Categoria: 2020
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Tipologia: CCNL
Data firma: 14 luglio 2020
Validità: 15.07.2020 - 14.07.2023
Parti: Unimpresa e Confail
Settori: Servizi, Centri servizi, call center ecc.
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2 - Classificazione del personale
Art. 3 - Deroghe alla classificazione
Art. 4 - Automatismi di carriera
Art. 5 - Mansioni di attesa
Titolo III - Quadri
Art. 6 - Declaratoria
Art. 7 - Orario part-time speciale per Quadri
Art. 8 - Formazione e aggiornamento
Art. 9 - Assegnazione della qualifica
Art. 10 - Polizza assicurativa
Art. 11 - Indennità di funzione
Titolo IV Assunzione ordinaria
Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Documentazione
Art. 14 - Periodo di prova
Titolo V - Contratto di apprendistato
Art. 15 - Definizione
Titolo VI - Mercato del lavoro
Art. 16 - Lavoro a tempo determinato
Art. 17 - Contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto
Art. 18 - Contratti a termine per studenti di scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari
Art. 19 - Somministrazione di lavoro - Definizione
Art. 20 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 21- Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 22 - Obblighi di informazione
Art. 23 - Diritti dei lavoratori somministrati
Art. 24 - Lavoro intermittente
Art. 25 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Art. 26 - Contratto di reimpiego
Art. 27 - Gestione delle controversie
Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 28 - Orario normale settimanale
Art. 29 - Disposizione per i lavoratori in reperibilità
Art. 30 - Flessibilità dell'orario
Art. 31 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 32 - Fissazione dell'orario
Art. 33 - Lavoratori discontinui
Titolo VIII - Part-time
Art. 34 - Rapporto a tempo parziale
Art. 35 - Trasformazione del rapporto
Art. 36 - Riproporzionamento
Art. 37 - Lavoro supplementare
Art. 38 - Clausole flessibili ed elastiche - Computo dei lavoratori a tempo parziale
Art. 39 - Mensilità supplementari
Art. 40 - Preavviso
Titolo IX - Lavoro straordinario
Art. 41 - Norme generali
Art. 42 - Maggiorazione lavoro straordinario
Titolo X - Lavoro a turni
Art. 43 - Definizione del campo di applicazione
Art. 44 - Orario di lavoro
Art. 45 - Reperibilità
Art. 46 - Sostituzione del lavoratore turnista
Art. 47 - Indennità
Titolo XI - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 48 - Riposo settimanale
Art. 49 - Festività
Art. 50 - Retribuzione prestazioni festive
Art. 51 - Retribuzione prestazione nel giorno di riposo settimanale
Art. 52 - Permessi retribuiti
Titolo XII - Congedi - Diritto allo studio aspettativa
Art. 53 - Congedo per le donne vittime di violenza
Art. 54 - Congedi retributivi
Art. 55 - Congedo matrimoniale
Art. 56 - Diritto allo studio
Art. 57 - Chiamata alle armi - computo nell’anzianità di servizio
Titolo XIII - Ferie
Art. 58 - Ferie
Art. 59 - Determinazione periodo di ferie
Titolo XIV - Missioni e trasferimenti
Art. 60 - Missioni
Art. 61 - Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XV - Malattie e infortuni
Art. 62 - Malattia
Art. 63 - Periodo di comporto
Art. 64 - Trattamento economico di malattia
Art. 65 - Infortunio
Art. 66 - Trattamento economico di infortunio
Art. 67 - Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 68 - Festività
Art. 69 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortuni

 

