Categoria: 1999
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Tipologia: CCNL
Data firma: 18 dicembre 1999
Validità: 18.12.1999- 31.12.2001
Parti: Ania e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Area contrattuale
Art. 1.
Art. 2 - Datori di lavoro destinatari del contratto.
Art. 3 - Lavoratori/trici destinatari del contratto.
Parte I - Disciplina generale
Art. 4 - Procedura per CCNL.
Art. 5 - Relazioni sindacali.
Art. 6 - Diritto all'informazione.
Art. 7 - Informazione a livello nazionale.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10 - Informazione a livello aziendale.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14 - Procedure di confronto sindacale.
Art. 15.
Disciplina generale
Parte II - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro

Art. 16 - Assunzione.
Art. 17.
Art. 18 - (art. 17, CCNL 6.12.94).
Art. 19 - (art. 18, CCNL 6.12.94).
Art. 20 - Prova.
Art. 21 - Doveri.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24 - Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29 - Festività.
Art. 30 - Anzianità convenzionali.
Art. 31 - Premi di anzianità.
Art. 32 - Ferie.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36 - Aspettative.
Art. 37 .
Art. 38 - Permessi.
Art. 39.
Art. 40 - Volontariato (art. 39 CCNL 6.12.94).
Art. 41 - Congedo matrimoniale.
Art. 42 - Malattie - Infortuni.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47 - Gravidanza e puerperio.
Art. 48 - Tutela della salute.
Art. 49 - Visite mediche.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52 - Tutela delle situazioni di handicap.
Art. 53.
Art. 54 - Tossicodipendenza.
Art. 55 - Servizio militare.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61 - Trasferimenti.
Art. 62.
Art. 63 - Corsi professionali.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67 - Risoluzione del rapporto di lavoro - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 68 - Preavviso.
Art. 69 - Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Art. 70 - Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'impresa ai sensi dell'art. 2118 C.C.
Art. 71 -Cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio.
Art. 72 - Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa.
Art. 73 - Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo.
Art. 74.
Art. 75 - Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte.
Art. 76 -Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 77 - Modalità di comunicazione ed effetto del recesso.
Art. 78 - Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto.
Art. 79 - Certificato di prestato servizio.
Art. 80 - Procedura per Contratti Integrativi Aziendali (CIA).
Art. 81 - Contrattazione aziendale.
Art. 82.
Art. 83 - Trattamento previdenziale.
Art. 84 - Assistenza sanitaria.
Disciplina speciale
Parte I
Sezione I

Art. 85 - Soggetti destinatari.
Art. 86.
Inquadramento
Premessa.
Art. 87.
Art. 88.
Art. 89.
Art. 90.
Art. 91 - Norma transitoria.
Art. 92 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione.
Art. 93 - Indennità area professionale.
Art. 94 - Mobilità professionale.
Art. 95 - Cambiamento di mansioni.
Art. 96.
Art. 97 - Doveri.
Art. 98 - Orario di lavoro.
Art. 99.
Art. 100.
Art. 101.
Art. 102.
Art. 103.
Art. 104 - Lavoro straordinario.
Art. 105.
Art. 106.
Art. 107.
Art. 108.
Art. 109.
Art. 110 - Banca ore.
Art. 111 - Trattamento economico.
Art. 112.
Art. 113.
Art. 114 - Scatti per anzianità.
Art. 115 - Passaggi di area professionale/posizione organizzativa.
Art. 116 - Automatismi.
Art. 117 - Indumenti di lavoro.
 Disciplina speciale
Parte I
Sezione II

Art. 118.
Art. 119.
Art. 120.
Art. 121.
Art. 122 - Nomina a funzionario di 1° grado.
Art. 123 - Passaggio di grado.
Art. 124.
Art. 125 - Orario di lavoro.
Art. 126.
Art. 127.
Art. 128.
Art. 129.
Art. 130.
Art. 131.
Art. 132 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 133.
Art. 134.
Art. 135.
Art. 136.
Art. 137.
Art. 138 - Disposizioni transitorie.
Art. 139.
Art. 140.
Art. 141 - Normativa Ina e Assitalia.
Disciplina speciale
Parte II

Art. 142 - Soggetti destinatari.
Art. 143 - Inquadramento.
Art. 144.
Art. 145 - Cambiamento di mansioni.
Art. 146.
Art. 147 - Passaggi di livello.
Art. 148 - Doveri.
Art. 149 - Orario di lavoro.
Art. 150 - Trattamento economico.
Art. 151.
Art. 152.
Art. 153.
Art. 154 - Scatti per anzianità.
Art. 155 - Automatismi.
Art. 156 - Personale trasferito alla produzione.
Art. 157 - Produzione libera.
Art. 158.
Art. 159 - Disposizioni transitorie.
Art. 160.
Art. 161.
Art. 162.
Disciplina speciale
Parte III

