Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo per la bilateralità
Data firma: 30 luglio 2020
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, TDS
Fonte: filcams.cgil.it


Accordo per la bilateralità del terziario distribuzione servizi e turismo Emergenza sanitaria COVID-19

Il giorno 30 luglio 2020 si sono incontrate in via telematica Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, per esaminare le conseguenze sui lavoratori e sulle imprese del settore del Terziario, Distribuzione Servizi e del Turismo e concordare interventi straordinari da realizzarsi attraverso la bilateralità contrattuale per rispondere alla situazione emergenziale in atto.

Premesso che
• Fra le economie avanzate, l'Italia è tra le più coinvolte dal contagio del COVID-19 e questo ha determinato l'adozione di provvedimenti volti a prevenire la diffusione del virus con misure di contenimento sociale su tutto il territorio nazionale;
• tali misure hanno comportato una pesante contrazione di tutte le attività economiche e dei consumi e l'intervento di provvedimenti normativi di carattere eccezionale nel campo del sostegno a lavoratori ed imprese.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti Epigrafe
° prendono atto dei provvedimenti di legge e amministrativi sin qui emanati per affrontare l'emergenza e concordano sul a necessità di implementare tali interventi dedicando specifica attenzione alle ricadute negative che la diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente situazione di emergenza sanitaria hanno prodotto sulle attività economiche di tutto il Paese;
• condividono la necessità di attivare tutti i meccanismi della bilateralità, secondo le caratteristiche propri e dei singoli Enti/Fondi, anche modificando temporaneamente le previsioni dell'art. 20 del CCNL TDS e dell’art. 20 del CCNL Turismo, come di seguito indicato e, di conseguenza,
Concordano quanto segue

1) Contributi di solidarietà
In deroga a quanto previsto dal CCNL TDS e Turismo, relativamente alle funzioni dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario Distribuzione e Servizi (di seguito, EBN.Ter) e alle funzioni dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (di seguito, EBN) e degli Enti Bilaterali Territoriali (di seguito EBT), si definisce quanto segue.
a) Per l'anno 2020, gli interventi straordinari di cui ai successivi punti b) e c) adottati dagli EBT, sono equiparati alle attività obbligatorie previste dall'art. 20 del CCNL TDS e dall’art. 20 CCNL Turismo non necessitano di essere autorizzati dalle Parti Socie nazionali.
b) Gli EBT possono destinare specifiche risorse per contributi solidaristici rivolti ai lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi che abbiano subito una sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica e che accedono alle prestazioni dell'Assegno Ordinario riconosciute dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), nonché della CIG in Deroga, nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno in corso o accantonate negli esercizi degli anni precedenti ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 febbraio 2020 o comunque da quando i territori sono stati interessati dai diversi DPCM. Gli EBT potranno, inoltre, a seguito di specifici accordi, integrare la suddetta prestazione anche per fronteggiare esigenze di conciliazione vita privata lavoro determinatesi dall'emergenza in atto (es. congedi parentali/sostegno alla genitorialità). Tutte le erogazioni verranno riconosciute operando le ritenute stabilite dalle norme vigenti, ove previste.
c) In presenza di iniziative adottate ai sensi del precedente punto b), gli EBT potranno prevedere, altresì, contributi volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi del 24 aprile 2020 e dell’accordo categoriale del 20 maggio 2020, specificatamente con la costituzione dei Comitati aziendali e/o territoriali nonché la predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) aziendali atti a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2;
d) A sostegno delle attività di cui ai precedenti punti b) e c) EBN.Ter prevede uno stanziamento di 500 mila euro ed EBN di 200 mila euro. Gli Organi Statutari di EBN.Ter. e di EBN, con specifiche deliberazioni, individueranno le poste di bilancio utili alla creazione dei predetti Fondi;
e) Le risorse effettivamente utilizzate dagli EBT per i fini di cui ai precedenti punti b) e c) verranno cofinanziate ad opera di EBN.Ter ed EBN al 50% nei limiti degli importi massimi di cui al precedente punto d), ripartiti per ciascun EBT in proporzione alla contribuzione a mezzo F24 riscossa nel 2019;
f) Resta inteso che le iniziative intraprese dagli EBT dovranno pariteticamente comprendere sia azioni di cui al punto b) che c) con destinazione delle risorse in misura del 70% alle azioni di cui al punto b) ed il 30% a sostegno delle azioni di cui al punto c).
g) Le predette misure costituiranno oggetto di specifiche intese tra le organizzazioni territoriali regionali aderenti alle parti firmatarie del presente accordo, da recepirsi a cura degli Organi Statutari
di ciascun EBT. Ogni EBT definirà altresì il regolamento e le procedure per l’erogazione dei predetti interventi.
h) Per accedere al cofinanziamento di cui al punto e) ogni EBT deve essere in regola con le norme statutarie, il versamento delle quote annuali dovute a EBN.Ter ed EBN sulla contribuzione incassata direttamente, aver presentato il rendiconto 2019 nei termini previsti; dovrà inviare copia dell’accordo territoriale e della delibera degli Organi (precedente punto g); dovrà presentare rendicontazione analitica degli importi erogati e del numero dei lavoratori ed imprese coinvolte nelle azioni di cui ai punti b) e c).

2) Assistenza Sanitaria Integrativa
In tale ambito, le Parti ritengono opportuno continuare a fornire supporto agli iscritti concedendo agli stessi prestazioni maggiormente mirate a fronteggiare l'emergenza.
In tale ottica, gli organi dei Fondi possono proporre all'Assemblea dei soci nuove ed ulteriori prestazioni da definirsi in riferimento all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto.
Il riconoscimento di tali prestazioni avverrà nell'ambito dei massimali che verranno stabiliti dagli organi dei Fondi.
I Fondi potranno mantenere in copertura sanitaria per il complesso delle prestazioni almeno fino al 31 ottobre 2020, e previa valutazione attuariale, i lavoratori iscritti dipendenti di imprese che per il fermo temporaneo dell'attività accederanno agli ammortizzatori sociali.
Le Parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi entro il mese di ottobre p.v. per monitorare l'applicazione del presente Accordo a fronte dell'evolversi dell'emergenza in atto e dei provvedimenti legislativi eventualmente emanati nonché per valutare ulteriori interventi, o ridistribuzione di eventuali residui delle somme stanziate da EBN.Ter ed EBN.