Categoria: Documentazione istituzionale
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL LAVORO, RELATIVAMENTE AD APPALTI ED A CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI E AD APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.
 

Premesso

- che in data 21 giugno 2019 si è svolta una seduta della Conferenza Permanente di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, cui hanno partecipato il Direttore dell’ispettorato Territoriale del Lavoro, i rappresentanti dell’INAIL, dell’INPS, dell’ASUR, dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord, dell’università degli Studi di Urbino, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni di categoria per l’esame delle problematiche attinenti alle condizioni di sicurezza e di legalità nei cantieri di lavori pubblici;
- che è stato condiviso il comune impegno1 delle istituzioni preposte alla tutela della legalità e sicurezza nel lavoro a rafforzare le garanzie di legalità e sicurezza negli appalti di lavori pubblici, in ragione della particolare esposizione dei lavoratori dei cantieri edili a rischi d’incidente e attesa la rafforzata necessità di ordine giuridico e sociale di garantire che gli enti appaltanti opere pubbliche assumano rapporti contrattuali con imprese pienamente osservanti degli obblighi contrattuali in materia di lavoro, nonché delle norme fiscali, contributive e assicurative e delle specifiche disposizioni a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- che nel corso della riunione è stato fatto un esame congiunto delle problematiche concernenti l’applicazione del protocollo d’intesa firmato nel 2011 in tema di sicurezza e legalità nel mondo del lavoro con particolare riferimento ai cantieri pubblici, la valutazione della sua rinnovazione, la possibilità di estenderne l’applicazione anche ai settori afferenti le gare di appalto di forniture di beni e servizi;
- che la peculiarità del protocollo in esame erano: - la previsione di prioritari e incisivi controlli delle ditte aggiudicatane l’appalto con ribassi eccedenti il 25% o nei cui confronti vi fosse comunque il sospetto, pur non pienamente comprovato, che il ribasso d’asta fosse dovuto a forme di elusione od evasione retributiva o contributiva, -la previsione inoltre, che i lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici dovessero essere necessariamente iscritti alla cassa edile competente, per evitare che i lavoratori impiegati in opere edili ricadessero sotto contratti di lavoro non afferenti all’edilizia, - la previsione che il documento unico di regolarità contributiva dovesse essere acquisito dall’ente appaltante attraverso la cassa edile competente - la previsione inoltre di specifiche clausole per i lavoratori somministrati o distaccati per evitare che il ricorso a tali forme di impiego celasse forme di evasione contrattuale e contributiva;
- che dopo ampia disamina dei vari aspetti che hanno caratterizzato l’applicazione del protocollo in questo periodo è stato unanimemente espresso un parere positivo di mantenimento dello stesso pur nella considerata necessità di operarne un adeguamento in relazione alle mutate condizioni socio economiche ed alle previsioni normative del settore;
- che a tal fine è stata prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro per l’elaborazione di un nuovo Protocollo d’Intesa che, rinnovando il precedente siglato nel 2011, ne operi l’adeguamento per rafforzare l’efficacia e l’operatività dell’Intesa, individuando un percorso d’intervento sinergico e tempestivo dei controlli da parte degli enti preposti che contemperi anche l’esigenza della continuità dell’attività lavorativa nei cantieri stessi.
Visto il decreto prefettizio n. 48188 del 17/07/2019 con il quale è stato costituito il predetto Gruppo di lavoro, che , coordinato da questa Prefettura, è composto da membri designati dall’ispettorato territoriale del Lavoro di Pesaro e Urbino, dall’ASUR Marche , Dipartimento di Prevenzione, dal Comune di Pesaro, dalla Provincia di Pesaro e Urbino, dall’Unione Montana dell’alta Valle del Metauro, dalla Confindustria, (anche per conto delle associazioni CNA e Confartigianato Imprese Ancona Pesaro e Urbino), dalle Associazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Visti i verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro svoltesi il 23/07/2019 ed il 20/09/2019;
- che di seguito, la Prefettura, sulla base dei contributi fomiti da parte di enti, uffici ed associazioni di categoria e previo esame in sede di Gruppo di lavoro, ha provveduto alla elaborazione di un documento definitivo che, sottoposto all’attenzione delle parti interessate, ne ha ricevuto il preliminare consenso;
- che il presente atto, che prevede specifici indirizzi per la promozione della legalità e della sicurezza sul lavoro, unitamente a processi di concertazione interistituzionale, volti ad affermare la cultura della legalità, elemento imprescindibile a tutela della libertà imprenditoriale e della concorrenza leale, nonché della salute e della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro, viene sottoposto alla formale sottoscrizione dei contraenti;
 