Art. 70 - Tubercolosi
Art. 71 - Sicurezza sul lavoro
Titolo XVI - Gravidanze e puerperio
Art. 72 - Congedo di maternità e paternità
Art. 73 - Congedo parentale
Art. 74 - Congedo parentale a ore
Art. 75 - Permessi per assistenza
Titolo XVII - Sospensione
Art. 76 - Sospensione
Titolo XVIII - Anzianità di servizio
Art. 77 - Decorrenza anzianità di servizio
Titolo XIX - Passaggi di qualifica
Art. 78 - Mansioni del lavoratore - Cambiamento di mansioni
Art. 79 - Modificazioni tecnologiche
Art. 80 - Passaggi di livello
Art. 81 - Scatti di anzianità
Titolo XX - Trattamento economico
Art. 82 - Normale retribuzione
Art. 83 - Retribuzione di fatto
Art. 84 - Retribuzione mensile
Art. 85 - Quota giornaliera
Art. 86 - Quota oraria
Art. 87 - Paga base conglobata
Art. 88 - Assorbimenti
Art. 89 - Prospetto paga
Titolo XXI - Mensilità supplementari
Art. 90 - Tredicesima mensilità
Art. 91 - Quattordicesima mensilità
Titolo XXII - Indennità’ disagio e prestazioni speciali
Art. 92 - Campo di applicazione
Art. 93 - Indennità mensa
Art. 94 - Indennità valori
Art. 95 - Indennità vestiario
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 96 - Recesso ex Art. 2118 c.c.
Art. 97 - Recesso ex. Art 2119 c.c.
Art. 98 - Normativa
Art. 99 - Licenziamento simulato
Art. 100 - Preavviso e Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 101 - Trattamento di fine rapporto
Art. 102 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 103 - Dimissioni
Art. 104 - Dimissioni per matrimonio
Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 105 - Obblighi del prestatore di lavoro
Art. 106 - Divieti
Art. 107 - Giustificazioni delle assenze Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 108 - Provvedimenti disciplinari
Art. 109 - Codice disciplinare
Art. 110 - Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXV - Responsabilità civili e penali
Art. 111- Assistenza legale
Titolo XXVI - Relazioni sindacali
Art. 112 - Relazioni nazionali - Relazioni regionali -Rappresentanze sindacali unitarie - Assemblea - Delegato provinciale - Deleghe sindacali.
Titolo XXVII - Ente bilaterale e formazione continua
Art. 113 - Ente bilaterale nazionale EBINPMI - Finanziamento dell'Ente bilaterale
Titolo XXVIII - Composizione delle controversie
Art. 114 - Composizione delle controversie
Art. 115 - Commissione di certificazione
Art. 116 - Collegio arbitrale
Art. 117 - Clausola compromissoria
Art. 118 - Commissione paritetica nazionale
Art. 119 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 120 - UNI.CO.AS.CO.
Titolo XXIX - Contrattazione di secondo livello
Art. 121 - Contrattazione integrativa - Procedure per l’attuazione della contrattazione integrativa
Titolo XXX - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 122 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 123 - Pari opportunità
Art. 124 - Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 125 - Aspettativa per tossico-dipendenza
Art. 126 - Aspettativa per alcoolismo
Art. 127 - Tutela dei genitori di portatori di handicap
Art. 128 - Mobbing
Titolo XXXI - Telelavoro - Lavoro agile - Smart working
Art. 129 - Campo di applicazione Comunicazione dell’accordo
Titolo XXXII Archivio contratti - Durata del contratto - Norme finali

Art. 130 - Archivio contratti
Art. 131 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 132 - Fondo interprofessionale perla formazione continua
Art. 133 - Assistenza Sanitaria integrativa
Art. 134 - Previdenza Complementare
Allegati: Allegato 1; Allegato 2.


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dei centri servizi, delle imprese esercenti servizi di informatica e telecomunicazioni, call center, imprese in outsourcing, delle agenzie di servizi per pratiche amministrative, delle società tra professionisti, di arti grafiche e design, di marketing e comunicazione, delle risorse umane e recruiting, dagli studi professionali non organizzati, dai centri elaborazione dati sotto qualsiasi forma giuridica costituite compresa la forma cooperativa.
Periodo di validità dal 15 luglio 2020 al 14 luglio 2023

Il giorno 14 luglio 2020 in Roma presso la sede di Unimpresa sita in via Pietro Cavallini 24, a conclusione delle trattative avviate il 09 settembre 2019 e dei successivi incontri, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese, con sede legale c direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Unimpresa - Federazione Nazionale Commercio e Servizi, con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24, […], e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], è stato stipulato il presente CCNL per il personale dipendente del centri servizi, delle imprese esercenti servizi di informatica e telecomunicazioni, cali center, imprese in outsourcing, delle agenzie di servizi per pratiche amministrative, delle società tra professionisti, di arti grafiche e design, di marketing e comunicazione, delle risorse umane e recruiting dagli studi professionali non organizzati, dai centri elaborazione dati sotto qualsiasi forma giuridica costituite compresa la forma cooperativa, composto da 32 titoli e 134 articoli.