Art. 163 - Soggetti destinatari.
Art. 164 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione.
Art. 165 - Doveri.
Art. 166 - Orario di lavoro.
Art. 167.
Art. 168.
Art. 169 - Lavoro straordinario.
Art. 170 - Computo della paga oraria.
Art. 171 - Trattamento economico.
Art. 172.
Art. 173 - Scatti per anzianità.
Art. 174 - Norme transitorie.
Disposizioni finali di carattere generale
Art. 175 - Tentativo obbligatorio di conciliazione.
Art. 176 - Allegati.
Art. 177 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
Art. 178 - Decorrenza, durata ed efficacia.
Art. 179 - Indennità di vacanza contrattuale.
Allegati
Allegato 1 - Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto Ania.
Allegato 2 - Trattamento economico del personale amministrativo
• 2/A - Tabelle stipendiali.
• 2/B - Tabelle stipendiali per il personale di nuova assunzione.
• 2/C - Indennità di carica Funzionari.
• 2/D - Indennità di carica Funzionari per il personale di nuova assunzione.
• 2/E - Indennità per il personale di cui al profilo j) della posizione organizzativa 1 dell'area professionale B.
• 2/F - Indennità annua di funzione di cui all'art. 93.
• 2/G - Indennità di contingenza.
• 2/H - Elemento distinto della retribuzione.
Allegato 3 - Trattamento economico del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione.
• 3/A - Tabelle di trattamento economico del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione.
• 3/B - Tabelle di trattamento economico del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione di nuova assunzione.
• 3/C - Terzo elemento.
• 3/D - Assegno 'ad personam' di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato 7 al CCNL 29.10.87.
• 3/E - Indennità di contingenza.
• 3/F - Elemento distinto della retribuzione.
Allegato 4 - Trattamento economico del personale di cui alla parte III della disciplina speciale.
• 4/A Tabelle stipendiali complessive per il personale di cui alla sezione I.
• 4/B Tabelle stipendiali fisse complessive per il personale di cui alla sezione II.
Allegato 5 - Accordo assistenza sanitaria dei Funzionari delle imprese assicuratrici.
Allegato 6 - Accordo per il personale già dipendente da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
Allegato 7 - Lettere Ania alle organizzazioni sindacali.
Allegato 8 - Accordo relativo alle festività abolite.
Allegato 9 - Protocollo sulle relazioni sindacali.
Allegato 10 - Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Allegato 11 - Accordo per la regolamentazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo e del contratto a termine.
Allegato 12 - Accordo per la regolamentazione dell'apprendistato.
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Assunzione.
Art. 3 - Formazione esterna e durata dell'apprendistato.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Trattamento economico.
Art. 6 - Rinvio alla sede aziendale.
Art. 7 - Rinvio alla legge.
Allegato 13 - Dichiarazione sul contratto di formazione e lavoro.
Allegato 14 - Protocollo per l'istituzione di un Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici.
Allegato 15 - Accordo sull'Ente Bilaterale nazionale per la Formazione Assicurativa (Enbifa.)
· Statuto dell'ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa
Art. 1- Soci.
Art. 2 - Scopo.
Art. 3 - Sede.
Art. 4 - Durata.
Art. 5 - Organi.
Art. 6 - Consiglio direttivo.
Art. 7 - Il Presidente.
Art. 8 - Il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 9 - Patrimonio sociale.
Art. 10 - Esercizio sociale
Art. 11 - Scioglimento - Cessazione.
Art. 12 - Finanziamento.
Art. 13 - Rinvio alle leggi.
Allegato 16 - Dichiarazione concernente il personale femminile.
Allegato 17 - Dichiarazione Ania-Snfia in tema di permessi sindacali.
Allegato 18 - Accordi in tema di tutele sindacali.
Allegato 19 - Regolamento per l'attuazione del trattamento di previdenza previsto dall'art. 83.
Allegato 20 - Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Allegato 21 - Dichiarazione delle parti sul mobbing.
Allegato 22 - Commissione paritetica in tema di occupazione.

Il giorno 18 dicembre 1999 in Milano tra Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, (Ania) […] e Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba) aderente a Cisl, [...], Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito (Fisac) aderente a Cgil […], Federazione Nazionale Assicuratori (Fna) […], Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici (Snfia) […], Unione Italiana Lavoratori delle Assicurazioni (Uilca) aderente a Uil […]

Area contrattuale
Art. 1.

