Tipologia: CCNL
Data firma: 17 luglio 2020
Validità: 01.08.2020 - 31.07.2023
Parti: Confimpresaitalia e Confintesa, Confintesa,Tucs
Settori: Commercio-TDS, PMI
Fonte: cnel
 

Sommario:

  Premessa
Campo di applicazione
Contributo di assistenza contrattuale
Titolo I - Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Rappresentanze Sindacali
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali
Art. 3 - Permessi Sindacali
Art. 4 - Diritto di Affissione
Art. 5 - Assemblea e Referendum
Art. 6 - Trattenute Sindacali
Titolo II - Contrattazione
Art. 7 - Finalità e livelli della Contrattazione
Art. 8 - Primo Livello: Contrattazione Collettiva Nazionale
Art. 9 - Secondo Lavello: Contrattazione Integrativa
Titolo III - Controversie e procedure di conciliazione
Art. 10 - Controversie in Sede Sindacale
Art. 11 - Procedura di Conciliazione
Art. 12 - Verbale di Conciliazione o mancato accordo
Art. 13 - Risoluzione bonaria della controversia e decisioni
Art. 14 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Titolo IV - Bilateralità
Art. 15 - Ente Bilaterale Italiano “Enbit”
Titolo V - Istituti del mercato del lavoro
Capo Primo - Contratto di lavoro a tempo parziale

Art. 16 - Definizione
Art. 17 - Condizione di assunzione
Art. 18 - Disciplina del rapporto; clausole elastiche c lavoro supplementare
Art. 19 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche; part-time post maternità
Capo Secondo - Contratto di lavoro a tempo determinato - Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato
Art. 20 - Disciplina Generale
Art. 21 - Limiti quantitativi e divieti
Art. 22 - Principio di non discriminazione
Art. 23 - Lavoro a tempo determinato in somministrazione
Art. 24 - Lavoro a tempo determinato in località turistiche
Capo Terzo - Contratto di Lavoro a Intermittente
Art. 25 - Disciplina del rapporto
Art. 26 - Trattamento economico
Art. 27 - Divieti
Capo Quarto - Telelavoro e smart working
Art. 28 - Telelavoro
Art. 29 - Smart Working (Lavoro Agile)
Capo Quinto - Lavoro stagionale
Art. 30 - Definizione e Ambito di Applicazione
Capo Sesto - Contratto di somministrazione
Art. 31 - Contratto di somministrazione di lavoro
Capo Settimo - Apprendistato

Art. 32 - Nozione e tipologie Contrattuali
Art. 33 - Disciplina del rapporto
Art. 34 - Limiti all’assunzione
Art. 35- Obblighi del datore di Lavoro e Doveri dell’apprendista
Art. 36 - Trattamento economico e normativo
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo Primo - Instaurazione del rapporto di lavoro

Art. 37 - Assunzione
Art. 38 - Periodo di Prova
Art. 39 - Mansioni
Capo Secondo - Orario di lavoro
Art. 40 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 41 - Durata media dell’orario di lavoro
Art. 42 - Banca Ore
Capo Terzo - Riposi
Art. 43 - Riposi giornalieri e settimanali
Capo Quarto - Permessi
Art. 44 - Permessi retribuiti
Art. 45 - Permessi straordinari
Art. 46 - Permessi per allattamento
Capo Quinto - Festività
Art. 47 - Festività
Art. 48 - Permessi Ex- festività
 

Capo Sesto - Ferie
Art. 49 - Ferie: determinazione e modalità di fruizione
Capo Settimo - Congedi e aspettative
Art. 50 - Congedo di maternità e paternità
Art. 51 - Congedo parentale
Art. 52 - Congedo per matrimonio o unione civile
Art. 53 - Aspettativa
Capo Ottavo - Malattia e infortunio

Art. 54 - Malattia
Art. 55- Trattamento economico malattia
Art. 56 - Infortunio e malattia professionale
Art. 57 - trattamento economico infortunio
Capo Nono - Mensilità aggiuntive
Art. 58 - Tredicesima mensilità
Capo Decimo - TFR e previdenza complementare
Art. 59 - Trattamento di fine Rapporto e Previdenza Complementare
Capo Undicesimo - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 60 - Assistenza Sanitaria Integrativa: Mutua Italia Ets
Titolo VII- Ambito di applicazione
Capo I - Commercio e servizi