Nota congiunta -allegati
Nella sfera di applicazione del presente contratto rientrano gli accordi sindacali sottoscritti dalle parti in materia di:
1. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 17/10/2019;
2. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 23/10/2019;
3. Accordo interconfederale sulle relazioni sindacali;
4. Accordo interconfederale in materia di apprendistato Artt. 43 e 45 Decreto legislativo 81/2015;
5. Accordo interconfederale per l'attuazione del disposto del Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
6. Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali.
7. Protocollo d’intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti;
8. Accordo Interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11 comma 4 della Legge 24/6/1997 n. 196;
9. Accordo interconfederale per la disciplina dei minimi contrattuali conglobati nelle tabelle economiche dei CCNL già sottoscritti da Unimpresa e Confail;
10. Accordo interconfederale per la disciplina dei contributi per il finanziamento degli Enti Bilaterali Nazionale costituiti da Unimpresa e Confail;
11. Accordo interconfederale per l’individuazione degli istituti contrattuali per l’erogazione dei premi di produttività nei CCNL sottoscritti da Unimpresa e Confail;
12. Accordo interconfederale per la disciplina del lavoro autonomo non imprenditoriale “Lavoro agile- ai sensi del capo II art 18 della legge n. 81 del 22 maggio 2017;
13. Accordo Interconfederale sul comportamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro del 23/03/2020;
14. Accordo interconfederale per contributi UNI.CO.AS.CO. del 10/06/2020.

Premessa
[…]
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, si impegnano a esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
[…]
Campo di applicazione
Il presente CCNL disciplina In maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo Indeterminato e a tempo determinato, per i dipendenti dei Centri di servizi, delle società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, degli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi, delle agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative per le imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi.
[…]
Le Parti, firmatarie del presente CCNL. in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera I) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E-Learning.
Il presente CCNL decorre dal 15.07.2020 e scade il 14.07.2023

Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutti i Centri di servizi cosi come Indicati nel titolo qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente:
a) Centri servizi di informatica e telecomunicazioni;
b) Centri servizi risorse umane e recruiting;
c) Centri servizi di arti grafiche e design;
d) Centri servizi di elaborazione dati contabili;
e) Centri servizi di elaborazione cedolini paghe;
f) Centri servizi di elaborazione data entry;
g) Centri servizi di elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
h) Centri servizi di elaborazione per il commercio e/o artigianato;
I) Centri servizi di elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing);
j) Centri servizi di elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
k) Centri servizi di elaborazione dati operanti come Internet Provider;
l) Centri servizi di elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità online (customer care);
in) Centri servizi di elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call - Center);
n) altri centri servizi che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie;
o) ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuale dall'art. 10, L. n. 183/2011, che svolgono:
1. attività riconducibili a quelle specifiche dei Centri servizi;
2. attività di tipo economico-amministrativo e tecnico, diverse dalle attività dei centri servizi;
3. agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi;
4. alle agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative;
5. alle imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi.
Le Parti precisano che il contratto è applicabile a tutti i lavoratori, sia con contratto di lavoro
subordinato che a progetto, con o senza partita IVA.

Titolo II - Classificazione del personale
Art. 5 - Mansioni di attesa

I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
1. Custode;
2. Portiere;
3. Centralinista;
al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.

Titolo V - Contratto di apprendistato
Art. 15 - Definizione

Il contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, è un contratto finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
La regolamentazione dell'apprendistato è demandata al protocollo per l'apprendistato firmato dalle parti in data 22 ottobre 2018.

