Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 agosto 2020, n. 16796 - Risarcimento del lavoratore investito dal muletto: la mera circostanza di lesioni riportate in occasione del lavoro non determina, di per sé, l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro


 

Il Collegio ha ritenuto non avere il ricorrente adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, relativo alla prova dell'evento dannoso, della nocività dell'ambiente e del nesso di causalità fra tali due elementi.
Deve ritenersi che il Collegio abbia fatto corretta applicazione del consolidato principio di legittimità secondo cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (ex plurimis, Cass. n. 24742 del 2018; Cass. n. 14865 del 2017; Cass. n. 2038 del 2013; Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 12467 del 2003; di recente, in motivazione, Cass. n. 12808 del 2018).
E' evidente, infatti, in base alla giurisprudenza di questa Corte, che la mera circostanza di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non determina, di per sé, l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l'altro, della nocività dell'ambiente di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. n. 2038 del 2013), prova che la Corte, con accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità, ha categoricamente escluso.


 

Presidente: RAIMONDI GUIDO
Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 06/08/2020
 

Fatto




1. Con sentenza del 25 luglio 2016, la Corte d'appello di Perugia ha respinto l'appello proposto da D.N.R.P. nei confronti della società B.R. di B. e R. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda formulata dal lavoratore volta ad ottenere il risarcimento del danno differenziale relativo all'infortunio occorsogli in data 31 marzo 1999, allorquando era stato investito da un muletto aziendale, mentre si trovava all'interno del terreno di pertinenza della società.
1.1. La Corte territoriale, condividendo le conclusioni del primo giudice, ha escluso che fosse stata dimostrata la peculiare modalità di verificazione dell'infortunio come dedotta in ricorso e, in particolare, che fossero state allegate violazioni degli obblighi di protezione che gravano sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. nonché, in considerazione della peculiare dinamica, il nesso di causalità tra la violazione e l'evento lesivo.
2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, il D.N.R.P., affidandolo a tre motivi.
2.1. Resiste, con controricorso, la B.R. di B. e R. s.n.c.

 