Art. 61 - Campo di applicazione
Art. 62 - Classificazione del personale
Art. 63 - Operatori di vendita, Viaggiatori
Capo II - Turismo e pubblici esercizi
Art. 64 - Campo di applicazione
Art. 65 - Classificazione del personale
Titolo VIII - Retribuzione
Art. 66 - Trattamento economico contrattuale: definizioni
Capo I - Commercio e servizi
Art. 67 - Trattamento economico contrattuale: Paga Base Nazionale Conglobata
Art. 68 - Scatti di anzianità
Capo II - Turismo e pubblici esercizi
Art. 69 - Trattamento economico contrattuale: Paga Base Nazionale Conglobata

Art. 70 - Scatti di anzianità eaumenti periodici
Art. 71 - Scatti di anzianità e aumenti periodici
Capo III - Lavoro ordinario festivo e notturno
Art. 71 - Lavoro festivo: maggiorazioni retributive
Art. 72 - Lavoro notturno: maggiorazioni retributive
Art. 73 - Lavoro straordinario
Art. 74 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 75 - Lavoro supplementare
Capo V - Quadri
Art. 76 - Disposizioni normative Quadri
Titolo IX - Variazione del luogo di lavoro
Art. 77 - Trasferimento
Art. 78 - Trasferta
Art. 79 - Distacco
Titolo X - Appalto di servizi
Art. 80 - Appalto di servizi
Titolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Codice disciplinare

Art. 81 - Esercizio del potere disciplinare
Art. 82 - Doveri del lavoratore
Capo II - Risoluzione del rapporto
Art. 83 - Preavviso
Art. 84 - Recesso del Datore di lavoro
Art. 85 - Recesso del Lavoratore e risoluzione consensuale
Art. 86 - Risoluzione consensuale
Titolo X - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 87 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
Art. 88 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
Art. 89 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi e diritti del Lavoratore
Art. 90 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Art. 91 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori
Art. 92 - Igiene c sicurezza sul lavoro: sanzioni
Art. 93 - Tutela della Privacy
Efficacia, decorrenza e durata


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle pmi esercenti attività nel settore Commercio, Servizi, turismo e pubblici esercizi
(Decorrenza 01 agosto 2020- Scadenza 31 luglio 2023)


L’anno 2020 il giorno 17 del mese di luglio in Roma presso la sede di Confintesa sita in Corso Vittorio Emanuele 11 n. 326 a conclusione delle trattative avviate il 3 giugno 2020 e dei successivi incontri, si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni Sindacali Datoriali e dei Lavoratori: Confimpresaitalia, Confederazione Italiana delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo ***, con sede legale in Roma, presso Palazzo Valadier - Piazza del Popolo 18 […], Confintesa, Confederazione Intesa per l’Autonomia Sindacale, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele 11 n. 326 […], Confintesa Tucs, Federazione Nazionale Turismo Commercio e Servizi con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele 11 n. 326, […], che hanno stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle pmi esercenti attività nel settore commercio, servizi, turismo e pubblici esercizi.

Premessa
Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro privati posti in essere dalle piccole e medie aziende e dalle cooperative che operano nel settore del commercio, dei servizi, del turismo e dei pubblici esercizi.
Il presente contratto disciplina altresì tutti i rapporti di lavoro, compresi i rapporti di lavoro speciali oltreché le prestazioni prestate durante periodi di stage e dai lavoratori occupali con differenti forme di rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del presente contratto.
[…]

Titolo I - Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali

I. I Sindacati firmatari il presente contratto esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
In ogni unità produttiva dell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori, nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA” per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
La RSU, in quanto Rappresentante eletto da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi impegna tutti i Lavoratori, senza necessità di delega ulteriore.
In aggiunta a quanto sopra stabilito è fatto espresso diritto per i lavoratori nelle aziende con oltre 5 i dipendenti, nel caso di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, di riunirsi nell'unità produttiva nella quale prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.
2. Il presente contratto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 19 L. 19 maggio 1970 n. 300, prevede per garantire la tutela dei Lavoratori richiamali dal citato disposto normativo ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, la possibilità di istituire la Rappresentanza Sindacale Territoriale - RST - che dovrà essere nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

Art. 4 - Diritto di Affissione
1. La Rappresentanza Sindacale Aziendale o la Rappresentanza Sindacale Unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a lutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e lesti inerenti materie d’interesse sindacale.
2. Le comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti e prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
3. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

Art. 5 - Assemblea e Referendum
1. I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fiori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue retribuite.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore sopra indicato dovrà necessariamente essere fruito entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.
2. Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA o RSU su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata.