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite.
Le attività svolte da Società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo Isvap.
Rivestendo i CED una significativa importanza nell'ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle imprese (diverse da quelle indicate al punto b)), le parti convengono di considerarli rientranti nell'area contrattuale di cui al presente punto a). Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura e il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all'interno delle stesse.
Nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l'Azienda.
Nota a verbale n. 1.
È costituita una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa.
Al termine dei lavori, la Commissione presenterà una relazione alle parti le quali s'incontreranno per l'esame della stessa e le conseguenti determinazioni.
Nota a verbale n. 2.
Per immobili d'uso s'intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'impresa.
Nota a verbale n. 3.
Considerata la continua trasformazione dei sistemi informatici e la grande varietà delle situazioni che essa determina, le parti convengono che, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, la disciplina dell'area contrattuale sarà oggetto di nuovo esame.
Nota a verbale n. 4.
Sul presupposto che la specifica disciplina prevista per le attività dei 'call center' che richiedono un ridotto apporto di competenze assicurative offra livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l'offerta di servizi di 'outsourcing' in tale ambito, le parti pattuiscono di far rientrare nell'area contrattuale (art. 1, lett. a) le attività dei 'call center' di cui alle sezioni I e II della parte III, Disciplina speciale.
Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell'impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all'esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell'area contrattuale determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell'area stessa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.
Norma transitoria.
Per quanto riguarda i 'call center' istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del CCNL 6.12.94 e affidati a società che non applicano il CCNL del personale dipendente da imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali 'call center' della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del 'call center' medesimo.

Art. 2 - Datori di lavoro destinatari del contratto.
Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- con riferimento al punto a) del precedente art. 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione socie Ania che non abbiano invocato l'art. 2 dello Statuto Ania;
- le Società o Enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la Società, o l'Ente sia controllata da una o più imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore dell'impresa o delle imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 2° alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le Società od Enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 2° alinea al 3.3.91.

Art. 3 - Lavoratori/trici destinatari del contratto.
Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente art. 2 e il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art. 88 o dell'art. 143 o dell'art. 163 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle Agenzie in gestione economica nonché delle Agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;
c) al personale dipendente dalle imprese di cui all'allegato 1.
Nota a verbale.
In relazione al comma 2 del presente articolo, le parti hanno preso atto che, in forza dell'Accordo interaziendale 26.7.93, il presente contratto si applica anche ai dipendenti del Consorzio Agenzia Generale Ina-Assitalia di Roma in gestione diretta.

Parte I - Disciplina generale
Art. 7 - Informazione a livello nazionale.

Ania fornirà annualmente, prima dell'assemblea annuale Ania e comunque entro il 30 novembre, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, e in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del Mercato unico europeo.
Nel corso dell'incontro Ania informerà altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione e quello di cui alla parte III, Disciplina speciale, il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce d'età e per Regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi d'anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando[…] per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla parte III, Disciplina speciale - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, con specificazione di quelle effettuate con CFL. Dei CFL verrà comunicato altresì il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 8.
Ania fornirà biennalmente alle OO.SS firmatarie del presente contratto, i dati, aggregati a livello di settore, di cui al rapporto che le imprese sono tenute a predisporre ex art. 9, legge n. 125/91.
Nota a verbale.
Ania si attiverà presso le imprese socie per cercare di ottenere tali dati al fine di fornirli alle OO.SS con cadenza annuale.

Art. 9.
Su richiesta delle OO.SS. potrà effettuarsi un incontro annuale con Ania per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore, anche sul piano organizzativo e/o strutturale.

Art. 10 - Informazione a livello aziendale.
Ogni anno le imprese, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli organismi sindacali aziendali.
Nell'incontro, che si terrà successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli organi societari, l'impresa:
[…]
2) informerà sulle condizioni dell'impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull'andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condizioni essenziali di redditività;
3) informerà altresì:
- sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione e quello di cui alla parte III, Disciplina speciale, il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce d'età e per Regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi d'anzianità e per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con CFL, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa;
- sul costo del lavoro comunicando […] - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla parte III, Disciplina speciale - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un'altra rientranti nella area professionale B, l'impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra;
[…]
- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 63, 66, 95, 96, 132 e 133;
- sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito della legge 23.10.60 n. 1369, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici;
4) per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'art. 63 del CCNL, fornirà:
- previsioni di massima circa i programmi dei corsi per l'anno successivo indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 95, 96 e 145, i contenuti e le finalità degli stessi;
- informazioni sul numero e tipologie lavorative dei partecipanti ai corsi evidenziando, nell'indicare il numero globale delle movimentazioni verificatesi, la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi;
5) per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione:
- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale - sulla modulistica relativa all'adempimento di quanto previsto all'art. 148. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le OO.SS., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione.
- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;
- informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.
[…]
Le imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella d'inquadramento avvenuti nell'ambito dell'area professionale B.
Le informazioni di cui al punto 5) potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall'incontro annuale, su richiesta degli organismi sindacali aziendali.
Le imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico incontro con gli organismi sindacali aziendali per l'illustrazione del rapporto stesso.
Nota a verbale.
In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre imprese assicurative, l'impresa informerà tempestivamente le OO.SS. aziendali.
Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.

