Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 7 settembre 2009
Parti: Cosat scarl e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea Cgil
Settori: Edilizia, Nuovi ospedali toscani
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Premessa
1. Relazioni sindacali
2. Normativa applicabile
3. Materie
4. Organizzazione del lavoro
 5. Mercato del lavoro e Formazione professionale
6. Sicurezza e prevenzione
7. Subappalti e forniture in opera
8. Logistica di cantiere

Accordo Quadro tra Cosat Società consortile a responsabilità limitata e Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil Nazionali e Regionali e Territoriali di Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato per la realizzazione dei "Nuovi Ospedali Toscani" delle Apuane, Lucca, Pistoia e Prato in Roma 7 settembre 2009

Il giorno 7 settembre 2009 presso la sede dell’Agi - Associazione Imprese Generali - Via Guattani 20, si sono incontrati
- la Cosat - Società consortile a responsabilità limitata
- l’Ance - Associazione Nazionale dei Costruttori Edili
- 1’Ance territoriale di Lucca, Massa, Pistoia e Prato
- l’Agi - Associazione Imprese Generali
e
- FeneaL Uil
- Filca Cisl
- Fillea Cgil
Nazionali e regionali
Presenti le rispettive strutture territoriali di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato

Premesso che
o Tra la regione Toscana, Aziende Sanitarie Regionali e Cgil, Cisl, Uil, Fillea, Filca, Feneal è stato sottoscritto in data 3 febbraio 2004 il protocollo d'intesa per la trasparenza, informazione, sorveglianza e la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera;
o La Regione Toscana ha approvato in data 13 luglio 2007 la Legge regionale n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
o II Sior - Sistema Integrato Ospedali Regionali -- ha affidato alla società di progetto Sat spa - costituita dalle Società Astaldi spa, Techint spa, Pizzarotti & c. spa - le attività di progettazione, costruzione e gestione dei “Nuovi Ospedali Toscani" delle Apuane, Lucca, Pistoia e Prato;
La Sat spa ha affidato alla Cosat. Scarl, costituite dalle Società Astaldi spa e Pizzarotti & c. spa, l’attività di progettazione esecutiva e costruzione dei quattro ospedali in questione;
o Società e OO.SS. individuano nel presente Protocollo un documento che impegna le parti, a decorrere dalla data di sottoscrizione, alla corretta applicazione degli argomenti di seguito trattati ma soprattutto determina una opportunità affinché il confronto costante tra Società e Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali sia realizzato con efficienza, con particolare attenzione ai problemi dell'occupazione, dell'organizzazione del lavoro, della struttura dei cantieri, della sicurezza ed igiene sul lavoro;
o Le parti sottoscrivono il presente accordo, impegnandosi reciprocamente a rispettarne i relativi contenuti e finalità ritenendo obbiettivo strategico la realizzazione e il collaudo delle opere entro i termini previsti dai contratti di affidamento, in un contestatile garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge;
o Tutte le imprese impegnate nella esecuzione dell'opera dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti normative di legge e dal contratto collettivo applicato in relazione alla categoria prevalente enunciata nel contratto di affidamento e nei relativi subappalti.
o Le parti si impegnano inoltre ad attivare sessioni di lavoro con tutti i soggetti istituzionali interessati al fine di garantire il rispetto della trasparenza, della legalità e della regolarità dei rapporti di lavoro.
In tale senso nel rispetto delle reciproche autonomie organizzative si ritiene utile attivare sinergie operative finalizzate al monitoraggio, controllo e vigilanza dell'attività per garantire il pieno rispetto delle regole ed un efficace contrasto ad eventuali tentativi di lavoro irregolare.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
- Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo d’intesa;
- Il presente protocollo d'intesa vincola le parti firmatarie al rispetto ed alla gestione in ogni livello come definito al successivo capitolo "Sistema di relazioni";
- Cosat Scarl sì impegna a vincolare i subappaltatori all'osservanza dei contenuti del presente documento, che sarà perciò allegato ai contratti.