Ritenuto

- che la promozione di azioni positive concordate, con una speciale attenzione, per i motivi sopraesposti, ai cantieri di lavori pubblici, costituisca elemento imprescindibile per fornire solido e costante supporto ad una condivisa cultura della legalità, per rafforzare la tutela della libertà imprenditoriale e della concorrenza leale, nonché quella dei lavoratori nei profili sia delle garanzie giuridico-economiche che di sicurezza fisica, stante il rapporto di stretta connessione intercorrente tra leale concorrenza di costo, osservanza delle previsioni contrattuali, delle norme fiscali, previdenziali, assicurative, di sicurezza fisica e contrasto del lavoro abusivo e irregolare.
 

Visti

• La Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 5;
• il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• la Legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione in legge del D.L. 29 novembre 2008 n. 185;
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, G.U. 19/04/2016;
• le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 25 del 30.1.2008 e n. 35 del 8.10.2010;
• la sentenza Consiglio di Stato n. 7247 del 19.11.2009 e la sentenza TAR Lombardia n. 285 del 8.2.2010;
• la legge della Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013, recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafioso” (white list)” e successivi interventi di modifica;
• le “Seconde linee guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia”, sottoscritte in data 27 gennaio 2015 dal Ministro dell’interno e dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
• il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e il Decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017 (recante “Direttiva sui comparti delle specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia”), che individua nel Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, operante presso sia presso la sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro che nelle sue articolazioni territoriali, per lo svolgimento di compiti di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro in coordinamento con l’ispettorato Nazionale del Lavoro;
• il decreto legislativo 14 Settembre 2015 n. 149, che attribuisce all’ispettorato Nazionale del Lavoro e alle sue articolazioni territoriali competenza ad effettuare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, e legislazione sociale;
• la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice dì procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
• il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della formativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del! Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
• il D.Lgs. 300/1999 e s.m. e i., nonché il D.P.R. 180/2006 che all’art. 1 prevede che la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, assicura il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio, nonché la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio; e che all’art. 9 prevede che il Prefetto, quale titolare dell'ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Visto il nulla osta del Ministero dell’Interno fornito con nota n. 1086 del 09/01/2020;
Tutto ciò premesso e considerato,
la Prefettura di Pesaro e Urbino, nella persona del Prefetto pro-tempore Dott. Vittorio Lapolla e gli Enti, Uffici e Associazioni aderenti, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze istituzionali,
 

STIPULANO

Il presente Protocollo d’intesa impegnandosi:
1. Ad adottare ogni iniziativa utile a favorire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di rapporti di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, regolarità contributiva e retributiva.
2. A valutare, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, nel rispetto della disciplina concernente il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'opportunità di intensificare il sistema integrato di scambio informativo tra le Istituzioni deputate ad attività di verifica e controllo - utilizzando le banche dati già costituite - sugli aspètti di reciproca competenza e interesse al fine di rendere più mirati gli interventi delle Amministrazioni e degli Enti preposti alla tutela della legalità nel mondo del lavoro e della prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
In particolare, gli Enti di controllo riferiranno sull’attività svolta nell’ambito delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro di cui al punto 7.3., nonché, a cadenza annuale, alla Prefettura, sull’attività di vigilanza effettuata fornendo specifiche informazioni sui soggetti sottoposti a verifica e sui cantieri oggetto di accertamento.
3. A promuovere iniziative, secondo le rispettive competenze, per rendere ancor più incisiva
l’azione di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità che possano attecchire nel settore dei lavori pubblici e nell’edilizia privata, riservando, in particolare, la massima attenzione alla corretta applicazione delle norme che impongono l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.).
4. A promuovere la cultura della legalità e della sicurezza, come espressione primaria di responsabilità sociale.
5. A promuovere programmi formativi ed informativi per gli operatori pubblici e privati di settore.

6. DEFINIZIONI
1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:
a) Protocollo: il presente protocollo d’intesa;
b) Prefettura: la Prefettura di Pesaro e Urbino, che sottoscrive il Protocollo d’Intesa;
c) Codice Antimafia: Il “Codice Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia dì documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”, adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;
d) Stazione appaltante: pubblica amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto di diritto che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizio oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi;
e) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara per l’affidamento della progettazione o dell’esecuzione di ciascuna opera, fornitura o servizio;
f) Contratto d’appalto: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulati tra la Stazione appaltante e l’appaltatore per l’esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione o esecuzione delle opere, servizi e forniture;
g) Subcontraente/i: l’avente causa dell’appaltatore con cui quest’ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all’esecuzione delle opere, servizi o forniture;
h) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal contratto d’appalto, di qualsiasi ’ importo, stipulato dall’appaltatore o dal subcontraente, comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione delle opere, servizi o forniture;
i) Filiera delle imprese: ai sensi dell’art. 6, coma 3, del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2010, n. [217] 187, nonché dagli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell’ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle opere. Sono , pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali;
1) Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disciplina la materia e gli adempimenti richiesti in tema di appalti pubblici per lavori (opere), forniture (beni) e servizi, ed in generale la materia delle opere pubbliche.
7. La Prefettura di Pesaro e Urbino, gli Enti, Uffici e Associazioni aderenti, si impegnano in particolare ad osservare i seguenti punti:
7.1. Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri relativi ad appalti e a concessioni di lavori pubblici.
7.1.1. Al fine di assicurare le migliori condizioni di contesto per garantire l’adeguata organizzazione del lavoro e la competitività del sistema produttivo, le stazioni appaltanti firmatarie si impegnano al rispetto dei commi 7 e 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod., procedendo alla stima dei costi dei lavori da porre a base d’asta, attraverso l’utilizzo del prezzario regionale vigente al momento della verifica del progetto di cui all’art. 26, comma 4.
7.1.2. Le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, nei bandi di gara o nelle lettere-invito e nei contratti di appalto o concessione di lavori pubblici, clausole aventi i seguenti contenuti da applicare anche alle aziende sub-appaltatrici:
a) nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto di lavori, l’impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il CCNL e l'integrativo di riferimento sono quelli previsti per le aziende riferiti al settore merceologico attinente ai lavori affidati in appalto, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
b) l'impresa appaltatrice è obbligata altresì ad applicare i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci;
c) nel caso di appalti ricadenti all’interno delle opere edili, l’impresa/e affidataria/e o esecutrice/i delle opere oggetto dell’appalto o della concessione:
1) nel rispetto e nei limiti della normativa in vigore, in particolar modo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L.R. 8/2005, ha l’obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso la Cassa Edile/Edilcassa provinciale o regionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e regolarmente operante nella Provincia di Pesaro Urbino o nella Regione Marche.
L’obbligo di iscrizione alle Cassa Edile/Edilcassa, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell’ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, riguarda sia l’impresa distaccante che quella distaccataria;
2) ha l’obbligo di tenere il settimanale di cantiere di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011 ed in conformità con il disposto della L.R. 33/2008 di trasmettere mensilmente alla Cassa Edile/Edilcassa, per il tramite del referente di cantiere, le informazioni contenute nello stesso relativamente alle imprese operanti nei cantiere, ai nominativi dei dipendenti impegnati nella ;- settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali - comprensivi dei titolari di partita IVA senza dipendenti, (come definito nelle “Terze Linee guida antimafia” approvate il 23/03/2018 dal Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 203, comma, 1 del D.Lgs. n.  50/2016) nei confronti dei quali la Stazione Appaltante dovrà prestare la massima attenzione ai fini della verifica del loro ruolo e del tipo del loro coinvolgimento nell’appalto;
La predetta documentazione potrà essere messa a disposizione, ove richiesto, della Prefettura ai fini dei soli controlli finalizzati all’accertamento di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all’art. 91 del Codice Antimafia;
3) l'inottemperanza degli obblighi normativi, retributivi e contributivi previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, accertata anche previa segnalazione dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’ispettorato Territoriale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalla Cassa Edile\Edilcassa o dall’ASUR Marche, costituisce inadempienza contrattuale.
Fatte salve le procedure espletate d’ufficio dagli organi competenti in materia, la stazione appaltante assegnerà all'impresa un termine di 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto o senza che risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto del ricorso avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione appaltante procederà a trattenere un importo di almeno il 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.