Diritto



1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. in ordine ai motivi della domanda, alla costituzione del convenuto ed alle relative decadenze.
1.1. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2733 cod. civ., deducendosi la mancata valutazione della confessione giudiziale da parte della società datrice.
1.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 2087 cod. civ., allegandosi la errata ripartizione dell'onere della prova in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
2. Il primo motivo non può trovare accoglimento.
2.1. Del tutto inconferente deve ritenersi, al riguardo, il richiamo agli artt. 414 cod. proc. civ. (su cui, fra le più recenti Cass. n. 7199 del 2018) e 416 cod. proc. civ., attinenti, rispettivamente, alla forma della domanda ed alla costituzione del convenuto.
In realtà, nella confusa formulazione della doglianza, si può ritenere che parte ricorrente abbia voluto affermare di aver correttamente allegato, contrariamente a quanto ritenuto nei due gradi di giudizio, sia le modalità di accadimento del fatto, che l'esposizione degli elementi di diritto su cui la domanda si fondava, indicando, altresì, correttamente, la prova testimoniale da assumersi ed i documenti offerti in comunicazione.
Sul punto, con valutazione di fatto, del tutto immune da vizi logici e sottratta al sindacato di legittimità, la Corte territoriale, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto non essere stata dimostrata la particolare modalità di accadimento del sinistro, specificamente contestata dalla parte convenuta, la quale aveva fornito una diversa descrizione del fatto nel proprio atto di costituzione.
Ha aggiunto, poi, che ad una ricostruzione così come prospettata dal ricorrente non si sarebbe potuti addivenire neanche fondandosi su un riscontro testimoniale, avendo le allegazioni probatorie offerte da parte ricorrente un contenuto meramente esplorativo, attesa la mancata indicazione dei testi e la assoluta genericità dei motivi adotti.
Il Collegio ha, quindi, ritenuto non avere il ricorrente adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, relativo alla prova dell'evento dannoso, della nocività dell'ambiente e del nesso di causalità fra tali due elementi.
Deve ritenersi, quindi, che il Collegio abbia fatto corretta applicazione del consolidato principio di legittimità secondo cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (ex plurimis, Cass. n. 24742 del 2018; Cass. n. 14865 del 2017; Cass. n. 2038 del 2013; Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 12467 del 2003; di recente, in motivazione, Cass. n. 12808 del 2018).
2.1. E' evidente, infatti, in base alla giurisprudenza di questa Corte, che la mera circostanza di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non determina, di per sé, l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l'altro, della nocività dell'ambiente di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. n. 2038 del 2013), prova che la Corte, con accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità, ha categoricamente escluso.
3. Il secondo motivo è infondato e non può essere accolto.
Va premesso che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., soltanto qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute.
Rilevata, quindi, l'assoluta insussistenza, nella specie, degli estremi per la configurabilità di una fattispecie confessoria, va sottolineato, d'altro canto, che l'eventuale diversa conclusione si sarebbe posta in contrasto con lo stesso principio della domanda che governa la materia attesa l'assoluta divergenza fra le due ricostruzioni fattuali dell'evento nella prospettazione dell'attore e del convenuto: nel caso di specie, infatti, attesa la ricostruzione di parte ricorrente circa l'evento dannoso lamentato, anch'essa generica, ogni ulteriore questione avrebbe dovuto porsi in punto di prova con riguardo all'allegazione di elementi probatori a sostegno della tesi attorea, non potendo reputarsi una responsabilità del fatto riconducibile ad attività od omissioni della datrice in presenza di una ricostruzione di esso del tutto diversa rispetto a quanto dedotto in ricorso.
3. Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 2087 cod. civ. in relazione alla ripartizione dell'onus probandi deve ritenersi del pari infondato.
Con riguardo alla disposizione protettiva di cui all'art. 2087 cod. civ. (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 26495 del 19/10/2018) va sottolineato che la norma in esame non contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (ex plurimis, Cass. n. 3785 del 2009; Cass. n. 6018 del 2000, Cass. n. 1579 del 2000).
Ribadito, quindi, che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge ma anche suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, va sottolineato che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno medesimo e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
L'ambito dell'art. 2087 cod. civ. riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.
3.1. Del tutto congrua ed immune da vizi logici appare, quindi, la conclusione della Corte territoriale nell'aver ritenuto insufficienti non solo le produzioni, ma, prima ancora, le stesse allegazioni di parte ricorrente in ordine alla ricostruzione del fatto come descritto dal ricorrente, in contrasto con l'onere probatorio su di lui gravante.
Per quanto concerne, più in particolare, le prove testimoniali richieste, va rilevato che la Corte, richiamando l'atto introduttivo, ha condiviso integralmente le conclusioni del giudice di primo grado il quale aveva escluso che potesse reputarsi sufficiente indicare quali testi i "funzionari ispettori che avevano svolto le indagini sull'infortunio..." con un capitolo di prova del seguente tenore: "Dica cosa è emerso dalle indagini compiute sull'infortunio lavorativo accaduto al sig. D.N.R.P. il giorno 31 marzo 1999...".
L'impossibilità di reputare conforme ai canoni dell'art. 244 cod. proc. civ. ha indotto, quindi, il Collegio di secondo grado a condividere la valutazione del primo giudice che aveva colto con esattezza i profili di inammissibilità del mezzo istruttorio, privo di circostanze specifiche e anche di elementi univoci e sufficienti per l'individuazione delle persone da interrogare.
Va ribadito, al riguardo, che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, talché, la parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017).
La valutazione effettuata dalla Corte d'appello, quindi, deve dirsi rimessa al giudice di merito cui esclusivamente spetta la decisione circa i mezzi di prova da porre a fondamento della decisione e, oltre ad essere congrua, deve reputarsi sottratta al sindacato del giudice di legittimità.
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4.2. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

 

P.Q.M.
 

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2020.