Titolo II - Contrattazione
Art. 7 - Finalità e livelli della Contrattazione

1. Le Parti Stabiliscono che la finalità della contrattazione collettiva non riguarda solo l'ambito retributivo, ma è necessario che sia configurata come un vero e proprio impianto negoziale che impone una visione unitaria degli obiettivi, delle strategie e dei comportamenti, mirati soprattutto alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il ruolo del presente contratto, quindi, sarà di estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, cosi da adeguare fattivamente e concretamente il presente contratto alle singole Aziende.
[…]
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
1. Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore:
2. Secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od .Aziendale e/o di settore.

Art. 8 - Primo Livello: Contrattazione Collettiva Nazionale
l. La contrattazione collettiva nazionale consente al Datore di lavoro di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il contratto ha la funzione di garantire a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi; inoltre il contratto ha lo scopo di assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale o aziendale.

Art. 9 - Secondo Livello: Contrattazione Integrativa
[…]
2. La contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale, salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, è ammessa per le seguenti materie espressamente individuate:
a) qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a inquadramenti e mansioni non compresi nella classificazione del presente contratto;
b) premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
[…]
d) adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
e) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei lumi di lavoro con
eventuali riposi a conguaglio: eventuale istituzione del lavoro a lumi, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
f) ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
[…]
h) modi di applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
i) regolamentazione del ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative o stage;
j) attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali o dall’organismo bilaterale territoriale, provinciale o regionale;
k) durata e modi di svolgimento della formazione nell'apprendistato, anche relativamente all'estensione di eventuali premi di produttività o di incentivi;
l) casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale:
m) definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
n) organizzazione d'incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente contratto per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
o) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
[…]
q) eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal contratto;
r) applicazioni di deroghe all’orario di guida per i lavoratori discontinui nel rispetto di quanto definito dalle normative comunitarie e nazionali.
[…]

Titolo IV - Bilateralità
Art. 15 - Ente Bilaterale Italiano “Enbit”

1. Le Parti concordano che Ente Bilaterale Italiano in sigla “Enbit” è lo strumento per lo svolgimento delle attività individuale dalle Parli stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
2. L’Enbit è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle associazioni con apposito Statuto e Regolamento.
a. iniziative in materia di formazione c qualificazione professionale e sicurezza sul lavoro anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni c gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato:
b. servizi nel settore della formazione continua;
[…]
e. l’istituzione di una banca dati per rincontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f. i contratti di apprendistato, anche in collaborazione con la Regione e gli Enti nazionali ovvero regionali competenti a ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro realizzati, a livello territoriale ovvero a livello aziendale, nelle imprese che operano in più ambiti regionali;
g. le convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
h. le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali;
i. il parere di conformità, ovvero la certificazione sui contratti di lavoro presentati dalle aziende nei casi previsti dalla vigente normativa;
j. pareri vincolanti di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera 1), esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato;
k. iniziative a carattere sociale;
l. la costituzione dell’Organismo Paritetico Nazionale e promuove la nascita degli Organismi Paritetici Regionali e Provinciali secondo le direttive degli Accordi Stato Regione in materia di sicurezza e formazione sul Lavoro;
m. la costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali;
n. ogni altra attività o funzione attribuita all'Ente dalla legge o dai contratti collettivi nazionali e aziendali di riferimento in materia di regolazione del mercato del lavoro.
[…]
7. L’Enbit potrà essere chiamalo a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
[…]

Titolo V - Istituti del mercato del lavoro
Capo Primo - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 19 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche; part-time post maternità

1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. Ai lavoratori genitori assunti a tempo pieno ed indeterminato per esigenza di assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende potranno accordare la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel limite del 10 per cento della forza lavoro complessiva.
Nelle aziende che occupano lino ai 15 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste anche in funzione della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part timo dovrà essere presentata con un preavviso di 45 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.

