. Adatti al contatto alimentare, possono trovare impiego anche in ambito medico o nel campo estetico. Garantiscono igiene e proteggono le mani mantenendo al contempo una grande sensibilità tattile.
COME TOGLIERE I GUANTI
ALLEGATO 6 - Formazione: schema sedute aule
Revisione 7 Protocollo Generale SSL dd. 31 luglio 2020
redazione in collaborazione del Sottogruppo COVID19 - Comitato prov. Coord. SSL
Dott. Marcello Cestari - Ufficio Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Dipartimento Salute PAT
Dott. Ing. Paolo Angelini - Associalzione Artigiani Trento - rappresentanza categorie datoriali Manuela Faggioni - CGIL Trento- rappresentanza delle OO.SS.
Dott.ssa Barbara Battistello - Coldiretti Trento - rappresentanza settore agricoltura
Dott.ssa Sandra Cainelli - Servizio Lavoro - Provincia autonoma di Trento
Dott. Arch.Raffaella Giannini - Servizio Antincendi e Protezione Civile - Provincia autonoma di Trento
Dott.Dario Uber - Uopsal - Dipartimento di Prevenzione - Azienda Provinciale Servizi Sanitari