Le somme accantonate sono costituite a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di sorta.
Sarà possibile per l'impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il responsabile del procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti;
4) in caso di reiterate o perduranti inadempienze in ordine agli obblighi di cui al precedente paragrafo, l’ente appaltante si riserva di risolvere il contratto di appalto;
5) il direttore dei lavori, redigendo apposito verbale, provvede, con frequente cadenza, all’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore/concessionario si assicura costantemente che le maestranze dei subappaltatori, all’atto dell’accesso al cantiere siano iscritte alla Cassa edile territorialmente competente e munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l’indicazione del datore di lavoro o, in caso di lavoratore autonomo, l’indicazione del committente. In caso di subappalto la tessera di riconoscimento deve anche indicare la relativa autorizzazione, ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio-assenso. 11 direttore dei lavori provvede, altresì, all’attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della legge della Regione Marche n° 33 del 18 novembre 2008;
6) al fine di agevolare la circolarità delle informazioni di carattere generale dei cantieri edili attivi sul territorio le stazioni appaltanti invieranno specifica comunicazione a Prefettura, ASUR, ITL dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori. Le predette informazioni potranno consentire alla Prefettura di esercitare, eventualmente, l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, attraverso l’accesso e l’accertamento nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, a sensi dell’art. 93 del Codice Antimafia;
7) l’appaltatore/subappaltatore/concessionario si impegna a conservare in cantiere, o comunque presso il sito ove il lavoro si svolge, e tenere a disposizione della direzioni lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della comunicazione di assunzione al competente Centro per l’impiego, unitamente alla ricevuta, sottoscritta da ciascun lavoratore, di avvenuta consegna ai lavoratori della predetta comunicazione di assunzione. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, costituisce inadempimento contrattuale e forma obbligo di segnalazione da parte dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In caso di reiterate e perduranti inadempienze agli obblighi di cui al precedente paragrafo c-4) ed al presente paragrafo d), la stazione appaltante provvede a risolvere il contratto;
8) la stazione appaltante, nel caso di appalti ricadenti nel settore edile, acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva on line (d.o.l.) in originale relativo sia alla ditta aggiudicataria, che agli eventuali subappaltatori. Negli appalti di diversa natura da quella edile il d.u.r.c. on line sarà acquisito comunque d’ufficio. Nelle varie fasi dell’esecuzione del contratto d’appalto, la pubblica stazione appaltante dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva on line anche per ciascun subappaltatore.
Le stazioni appaltanti provvederanno alla liquidazione dei s.a.l e lo stato finale dei lavori solo dopo aver verificato l’assenza di eventuali segnalazioni in inerito al regolare adempimento degli obblighi sia retributivi che nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi. Ai fini della liquidazione dell’importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori acquisisce l’approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
9) la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di individuare nominativamente i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche). Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
10) In caso di utilizzo da parte della ditta aggiudicataria di lavoratori somministrati e/o distaccati, la stazione pubblica appaltante è tenuta ad acquisire anche il prescritto d.u.r.c. in originale, relativo all’agenzia di somministrazione o all’impresa distaccante. A riguardo si richiamano le norme di cui al d.lgs 276/03 che subordinano la legittimità dell’istituto del distacco alla sussistenza di specifici requisiti previsti dalla richiamata norma.
7.1.2. bis. Le Stazioni appaltanti disporranno affinché in occasione delle visite ispettive in cantiere, il Direttore dei lavori verifichi l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni e le avvertenze che ritiene opportune.
7.1.3. Le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, inoltre, nei contratti di incarico di professionisti per attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva di cui al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo per il coordinatore di trasmettere al responsabile del procedimento una relazione mensile, descrittiva dell’attività svolta in cantiere e comprovante l’osservanza degli Obblighi previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente a copia dei verbali di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi, posti in essere a seguito di eventuali segnalazioni degli organismi di vigilanza e/o delle criticità direttamente rilevate.
7.1.4. Le stazioni pubbliche appaltanti, al fine di assicurare che il costo relativo alla sicurezza non possa essere comunque soggetto a ribasso d'asta, valutano nel verbale relativo alle procedure di appalto la congruità, adeguatezza e sufficienza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza ai sensi degli art. 105 del d.lgs 50/2016 e art. 26 del D.l.vo 81/2008. I costi del lavoro e della sicurezza devono essere specificamente indicati nel suddetto verbale e risultare congrui rispetto all’entità dei lavori, servizi e forniture.

Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri relativi ad appalti e a concessioni di lavori pubblici e ad appalti pubblici di servizi.
7.1.5. Le stazioni pubbliche appaltanti e gli organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, inoltre, si obbligano ad attuare specifici controlli, intesi a verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’ambiente, nei confronti delle imprese operanti, riservando la priorità, con impegno al reciproco scambio di informazioni, alle seguenti situazioni:
a) imprese aggiudicatane di appalto pubblico di opere, lavori, servizi e di concessioni di lavori con offerta al ribasso superiore al 25%. In tal caso verrà data apposita comunicazione alla Prefettura per l’effettuazione di specifici controlli da parte degli organi preposti;
b) imprese aggiudicatane di appalto pubblico di opere, lavori, servizi e di concessioni di lavori per il quale il responsabile unico del procedimento abbia valutato la non rispondenza al costo della sicurezza e/o al costo del lavoro con riferimento alle tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna - Marche, ed ai contratti collettivi di lavoro, nello spirito dell’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle more dell’emanazione delle specifiche tabelle Ministeriali di cui al sopraccitato comma 6 dell’art. 26 del vigente T.U. della sicurezza;
c) imprese aggiudicatane di appalto pubblico di opere, lavori, servizi e di concessioni di lavori che sub-appaltano una percentuale di oltre il 30 % delle opere e/o forniture oggetto di appalto.
7.2 Criteri di selezione delle offerte.
7.2.1. Le stazioni pubbliche appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione delle offerte, si avvarranno preferìbilmente del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove lo rendano necessario la natura, la complessità ed il livello tecnologico dell’opera, rapportato al prezzo.
Per tutti gli altri tipi di appalto non aventi lo stesso grado di complessità, le stazioni pubbliche appaltanti nella scelta dei criteri di selezione delle offerte, valuteranno se avvalersi del medesimo criterio. Riconosceranno inoltre una valutazione privilegiata all’ inserimento delle clausole sociali nelle offerte nonché alla gestione della sicurezza in base alle peculiarità dello specifico cantiere, e più specificamente ai presidi di sicurezza, ai sistemi di verifica dell’operato delle maestranze, alla qualificazione e formazione dei prestatori di lavoro, al numero medio settimanale di visite in cantiere da parte dei professionisti incaricati di attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva.
7.2.2. Le Stazioni Pubbliche appaltanti, in caso di affidamento di appalti di lavori pubblici con procedura negoziata, nell’individuazione delle imprese, tengono conto delle pregresse esperienze e delle garanzie sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della regolarità contributiva.
7.2.3. Il ricorso alle diverse modalità di criteri di selezione delle offerte sarà oggetto di monitoraggio da parte del Gruppo di lavoro di cui al punto 7.3. ai fini dell’eventuale formulazione di indicazioni e orientamenti da sottoporre all’attenzione delle stazioni appaltanti, fatta comunque salva la loro autonomia deliberativa.
7.2.4. Le Stazioni Appaltanti si impegnano per tutte le concessioni ed i contratti di appalto di lavori e servizi a verificare i presupposti di compatibilità finalizzati all’inserimento di specifiche clausole sociali, volte a promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei Contratti Collettivi di Settore, firmati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche negli affidamenti aventi ad oggetto servizi nei quali il costo della manodopera è inferiore al 50% dell’importo totale a base d’asta ed il valore dell’affidamento è complessivamente inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
In assenza dei citati presupposti, le Stazioni Appaltanti si impegnano a valutare l’inserimento di elementi premiali tra i criteri oggetto di valutazione per la parte tecnica, attraverso specifici punteggi connessi a parametri relativi all’inserimento lavorativo e finalizzati anch’essi a promuovere la stabilità occupazionale.
Le Stazioni Appaltanti si impegnano ad utilizzare lo strumento della verifica di congruità come disciplinato dall’art. 97, comma 6, ultimo capoverso, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., soprattutto nei casi in cui in base ad elementi specifici, le componenti di costo, in particolare quelle attinenti al personale impiegato e alla sicurezza ed al coordinamento, appaiono manifestamente difformi rispetto ai corrispondenti valori di cui al quadro economico elaborato dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara.
Ai fini dell’accertamento di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le Stazioni Appaltanti possono chiedere all’organo di vigilanza dell’ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’ASUR se l’operatore economico risulti avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quanto previsto ai punti precedenti, ove applicabile, si intende riferito anche agli appalti di opere e servizi a favore della Pubblica Amministrazione e società di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica.
Gli Enti firmatari si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze, a monitorare e verificare prima della stipula del contratto di appalto e/o servizi, e per tutta la durata, gli adempimenti a carico della ditta aggiudicataria, degli obblighi, in particolare per i propri dipendenti, nonché la corretta applicazione delle clausole sociali
Si dovranno acquisire, anche ai fini della valutazione dell’idoneità tecnico - professionale, di cui all’allegato XVII del d.lgs. 81/08, oltre al Certificato d’iscrizione alla CC1AA, il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), una dichiarazione circa il CCNL applicato, nonché la tipologia dei contratti che avranno i lavoratori in appalto.
Ai lavoratori dell’Appaltatore, così come del Sub-Appaltatore si applicheranno i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.
Le Stazioni appaltanti potranno inserire nei contratti la clausola del diritto, da parte del committente, di sospensione del pagamento del corrispettivo nei seguenti casi e previa segnalazione:
- DURC irregolare;
- retribuzioni dirette ed indirette irregolari (mancati pagamenti o pagamenti ridotti rispetto al CCNL di riferimento;
- omesso pagamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali;
- mancato pagamento fondi pensione;
- modifica del CCNL inizialmente applicato con uno non in linea con le attività prestate dall’appaltatore durante l’appalto ovvero con un CCNL stipulato da sindacati non comparativamente rappresentativi a livello nazionale.