Capo Secondo - Contratto di lavoro a tempo Determinato - Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato
Art. 21 - Limiti quantitativi e divieti

1. È ammessa l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato nel limite del 30% (trenta percento) annuo dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva della Società.
Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell'anno di stipulazione del contratto a tempo determinato. In caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in (orza al momento dell'assunzione. È sempre possibile effettuare un'assunzione a tempo determinato, per i Datori di lavoro che occupano tino a 3 (tre) dipendenti.
Il limite dei lavoratori a tempo determinato sarà, invece, pari a 2 (due) per i Datori che occupano più di 3 (tre) dipendenti e fino a 10 (dieci).
[…]
3. Non è, in ogni caso, ammesso stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
[…]
d) Da parte di Datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
A norma di legge, in caso di violazione dei divieti sopra elencati, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Art. 23 - Lavoro a tempo determinato in somministrazione
1. Fermo il limite numerico disposto dal precedente articolo 21, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 40 percento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contralti. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione.
[…]

Capo Terzo - Contratto di Lavoro a Intermittente
Art. 27 - Divieti

Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
e) Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Capo Quarto - Telelavoro e smart working
Art. 28 - Telelavoro

1. E’ una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l'Azienda, che Le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine a conciliare i tempi di Lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell'organizzazione dell'Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con Valutazione del telelavoratore
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali aziendali. In quanto compatibile, il telelavoratore e assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di Lavoro.
2. Il Telelavoro può essere distinto nelle seguenti tipologie:
• Domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore:
• Mobile: attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
• Remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
Misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dell'Azienda.
3. Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità produttiva autonoma dell’Azienza.

Art. 29 - Smart Working (Lavoro Agile)
1. Al fine di garantire flessibilità in termini di oraria e di luogo dell’esecuzione della prestazione lavorativa, nonché per facilitare la conciliazione dei tempi vita e di lavoro, potranno essere conclusi tra il datore di lavoro e il lavoratore accordi di “smart working” o lavoro agile. Tali accordi dovranno essere stipulati per iscritto e depositati telematicamente secondo le modalità definite dalla legge n. 81/2017 e successive modificazioni.
2. Agli smartworkers dovrà essere garantita una parità di trattamento economico e normativo rispetto agli altri lavoratori che eseguono hi prestazione con modalità ordinarie e dovrà essere riconosciuto il “diritto alla disconnessione”. nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro previsti dalia legge e dal presente CCNL.
3. Sarà riconosciuta una priorità alle richieste di lavoro agile formulate dalle lavoratrici/lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.
Per la disciplina dettagliata, anche in materia di obbligo assicurativo, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Capo Sesto - Contratto di somministrazione
Art. 31 - Contratto di somministrazione di lavoro

[…]
L'Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
[…]
d) Da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale, per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’Utilizzatore, latta eccezione per la disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui al fan. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal legge 96/2018).

Capo Settimo - Apprendistato
Art. 32 - Nozione e tipologie Contrattuali

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani.
Il contratto d’apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni. L'assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d'età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione, i datori di lavoro possono far ricorso a tre tipologie di apprendistato (art. 47 d.lgs 81/2015):
a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) Apprendistato professionalizzante;
e) Apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. La durata è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei) e superare i 48 (quarantotto) mesi.

Art. 33 - Disciplina del rapporto
1. È prevista la forma scritta del contratto ai fini della prova.
[…]
Il Contratto di assunzione dell’Apprendista, deve specificare: a) l’indicazione delle mansioni; b) la durata del periodo d'Apprendistato: c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale; d) il Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa regionale di settore): e) l’indicazione del monte ore di formazione; f) la presenza di un Tutor aziendale, con formazione e competenze adeguate.
Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
3. Per i contratti d’Apprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in materia. Ai fini previdenziali, gli Apprendisti saranno assicurati al pari dei lavoratori qualificati.
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla Legge e dal CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti, salvo non sia diversamente ed esplicitamente specificato dalla nonna o dal Contratto Collettivo.

