Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 agosto 2020, n. 85
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
B.U.R. 10 agosto 2020, n. 32 s. 5

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante '“Istituzione del servizio sanitario nazionale'” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
• l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, '“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ““Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante '“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante ““Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020;
• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 10 agosto 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le
informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID- 19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che, in data 7 agosto 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 12” aggiornato al 4 agosto 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha indicato che, al netto dei casi identificati attraverso attività di screening e dei casi importati, il numero dei casi sintomatici diagnosticati in Italia è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane e che i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni e Province autonome e di mantenere alta l'attenzione alla preparazione di interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento e che il Piemonte è regione con indicatore Rt (punto 3.2 del report) contenuto nel valore di soglia, pur in presenza di un aumento dell'incidenza dell'infezione;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 6 agosto 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/151/CR10a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;
RILEVATO che il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;
DATO ATTO la D.G.R. n. 4-1884 del 10 agosto 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come modificate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 agosto 2020”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento;
DATO ATTO che la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative', in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per ‘Impianti a fune'”, adotta la specifica scheda tecnica relativa a “Impianti a fune”, allegata sub 2 al presente provvedimento;
DATO ATTO che la D.G.R. n. 7-1575 del 26 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19”, adotta per la Regione Piemonte la specifica scheda tecnica relativa a “Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici”, allegata sub 3 al presente provvedimento;
DATO ATTO che la D.G.R. n. 6 - 1640 del 9 luglio 2020, “Adozione delle ‘Linee guida regionali per la ripresa trasporto pubblico a pieno carico'”, adotta tale specifica linea guida, allegata sub 4 al presente provvedimento;
DATO ATTO che la D.G.R. n. 4-1698 del 17 luglio 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative', e delle linee guida per la ripresa degli sport di contatto e di squadra in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome'”, ha adottato la specifica scheda tecnica relativa agli sport di contatto e di squadra di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 giugno 2020, allegata sub 5 al presente provvedimento;
DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che “/e attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza delle tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, “Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 7 agosto 2020 ha confermato quanto già contenuto nei precedenti DD.P.C.M. del 17 maggio 2020 e del 11 giugno 2020, in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:
- il parere datato 10 agosto 2020 del Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che, valutato alla luce del monitoraggio Fase 2, report n. 12, settimana dal 27 luglio 2020 al 2 agosto 2020, i cui risultati confermano un andamento della situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte che, nonostante l'aumento dei casi settimanali simili alle prime settimane di giugno, risulta compatibile con le indicazioni previste dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020, e tenuto conto che i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID- 19 indicano che l'aumento dei casi è per la maggior parte legato a casi isolati che danno origine a un numero talvolta elevato di contagi tra i loro contatti e che l'elevato numero di contatti tracciati evidenzia il buon funzionamento attuale del sistema di identificazione dei contatti e di controllo dei focolai, conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con la reiterazione delle misure indicate fino alla data del 7 settembre 2020, prevista dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e dalle relative disposizioni regionali;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
DATO ATTO che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, è stata prorogata sino al 10 agosto 2020 l'efficacia dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020, n. 75 del 3 luglio 2020, n. 76 del 11 luglio 2020, n. 77 del 14 luglio 2020, n. 82 del 17 luglio 2020;
RITENUTO necessario riassumere i contenuti di tali Decreti nella considerazione delle nuove disposizioni nazionali;
INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;
SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;
SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
 

