Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO in particolare l'articolo 83, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
VISTO in particolare l'articolo 83, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui i datori di lavoro, che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
CONSIDERATA la necessità di definire, con il decreto di cui al richiamato articolo 83, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni;
VISTA la relazione tecnica predisposta dall'INAIL ai fini della determinazione della tariffa per singola prestazione effettuata, nell'importo di euro 50,85, in relazione alla quale si è fatto riferimento alle tariffe del medico competente dell'istituto per analoghi adempimenti;
SENTITO il Ministro della salute;
ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 luglio 2020
 

DECRETA

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina la tariffa dovuta per le prestazioni rese dall'INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, di cui all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. L'importo unitario per singola prestazione effettuata è pari ad euro 50,85.
3. La tariffa di cui al comma 2 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
 

Articolo 2
Versamento della tariffa

1. La tariffa di cui all'articolo 1 è versata all'INAIL dai datori di lavoro richiedenti l'effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it

Roma, 23 luglio 2020