Art. 34 - Limiti all’assunzione
l. Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso l’Azienda, direttamente o indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti. In caso di Aziende che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10 (dieci), il numero di Apprendisti non potrà superare il 100% (cento percento) dei lavoratori qualificati in servizio. Se un’azienda ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 1 (uno) Apprendista.
L’Azienda con più di 50 (cinquanta) Lavoratori dipendenti potrà assumere Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (venti percento) dei contratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi precedenti.

Art. 35 - Obblighi del datore di Lavoro e Doveri dell’apprendista
I. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigerne in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l’obbligo:
1) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
2) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
3) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l’acquisizione della professionalità prevista dal profilo:
4) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
L'apprendista, d'altra parte, deve:
1) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2) prestare la sua opera con la massima diligenza;
3) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
4) osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 36 - Trattamento economico e normativo
1. L’Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo dei lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l’apprendistato.
[…]

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo Secondo - Orario di lavoro
Art. 40 - Articolazione dell’orario di lavoro

1. Come previsto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 66/2003, per “orario di lavoro" s’intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione dell’Azienda, soggetto alla disciplina del lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
2. La durata normale del lavoro contrattuale per la generalità dei lavoratori e fissata in:
- Settore Commercio e Servizi: 40 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative
- Settore Turismo e Pubblici Esercizi: 40 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
3. Non si computano nell’orario di lavoro, così come richiamato dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell’Azienda, le soste di durata non inferiore a dieci minuti e non superiore complessivamente a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, il tempo per recarsi al posto di lavoro.

Art. 41 - Durata media dell’orario di lavoro
I. Salvo diverso accordo di secondo livello, le Palli convengono che per esigenze organizzative e di servizio la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore, comprese le ore di straordinario.
La durata media dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto del l'impennate della domanda di settore, correlala alla stagionalità, alla festività e ai periodi feriali, non potrà superare 48 ore settimanali per un massimo di un periodo mobile di quattro mesi, nel rispetto del riposo giornaliero e settimanale, innalzato a sei mesi laddove sussistano ragioni tecniche e di organizzazione del lavoro.
2. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari.
3. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi reparti.
[…]

Art. 42 - Banca Ore
1. Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e
quindi mutamenti dei Mussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore.
2. Attraverso apposito accordo aziendale, per ciascun lavoratore, potrà essere stabilito un monte ore annuale di prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare per far fronte a particolari esigenze aziendali. I lavoratori, d'altra parte, potranno usufruire di giorni di riposo compensativo da godere in gruppi di 4 o 8 ore.
3. Entro la fine dell'anno l’azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

Capo Terzo - Riposi
Art. 43 - Riposi giornalieri e settimanali

1. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24 (ventiquattro) ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003. nell’ambito della Contrattazione Aziendale di secondo livello, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe motivate, limitate e temporanee rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Il riposo giornaliero normale di 11 (undici) ore consecutive ogni 24 (ventiquattro) ore, potrà essere frazionato per non più di 20 (venti) giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) Tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari;
2) Cambio turno o del "nastro orario’’;
3) Attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
4) Fase d’avvio di nuove attività (cioè, nei primi 90 giorni);
5) Attività promozionali o commerciali in occasione delle festività natalizie e pasquali;
6) Vigilanza degli impianti e custodia dei beni.
2. Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente contratto. Ciò, in particolare:
- Al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- Al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni .4 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24-11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.

Capo Quarto - Permessi
Art. 46 - Permessi per allattamento

1. In aggiunta ai permessi di cui ai precedenti articoli potranno essere richiesti dalla lavoratrice madre o dal padre lavoratore, al verificarsi di determinate condizioni, permessi retribuiti per l’allattamento durante il primo anno di vita del bambino o durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
2. Spettano, in tal caso, 2 ore di permesso se l'orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; un’ora di permesso se l'orario è interiore alle 6 ore. […]

Capo Sesto - Ferie
Art. 49 - Ferie: determinazione e modalità di fruizione

1. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. […]

Capo Settimo - Congedi e aspettative
Art. 50 - Congedo di maternità e paternità

[…]
2. Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti.
[…]
4. La durata del congedo di maternità è di 5 mesi complessivi (normalmente due prima e tre dopo la data presunta del pano), più l'eventuale maternità anticipata, ove ricorrano le condizioni di Legge verificale dalla ILL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) o dall'ASL (Azienda Sanitaria Locale). Ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, possono essere goduti dopo il parto anche se il periodo vada oltre i tre mesi. In alternativa a quanto precede, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]

