Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza 11 agosto 2020, n. 38
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19”; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal DL n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell'08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 7 dell'08/03/2020, n. 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, nn. 12 e 13 del 25/03/2020, nn. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020, n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020 e relativa nota esplicativa, n. 21 del 03/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 23 del 17/05/2020, n. 24 del 19/05/2020, n. 25 del 23/05/2020, n. 26 del 29/05/2020, n. 27 del 02/06/2020, n. 28 del 07/06/ 2020, n. 29 del 14/06/2020, nn. 30 e 31 del 04/07/ 2020, nn. 34 e 35 del 15/07/2020, n. 36 del 31/07/2020 e n. 37 del 09/08/2020;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. n. 83/2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19”, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020 e del 14 luglio 2020 e i relativi allegati;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020 del 1 agosto 2020;
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e relativi allegati;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020,
VISTO l'art.12- citato del DPCM 7 agosto 2020, giusta il quale “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.
VISTO l'art. 1, comma 6, lettera n) del DPCM 7 agosto 2020, giusta il quale “le Regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabile un diversa data di ripresa delle attività, nonché un numero diverso di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”;
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
RITENUTO di dover adottare, con propria ordinanza, le necessarie misure di cautela volte a contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars-CoV-2, conseguente alla mutata regolamentazione della circolazione delle persone da/e per la Sardegna;
RITENUTO che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale e che, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;
RITENUTO che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio sardo consenta di mantenere aperte le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all'intrattenimento (in particolare serale e notturno), seppure subordinatamente al costante monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica,
ACQUISITO in data odierna, il parere espresso sulla presente ordinanza dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n.17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020;
VISTO l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Sardegna in data 11 agosto 2020 nel quale si impegna la Giunta regionale a valutare l'opportunità di adottare atti idonei a rendere possibile l'apertura di discoteche e locali da ballo;
VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;
 

ORDINA

 

Art. 1) Continuano ad essere consentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all'intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all'aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono alla pista da ballo. Tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 07 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 06 agosto 2020, allegato 1 del DPCM del 7 agosto 2020.

Art. 2) I soggetti gestori dei locali nei quali si svolgono le attività di cui all'art. 1 sono tenuti a:
- garantire percorsi differenziati per l'ingresso e le uscite, che consentano il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la fila;
- eseguire la misurazione della temperatura corporea all'ingresso;
- tenere a disposizione erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- igienizzare costantemente le superfici con le quali entrano in contatto gli avventori e, specialmente, i servizi igienici;
- utilizzare dispositivi monouso per la somministrazione di alimenti e bevande;
- contenere gli accessi al locale in misura non superiore al 70% della capienza autorizzata nella licenza;
- comunicare alla Stazione del CFVA competente per territorio il programma delle serate con i rispettivi orari di inizio e conclusione delle stesse, con cadenza almeno settimanale.

Art. 3) Il CFVA concorre con i corpi di Polizia locale e le forze dell'ordine alle attività di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza;

Art. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente ordinanza;

Art. 5) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti fino al 31 agosto 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas