Tipologia: Accordo
Data firma: 21 ottobre 2003
Parti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e Cgil, Cisl, Uil Trentino
Settori: Artigianato, Trento
Fonte: UIL
Sommario:
In data 21 ottobre 2003 presso la sede dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento tra l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento […] e la Cgil del Trentino […], la Cisl del Trentino […], la Uil del Trentino […]
premesso che
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nell'introdurre principi generali in materia di rappresentanza del lavoratori in tema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di definire le prassi operative per l'esercizio del diritto di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nonché l'individuazione di forme strutturate per la rappresentanza tramite gli organismi paritetici territoriali di cui all'art. 20 del citato d.lgs. 626/94
preso atto
Che l'Accordo Interconfederale 3 settembre 1996 sottoscritto da Confartigianato con Cgil - Cisl e Uil è attuativo del decreto Legislativo 626/94 e ribadisce l'opportunità di relazioni sindacali che, in materia di sicurezza e prevenzione, confermino a livello territoriale i processi di ricorso alla bilateralità e alla mutualità così come definito nell'Accordo Interconfederale del 3 agosto e 3 dicembre 1992
tutto ciò premesso
Parte prima
Le parti costituiscono l'Organismo per la Sicurezza nell'Artigianato che di seguito verrà denominato OSA e che opererà a decorrere dall'anno in corso; L'OSA assumerà le funzioni che nell'Accordo Interconfederale 03.09.96 sono affidate all'OPTA (Organismo Paritetico Territoriale Artigianato) e al CPRA (Comitato Paritetico Regionale Artigianato);
L'OSA avrà sede presso l'Ebat che ne prenderà in carico la segreteria tecnica e sarà amministrato, quale sezione dell'Ebat, dal Comitato di Gestione dello stesso Ebat;
In particolare l'OSA:
■ Ha il compito di promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro anche tramite iniziative mirate alla tutela e sicurezza in specifici comparti produttivi;
■ Svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro;
■ Definisce, sentite le parti, i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa;
■ Procede all'analisi delle esigenze del bacino di utenza sulla scorta degli elementi forniti all'uopo dagli Enti preposti sia pubblici che istituiti dalla contrattazione collettiva. Quanto sopra con particolare attenzione alle caratteristiche produttive dei comparti, alla loro consistenza numerica e all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali;
■ Può fornire ai servizi preposti dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari indicazioni in merito all'attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che l'attività svolta tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni congiuntamente assunti dalle parti sociali per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
Riceve dalle aziende, tramite idonea comunicazione, l'elenco dei responsabili del servizio prevenzione e protezione, della evacuazione, dell'antincendio e del pronto soccorso, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché le designazioni dei medici competenti. Tali informazioni saranno inviate direttamente all'OSA dalle imprese o per tramite dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese e dai consulenti esterni a ciò delegati dalle imprese stesse. Le imprese avranno assolto agli obblighi introdotti dal d.lgs. 626/94 nei confronti dei rappresentanti per la sicurezza con l'invio all'OSA della copia delle valutazioni dei rischi o dell'autocertificazione e di una copia della comunicazione inviata all'ASL. Ogni eventuale variazione o modifica di tale documentazione sarà trasmessa all'OSA;
Costituisce e gestisce l'Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza nelle aziende artigiane;
Si attiva, su indicazione e in collaborazione con le parti, per l'analisi dei fabbisogni, la progettazione e l'organizzazione di corsi di formazione per i rappresentanti della sicurezza aziendale, per i responsabili del servizio prevenzione e protezione, per gli addetti antincendio, pronto soccorso ed evacuazione certificandone la partecipazione. Predispone corsi di formazione ed informazione ai sensi dell'art. 21 e 22 del d.lgs. 626/94 certificandone la partecipazione ai lavoratori subordinati ed autonomi; Certifica la qualità del materiale formativo - informativo e coordina anche tramite l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese la diffusione e divulgazione presso le imprese;
Al fine di evitare sovrapposizioni tra iniziative analoghe, per servizio e/o interventi promossi e/o gestiti dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese in materia di prevenzione e protezione, sarà data opportuna comunicazione preventiva all'OSA;
Verifica la conformità dei servizi in materia prevenzione e protezione non attivati per il tramite dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese;
Riscontra e certifica la comunicazione delle imprese con servizio di prevenzione e protezione interno che potrà essere trasmessa all'OSA anche per il tramite dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese;
Costituisce il primo livello di riferimento in merito alle eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente accordo.
Parte seconda
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale, in seguito RLS, nelle aziende artigiane:
Le parti firmatarie del presente accordo, ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti siano privilegiate opzioni più adeguate per la rappresentanza dei lavoratori, salvaguardando comunque l'opzione del Rappresentante Aziendale regolamentata dalla contrattazione nazionale.
Nelle aziende artigiane il RLS può essere eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto il verbale di elezione il datore di lavoro comunica all'OSA, per il tramite della associazione di appartenenza il nominativo del lavoratore eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova e con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o nell'unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 del DL 626/94, al RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso. Non vengono imputate a tale monte ore quelle autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 del DL 626/94, lettere b, c, d, g, i, l.
Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo da contratti collettivi in ogni sede stipulati.
In applicazione dell'articolo 19, comma 1, lettere e ed f del DL 626/94, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il RLS può consultare il rapporto di valutazione dei rischi custodito presso l'azienda. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale.
La consultazione da parte del datore di lavoro del RLS deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina di legge prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di confronto.
Il verbale della consultazione deve riportare le eventuali osservazioni e proposte formulate dal RLS.
Il RLS, a conferma della avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
In applicazione del DL 626/94 le riunioni periodiche ivi previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.
Formazione del RLS.
IL RLS ha diritto alla formazione prevista all'articolo 19, comma 1 lettera g del DL 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore comprendente:
- Conoscenze generali sugli obblighi e i diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Conoscenze generali sui rischi della attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- Metodologie sulla valutazione del rischio;
- Metodologie minime di comunicazione.
Il programma formativo dovrà essere preventivamente approvato dall'OSA.
Oltre a quanto sopra previsto la contrattazione di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione con riferimento a specificità dei propri comparti.
L'OSA comunicherà a tutte le aziende e ai lavoratori l' avvenuta costituzione dell'OSA e le modalità di elezione del RLS aziendale.
Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente accordo vale l' A.I. nazionale 3/9/96.
Parte terza
Finanziamento dell'attività dell'OSA
L'attività di consulenza dell'OSA sarà finanziata dalle imprese tramite versamento di una quota annua per dipendente pari ad €uro 5,5.
Tale somma sarà versata dalle imprese a decorrere dall'anno 2004 e andrà ad integrare la quota annua versata all'Ebat come previsto dall'accordo interconfederale 21 luglio 1988 e dall'accordo interconfederale provinciale 4 aprile 2002. Le risorse raccolte per il funzionamento dell'OSA saranno oggetto di contabilità separata nell'ambito dell'Ebat.
Al finanziamento dell'attività formativa si provvederà tramite l'individuazione di forme di cofinanziamento pubblico.
Sono escluse dal versamento annuo all'OSA le imprese nelle quali è stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'accordo interconfederale 3 settembre 1996 e alla parte seconda del presente atto.
Il comitato di gestione dell'Ebat definirà con apposita delibera le modalità per la gestione dell'attività a tutela dei lavoratori e alle imprese in materia di prevenzione e sicurezza entro 90 giorni dalla stipula del presente atto.
Norma transitoria
Per l'anno 2004 i versamenti di €uro 5,5 per lavoratore saranno posti a carico del fondo per la rappresentanza sindacale di cui all'accordo interconfederale 21 luglio 1988, punto 1- secondo comma giacente presso l'Ebat.
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Cgil del trentino
Cisl del Trentino
Uil del Trentino