Titolo VII - Mercato del lavoro
Art. 16 - Lavoro a tempo determinato

[…]
Nelle Imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia I lavoratori a tempo Indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti, cosi come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
[…]

Art. 19 - Somministrazione di lavoro - Definizione
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o de con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.lgs. n. 276/20 a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, I quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Art. 20 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Le parti convengono che l’utilizzo di lavoratori somministrati a tempo determinato non potrà superare in ciascuna unità produttiva il 10% dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati. La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell’attivazione dei singoli rapporti. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Sono esclusi dal computo, invece, i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. […]

Art. 21 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo Indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo Indeterminato esclusivamente lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Art. 22 - Obblighi di informazione
L’impresa utilizzatrice deve comunicare ogni dodici mesi, anche per il tramite dell’associazione datoriale alle RSU/RSA e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati […]

Art. 23 - Diritti dei lavoratori somministrali
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 20 e 21 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
[…]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell’impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. […]

Art. 25 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. […]

Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 28 - Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, I riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Al secondo livello di contrattazione aziendale e provinciale/regionale potranno essere raggiunte intese sulle materie riguardanti turni o nastri orari.

Art. 29 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità
I Centri servizi per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
[…]
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
[…]

Art. 30 - Flessibilità dell'orario

Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. […] L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]

Art. 33 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice atte custodia addetto prevalentemente alle mansioni di:
l. usceri
2. inservienti
3. fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli è fissata nella misura di 40 ore settimanali.

Titolo VIII - Part-time
Art. 35 - Trasformazione del rapporto

[…] I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, debitamente certificate, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. In caso di malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, L n. 104/1992, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno In rapporto a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.[…]

Titolo IX - Lavoro straordinario
Art. 41 - Norme generali

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orar fissato dal presente contratto. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 100 ore annue. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento.

Titolo X - Lavoro a turni
Art. 44 - Orario di Lavoro

I Centri servizi ricompresi nel campo di applicazione possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili. […]

Art. 45 - Reperibilità
I Centri servizi per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità. La richiesta dell'azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un'apposita comunicazione di servizio. La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio. […]

Art. 46 - Sostituzione del lavoratore turnista
Al fine di garantire la copertura del servizio in caso di improvvisa mancanza di un turnista con un preavviso inferiore a 12 ore, l’azienda potrà richiedere al lavoratore del turno precedente e al lavoratore del turno successivo, l'effettuazione di una fascia di lavoro straordinario pari all’intero turno mancante. Fermo restando il divieto di richiedere una prestazione lavorativa superiore alle 12 ore consecutive. I lavoratori che effettueranno la copertura straordinaria del turno avranno diritto al pagamento dello straordinario ed al riconoscimento di un permesso retribuito di 8 ore da fruirsi in accordo con l'azienda entro I successivi 4 mesi.

Art. 47 - Indennità
[…]
Le aziende per l'applicazione di quanto previsto nel presente titolo, in particolar modo per la definizione dell'articolazione dei turni, dovranno sottoscrivere un accordo con la RSU/RSA, o in mancanza con le organizzazioni provinciali firmatarie del presente CCNL Copia degli accordi va inviata all’ente bilaterale il quale effettuerà un controllo di conformità di legge e contrattuale.

Titolo XI - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 48 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale di norma coincidente nella giornata della domenica o in altra giornata se comunicato dall'azienda per iscritto all’atto dell'assunzione nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 51- Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 82 fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XII - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 53 - Congedo per le donne vittime di violenza

La lavoratrice inserita nei percorsi relativi alla violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5-bis, L n. 119/2013, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. Analogamente, le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle ipotesi sopra previste, hanno diritto alla sospensione del rapporto per un massimo di tre mesi. […]

Titolo XIII - Ferie
Art. 59 - Determinazione periodo di ferie

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante II turno di ferie assegnatogli.