Art. 12.
Sempre nell'ottica di relazioni sindacali più moderne, meno conflittuali e più consapevoli, le parti concordano anche sull'opportunità di sperimentare momenti di confronto tra impresa e organismi sindacali aziendali. Tali momenti di confronto, che potrebbero anche realizzarsi con un lavoro congiunto attraverso la costituzione di Commissioni paritetiche, favorendo una migliore comprensione delle reciproche esigenze, dovrebbero contribuire al miglioramento delle relazioni.
Le aree nelle quali le parti indicano che in sede aziendale possano sperimentarsi questi confronti sono quelle relative alla parità uomo-donna/pari opportunità e alla sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Art. 14 - Procedure di confronto sindacale.
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l'impresa informerà gli organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale e all'applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (legge 9.12.77 n. 903 e i suoi successivi sviluppi anche di derivazione comunitaria).
In sede di confronto, l'impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.
Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 15, ove ne ricorrano i presupposti.
Durante i predetti 30 giorni le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che - previo loro consenso - dovessero passare alla società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento complessivo derivante dal CCNL al momento del loro passaggio.

Disciplina generale
Parte II - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 21 - Doveri.

Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Direzione oppure per autorizzazione della stessa.

Art. 22.
[…]
In caso d'infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il lavoratore/trice infortunato deve darne immediato avviso all'Ufficio del Personale.

Art. 24 - Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.
In tema di molestie sessuali, le parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della Raccomandazione CEE 92/131 e del Codice di condotta ivi allegato, nonché con l'evoluzione legislativa in tale materia.
I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.
In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
Le parti s'impegnano a rimuovere, anche a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.

Art. 48 - Tutela della salute.
Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione e impegno per un'evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9, legge n. 300/70, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia e in particolare dal D.lgs. n. 626 del 19.9.94, concordano che il rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l'applicazione e il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l'elezione degli stessi, il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal D.lgs. 19.9.94 n. 626, con l'Accordo 18.4.95, allegato 20 al presente contratto.

Art. 49 - Visite mediche.
Ferme le disposizioni di cui all'art. 51 e ss., D.lgs. n. 626/94 in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica 1 volta all'anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori/trici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista, ogni 6 mesi su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell'impresa. Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con gli organismi sindacali aziendali anche in sede di contrattazione integrativa.

Art. 50.
Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero verranno esentate, per il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.
Nota a verbale.
Con riferimento alle direttive comunitarie in materia, le parti concordano che - non appena le direttive stesse verranno recepite dall'ordinamento italiano - si incontreranno per esaminare gli eventuali loro effetti sulle disposizioni di cui all'art. 50.

Art. 51.
Le imprese adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché l'installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.

Art. 52 - Tutela delle situazioni di handicap.
Ai lavoratori/trici portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33, legge n. 104/92.
[…]
In ottemperanza dei commi 5 e 6 del citato art. 33, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
[…]

Art. 53.
In occasione di costruzione o di ristrutturazioni di sedi o uffici aziendali, l'impresa attuerà quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicap.

Art. 63 - Corsi professionali.
[…]
Nei casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzative, l'azienda curerà l'aggiornamento professionale del personale in modo da consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.

Art. 66.
Con riferimento a tutte le iniziative di riqualificazione e addestramento
professionale previste dal presente contratto riguardanti i lavoratori/trici, di cui all'art. 88, inquadrati sino alla 1a posizione organizzativa dell'area professionale B e il personale di cui all'art. 143 inquadrato sino al 3° livello, l'azienda darà informazione preventiva alle RSA dei relativi corsi indicandone i contenuti e le finalità nonché i criteri di partecipazione.
Su richiesta delle RSA, l'azienda darà luogo ad un concreto confronto su tali materie. Detto confronto sarà finalizzato al perseguimento della maggiore convergenza possibile delle rispettive posizioni.
Il confronto potrà avvenire in occasione dell'informativa o, su richiesta delle OO.SS., in un apposito incontro da tenersi entro i 15 giorni successivi l'informativa stessa.

Art. 81 - Contrattazione aziendale.
In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati contratti integrativi aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
a) distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;
b) riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all'art. 98, punto 1a), comma 1, fermo restando che l'eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita;
c) part-time;
d) orario flessibile;
e) modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario secondo quanto stabilito dall'art. 103;
[…]
l) indennità speciali per i lavoratori/trici che operano in locali particolarmente disagiati;
[…]
p) modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36;
q) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell'art. 63;
[…]
s) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 49.
[…]

Disciplina speciale
Parte I
Sezione I
Art. 85 - Soggetti destinatari.

La presente Disciplina speciale, parte I, si applica ai dipendenti amministrativi, inquadrati ai sensi del successivo art. 88.

Art. 98 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è regolato come segue:
1) Per tutto il personale, ad eccezione di quello di cui al punto 2):
- Numero di ore di lavoro settimanali: 37 ore.
- Distribuzione:
a) salvo quanto disposto al successivo punto b), le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al giovedì verranno effettuate 8 ore giornaliere, con un intervallo di 1 ora. Il venerdì verranno effettuate continuativamente le restanti ore con termine, in ogni caso, non oltre le ore 14.
Sarà tuttavia garantito il funzionamento dei servizi essenziali nel pomeriggio del venerdì. Il personale che presterà servizio il venerdì pomeriggio avrà diritto di ritardare di un uguale numero di ore il rientro in ufficio il lunedì successivo.
Norma transitoria.
Fino al 31.12.99 continueranno a trovare applicazione i commi 3 e 4, lett. a), punto 1), art. 95, CCNL 6.12.94.
b) Per il personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29.10.87, operante presso le Direzioni del Centro-Sud, si praticherà l'orario unico dal lunedì al sabato, o altri orari derivanti da accordi aziendali.
Lo stesso orario si applicherà al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29.10.87 operante presso le gestioni in economia comunque denominate, situate nelle piazze di Firenze, Napoli, Palermo e Roma. Tuttavia, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, sarà garantito nelle ore pomeridiane il funzionamento dei servizi essenziali (sabato escluso) con il sistema del recupero previa comunicazione alle RSA; oppure, sempre, ovviamente, nel limite delle ore contrattuali di lavoro settimanale, si effettuerà il ritorno del 20% del personale (dal lunedì al venerdì).
La Società Alleanza Assicurazioni e la Società Assicuratrice Industriale, per quanto attiene alla distribuzione dell'orario di lavoro delle loro gestioni in economia, succursali, ispettorati, ecc., siti anche nelle altre piazze del Centro-Sud, applicheranno al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29.10.87 le norme di cui al precedente comma, ovvero altri orari derivanti da accordi aziendali.
In sede aziendale potrà concordarsi con gli organismi sindacali aziendali una diversa distribuzione delle 37 ore settimanali, che eventualmente comprenda il venerdì pomeriggio.
In sede aziendale potrà, inoltre, concordarsi con gli organismi sindacali aziendali una diversa distribuzione dell'orario che sia espressione di una media settimanale di 37 ore calcolata su un periodo di 12 mesi, entro il limite massimo di 47 ore settimanali e quello minimo di 27 ore settimanali (cosiddetto orario multiperiodale).
Nota a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che al personale con funzioni esterne viene data ampia libertà di azione nell'espletamento dei propri incarichi, talché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previsti per il personale amministrativo-interno.
Inoltre l'elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo e un controllo del lavoro per quanto riguarda la quantità oraria pur restando fermo che, nell'assegnazione degli incarichi, le imprese terranno presente che deve esistere un'equa corrispondenza fra il tempo occorrente per lo svolgimento di detti incarichi (compreso il tempo impiegato negli spostamenti da luogo a luogo di lavoro) e l'orario contrattuale.
Qualora un lavoratore/trice ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le RSA possono chiedere all'impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell'eventuale anomalia.
2) Per il restante personale:
- Numero di ore di lavoro settimanali:
a) commessi: 37.30
b) autisti: 43
c) guardiani diurni e notturni: 44.30
d) portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia: 45.
- Distribuzione: vale lo stesso criterio del personale di cui al punto 1), tenendo conto del maggior numero di ore di lavoro settimanali.

Art. 100.
Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concesso un intervallo di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Al personale operante in modo esclusivo e continuativo sulle macchine perforatrici non munite di videoterminale, da scrivere ed elettrocontabili saranno concessi:
- 15 minuti di intervallo per ciascun turno di lavoro nel caso in cui si applichi l'orario di cui al punto a) dell'art. 98;
- 20 minuti di intervallo per l'unico turno giornaliero nel caso si applichi l'orario di cui al punto b) dell'art. 98.
Chiarimento delle parti.
Con riferimento al 1° alinea, comma 2, art. 100, le parti chiariscono che l'intervallo di 15 minuti ivi previsto spetta al lavoratore/trice anche nel caso in cui lo stesso operi in via esclusiva e continuativa non per tutta la giornata ma limitatamente a 1 dei 2 turni.

Art. 103.
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, potranno essere stabiliti turni di lavoro o una diversa distribuzione d'orario per le seguenti categorie di lavoratori/trici:
- impiegati addetti alla segreteria di presidenza o di direzione;
- commessi addetti alla Presidenza o alla Direzione;
- autisti;
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia;
- guardiani diurni e notturni;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti alle telescriventi;
- addetti al funzionamento degli impianti tecnici e alla manutenzione;
- addetti ai servizi posta;
- addetti ai servizi di pulizia.
Per i centri meccanografici e di elaborazione dati, esclusi i programmatori e gli analisti, potranno essere stabiliti 3 turni di lavoro giornalieri.
In sede aziendale verranno concordate le modalità di attuazione dei turni o di una diversa distribuzione d'orario di cui ai precedenti commi.
In sede aziendale potranno essere individuate ulteriori categorie di lavoratori soggetti ai turni di lavoro o a diversa distribuzione dell'orario nonché le rispettive modalità di attuazione.