Art. 51 - Congedo parentale
1. È riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro il congedo facoltativo entro i primi dodici anni di vita del bambino.
[…]

Capo Ottavo - Malattia e infortunio
Art. 56 - Infortunio e malattia professionale

l. Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti nonne legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Titolo VII - Ambito di applicazione
Capo I - Commercio e servizi
Art. 61 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica, a titolo di mera esemplificazione non esaustiva, alle seguenti aziende, anche in forma cooperativa, del settore del Commercio e dei Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
2. Rientrano nel settore "Commercio" vengono le seguenti attività:
• Attività di vendita al minuto, al dettaglio, all’ingrosso in tutti i settori; Distribuzione moderna e organizzata;
Importazione, commercializzazione, assistenza noleggio veicoli; Gestori di impianti di distribuzione di carburante;
Attività di distribuzione di medicinali e prodotti chimico- farmaceutici;
• Ausiliari del commercio e commercio con l'estero.
3. Nell'ambito del settore "Servizi" vengono individuate le seguenti aree di attività:
Servizi alle imprese e alle organizzazioni;
Servizi generali, logistici e tecnologici;
Servizi di trasporti;
Servizi di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale;
Organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
Parcheggi; autorimesse e autoriparatori non artigianali;
Mediatori pubblici e privati;
Attività di Leasing, recupero crediti, factoring:
Attività di intermediazione e mediazione bancaria e finanziaria;
Attività di intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
Agenzie assicurative ed i brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi;
Servizi di blockchain e criptovalute:
Agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di pubblicità: agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione vendite;
Agenzie fotografiche;
Servizi di traduzioni e interpretariato (es. scuole di lingue);
Servizi di pulizia, ad esempio civili, industriali, ospedaliere, domiciliari;
Servizi di manutenzione, ad esempio aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili.
beni mobili;
Servizi di sanificazione ambientale, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione; Servizi di pulizia, di manutenzione e servizi analoghi in domicili privati;
Servizi amministrativi, quali ad esempio gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni;
Servizi generali, quali ad esempio, facchinaggio, movimentazione interna;
Servizi di portierato, custodia e vigilanza non armata:
Servizi di gestione e amministrazione del personale: servizi di ricerca, formazione e selezione del personale:
Centri elaborazione dati; servizi di revisione contabile, auditing;
Servizi di consulenza di direzione e organizzazione aziendale:
Servizi di design, grafica, progettazione;
Agenzie di relazioni pubbliche;
Servizi di animazione di feste e per bambini;
• Società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
Servizi per il tempo libero e la cura della persona: servizi ricreativi per l'infanzia: centri fitness e centri benessere, servizi estetici e di bellezza (estetisti, parrucchieri, saloni di acconciatura e simili);
Altri servizi alle persone.

Capo II - Turismo e pubblici esercizi
Art. 64 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica, a titolo di mera esemplificazione non esaustiva, alle seguenti aziende, anche in forma cooperativa, del settore del Turismo e dei Pubblici Esercizi.
2. Rientrano nel settore del Turismo le seguenti attività:
Alberghi, hotel, pensioni, country house, bed and breakfast, affittacamere, ostelli, residence;
Complessi turistici ricettivi dell'aria aperta: campeggi, villaggi, stabilimenti balneari: Rifugi alpini;
• Imprese viaggi e turismo;
3. Rientrano nel settore dei Pubblici Esercizi le seguenti attività:
Ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
Piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina:
Caffè, bar, snack bar, bottiglierie. birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande:
• Chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
• Gelaterie, cremerie;
• Negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
• Locali notturni, sale da ballo e similari, sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
Laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
Posti di ristoro sulle autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime, fluviali, lacunari e piscinali, servizi di ristorazione sui treni, ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
Bar aziendali e simili;
Pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
Aziende per la somministrazione al domicilio del cliente:
Aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
Aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
Ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande.