Titolo XV - Malattie e infortuni
Art. 65 - Infortunio

Così come previsto dal Decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma o, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno. Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali I Centri servizi sono tenuti ad assicurare presso l’Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi Infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art.105.
[…]

Art. 71 - Sicurezza sul lavoro
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti alla sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, si rimanda agli accordi sottoscritti dalle Parti in data 9 Aprile 2008. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett g) del D.Lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i.. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. La formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nell’ambito dei lavori dell'organismo Bilaterale Nazionale, EBINPMI, le parti si Impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all’OPN e, attraverso quest’ultimo, agli OPR ed OPT Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera I) "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.
Riunioni Periodiche
In applicazione dell'art. 11 del D.lgs. 626/94 e s.m.i, le riunioni periodiche, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le Regioni Autonome e per le Province Autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Titolo XVI - Gravidanza e puerperio
Art. 72 - Congedo di maternità e paternità

Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto Indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per I tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]

Art. 75 - Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. […]

Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 97 - Recesso ex art. 2119 c.c.

Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). […] A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
a) il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
b) l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[..]
e) il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
f) l'esecuzione, senza permesso di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi;
g) il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti, motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[…]

Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 105 - Obblighi del prestatore di lavoro

[…]
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa. Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi. È altresì obbligatorio il della D.lgs. 196/2003 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza sensibili dei propri colleghi.

Art. 106 - Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l'orario prese non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda. Non è consentito al personale allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 108 - Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 82;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
a) ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'animo della trattenuta;
b) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nel confronti del lavoratore che:
a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
c) commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[…]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
c) grave violazione degli obblighi di cui all'art. 105;
d) infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal D.lgs. 81/08;
[…]
g) la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[…]

Titolo XXVI - Relazioni sindacali
Art. 112 - Relazioni Nazionali

[…]
Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - cosi come delineate negli accordi Interconfederali sottoscritte dalle Parti.
Assemblea
Nei Centri servizi con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l'azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, mettere a disposizione un locale idoneo.
Delegato Provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da Centri servizi con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso i centri servizi con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[…]

Titolo XXVII - Ente bilaterale e formazione continua
Art. 113 - Ente Bilaterale EBINPMI

Premessa
[…]
L'Ente EBINPMI ha le seguenti finalità:
a) promuovere e attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
b) realizzare corsi di formazione professionali;
c) sviluppare studi e pubblicazioni specifiche per particolari materie (lavoro delle donne, orari di lavoro, sicurezza e ambiente);
d) svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
e) ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
f) emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
g) esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a
determinato e/o contralto a tempo parziale;
h) realizzare iniziative di carattere sociale;
i) istituire un comitato di vigilanza nazionale;
j) promuovere Iniziative In materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
k) favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
l) seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
m) istituire un Osservatorio per II monitoraggio delle dinamiche del lavoro al livello aziendale e territoriale;
n) progettare e valutare l'opportunità di creare forme di sostegno al reddito e altri sostegni previdenziali e assistenziali;
o) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale Nazionale - EBINPMI - è dotato di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale EBINPMI - sono composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
[…]

Titolo XXIX - Contrattazione di secondo livello
Art. 121 - Contrattazione integrativa

[…]
Livello regionale, provinciale e aziendale.
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le Parti sindacali firmatarie del presente CCN1 e la direzione aziendale associata ad Unimpresa. La contrattazione aziendale potrà essere demandata RSA/RSU con semplice comunicazione scritta alla controparte. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta scritta del Sindacato cui gli stessi appartengono. In caso di imprese che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA/RSU potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione di 2° livello riguarderà istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
[…]
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate le seguenti materie:
a) Territoriale:
1. rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili;
2. determinazione della Indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL;
3. articolazione e strutturazione dell’orario di lavoro settimanale per il personale, viaggiante e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multi periodali;
4. approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo;
5. programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale anche in forma E-Learning;
[…]
10. la sottoscrizione dei "contratti di prossimità', potranno essere formalizzati a livello regionale, provinciale e aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
b) Aziendale
1. definizione turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme di flessibilità;
3. part time;
4. contratti a termine;
5. gestione delle crisi aziendali;
6. organizzazione delle ferie;
7. innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;
8. individuazione delle figure professionali oggetto di stipula di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa e relativo compenso così come previsto del presente contratto;
9. tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
11. Welfare Aziendale;
12. Formazione 4.0.
13. Contratti di solidarietà espansiva e difensiva, così come previsto dal D.Lgs 148/2015 lobs Act;
14. Assegnazioni a mansioni inferiori, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali.
[…]

Titolo XXX - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 123 - Pari Opportunità

In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'eccesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Art. 124 - Molestie sui luoghi di lavoro
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Le Parti richiamano la massima attenzione sul fenomeno dello Stalking, cosi come identificato dal D.L 23 febbraio 2009, numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009.