Art. 104 - Lavoro straordinario.
Al fine tanto di soddisfare le esigenze di efficienza aziendale quanto di contenere l'utilizzazione del lavoro straordinario, le parti hanno convenuto la seguente disciplina dello stesso.
Le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l'orario normale. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per particolari esigenze aziendali ed entro un limite massimo annuale per ogni lavoratore/trice di 90 ore.
L'impresa ha, inoltre, un monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario, da utilizzare in deroga ai limiti individuali sopra indicati, calcolato all'inizio di ciascun anno moltiplicando per 15 ore il numero dei dipendenti, in servizio a tale data, ai quali sia applicabile la normativa sul lavoro straordinario.
Il monte ore aggiuntivo previsto al comma precedente opera separatamente per ciascuna sede dell'impresa, sulla base del numero dei dipendenti operanti presso la medesima.
Le unità produttive autonome che occupino meno di 100 dipendenti verranno aggregate ad altre sedi nell'ambito della stessa Regione, considerandole nell'insieme come un'unica sede sia agli effetti del calcolo del monte ore aggiuntivo che della sua utilizzazione. Qualora, peraltro, la somma dei lavoratori/trici di tali unità produttive operanti nella Regione considerata sia inferiore a 100, agli effetti di cui sopra si prenderanno in considerazione unità produttive dislocate in Regioni diverse.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti avranno effetto subordinatamente alla stipulazione dell'accordo aziendale relativo all'istituzione dei turni previsti dal precedente art. 103. Il lavoratore/trice non sarà tenuto alla prestazione del lavoro straordinario quando sussistano obiettive ragioni personali.
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall'impresa e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'impresa.
Di norma il lavoro straordinario deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore.
Esso è limitato a 2 ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; in caso sia richiesta una prestazione che superi tali limiti si rende necessario il consenso del lavoratore/trice interessato.
Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 e punto 2, art. 3 del regolamento approvato con RD 10.9.23 n. 1955.
L'impresa, ogni 4 mesi, fornirà agli organismi sindacali aziendali l'elenco nominativo dei lavoratori/trici che hanno effettuato lavoro straordinario nel quadrimestre stesso, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effettuate.
L'impresa, nei casi in cui dovesse utilizzare quantità significative del monte ore di cui al comma 3, da esaminarsi in sede aziendale, ne informerà in via preventiva le OO.SS., confrontandosi al riguardo con le stesse anche per l'esame di eventuali soluzioni alternative possibili.
Nota a verbale.
Con riferimento al terzultimo comma dell'art. 104 e in correlazione alle modifiche apportate alle norme sull'inquadramento con il presente contratto, le parti chiariscono che, con pari decorrenza, la disciplina sul lavoro straordinario si estende al personale dell'area professionale B - della posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo.

Art. 107.
Il lavoro compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto a un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come indicato nell'art. 105 nonché al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 110 - Banca ore.
Le ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale saranno compensate come segue:
- le prime 50 ore annue di cui al comma 1, art. 105, saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario.
L'utilizzo di tali permessi sarà concordato fra impresa ed interessato.
Qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, esso avverrà:
• per recuperi orari, a scelta dal lavoratore che ne darà preavviso all'impresa di almeno 2 giorni lavorativi;
• per recuperi pari a 1 o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.
Nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro risultasse necessaria la monetizzazione di permessi non ancora utilizzati, essa avverrà riconoscendo per ogni ora di permesso non utilizzata la sola paga oraria di cui al comma 2, art. 105, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della monetizzazione.
La compensazione tramite permessi potrà avvenire, d'accordo fra impresa e lavoratore, anche anticipatamente rispetto all'effettiva prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale.
Nel caso in cui siano stati concordati programmi di orario multiperiodale, nelle settimane effettivamente interessate da tali programmi non sarà utilizzata, in relazione ai lavoratori in essi coinvolti, la banca ore;
- le ore ulteriori saranno retribuite come previsto dal comma 1, art. 105.
Norma transitoria.
La normativa di cui all'art. 110 sarà attivata dall'1.1.00 compatibilmente con le possibilità tecnico-amministrative aziendali e, comunque, non oltre il 31.12.00.

Disciplina speciale
Parte I
Sezione II
Art. 118.

La presente sezione II contiene le disposizioni specifiche per i Funzionari.

Art. 125 - Orario di lavoro.
Per l'orario di lavoro, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni in materia attuate dall'impresa, in quanto a loro applicabili.

Art. 126.
Il Funzionario può, per ragioni di servizio, entrare e trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale.

Disciplina speciale
Parte II
Art. 142 - Soggetti destinatari.

La presente Disciplina speciale, parte II si applica al personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione, inquadrato ai sensi del successivo art. 143.

Art. 149 - Orario di lavoro.
L'attività del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione, pur non potendo, per sua natura e per il carattere di discontinuità che le è proprio, essere assoggettata a rigidi schemi di orario, dovrà svolgersi in modo tale da totalizzare normalmente un orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali.

