Tipologia: Accordo
Data firma: 30 ottobre 2000
Parti: Assindustria e Cgil, Cisl, Uil Caltanisetta
Settori: Industria, Caltanisetta
Fonte: FILCAMS Abruzzo

Sommario:

 Premessa
Organismo Paritetico Provinciale OPP
1. Costituzione e composizione
2. Compiti
3. Modalità di convocazione e validità delle riunioni
4. Segreteria e sede
 5. Censimento
6. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
7. Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
8. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
9. Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
10. Settore edile

Accordo per la costituzione dell'organismo paritetico provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 20 del D.Lgvo 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni

L'anno duemila, nel mese di ottobre, il giorno 30 tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta di seguito denominata Assindustria Caltanissetta, e le Segreterie Provinciali di Caltanissetta della: Confederazione Generale Italiana dei lavoro, di seguito denominata Cgil, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dì seguito denominata Cisl, Unione Italiana Lavoratori, di seguito denominata Uil

Preso atto dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995 che da applicazione al Decreto Legislativo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni
In considerazione
• che nei luoghi di lavoro sì continuano a registrare un alto numero di eventi infortunistici e mortali e di malattie professionali, che tali eventi non registrano, nell'ultimo quinquennio, significative diminuzioni, suscitando un crescente allarme sociale;
• della straordinaria evoluzione, quantitativa e qualitativa, della normativa che sovrintende alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
• dell'impegno crescente dei Governo Nazionale, con l'assunzione di Carta 2000, e delle istituzioni preposte alla sorveglianza, vigilanza e consulenza di ridurre il numero di eventi infortunistici che si registrano tra i lavoratori;
• della necessità di dotare la nostra provincia dell'organismo paritetico provinciale per poter dialogare con le strutture di coordinamento istituzionale degli enti preposti alla sorveglianza, vigilanza e consulenza, ricercando con esse modalità di collaborazione;
• che il decreto legislativo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni l'accordo interconfederale 22/06/95 gli accordi settoriali delle categorie di riferimento delle parti sociali, i CCNL e il documento di impegni del Governo denominato Carta 2000 puntano a superare su questa materia i rapporti conflittuali per privilegiare rapporti partecipativi tra le parti sociali;
• che le parti condividono interventi di informazione e sensibilizzazione tesi a migliorare la cultura della prevenzione;
• che è obiettivo condiviso delle parti un deciso intervento per la riemersione dei lavoro nero, agevolando le aziende che manifestano la volontà di regolarizzare la propria posizione;
• che Assindustria Caltanissetta e Cgil, Cisl, Uil Caltanissetta ritengono indispensabile affermare la cultura della legalità nel senso del pieno rispetto delle norme e degli impegni contrattuali;

si conviene e si stabilisce
di costituire l'Organismo Paritetico Provinciale di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni secondo quanto appresso specificato:

Organismo Paritetico Provinciale OPP
1. Costituzione e composizione
È costituito in Caltanissetta l'Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro di seguito denominato OFIP di cui agli art. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive integrazioni e modificazioni nonché dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
L'OPP è composto da sei componenti di cui:
• Tre componenti effettivi designati dalle Organizzazioni Cgil, Cisl, Uil
• Tre componenti effettivi designati dall'Assindustria Caltanissetta
Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente.

2. Compiti
I compiti dell'OPP sono quelli di:
• Informazione e sensibilizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza, con particolare attenzione alla prevenzione antinfortunistica, alle malattie professionali, alle malattie da lavoro, alle molestie morali (mobbing);
• tenuta e aggiornamento dell'elenco nominativo dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, di seguito denominati RLS, eletti o designati nelle aziende produttive associate all'Assindustria Caltanissetta;
• trasferimento con cadenza semestrale, all'Organismo Paritetico Regionale OPR dell'elenco degli RLS provinciali;
• monitoraggio dell'attività formativa svolta, dei fabbisogni formativi connessi all'applicazione della normativa sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
• composizione, in prima istanza, delle controversie in ordine all'applicazione dei diritti di informazione, formazione e rappresentanza, previsti dalle vigenti norme di legge e dai Contratti Collettivi in materia dì igiene e sicurezza del lavoro e ciò al fine di una gestione condivisa e non conflittuale della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione.

3. Modalità di convocazione e validità delle riunioni
Le riunioni dell'OPP sono convocate su richiesta di una delle parti firmatarie con preavviso agli altri componenti di almeno 10 giorni di calendario.
Esso si intende regolarmente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Delle riunioni è redatto verbale a cura della segreteria.