Art. 128 - Mobbing
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo. A tal fine le Parti delegano l'Ente Bilaterale ad Individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.

Titolo XXXI - Telelavoro - Lavoro agile - Smart working
Le Parti convengono di applicare quanto previsto dall'Accordo Interconfederale dell’11 maggio 2020 allegando, come parte integrante del presente CCNL, il testo base di un verbale di accordo (Allegato 1) e l'informativa sulla sicurezza nel lavoro agile (Allegato 2)

Art. 129 - Campo di applicazione
Premessa
Le Parti hanno Inteso dare immediata definizione e distinzione tra il Telelavoro e il Lavoro Agile o Smart Working.
Telelavoro
Dal punto di vista dell’inquadramento giuridico si distingue il telelavoro in:
• Telelavoro autonomo: il lavoratore svolge una prestazione personale a distanza per conto di un committente, senza vincolo di subordinazione e in maniera completamente autonoma utilizzando propri strumenti informatici.
• Telelavoro parasubordinato: il lavoratore presta, a favore di un committente, la propria opera continuamente e in modo coordinato organizzando però autonomamente il lavoro. La P.A. non contempla questa modalità di telelavoro.
• Telelavoro subordinato: il lavoratore è assoggettato al controllo e alle direttive del datore di lavoro, il quale decide sull'hardware da Impiegare, il software da installare, gli orari di lavoro, il tipo di collegamento telematico, le procedure da seguire. Il telelavoro subordinato è l'unica modalità attualmente regolata con norme legislative (P.A.) o con Accordi (Imprese private).
Definizione di telelavoro.
1. Per telelavoro non s’intende un autonomo contratto di lavoro, bensì una prestazione lavorativa effettuata regolarmente dal lavoratore al di fuori della sede di lavoro (lavoro a distanza), con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
2. Il telelavoro è disciplinato, unicamente per i contratti di lavoro subordinato distintamente sia per il settore pubblico che per quello privato.
3. per l‘Amministrazione pubblica il telelavoro è "la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce”.
4. Per l'impresa privata il telelavoro “costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
Tipologia del Telelavoro.
In base al luogo in cui si svolge la prestazione il telelavoro è così classificato:
1. Telelavoro a domicilio (home office):
a) Il lavoratore (teleworker) dispone presso la propria abitazione di un ambiente attrezzato tecnologicamente per svolgere in modo efficace e autonomo la prestazione lavorativa. La postazione di telelavoro, generalmente, è installata e collaudata a spese del datore di lavoro.
2. Telelavoro mobile (working out):
b) Il lavoro viene svolto in luoghi diversi (sede dei clienti, abitazione, albergo ecc.) avvalendosi dell’uso di personal computer, telefono cellulare, fax ecc.
3. Telelavoro remotizzato (telecentri/telecottage):
c) Il lavoro viene effettualo in "strutture satelliti", lontane dalle sedi centrali, dotate delle tecnologie ICT più recenti. Queste strutture possono essere utilizzate contemporaneamente anche da più imprese, sia private che pubbliche.
4. Telelavoro office to office:
d) Il lavoratore opera in un ufficio tradizionale, ma fa parte di un gruppo di lavoro (workgroup) sparso nel mondo, i cui membri interagiscono tra loro tramite internet o tecniche groupware.
5. Teleimpresa (distance work enterprise):
e) L'impresa (virtuale) opera esclusivamente, o prevalentemente, in rete offrendo i suoi prodotti o i suoi servizi in qualsiasi parte del mondo.
Tipologia di orario di lavoro del Telelavoro.
1. Telelavoro a tempo pieno: il lavoro si svolge ad orario completo on line;
2. Telelavoro parziale (o alternato): il lavoro viene svolto quotidianamente (o settimanalmente) parte a domicilio o in struttura decentrata e parte in azienda;
3. Telelavoro discontinuo: riguarda soprattutto i dirigenti che possono decidere quando e dove lavorare.
Lavoro Agile o Smart Working
Dal punto di vista dell’inquadramento giuridico la Legge 22 maggio 2017, n. 81 Capo II articolo 18 e seguenti, distingue il Lavoro Agile in:
• Lavoro Agile subordinato pubblico e privato. Lavoratore che mediante accordo organizza il lavoro per obiettivi, fasi o cicli di lavoro senza precisi vincoli di orario o di lavoro.
Definizione di Lavoro Agile.
1. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa entro i limiti di orario di lavoro previsti dal CCNL di riferimento.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. L'accordo, relativo alla modalità di lavoro agile, stipulato per iscritto, disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, gli strumenti da utilizzare, i tempi di riposo e di lavoro, la disconnessione del lavoratore. L’accordo può essere a tempo termine o indeterminato. […]