Disciplina speciale
Parte III
Art. 163 - Soggetti destinatari
.
La presente Disciplina speciale, parte III si applica a:
Sezione I.
- Personale che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto della tecnologia informatica, svolge attività di liquidazione di sinistri secondo procedure altamente standardizzate che richiedono un ridotto apporto di competenze assicurative e operi, quindi, senza le tradizionali tecniche liquidative (trattativa sull'an e/o sul quantum).
- Personale che, operando nell'ambito di 'call center', svolge compiti ausiliari strettamente conseguenti, funzionali e connessi a quelli degli addetti del 'front office', necessari all'operatività delle iniziative assunte da questi e al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal 'call center' (addetti al 'back office').
Agli addetti di cui alla sezione I potranno essere affidate mansioni composte dalle diverse attività descritte in tutti gli alinea che compongono la sezione stessa. In sede aziendale sarà definita l'eventuale figura del coordinatore di team di addetti e il relativo trattamento.
Sezione II.
- Personale che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto della tecnologia informatica, e seguendo procedure altamente standardizzate che richiedono un ridotto apporto di competenze assicurative, sia addetto alla vendita di prodotti assicurativi standardizzati.
In sede aziendale sarà definita l'eventuale figura del coordinatore di team di addetti e il relativo trattamento.
[…]

Art. 166 - Orario di lavoro.
La durata settimanale del lavoro è pari a 37 ore; la sua distribuzione terrà conto dell'esigenza di garantire con prestazioni ordinarie il funzionamento dei servizi nel maggior numero di ore nell'arco della giornata e di giorni nell'arco della settimana, e di adattare il livello di copertura al flusso, anche mutevole, dell'attività.
In tale ottica:
- l'impresa potrà distribuire l'orario di lavoro dalle ore 7 alle ore 21 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7 alle ore 14 al sabato;
- mediante accordo in sede aziendale potrà essere prevista l'estensione dell'orario alla fascia dalle ore 21 alle ore 7 dal lunedì al venerdì, alla fascia dalle ore 14 alle ore 24 al sabato, alle domeniche e alle restanti giornate festive;
- per ottenere il livello di copertura dei servizi più adeguato alle scelte aziendali, potranno essere utilizzati anche sistemi di turni a rotazione, che per quanto riguarda la fascia dalle ore 20 alle ore 8, le domeniche e le restanti giornate festive saranno concordati a livello aziendale;
- variazioni e turni dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 30 giorni;
[…]

Art. 168.
Al personale che svolga turni di lavoro pari ad almeno 3 ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concesso un intervallo di 15 minuti dopo 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Art. 169 - Lavoro straordinario.
Per la disciplina del lavoro straordinario del personale di cui alla presente parte III si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 104, 105, 1° comma, 108, 109.
Gli art. 105, ultimo comma, 106 e 107 trovano applicazione soltanto nel caso in cui il lavoro notturno o compiuto di domenica o in altri giorni festivi sia da considerarsi straordinario e non rientri in turni di lavoro ordinario.

Allegati
Allegato n. 9 Protocollo sulle relazioni sindacali

Ania e le OO.SS. convengono che l'acquisizione e lo scambio di più significativi elementi conoscitivi attinenti al fattore lavoro nel suo complesso, rappresenti un fatto positivo per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
Le parti, pertanto, ferme restando le rispettive autonomie, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e intervento proprie di ciascuna organizzazione, concordano sull'opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche in questione.
A tale scopo Ania e le OO.SS. concordano che l'Osservatorio costituisca lo strumento idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo sopra definito.
Formeranno oggetto di esame i seguenti argomenti:
- eventuali problematiche inerenti l'occupazione nel settore, l'andamento dell'occupazione nel settore, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, anche in rapporto all'utilizzo dei CFL e alle disposizioni di legge in materia di parità uomo-donna, nonché ad eventuali raccomandazioni CEE in materia;
- monitoraggio delle trasformazioni del mercato occupazionale attraverso la raccolta di informazioni relative oltre che all'andamento occupazionale del settore nel suo complesso e di singole aree geografiche, anche alla tipologia delle professionalità richieste dal mercato.
Tale monitoraggio è finalizzato alla conoscenza dell'andamento / composizione dei flussi occupazionali e della possibile evoluzione del rapporto domanda/offerta del mercato del lavoro e costituisce strumento di supporto della Commissione paritetica;
[…]
- le nuove tecnologie e i loro effetti sull'organizzazione del lavoro, anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali, nonché gli effetti sulla composizione della rete di vendita e sull'apertura di nuovi canali di vendita;
- le problematiche del lavoro nell'ambito del mercato unico europeo. A tal fine le parti potranno esaminare la possibilità di promuovere iniziative esterne con la partecipazione dei Sindacati europei di categoria e dell'Associazione europea delle compagnie;
- l'evoluzione delle relazioni sindacali nel Paese e nell'ambito del mercato unico.
- aree esposte al fenomeno malavitoso;
- evoluzione della formazione con particolare riferimento alla valorizzazione della professionalità femminile.
L'Osservatorio si avvarrà sia di dati acquisiti da Ania attraverso le proprie rilevazioni statistiche, sia di ulteriori dati in altro modo acquisiti o elaborati da ciascuna delle parti, eventualmente utilizzando come ulteriore fonte d'informazione i risultati degli studi compiuti da Organismi pubblici o privati, nazionali e/o internazionali.
L'Osservatorio, pariteticamente costituito, sarà composto da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo e da altrettanti rappresentanti di Ania.
Esso si riunirà almeno a cadenza semestrale. Ulteriori riunioni si terranno a richiesta delle parti. Agli incontri potranno essere chiamati ad intervenire, su invito concorde delle parti, esperti delle materie che formano oggetto di osservazione.
Gli esperti che eventualmente le parti dovessero concordare di invitare ad intervenire verranno prescelti, compatibilmente alle tematiche in esame, preferibilmente nell'ambito Irsa e tra gli operatori del settore.
L'attività dell'Osservatorio sarà orientata a fare acquisire alle parti il maggior numero di elementi conoscitivi relativamente alle materie oggetto di studio e ad addivenire, possibilmente, a valutazioni comuni.
Dette valutazioni comuni potranno essere formalizzate in un documento che verrà trasmesso ad Ania, la quale provvederà ad inviarlo alle imprese socie perché lo stesso possa costituire uno strumento utile anche per eventuali spunti operativi.