4. Segreteria e sede
I compiti di segreteria tecnica sono assunti dall'Assindustria Caltanissetta.
La sede dell'OPP è presso l'Assindustria Caltanissetta.

5. Censimento
Preso atto che la realizzazione dell'OPP avviene con ritardo rispetto a quanto previsto dal citato Accordo interconfederale 22/06/95, le parti convengono di avviare un immediato censimento dei RLS già eletti o designati nelle aziende associate all'Assindustria Caltanissetta.
L'OPP procederà ad inviare, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, a tutte le aziende associate all'Assindustria il modello di rilevamento dei dati nominativi e delle informazioni occorrenti ad effettuare un primo monitoraggio sullo stato di applicazione delle norme di cui agli art. 18, 19, 21, 22 e dei titoli specifici.

6. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fermo restando i contenuti della contrattazione collettiva per la determinazione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di seguito denominati RLS le parti convengono che nelle aziende nelle quali non sono presenti le RSU o le RSA saranno eletti secondo i parametri appresso specificati:
- Nelle aziende fino a 100 dipendenti 1 RLS
- Nelle aziende da 101 a 300 dipendenti 2 RLS
- Nelle aziende da 301 a 500 dipendenti 3 RLS
- Nelle aziende da 501 a 1000 dipendenti 4 RLS
- Nelle aziende oltre 1000 dipendenti 6 RLS

7. Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Nelle aziende aderenti all'Assindustria Caltanissetta, qualunque sia il limite dimensionale degli occupati, in presenza della RSU o della RSA, le Organizzazioni Sindacali qualora non abbiano designato o eletto i RLS procederanno all'immediata elezione del o dei RLS nel rispetto delle regole confederali e contrattuali vigenti.
Nelle aziende aderenti all'Assindustria Caltanissetta, qualunque sia il limite dimensionale degli occupati, in assenza della RSU o della RSA, le Organizzazioni Sindacali procederanno, come previsto dal citato Accordo Interconfederale 22/06/95, Parte prima, "Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", lettera C, a convocare successivamente al completamento dei censimento, la riunione per l'elezione dei o dei RLS con le modalità previste dagli accordi di categoria e dai CCNL applicati e nei limiti di cui al punto 6 del presente accordo.
Per la determinazione del limite dimensionale e occupazionale dell'azienda e per stabilire conseguentemente il numero di RLS da eleggere si farà riferimento alle leggi in vigore e ai CCNL applicati.
La durata dei mandato per i RLS è di tre anni.

8. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Sono quelle previste dall'art.19 del D. Lgvo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.
Per quanto riguarda l'accesso ai luoghi di lavoro si conferma il contenuto dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, parte prima, punto 2.1
Per quanto attiene alle modalità di consultazione si conferma il contenuto dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, parte prima, punto 2.2
Le riunioni periodiche di cui all'art.11 del D.Lgs 626/94, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni, su ordine scritto predisposto dall'azienda, della riunione sarà redatto processo verbale.
Le parti convengono di fissare in almeno due le riunioni periodiche che si svolgeranno nel corso dell'anno.
Per Informazione e documentazione aziendale si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro n. 40 del 16 giugno 2000
Per la presenza in occasione delle visite ispettive degli enti preposti si fa riferimento alla Circolare Carta 2000 del 23 febbraio 2000

9. Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
Nelle aziende aderenti all'Assindustria Caltanissetta i RLS per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.19 del D.lgs 626/94 potranno utilizzare permessi retribuiti pari a 40 ore annuali.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l), dell'articolo 19 citato, nonché per la partecipazione prima e durante le visite ispettive, non viene utilizzato il predetto monte ore.
L'RLS dovrà ricevere una adeguata formazione nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 22 del D. Lgvo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.

10. Settore edile
Sono fatti salvi gli organismi Bilaterali e partecipativi previsti da accordi interconfederali di categoria sia nazionali che territoriali. Quindi per il settore edile le funzioni demandate agli organismi di cui all'art. 20 del D. lgvo 626/94 sono svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni L'igiene e L'ambiente di Lavoro in Edilizia.

Pertanto il presente accordo non si applica al settore edile

Sono parte Integrante dei presente accordo:

Accordo interconfederale 22 giugno 1995
Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive integrazioni e modificazioni
Documento governativo 'Carta 2000"
Circolare Ministero del Lavoro n.40/2000 del 16.6.2000 prot. 21114/RLA5
Evoluzione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Per l'Assindustria Caltanissetta il Presidente ...
Per la Cgil il Segretario Provinciale ...
Per la Cisl il Segretario Generale ...
Per la Uil il Segretario Provinciale ...