Definizione e campo di applicazione.
1. Il telelavoro e il Lavoro Agile costituiscono una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori e i lavoratori agili (smart workers).
Scelta volontaria
1. Il telelavoro e il Lavoro Agile è una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione Iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo Impegno assunto volontariamente.
2. Nei casi in cui il lavoratore richiede l'accesso al telelavoro o lavoro agile per cause di
salute, di propria sicurezza, a salvaguardia della propria incolumità o altre cause che possono ledere la salute o la sicurezza della persona, il datore di lavoro è tenuto a concedere l’accesso al telelavoro o smart working, (leggi ordinanza del Tribunale di Grosseto del mese di aprile).
3. In tutti i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore o lavoratore agile le informazioni relative alla Direttiva 91/533/CEE, la specificità del lavoro da svolgere, la durata, se a tempo pieno o parziale considerando che le ore di lavoro sono quelle previste dal CCNL di riferimento, I tempi di pausa o distacco dai sistemi informatici, il/i giorni in cui il lavoratore è a disposizione nella sede di lavoro nei casi di contratto a tempo pieno, la consegna dell’hardware, del software inclusi antivirus, password, webcam e tutti gli altri dispositivi ritenuti Idonei dal datore di lavoro per garantire la sicurezza del dati aziendali e della protezione alla privacy del lavoratore. (Allegato 1)
4. Il Datore di lavoro provvede, inoltre, ad assicurare al telelavoratore o al lavoratore agile 1 contatti con i propri colleghi e con la RSA/RSU laddove presente.
5. Il datore di lavoro provvede anche ad una forma di assicurazione contro danni accidentali dei beni aziendali messi a disposizione.
6. Nel caso di Lavoro Agile, il lavoratore comunica anticipatamente al datore il/i luogo/luoghi esterni all'azienda dove svolgerà il lavoro assegnato.
7. In ogni caso il datore di lavoro deve fare riferimento al CCNL applicato per tutti gli altri istituti contrattuali, incluso il premio di produzione, che non possono in alcun modo o caso essere peggiorativi rispetto ai lavoratori in sede aziendale.
Condizioni di lavoro
1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro come individuato al precedente comma 2 dell’articolo 6, il telelavoratore o smart workers fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal CCNL applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. Tuttavia, al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro o del lavoro agile, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
[…]
Strumenti di lavoro
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita nell’accordo scritto di cui all’allegato 1 che è parte integrante del presente accordo interconfederale, in conformità di quanto previsto dalla legge; come ogni questione in materia di costi tenuto conto di quanto in tal senso previsto al successivo comma 5.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore o lo smart worker non facciano uso di strumenti propri.
3. Ove il telelavoro o lo smart working venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla proporzionale compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi al collegamento Internet, al consumo elettrico presunto e ad un buono parto giornaliero.
4. Il datore di lavoro fornisce il telelavoratore o smart worker dei supporti tecnici e software necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità di quanto in tal senso previsto dalla legislazione, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché del dati utilizzati dal telelavoratore o smart worker.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore o smart worker dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
7. Il telelavoratore o smart worker avranno debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet
8. Il lavoratore, nei casi previsti dal precedente comma 7, potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL di riferimento.
Salute e sicurezza
1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle Leggi in vigore a quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento e dall'Allegato 2 emanato dall’Inail di seguito riportato.
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore o smart worker delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video.