7.3. Gruppo di Lavoro Provinciale di Coordinamento.
È istituito il Gruppo di Lavoro Provinciale di Coordinamento composto dai rappresentanti di Prefettura, Provincia, Comune di Pesaro, Comune di Urbino, Comune di Fano, Ispettorato territoriale del Lavoro, ASUR, INAIL, 1NPS, ANMIL, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, Associazioni di categoria.
La composizione del Gruppo di lavoro potrà essere integrata con la partecipazione di altri Enti ed Uffici in relazione all’argomento trattato. Il coordinamento e Fattività di segreteria del Gruppo di lavoro sono curati dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino.
Il suddetto Gruppo di Lavoro si riunisce con cadenza semestrale, o all’occorrenza più ravvicinata, per questioni di particolare urgenza, per esaminare eventuali criticità meritevoli di interventi congiunti, tra cui eventuali inottemperanze al presente atto d’indirizzo, nonché per verificare l’andamento delle attività previste dal medesimo presente atto e valutare, quindi, i risultati conseguiti, oltre che per formulare eventuali proposte di modifica od -integrazione del medesimo. Il Gruppo di lavoro provvedere anche al monitoraggio di cui al precedente punto 7.2.3., con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione utilizzato nel caso di affidamento di appalti di particolare complessità.
Le stazioni appaltanti comunicano, inoltre, al Gruppo di lavoro presso la Prefettura le imprese incorse in gravi e reiterate violazioni delle norme oggetto del presente protocollo, per ogni utile intervento conseguente, fatti salvi gli eventuali procedimenti sanzionatoti spettanti agli organi competenti, e per ogni utile attività di informazione alle stazioni appaltanti.
Le risultanze delle attività del Gruppo di lavoro e le problematiche ivi affrontate sono oggetto di esame in sede di Conferenza permanente.