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
2) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale, ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti;
3) ai fini di cui al precedente punto 2), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
4) è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almento un metro, secondo quanto disposto all'art. 1, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
5) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;
6) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2), con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;
7) sono rigorosamente applicate sul territorio regionale le misure di informazione e prevenzione contenute nell'articolo 3 e nell'allegato 19 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
8) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera b, e dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
9) l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettere c e r, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo D.P.C.M.;
10) l'attività sportiva o motoria all'aperto è autorizzata nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera d, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
11) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera c, nonché dell'articolo 1, comma 6, lettera g, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e delle schede tecniche “Piscine” e “Palestre” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
12) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Impianti a fune” allegata sub 2 al presente provvedimento;
13) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera l, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
14) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera m, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
15) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera n, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Cinema e spettacoli dal vivo” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
16) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro nel rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera o, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
17) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera p, e degli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
18) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera q, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Musei, archivi e biblioteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
19) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera z, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e delle schede tecniche “Strutture termali e centri benessere” e “Circoli culturali e ricreativi” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
20) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera aa, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
21) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera bb, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
22) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera dd, e dell'allegato 11 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
23) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e le attività di catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera ee, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
24) la ristorazione con consegna a domicilio è consentita nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera ee, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
25) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera gg, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
26) i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi sono consentiti nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera hh, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
27) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera mm, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
28) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera nn, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
29) è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 7 agosto e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività di formazione professionale nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Formazione professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
30) è consentito svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività di parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici ed assimilati nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Parchi tematici e di divertimento” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
31) è consentito svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le professioni della montagna e di guide turistiche nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
32) nell'ambito delle attività delle strutture ricettive esercitate nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera nn, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e in coerenza a quanto disposto al precedente punto 28, le attività ricettive dei rifugi alpini ed escursionistici devono essere conformate alle previsioni contenute nella scheda tecnica “Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici”, allegata sub 3 al presente provvedimento, in luogo di quanto contenuto nella scheda “Attività ricettive”, richiamata dal citato punto 28;
33) è consentita l'apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
34) è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e del presente provvedimento;
35) l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
36) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è autorizzato lo svolgimento di attività ludiche con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione, quali le carte da gioco, nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
a. è fatto obbligo di utilizzo della mascherina;
b. è fatto obbligo di igienizzare frequentemente le mani e le superfici di gioco;
c. è fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra i giocatori di tavoli adiacenti;
e della scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
37) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è consentita la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
a. è fatto obbligo da parte dei gestori dei locali di assicurare la sanificazione delle mani da parte degli utenti prima e dopo il contatto con i giornali;
b. è fatto obbligo di indossare la mascherina durante la lettura e la manipolazione dei giornali cartacei;
c. è raccomandato di mettere a disposizione più copie dei quotidiani cartacei, rimuovendole al termine della giornata; si raccomanda analogo trattamento per gli altri periodici cartacei;
e della scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
38) ai sensi del combinato disposto fra l'articolo 1, comma 6, lettera ii, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per il trasporto pubblico regionale-locale extraurbano è autorizzata la deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020, consentendo l'occupazione del 100% dei posti “seduti” per i quali il mezzo di trasporto è omologato, fermo restando il rigoroso rispetto delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” allegate sub 15 al D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e delle linee guida regionali allegate sub 4 al presente provvedimento, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difformi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi;
39) ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera h, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sono autorizzati gli sport di contatto e squadra nel rigoroso rispetto della scheda “Proposta alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra” allegata sub 5 al presente provvedimento;
40) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente decreto ha decorrenza dal 11 agosto 2020 sino al 7 settembre 2020.
 

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
 

Allegato 1


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/151/CR10a/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Roma, 6 agosto 2020
 

ALLEGATO 2

IMPIANTI A FUNE
Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico; ove sia necessario uno sportello adottare misure per evitare le code o assicurare il rispetto del distanziamento sociale, privilegiare il pagamento con moneta elettronica e assicurare adeguata protezione del personale addetto.
È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell'accesso all'impianto di trasporto; non saranno ammessi soggetti con temperatura superiore ai 37,5°C o che manifestano sintomi respiratori (tosse, starnuti, ecc.)
Negli uffici/locali di attesa o di transito/aree all'aperto, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani degli utenti.
Negli uffici/locali di attesa o di transito/aree all'aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra personale addetto agli impianti e gli utenti e tra utente e utente; devono essere previsti percorsi di entrata e uscita in maniera tale da evitare incroci di traffico pedonale.
L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.
Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano, pulsanti, maniglie ecc.); ove tali attività non siano possibili a seguito di ogni utilizzo, dovrà essere previsto l'obbligo di guanti.
Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche (esempio plexiglas)adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali/cabine, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria indoor:
o Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)
o Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
Indicazioni di maggior dettaglio.


Utilizzo Impianti trasporto:
• Gli impianti a veicoli aperti non subiscono alcuna penalizzazione alla portata estiva (fare riferimento ai regolamenti di esercizio), l'utilizzo della mascherina è facoltativo in base alle disposizioni vigenti per le persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; è obbligatorio in tutti gli altri casi fatto salvo non sia ottemperato il rispetto del distanziamento fisico;
• Le cabine chiuse devono essere areate sia nel corso del trasporto di passeggeri che quando vuote. Nel caso di cabine con vetturino, questi deve essere adeguatamente protetto (per esempio, con idoneo separatore in plexiglass o indossando idonei DPI); l'utilizzo della mascherina è facoltativo in base alle disposizioni vigenti per le persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; è obbligatorio in tutti gli altri casi fatto salvo non sia ottemperato il rispetto del distanziamento fisico;
• Negli impianti a veicoli chiusi si prescrive l'obbligo di tenere i finestrini dei veicoli aperti in maniera da garantire il ricircolo dell'aria;
• Nel caso in cui l'operatore debba aiutare/accompagnare gli utenti nelle fasi di salita e discesa, dovrà indossare mascherine del tipo FFP2 con filtro oppure FFP3 che garantiscano la protezione dell'operatore stesso.
• Gli operatori a servizio dell'impianto dovranno indossare i guanti in lattice, ogni qualvolta si interviene in aiuto di un utente e/o vi è un contatto anche accidentale con lo stesso sarà obbligo di igienizzare i guanti con apposito gel oppure sostituire i guanti.
• Durante le eventuali operazioni di soccorso in linea dovranno essere disponibili agli operatori delle mascherine da far indossare agli utenti da soccorrere, tale disponibilità sarà garantita dalle società esercenti;
• I veicoli andranno igienizzati al termine di ogni servizio, giornaliero o infragiornaliero, mediante spruzzatore e apposito prodotto igienizzante;
• All'ingresso di ogni impianto sarà disponibile un gel igienizzante per le mani da far utilizzare agli utenti prima dell'imbarco;.
• Le normali operazioni di carico e scarico delle biciclette/bob sono eseguite dal personale operante, si prescrive l'obbligo dei guanti personali per l'esecuzione di suddette operazioni;
• La bicicletta dovrà essere lasciata in apposito spazio dall'utente e l'operatore dovrà prendere il mezzo solamente quando l'utente sarà ad una distanza di almeno 2 metri dalla bici;
• Le biciclette a noleggio da parte della società dovranno essere igienizzate tra un noleggio e l'altro e pulite con idoneo fucile ad acqua (pulivapor);
• Tutti le biciclette a noleggio utilizzare ed i fun-bob dovranno essere igienizzati giornalmente. Non sarà possibile usufruire degli spogliatoi e delle docce se disponibili.
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:
- Circolare Ministero della Salute n.0017644 del 22/05/2020 - Oggetto: Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
- rapporto ISS COVID-19 n.19-2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”
- Rapporto ISS COVID-19 n.5-2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2”
- rapporto ISS COVID-19 n.3-2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2”
- rapporto ISS COVID-19 n.21-2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzate durante la pandemia COVID-19”.
 

Allegato 3

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI
 

Torino, 19 giugno 2020


Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive e ricreative è necessario che i principi di declinazione di linee guida per i diversi settori, tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus OCMD-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico e di popolazione, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.
Alla luce della realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa a livello nazionale e tenuto conto dei fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SÀRSCOV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) nonché delle raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento proposte dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nazionale, la Conferenza delle Regioni ha approvato, in data 25 maggio 2020, ad integrazione di quelle emanate il 15 maggio, delle linee guida per la riapertura di nuove attività.
Per la ripresa delle attività dei RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI, si ritengono applicabili le indicazioni contenute nella scheda tematica
 

STRUTTURE RICETTIVE- RIFUGI ALPINI
1. Finalità
L’obiettivo delle presenti linee guida è fornire indicazioni operative ed omogenee sul territorio regionale, finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid-19 all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici del Piemonte. Le presenti linee guida contengono, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.
È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adattate, sotto la responsabilità del gestore, ad ogni singola azienda individuando le modalità di prevenzione più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche della propria struttura nonché le procedure per metterle in atto.
 

2. Campo di applicazione
Le presenti linee guida si applicano ai rifugi alpini e escursionistici e, considerata la specificità di tedi strutture, posizionate in località montane spesso non facilmente raggiungibili, sono improntate a coniugare la possibilità di svolgere l'attività di accoglienza e ristoro con l’esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela, mitigando la possibilità di contagi.
Sono rifugi alpini ed escursionistici le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro mediante gestore, ad alpinisti ed escursionisti in zone di montagna Le caratteristiche di tali strutture sono rispettivamente definite all’art.2, commi 2 e 3 della Lr. 18 febbraio 2010, n.8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).
Il rifugio è un presidio della montagna: tutti gli escursionisti che lo richiedano devono in situazione di difficoltà poter essere “accolti” nella struttura.
Questa situazione si verifica, a titolo esemplificativo:
- in caso di condizioni meteorologiche avverse;
- nelle ore notturne;
- in caso di difficoltà dell'escursionista (per infortunio o altra emergenza).
In queste situazioni “critiche”, che comportano il possibile sovraffollamento degli ambienti e quindi, potenzialmente, il non rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale, il gestore del rifugio può comunque dare ricovero agli escursionisti assicurando che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica garantendo, altresì, il più possibile Creazione naturale dei locali.
In situazioni “critiche", qualora non fosse possibile assicurare il distanziamento di cui al successivo punto 3, non possono essere somministrati alimenti e bevande ad eccezione delle bevande calde.
Il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sintomi respiratori sono contenute al punto 5 delle presenti linee guida.
 

3. Ingresso al rifugio e ambienti comuni
3.1 Misure di carattere generale
Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
Il gestore deve a garantire trattamenti in grado di assicurare l’igienizzazione di coperte, piumini e ciabatte. Qualora ciò non fosse possibile, lo stesso deve richiedere ai propri ospiti di utilizzare un sacco lenzuolo o un sacco a pelo, una federa e delle ciabatte personali.
Tale circostanza dovrà essere preventivamente resa nota all'atto della prenotazione.
Ogni oggetto, quale a titolo esemplificativo, biciclette, bastoncini, altre attrezzature, fornito in uso dalla struttura agli ospiti, deve essere sanificato prima e dopo di ogni utilizzo.
Nelle aree comuni, gli ospiti devono rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani. Il personale deve essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta. Il personale è tenuto all’utilizzo della mascherina chirurgica quando si trova in presenza dei clienti e, comunque, in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
É necessario specificare che, a causa delle particolari condizioni ambientali, per i rifugi alpini situati tra i 3000 e 4559 metri di altitudine in ambiente glaciale (ghiacciai), l’area esterna non PUÒ essere considerata usufruibile in nessun modo. Pertanto, il rifugista può utilizzare, come spazi utili, solo quelli interni al rifugio adottando misure ed accoramenti tesi a favorire, per quanto possibile, le condizioni di sicurezza degli ospiti, in coerenza con le presenti linee guida Ai fini delle presenti linee guida, detti rifugi vengono definiti “Rifugi d’alta quota”.
Infine, si specifica che il gruppo di alpinisti che compone la cordata è formato da persone tra loro affiatate per l’attività sportiva/alpinistica con una reciproca buona conoscenza sia dello stato fisico che di salute dei suoi componenti. Ne consegue che. esclusivamente nei rifugi d’alta quota, tali gruppi sono soggetti al distanziamento interpersonale per quanto strutturalmente possibile (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
 

3.2 Personale dipendente
L’équipe del rifugio stanziale deve utilizzare la mascherina chirurgica in tutte le occasioni di contatto con i clienti.
Negli altri casi, invece, i membri dell’équipe sono tenuti a mantenere la distanza di un metro tra loro; qualora ciò non sia possibile, sono tenuti all’utilizzo delle mascherine.
 

3.3 Modalità operative del servizio nell'area di ricevimento
Il ricambio dell'aria deve essere garantito frequentemente, tenendo conto del numero delle persone presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti.
Qualora i locali dovessero essere privi di finestre ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza delle persone, per ridurre le concentrazioni nell’aria; per quanto riguarda la ventilazione dei servizi igienici negli ambienti per il pernottamento, la stessa può essere programmata a intervalli.
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e, in ogni caso, deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo, per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
I giornali, le riviste di carta, i libri e tutto il materiale cartaceo, comprese brochure e biglietti visita, nonché i giochi d'intrattenimento non devono essere messi a disposizione dei clienti. Negli spazi interni vanno precluse le aree giochi.
 

4 Servizi igienici comuni e docce ad uso comune
Per l'utilizzo di bagni e docce finestrate ad uso comune, devono essere adottate procedure di igienizzazione con una frequenza maggiore, con particolare attenzione alle superfici più a rischio di contaminazione, quali, a titolo esemplificativo, maniglie, rubinetti, interruttori, e devono essere regolamentati gli accessi.
Nel caso di bagni o docce non finestrate, deve essere garantita l’areazione meccanica, in assenza della quale, nei momenti di non utilizzo), le porte devono restare sempre aperte.
 