Allegato n. 10 Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento
Durante la vigenza contrattuale opera una Commissione paritetica per l'inquadramento, formata da un rappresentante per ciascuna O.S. firmataria del presente CCNL e da altrettanti rappresentanti Ania.
Detta Commissione ha il compito di:
1. condurre uno studio approfondito per fornire alle parti stipulanti contributi finalizzati a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità;
2. esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi, in rapporto all'introduzione di tecnologie innovative;
3. predisporre, 3 mesi prima della scadenza del presente contratto, un rapporto conclusivo sull'attività svolta dalla Commissione, avvalendosi eventualmente anche delle conclusioni dell'Osservatorio di cui all'allegato 8.
La Commissione, che si riunisce a cadenza semestrale, s'incontrerà annualmente, in occasione dell'informativa annuale di cui all'art. 7, con le delegazioni che hanno stipulato il contratto collettivo per illustrare i lavori svolti.

Allegato n. 11 Accordo per la regolamentazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo e del contratto a termine
[…]
3) Le imprese comunicheranno preventivamente agli Organismi sindacali aziendali, o in mancanza agli Organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo e i motivi del ricorso a tali contratti.
Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 10 del contratto cui il presente accordo è allegato, le imprese informeranno gli Organismi sindacali aziendali sul numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Nel caso di imprese facenti parte di gruppi, l'informazione di cui al comma precedente comprenderà anche il numero complessivo dei contratti conclusi a livello di gruppo.
[…]

Allegato n. 12 Accordo per la regolamentazione dell'apprendistato
Art. 3 - Formazione esterna e durata dell'apprendistato.
La durata del periodo di apprendistato e l'impegno formativo sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo d'istruzione in possesso dell'apprendista.

profili professionali titolo di istruzioneformazione esterna ore annuedurata
Profili previsti nell'area professionale C e nella posizione organizzativa 1 dell'area professionale BTitolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo da conseguire9018 mesi
 Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale non idonei rispetto al profilo da conseguire120 30 mesi
 Titolo di istruzione dell'obbligo15036 mesi

Sulla formazione esterna, l'impresa fa riferimento ai contenuti formativi definiti con i decreti ministeriali attuativi dell'art. 16, legge n. 196/97.

Art. 7 - Rinvio alla legge.
Per quanto non disciplinato dal presente accordo, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Allegato n. 16 Dichiarazione congiunta concernente il personale femminile
Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormente rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative (leggi nn. 903/77 e 125/91).
Le parti auspicano pertanto che da parte delle imprese venga attribuita un'attenzione particolare alle tematiche in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere sul ruolo dello stesso nell'organizzazione aziendale.
Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, le parti concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di legge sulle azioni per la pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti.
Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il CCNL 3.3.91 e confermata con il CCNL 6.12.94, le parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.
I compiti della Commissione mista nazionale saranno i seguenti:
- analizzare l'intera problematica relativa alla parità uomo-donna, ivi compresa quella delle azioni positive;
- stimolare nel settore la cultura in tema di pari opportunità;
- studiare e approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione, come promuovere e valorizzare la presenza femminile nelle imprese assicuratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;
- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente all'evoluzione delle professionalità delle lavoratrici nel settore;
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta;
- studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni aziendali per le pari opportunità idonee iniziative per prevenirne la diffusione.
Le parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni aziendali per le pari opportunità, considerando tali Commissioni come lo strumento più idoneo per:
- ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- rilevare l'esistenza o meno di blocchi e ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali e organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
- ad impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale.

Allegato n. 21. Dichiarazione delle parti sul mobbing
In attesa di una disciplina legislativa specifica in materia di 'mobbing' - attualmente in fase di discussione - le parti riconoscono la rilevanza delle problematiche relative alle violenze morali e alle persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa e l'opportunità di azioni volte all'informazione, alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori rispetto a tale fenomeno.