7.4 Sottoscrizione per adesione
Il presente atto sarà sottoposto alla sottoscrizione per adesione di tutte le Amministrazioni Pubbliche della Provincia di Pesaro e Urbino che effettuino le funzioni di Stazione Appaltante.

7.5 Durata
Il presente atto ha validità triennale e si considererà tacitamente rinnovato, alla scadenza, per un periodo di pari durata, laddove non intervengano osservazioni o proposte di modifica da parte dei soggetti firmatari.

Pesaro, 10 marzo 2020


Prefettura di Pesaro e Urbino Prefetto
Provincia di Pesaro e Urbino Presidente
Comune di Pesaro Assessore
Comune di Fano Sindaco
Comune di Urbino Sindaco
Unione Montana Alta Valle del Metauro URBANIA Dirigente Unione Montana
Ispettorato Territoriale del Lavoro PESARO-URBINO
Direttore Ispettorato Territoriale
Responsabile del Processo Vigilanza
Direzione Provinciale INPS PESARO-URBINO Responsabile Vigilanza Ispettiva
Direzione Provinciale INAIL PESARO-URBINO Direttore Territoriale
E.R.A.P, PESARO-URBINO Dirigente Responsabile del Presidio
A.S.U.R. Area Vasta n. 1 Dipartimento di Prevenzione FANO Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
Azienda Ospedaliera Marche Nord PESARO
Direttore Voc Fisica Medica
Responsabile F.F. Voc Gestione Rischio Clinico e Sicurezza dei dipendenti
CGIL PESARO
Segretario Generale
Funzionario
CISL PESARO Responsabile
UIL PESARO Segretario Regionale
Confindustria Marche Nord PESARO Presidente sede territoriale
Confapi PESARO Presidente
Confartigianato Imprese Ancona Pesaro-Urbino PESARO Vice Presidente
C.N.A. PESARO Presidente Provinciale
Ali-Claai PESARO Presidente
Lega Cooperative Marche ANCONA Cooperatore
A.N.M.I.L. Onlus PESARO Presidente Provinciale
Comune di ACQUALAGNA
Comune di APECCHIO
Comune di BELFORTE
Comune di CANTIANO
Comune di CARPEGNA
[Comune di FRATTE ROSA]
Comune di FRONTONE
Comune di GABICCE MARE
Comune di GRADARA
Comune di ISOLA DEL PIANO
Comune di MOMBAROCCIO
Comune di MONTECALVO IN FOGLIA
Commissario Prefettizio del Comune di MONTECICCARDO
Comune di MONTEFELC1NO
Comune di MONTEGRIMANO TERME
Comune di SASSOCORVARO AUDITORE
Comune di SASSOFELTR1O
[Comune di SERRA SANT’ABBONDIO]
Comune di TAVOLETO
[Comune di TERRE ROVERESCHE]


Fonte: https://www.inail.it

Il protocollo ha validità triennale a partire dal 13 luglio 2020.