5 Somministrazione dì alimenti e bevande ed altri servizi.
I tavoli devono essere posizionati in modo tale che gli ospiti siano distanti tra loro almeno un metro, salvo che per i nuclei familiari, per persone che condividono la stessa camera o unità abitativa e per gruppi organizzati che ne facciano richiesta (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
I tavoli negli ambienti interni ed esterni (giardini, terrazze, plateatici) devono essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia da almeno un metro e che le persone rivolte l’una verso l'altra siano distanziate almeno un metro.
È consigliato, pertanto, disporre dei posti a sedere sfalsati. In ogni caso, è raccomandato evitare gli assembramenti.
L’occorrente per il coperto deve essere consegnato al tavolo e gli occupanti dello stesso devono provvedere alla sua distribuzione, mantenendo il distanziamento come previsto da questa sezione.
Gi addetti di sala a contatto diretto con gli alimenti devono indossare la mascherina chirurgica e devono lavare o igienizzare frequentemente le mani con gel idroalcolico.
Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Quando non è previsto l’utilizzo di tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, questo va pulito e igienizzato dopo ogni servizio. L’addetto al servizio bar indossa la mascherina chirurgica e igienizza le mani frequentemente.
Il servizio al banco potrà essere effettuato limitatamente alle bevande e per il tempo strettamente necessario alla consumazione solo qualora possano essere rispettate le regole di distanziamento sociale o predisposte apposite bar nere protetti ve (es. plexiglas) fra dipendenti e clienti e i clienti stessi. In qualunque caso il bagno andrà igienizzato dopo ogni servizio.
In caso di richiesta di cibi da asporto, questi devono essere consegnati preferibilmente in contenitori biodegradabili o compostabili, con la preghiera al cliente di portare i propri rifiuti a valle.
 

6 Camere
6.1 Assegnazione occupazione delle camere
E preferibile assegnare agli ospiti le stanze nel pomeriggio (dalle ore 16,00), per consentire tra le occupazioni un periodo minimo volto a favorire l’eliminazione di eventuali presenze virologiche residue, mediante un’adeguata e prolungata areazione dei locali.
Il pernottamento ai rifugio è consentito, preferibilmente, previa prenotazione, che deve essere confermata al gestore del rifugio almeno 24 ore prima.
Deve essere tenuta registrazione delle presenze per almeno 14 giorni.
All’ingresso di ogni camera deve essere messo a disposizione degli ospiti un dispenser di gel disinfettante.
I posti letto devono essere predisposti in modo tale che venga sempre garantito un distanziamento interpersonale di almeno un metro, sia lateralmente che in altezza in caso di letti a castello o tavolati, se presenti.
Laddove ciò non fosse possibile è responsabilità del gestore la decisione su come organizzare le camerate, eventualmente distribuendo i letti in maniera sfalsata allo scopo di garantire il più possibile il distanziamento sodale.
Èinoltre necessario provvedere ad una costante aerazione naturale degli ambienti.
II distanziamento interpersonale di 1 metro non sussiste per le persone appartenenti ai medesimo nucleo familiare e neppure per i gruppi organizzati che, sotto la propria personale responsabilità, ne facciano espressa richiesta in fase di prenotazione (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con copri materasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso o lenzuolo e coprifedera o biancheria lavabile a 90°C
 

6.2 Modalità operative di svolgimento delle pulizie al piano camere
È importante arieggiare gli ambienti sia durante che dopo lo svolgimento delle pulizie, aumentando il periodo di apertura delle finestre.
Nello svolgimento delle attività di pulizia, è preferibile l'utilizzo di detergenti neutri. Coperte, piumini e cuscini devono essere arieggiati.
 

7 Sistema di grigliatura reflui
Il personale che si occupa dell'asporto, “insaccamento” e trasporto a valle del materiale grossolano presente nelle acque reflue ed intercettato dal sistema di grigliatura meccanico, deve indossare mascherina chirurgica, vigere protettive, guanti ed indumenti protettivi usa e getta
 

8 Assistenza agli ospiti e richieste di interventi
Gi addetti all'accoglienza devono essere in grado di favorire l’accesso ai servizi sanitari.
A questo fine, nel rifugio devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare in caso di necessità, quali, a titolo esemplificativo, il numero unico di emergenza (112), della guardia medica, dell’ospedale più vicino. Il gestore del rifugio può attivare una linea dedicata con le autorità sanitarie locali o con il soccorso alpino per la segnalazione tempestiva di eventuali problematicità di carattere sanitario e più specificamente epidemiologico. Le istruzioni riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sintomi respiratori sono contenute nel successivo punto delle presenti linee guida.
 