Titolo VIII - Retribuzione
Capo IV- Lavoro straordinario e supplementare
Art. 73 - Lavoro straordinario

I. Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da ehi ne fa le veci.
2. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta e obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali, presso la sede della locale dell’azienda.
Il registro di cui al presente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
5. Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui ai commi precedenti, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
[…]

Titolo X - Appalto di servizi
Art. 80 - Appalto di servizi

1. Le Parti convengono che laddove l’azienda intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, ne darà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo informazioni sulle attività conferite in appalto, sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati, sul rispettivo orario settimanale, sull’assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale: sull’esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
[…]

Titolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Codice disciplinare
Art. 81 - Esercizio del potere disciplinare

[…]
2. Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente [successivo] da parte del personale comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all'entità delle infrazioni commesse e delle circostanze che le accompagnano:
1 ) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
2) rimprovero scritto;
3) multa in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
5) licenziamento disciplinare.
[…]

Art. 82 - Doveri del lavoratore
1. […] Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
2. I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l’orario di lavoro.
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
[…]

Titolo X - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 87 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela

1. L'art. 15, D.lgs. n. 81/2008 indica le norme generali di prevenzione e protezione, qui in sintesi riportate:
- La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- La programmazione della prevenzione;
- L'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo;
- Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
- La riduzione dei rischi alla fonte;
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- Il controllo sanitario dei lavoratori;
- L’allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- La partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato:
- L’uso di segnali di avvenimento e di sicurezza;
- Le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 88 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
1. Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie a tutela della sicurezza dei lavoratori previste dall’art. 2087 cod. civ. le norme vigenti in materia prevedono specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Datore di lavoro ha i seguenti obblighi che non potrà delegare:
a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (DVR);
b) La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Il Datore di lavoro e il Dirigente devono:
- Nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati del l'attuazione delle misure di prevenzione incendi:
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (cd. DPI);
- Limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
- Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali sulla sicurezza;
- Inviare i lavoratori alla visita medica dal Medico Competente, entro le scadenze previste;
- Nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del Documento di valutazione dei rischi;
- Elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti;
- Comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, gli infortuni avvenuti sul lavoro;
- Consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti;
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato:
- In caso di appalto/subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, esposta e visibile;
- Nelle unità produttive con più di 15 (quindici) lavoratori, convocare almeno una volta all'anno la riunione periodica dei soggetti della sicurezza aziendale (art. 35 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Aggiornare le misure di prevenzione;
- Comunicare in via telematica all'Inail, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 89 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi e diritti del Lavoratore
1. Ogni lavoratore deve: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forni t dal datore di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008); contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporlo, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione dal Datore; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori: partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari.
2. Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, f elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. I Lavoratori hanno diritto di ottenere dall’Azienda la formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.lgs. 81/2008 s.m.i.
A norma dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., la formazione dovrà essere erogata tramite l’Organismo Bilaterale di riferimento o dalle strutture regionalmente convenzionate su programmi certificati dall'Ente.
3. Si ricorda che, a norma dell'art. 55 del D.lgs. 106/2009,l'accertamento della mancata formazione comporta l’arresto da 2 (due) a 4 (quattro) mesi o l’ammenda.

Art. 90 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
1. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, il Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza:
- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva:
- È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo;
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità risica dei lavoratori:
- Formula osservazioni in occasione di visite e veri lidie effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e. di norma, sentilo;
- Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.lgs. 81/2008;
- Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdila di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso a dati pertinenti contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la costituzione in ogni realtà aziendale delle Rappresentanza dei Lavoratori mediante elezione diretta da parte dei Lavoratori stessi, con diritto al volo attivo e passivo di tutti i lavoratori partecipanti che prestino la loro attività a norma dell’art. 4 del D.Lgs. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo durame l’orario di lavoro e senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da garantire quanto essenziale al l’attività lavorativa. Prima dell’elezione, i lavoratori nomineranno al loro interno il Segretario, che provvedere a redigere il verbale dell’elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal Segretario al Datore di lavoro.
Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
L'esito della votazione sarà comunicalo a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile. Ai sensi del 7° comma dell’art. 47 del D.lgs. 81/2008, il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200 lavoratori.
Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 91 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori
1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro Rappresentanti della Sicurezza, hanno diritto:
- Di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- Di promuovere la ricerca, l’elaborazione, e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 92 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
1. La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni costituiscono, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o meno un infortunio ai lavoratori, reati (artt. 55 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Sono anche previste sanzioni per il Dirigente, il Preposto e per i Lavoratori, per le quali si rinvia al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.