3. Il telelavoratore o smart worker è tenuto ad applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
4. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo, anche tramite webcam, in cui viene svolto il telelavoro, o lo smart worker nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 300/70 e del contratto collettivo di riferimento. Ove il telelavoratore o smart worker svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso.
5. Il telelavoratore o smart worker può chiedere ispezioni inerenti la salute e la sicurezza del posto di lavoro ove svolge il telelavoro o lo smart worker.
Organizzazione del lavoro
1. Nell’ambito del contratto collettivo e del contratto integrativo di riferimento e delle direttive aziendali, il telelavoratore o lo smart worker concorda con il datore di lavoro o suo incaricato la gestione e l’organizzazione del proprio tempo di lavoro e di disconnessione.
2. Il carico di lavoro ed 1 livelli di prestazione del telelavoratore o dello smart worker devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività similari nei locali dell’impresa.
3. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore o smart worker rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.
Diritti collettivi
1. I telelavoratori o smart worker hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda incluso il premio di produzione. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori e si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le Istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
2. I telelavoratori o smart worker sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente a quanto previsto dai Contratto Collettivo di riferimento.
3. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro o dello smart working conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Formazione
1. I telelavoratori o smart worker, fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione anche e-learning e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabile che svolgono attività similari o attinenti nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione nello sviluppo della carriera.
2. I telelavoratori o smart worker, ricevono una formazione specifica anche in forma e- learning, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore o dello smart worker ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
[…]
Verifica dell’attività lavorativa
1. il datore di lavoro o suo incaricato, attraverso lo strumento della webcam, ha diritto alla periodica verifica dell'andamento del lavoro assegnato al telelavoratore o allo smart worker alle medesime condizioni di verifica che il datore di lavoro farebbe con un lavoratore di pari mansione in presenza nei locali aziendali
2. Allo stesso modo di cui al precedente comma, il telelavoratore o smart worker ha diritto a dialogare con il Responsabile preposto per qualsiasi chiarimento Inerente il lavoro a cui è stato assegnato.
3. Nell’accordo scritto va indicato il responsabile aziendale che può procedere alla verifica e all’assistenza prevista nei precedenti commi 1 e 2.
4. Allo stesso modo, nell'accordo scritto va indicato il Rappresentante Sindacale Aziendale o Rappresentante Sindacale Unitario o il Rappresentante Sindacale Provinciale e il Rappresentante per la Sicurezza. In questo caso il telelavoratore o smart worker può collegarsi col proprio rappresentante sindacale o Rappresentante per la Sicurezza solo durante la pausa-disconnessione.
5. La webcam o strumento similare comunque idoneo a riconoscerne il volto, deve essere posizionato, in accordo col datore di lavoro o suo incaricato, in modo che sia visibile il volto del lavoratore.
6. La verifica da parte del datore di lavoro o suo incaricato, deve essere accompagnato da un codice di identificazione e da un contatempo diverso da quello della pausa- disconnessione e da altre cause Impellenti che possono accorrere al lavoratore costringendolo alla disconnessione temporanea. Il conta - tempo va comunque sempre previsto.
7. Gli strumenti informatici devono consentire tale operazione.
Comunicazione dell'Accordo
L'azienda dovrà entro il termine di una settimana dall'attivazione del telelavoro, fornire comunicazione ad EBINPMI per i soli fini statistici sull'estensione dell’applicazione di tale strumento di flessibilità.
La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore, durata dell’accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato ad EBINPMI che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi del D.lgs. 196/2003.