9 Caso sintomatico
Se un ospite o un membro dello staff sviluppa dei sintomi riconducibili ad un'infezione respiratoria acuta, o viene rilevata una temperatura maggiore ai 37,5° Q bisogna immediatamente intraprendere tutte le misure
per minimizzare il contatto tra la persona malata e le altre persone (ospiti e staff) che si trovano nella struttura
Il soggetto deve essere messo in isolamento e deve essere contattata l’ASL territorialmente competente tramite 112; inoltre, se sprovvisto di mascherina chirurgica, questa deve essergli fornita.
 

10 Campeggio nelle aree esterne
L’utilizzo di tende per il pernottamento all’ esterno del rifugio, ove consentito, sarà a discrezione del gestore con obbligo di prenotazione per l'utilizzo dei servizi del rifugio.
Per quanto non menzionato nelle presenti linee guida, si fa riferimento al ‘Protocollo di regolamentazione Regionale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus C0vid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto ed alle eventuali successive indicazioni delle competenti Autorità sanitarie.
Sulla base delle esigenze che potranno manifestarsi, potranno essere emanate, da parte della Regione Piemonte, indicazioni più restrittive o interpretazioni operative.
 

Allegato 4

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIPRESA DEL TRASPORTO PUBBLICO A PIENO CARICO
 

Torino, 08 luglio 2020


Alla luce della richiesta pervenuta dall'Assessorato Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile. Personale e organizzazione in data 26/06/2020 inerente la possibilità di superare l'obbligo di distanziamento fisico sui mezzi di trasporto pubblico,
richiamate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative perii contenimento della diffusione dei covid-19 nel settore del trasporto pubblico", di cui all'allegato n. 15 al medesimo DPCM 11 giugno 2020, nonché dalla circolare del Ministero della Salute prot. 14916 del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo. nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2
visto il parere sulla tematica espresso dal Comitato Tecnico Scientifico con nota prot. n. 1352/UC/OTP del 25.06.2020 ;
visto il parere sulla tematica espresso sulla tematica dal Gruppo di lavoro istituito con DGR 20 aprile 2020 n.1-1252 in data 29.06.2020 valutato che sulla base di quanto riportato nel report settimanale n.6 Monitoraggio Fase 2, che riguarda i dati relativi alla settimana 15-21 giugno 2020, validato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 la situazione regionale risulta sotto controllo per tutti gii indicatori previsti per la gestione dell'epidemia;
tenuto conto che anche i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID-19, svolto dal servizio regionale di epidemiologia e dal SEREMI, per le giornate del 24-25-26 giugno, evidenziano un trend in linea con quello dei report precedenti;
si conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con il superamento dell'obbligo del distanziamento fisico sui mezzi di trasporto pubblico regionale/locale, nel rigoroso rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, dell'istituto Superiore di Sanità e delle seguenti misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2, ritenute necessarie per consentire la ripresa del trasporto a pieno carico nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale:
> deve essere garantita un'adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
> devono essere garantite entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
> tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina dì comunità) all'interno dei mezzi;
> i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani;
> il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in -modo stabile l'apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di area naturale o mediante l'apertura prolungata delle porte nelle soste dei mezzi. Per quanto riguarda i treni, si suggerisce di eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, a! fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie.
> deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi-di trasporto (almeno ad ogni fine corsa di andata/ritorno, usufruendo delle squadre di pulizia operative nella stazione principale) con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'istituto Superiore di Sanità;
> la seduta deve essere utilizzata dall'utente esclusivamente a tali fini di seduta da parte del singolo utente, senza collocazione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.
Nel rispetto delle misure di cui sopra e di ogni ulteriore misura che l'Ente gestore possa ritenere necessaria per la riduzione del rischio di infezione, può essere consentita l'occupazione del 100% dei posti complessivi "seduti" per I quali II mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11.06.2020.
Resta non consentita al momento la presenza di passeggeri in piedi.
IL presente parere sostituisce il precedente emesso in data 30/06/2020.
Sulla base delle esigenze che potranno manifestarsi, potranno essere emanate, da parte della Regione Piemonte, indicazioni più restrittive o fornite ulteriori interpretazioni operative.
 

Allegato 5

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/116/CR4/COV19 C6
 

PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA
 

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra a partire dal 26.06.2020. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in finizione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.
L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.
Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e / ’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di alba nazionalità colletta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere bonacce, bottiglie, bicchieri)
mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzatine e macchine utilizzate per l’esercizio fisico; tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la finizione di ricircolo dell’aria, in ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso rimpianto, e va garantita la pulizia, ad impianto felino, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in finizione continuata l’estrattore d’aria.


Roma, 25 giugno 2020