Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo SW
Data firma: 27 luglio 2020
Validità: 03.08.2020 - 15.10.2020
Parti: Carlson Wagonlit Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Servizi, Carlson Wagonlit Italia
Fonte: filcams.cgil.it


Verbale di accordo

Il giorno 27 luglio 2020, si è tenuto l'incontro in via telematica (vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 22 del DL18 del 17.3.2020), tra Carlson Wagonlit Italia srl (di seguito anche la "Società") […] e Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs […]

Premesso che
- le Parti, con accordo sindacale del 4.12.2017, hanno previsto la sperimentazione della modalità lavorativa in "Smart working" a partire da gennaio 2018 - circoscritta ad individuate Business Unit. La sperimentazione in parola prevedeva espressamente l'esclusione dal perimetro i collaboratori per cui - in base alla policy aziendale vigente - non era prevista l'assegnazione di un PC portatile ed introduceva la possibilità di lavorare in modalità Smart Working per massimo un giorno a settimana/quattro giorni al mese;
- Con il Contratto Integrativo Aziendale del 7.6.2019 le Parti, constatando il positivo andamento della sperimentazione dell'istituto del Smart Working, hanno confermato la prosecuzione del progetto sino al 2021 alle medesime condizioni del precedente accordo sopra richiamato;
- Vista l'emergenza epidemiologica connessa con la diffusione del virus Covid-19 ed alle semplificazioni previste dal DL n. 19/2020 e confermata da DL n. 34 /2020, CWT Italia ha progressivamente esteso lo Smart Working adottandolo in modalità emergenziale per tutte le tipologie di lavoro che possono essere svolte da remoto;
- Più in particolare, CWT Italia ha disposto la temporanea chiusura delle unità locali dapprima in ottemperanza ai provvedimenti legislativi fino al 18 maggio 2020 estendendo - man mano che gli adeguamenti tecnologici aziendali lo hanno consentito - la possibilità di lavorare da remoto anche ai dipendenti appartenenti a Business Units in precedenza espressamente escluse;
- Dall'esperienza degli ultimi mesi di lavoro in Smart Working "emergenziale", è emersa la possibilità di lavorare in modo efficace, pur tenendo conto dei punti di attenzione meritevoli di approfondimento legati alle peculiarità di questa modalità di organizzazione del lavoro, sia rispetto alle esigenze aziendali che a quelle espresse dalle organizzazioni sindacali;
- CWT Italia, in considerazione dell'ancora incerto andamento del quadro epidemiologico e della drastica riduzione dei volumi di traffico che ha comportato e comporterà per il medio periodo la necessità di procedere a delle riduzioni dell'attività lavorativa mediante ricorso agli ammortizzatori sociali, ha confermato la temporanea chiusura delle sedi anche durante la cosiddetta Fase 2 ed intende ora proseguire con l'adozione dello Smart Working, per tutte le attività remotizzabili, anche in deroga alle condizioni stabilite dall'accordo 4.12.2017 e successivi;
Ciò premesso, le Parti danno atto e concordano quanto segue:
Tutto quanto premesso e considerato rappresenta parte integrante e sostanziale della presente intesa.

1. Definizione e vincoli
Per Smart Working si intende una modalità di prestazione lavorativa flessibile, stabilita tramite accordo tra le parti, senza precisi vincoli di luogo di lavoro, svolta da remoto e diversa dal telelavoro, finalizzata ad incrementare la produttività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavorativi.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del COVID19 adottate dalla società.
L'attività lavorativa potrà, pertanto, essere prestata dalla residenza privata o da un domicilio privato del dipendente, da intendersi, ai fini del presente accordo, anche come altro luogo privato, diverso dalla sua abituale abitazione, con i limiti previsti nella presente intesa.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working non muta gli obblighi, i doveri, né i diritti posti individualmente in capo al lavoratore dalle vigenti norme di legge e dal contratto collettivo nazionale di settore, nonché il rispetto di tutte le disposizioni della normativa aziendale tempo per tempo.
In particolare, lo svolgimento della prestazione in Smart Working comporterà unicamente una diversa modalità organizzativa di svolgimento dell'attività lavorativa e:
- non costituisce variazione né della sede di lavoro, né dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale della stessa, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
- non determina alcun mutamento delle mansioni, né delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera;
- Non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre la prestazione lavorativa in Smart Working:
- Comporterà una condotta adeguata rispetto ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza, disciplina;
- Dovrà consentire il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbe conseguito presso la sede aziendale.
Le parti dichiarano inoltre che lo Smart Working come sopra definito e come disciplinato nel presente accordo non configura una fattispecie di telelavoro, come previsto al capo VIII del vigente CCNL.

2. Destinatari
In considerazione dell'esperienza degli ultimi mesi di Smart Working, le Parti concordano di estendere la platea dei destinatari ai dipendenti impiegati presso tutte le Funzioni Aziendali proseguendo fino al 15 ottobre 2020. In particolare tale modalità verrà estesa ai dipendenti che svolgono le mansioni di Travel Counselor nell'ambito della funzione Traveler Experience, in aggiunta ai lavoratori che già potevano avere accesso allo strumento ed appartenenti alle funzioni sotto riepilogate:
- Customer EMEA;
- Customer GPS& ERM;
- Customer M&E;
- Finance;
- Human Resources;
- P&T;
- RoomIT;
- S&C Marketing;
- S&C Supplier Management.

3. Strumentazione tecnologica
La prestazione lavorativa in modalità agile verrà resa mediante:
PC portatile per tutti coloro che occupano ruoli per cui l'assegnazione dello stesso è prevista, mediante accesso alla rete aziendale da laptop personali per i dipendenti per cui questa configurazione tecnologica è stata resa disponibile a partire da aprile 2020;
mediante l'assegnazione di desktop per i dipendenti sprovvisti di PC personale che ne hanno fatto esplicita richiesta al fine di accedere allo Smart Working emergenziale a partire dal mese di aprile 2020.
È necessario che il lavoratore durante le ore di "Smart Working" sia dotato di una connessione dati sicura che consenta l'operatività presso la propria abitazione o altro luogo privato. L'azienda non fornirà la connessione dati che dovrà, pertanto, essere garantita dal lavoratore.
La strumentazione tecnologica fornita dalla Società dovrà essere utilizzata in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle policy aziendali.

4. Adesione
L'accesso allo Smart Working, in considerazione delle disposizioni introdotte con riferimento alle modalità di attivazione semplificata dello Smart Working, riconducibile all'emergenza Covid-19, avverrà nelle modalità semplificate previste dalla normativa di emergenza. Non comporterà quindi, sino alla data del 15 ottobre 2020, la sottoscrizione di accordi individuali.

5. Modalità di svolgimento della prestazione
Fino al 15 ottobre 2020, la prestazione lavorativa potrà essere svolta anche totalmente in Smart Working, qualora ciò sia compatibile con le esigenze tecniche produttive ed organizzative.
In caso esigenze tecniche e organizzative rendessero necessaria la riapertura delle Sedi durante il periodo di vigenza del presente accordo l'alternanza tra attività lavorativa in ufficio e attività lavorativa resa in regime di Smart Working verrà ridefinita sulla base di una pianificazione che verrà condivisa con il Line Manager, fermo restando il rispetto della normativa tempo per tempo vigente vigente e ferma restante l'informazione alle OO.SS. firmatarie il presente accordo.
A tal fine si procederà mediante le modalità in uso: in particolare il lavoratore programmerà lo svolgimento dell'attività in lavoro agile mediante l'utilizzo del sistema informatico ADP e la richiesta sarà approvata dal Manager di riferimento dell'unità Organizzativa di Apparenza o del singolo Team.
L'orario di lavoro applicato per le giornate di Smart Working verrà stabilito in coincidenza con i turni di lavoro ordinariamente praticati nei locali aziendali.
Nel corso della giornata effettuata in Smart Working, il lavoratore dovrà essere reperibile durante il proprio orario di lavoro previsto per la giornata stessa, sia tramite telefono aziendale che in connessione attraverso i software utilizzati in azienda (i.e. Webex, Avaya, Voip o altri).
In caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) il lavoratore sarà tenuto a segnalare al proprio manager di riferimento, o in caso non riesca a raggiungerlo, al Dipartimento HR, con urgenza, la situazione così venutasi a determinare.
L'Azienda si riserva in tal caso di richiamare il dipendente presso la propria sede di lavoro più prossima anche per la residua parte della giornata lavorativa, laddove possibile. Laddove ciò non sia possibile il lavoratore potrà usufruire di un permesso da scomputarsi dal monte ore dei permessi retribuiti.
In relazione ai peculiari presupposti di detta modalità di prestazione lavorativa, con riguardo alle giornate lavorate in Smart Working:
• Verrà riconosciuta l'erogazione del buono pasto - secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa nazionale ed aziendale vigente in materia - anche per i giorni di attività lavorativa all'esterno della sede aziendale;
• Non saranno richieste ed autorizzate prestazioni aggiuntive di lavoro/straordinari;
• Sarà esclusa la corresponsione, in ogni caso, di qualsiasi trattamento di missione / trasferta;
• Qualsiasi modifica alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa sarà comunicata in forma scritta in modo da garantire conformità alla normativa vigente.
Ai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità di Smart Working sarà riconosciuto lo stesso trattamento economico e normativo, in attuazione del Contratto Collettivo, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015, dei lavoratori che svolgono la medesima mansione esclusivamente all'interno dell'azienda.

6. Formazione
I dipendenti verranno coinvolti in specifiche comunicazioni formative, finalizzate a garantire un efficace e sicuro svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro di assegnazione, sia con riguardo ai rischi generali, sia relativa ai rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro all'esterno dei luoghi aziendali.

7. Riservatezza e Privacy
La Società dichiara che i sistemi di connettività utilizzati rispondono unicamente a fini organizzativi e produttivi, escludendone con ciò l'utilizzo per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di diritto sindacale ex art. 4 Stat.Lav. Relativamente all'applicazione di quanto disposto dalla Legge 20 Maggio 1970, n. 300, viene ribadito che non verrà predisposto ed utilizzato alcuno strumento di controllo a distanza dell'attività lavorativa. Il collaboratore che svolge la sua attività lavorativa in regime di Smart Working è tenuto a custodire con diligenza e massima riservatezza tutte le informazioni aziendali ricevute anche per il tramite degli strumenti o dei software utilizzati.

8. Disposizioni finali

Il presente accordo disciplina l'istituto dello Smart Working per il periodo decorrente dal 3 agosto 2020 al 15 ottobre 2020.
Entro la scadenza del presente accordo, le Parti si rincontreranno al fine di valutarne l'andamento e definirne la prosecuzione anche tenendo in considerazione l'andamento dell'epidemia, esigenze tecniche ed organizzative e disposizioni aziendali relative alla completa riapertura delle sedi operative sul territorio nazionale.
Le Parti concordano che, ai fini di quanto disciplinato dal presente accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle modalità di attivazione semplificata dello Smart Working, riconducibile all'emergenza Covid-19.
Le Parti infine dichiarano fin da ora che le prestazioni di lavoro in "smart working" di cui al presente accordo sono utili per l'accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.