Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2020, n. 229
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19- Recepimento del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia” di cui al Decreto MIUR n. 80 del 3/8/2020

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19";
VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTO il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore n. 147 del 06.05.2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che proroga fino al 31 luglio il DPCM 11 giugno 2020;
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 3/8/2020 di adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”
VISTA la Legge regionale n. 9/2003 recante “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
VISTO il Regolamento regionale n. 13/2004 recante “Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
 

DECRETA

1. Di recepire il documento adottato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 3/8/2020, recante “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, che si allega al presente decreto come parte integrante e sostanziale;
2. Di determinare che la data per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 0-3 anni, è fissata a partire dal 1 settembre 2020;
3. Di stabilire che, per quanto concerne il rapporto numerico personale educativo/bambini, nei servizi educativi della fascia 0-3 anni, si applicano le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale dalla L.R. 9/2003 e dal R.R. 13/2004;
4. Di stabilire che per ogni altra determinazione si rimanda ai contenuti di cui all'Allegato A “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia” parte integrante e sostanziale del presente atto.
 

Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.
Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19". L'art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.
Considerata l'evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” all'art. 1 comma 1 lettere b) ,c) e g) sono state dettate ulteriori regolamentazioni in materia di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza sanitaria.
Con il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26/06/2020 è stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020-2021).
Ad integrazione dei contenuti del Piano è stato adottato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 3/8/2020, a seguito di approvazione in Conferenza Unificata Stato Regioni in data 31/07/2020, il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia” in quanto si è ritenuto che le caratteristiche peculiari dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole dell'infanzia, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017, richiedessero un approfondimento, nel rispetto delle diverse competenze coinvolte e delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID-19.
Il “Documento” fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché venga garantita la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l'accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze.
Al fine di tutelare il benessere delle bambine e dei bambini, dovranno essere programmati gruppi/sezioni stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica.
Nel rispetto delle esigenze della fascia di età, l'organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere valorizzato l'uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.
Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza, laddove necessario, i sottoscrittori del documento, ciascuno secondo le proprie competenze in materia di Sistema integrato 0-6, si impegnano a verificare la possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia statali il Ministero si sta già adoperando per un incremento dell'organico.
Si prevedono anche momenti di formazione/informazione specifica del personale.
Dovrà essere destinata particolare attenzione ai momenti dedicati all'accoglienza che, compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare all'esterno, prevedendo possibilmente punti di ingresso e uscita differenziati. Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, si potrà tenere un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura.
Per quanto riguarda l'accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno dei servizi educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
Il Documento pone particolare attenzione e cura alla realizzazione di attività inclusive e alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.
Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali.
Il D.lgs. 65/2017 prevede che lo Stato eserciti una generale funzione di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'intero Sistema integrato e affida alle Regioni la definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi 0-3 (art. 6), mentre tali competenze per le scuole dell'infanzia (statali e non statali) sono riservate allo Stato (legge 53/2003 e legge 62/2000).
Alla luce di ciò, relativamente alla fascia di età 0-3 anni si applicano gli standard strutturali ed organizzativi di cui alla Legge Regionale 9 del 13/05/2003 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie “ ed al relativo Regolamento attuativo. n. 13 del 22.12.04 “Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali”.
In particolare il “Documento di indirizzo ed orientamento” è articolato nei seguenti punti.

Corresponsabilità educativa
Per poter assicurare una adeguata riapertura del Sistema 0-6 anni, sarà fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio e occorrerà altresì prevedere attività di promozione e sensibilizzazione verso le famiglie e il personale, anche al fine di favorire una relazione positiva e costante con i servizi sanitari di base.

Stabilità dei gruppi
Al fine di salvaguardare il diritto dei bambini all'educazione e alla socialità che si esplica negli ambienti educativi attraverso la corporeità, l'esplorazione e il movimento occorre garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei bambini e nell'interazione con le figure adulte di riferimento. Queste ultime devono essere individuate stabilmente, evitando, nei limiti della migliore organizzazione possibile, che interagiscano con gruppi diversi di bambini. I gruppi/sezioni, infatti, devono essere organizzati in modo da essere sempre identificabili, con lo scopo prioritario di adottare le misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio.
Per quanto concerne il rapporto numerico personale educativo/bambini, nei servizi educativi della fascia 0/3, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale.
Pertanto per quanto riguarda il nostro territorio regionale, si continuerà a fare riferimento a quanto previsto dalla Legge Regionale 9 del 13/05/2003 ed al relativo Regolamento attuativo. n. 13 del 22.12.04 per ciascun servizio 0-3 anni contemplato nella citata normativa.

Organizzazione degli spazi
Conseguenza di quanto richiamato rispetto alla stabilità dei gruppi/sezioni, è l'organizzazione dello spazio che, insieme al tempo, è uno degli elementi fondamentali del curricolo nel sistema integrato 0- 6. La necessità di garantire la stabilità dei gruppi e delle sezioni e la loro continuità di relazione con le figure adulte dovrà essere realizzata in coerenza con la ordinaria organizzazione, evitando al contempo che si realizzino condizioni di utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Pertanto tutti gli spazi disponibili (sezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc) potranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.

Aspetti organizzativi
Le attività e l'organizzazione dei servizi potranno essere rimodulate al fine di permettere la frequentazione del servizio a tutti i bambini delle famiglie richiedenti, e conciliare, al contempo, le esigenze lavorative dei genitori e i bisogni dei bambini, nel rispetto delle indicazioni del “Documento di indirizzo”.

Figure professionali
Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza, laddove le indicazioni organizzative fornite lo rendano necessario e stante l'esigenza di non diminuire il numero di bambini che accede ai servizi educativi e scolastici né l'offerta in termini di tempo, è opportuno verificare da parte dei sottoscrittori del “Documento di indirizzo” la possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive, ove possibile.

Refezione e riposo pomeridiano
Anche per la refezione scolastica, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si dovrà fare riferimento alle indicazioni previste per la frequenza in sicurezza delle attività educative e di istruzione di cui al Piano Scuola.
Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato nel rispetto delle indicazioni sanitarie, garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l'utilizzo.

Protocolli di sicurezza
Seppur nel rispetto dei protocolli e delle misure che ciascuna struttura adotterà, “l'organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni” (Piano Scuola 2020 -21)
Per la tutela del benessere e, in particolare, della salute fisica di ogni bambino e del personale si farà riferimento ad un successivo Protocollo nazionale di intesa tra i soggetti competenti per il settore 0-6 e le OOSS, la cui attuazione spetta, in relazione ai diversi ruoli rivestiti, ad ogni singolo servizio educativo o scuola.

Formazione/Informazione del personale
È opportuno che ogni struttura, come richiamato anche dal Piano scuola 2020-2021, preveda momenti di formazione/informazione specifica per il personale, anche nella modalità a distanza.

Disabilità e inclusione
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi comportano per bambini con disabilità e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di attività inclusive e misure di sicurezza specifiche per favorire il loro pieno coinvolgimento.

Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico
La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia è l'assenza di sintomatologia, non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Il punto tratta nello specifico la gestione di eventuali casi di contagio, la riammissione a scuola in caso di malattia assimilabile, l'igiene delle mani e personale, l'utilizzo dei DPI l'espletamento delle operazioni di pulizia e sanificazione di oggetti ed ambienti.

 

Allegato
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, che si allega al presente decreto come parte integrante e sostanziale”