1. Relazioni sindacali
In ordine ai temi oggetto di verifica ed informazione si conviene la seguente articolazione:

o Livello Nazionale e/o Livello Regionale
- Segreterie Nazionali e Regionali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil;
- La Cosat Scarl, con eventuale assistenza dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), dell’Associazione Imprese Generali (Agi) e dei rappresentanti delle società costituenti la società consortile.

o Livello territoriale e di singolo cantiere
- Segreterie territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil;
- Rappresentanze Sindacali/RSU di cantiere
- La Cosat Scarl, eventuali imprese subappaltatrici, con l'assistenza dell'Agi e/o delle Associazioni Territoriali competenti dell'Ance,

2. Normativa applicabile
Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione delle opere, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicabile.
In particolare, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:
• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili e Affini dei 18 giugno 2008;
• i Contratti Integrativi Provinciali per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del vigente CCNL edili del 18 giugno 2008.
• CCNL dei settori di appartenenza per i lavoratori occupati in imprese che non fanno parte del settore edile.

3. Materie
Livello Nazionale e/o Livello Regionale
Le parti si incontreranno, di norma semestralmente o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
- informazione sullo stato di avanzamento delle opere e sulle modalità organizzative delle stesse;
- programmazione cantieri e tempi di realizzazione, situazione occupazionale, fabbisogni professionali e formativi, turnover mobilità della forza lavoro;
- sistemi di qualità e qualificazione;
- incontri preventivi ed informazione sulla struttura dei subappalti;
- igiene, sicurezza e prevenzione infortuni; quadro generale degli stessi eventualmente verificatisi;
- eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale e di cantiere;
- stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli enti bilaterali contrattuali.

Livello territoriale e di cantiere
Le parti si incontreranno, di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a;
- verifica del trattamento economico e normativo;
- sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative del singolo cantiere e sulla forza lavoro complessivamente in essere;
- programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con le Scuole Edili;
- problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
- qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali;
- informazione preventiva circa le lavorazioni affidate in subappalto;
- conciliazione degli eventuali conflitti con definizione, nell'ambito di uno specifico incontro, da convocarsi entro 48 ore dall'insorgere della controversia stessa, durante le quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

4. Organizzazione del lavoro
La rilevanza delle opere sul territorio e la necessità di garantire tempi certi di realizzazione delle stesse, rende necessario il ricorso, nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto, e previo specifico confronto in sede sindacale con RSU/RSA e le OO.SS. Territoriali, a modelli gestionale ed organizzativi che prevedano anche il ricorso a lavorazioni su turni avvicendati e/o a ciclo continuo così come previsto dall'art. 5 del CCNL edilizio.
Le parti a livello regionale, verificati i flussi di provenienza dei lavoratori occupati, procederanno alla definizione di un accordo per lo spostamento periodico dei lavoratori dal luogo di lavoro a quello di residenza e viceversa, attraverso, laddove possibile operativamente, forme flessibili dell'orario di lavoro e relative compensazioni.

5. Mercato del lavoro e Formazione professionale
Le parti, convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale. In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, anche presso le imprese socie, l'assunzione della mano d'opera necessaria interesserà praticamente tutto il territorio nazionale, tenendo altresì conto delle esigenze occupazionali del personale già dipendente delle società, consorziate.
Le eventuali attività di formazione verranno svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio; i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.
In relazione all'impatto sociale dell'insediamento produttivo nel territorio, le parti valuteranno, altresì, la possibilità di favorire l'inserimento di lavoratori di prima occupazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di contratto in materia e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

6. Sicurezza e prevenzione
Le parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di regolarità del rapporto di lavoro costituirà un punto primario e qualificante dell’organizzazione di cantiere.
Nell'ambito di incontri periodici tra la Società e le OO.SS. Nazionali e Regionali, con cadenza, di norma, semestrale, saranno esaminati ed approfonditi toni riguardanti;
- le azioni di monitoraggio e prevenzione;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- l’attuazione dei piani di sicurezza; l'applicazione delle norme di cui al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
In relazione a quanto sopra la Società svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese subappaltatrici al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza.
La Società e le imprese subappaltatrici realizzeranno le opere ottemperando a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.
In particolare la Società, con propria struttura finalizzata:
- coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;
- assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento, nonché dei Piani Operativi redatti dalle imprese subappaltatrici;
- promuoverà con le imprese subappaltatrici la collaborazione e la reciproca informazione; - verificherà anche con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.
In conformità alle disposizioni di legge le partì verificheranno che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, verrà posta particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.
L'esercizio del diritto alla rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal CCNL, vena garantito a livello di singola impresa presente nelle fasi di realizzazione delle opere.
In questo ambito, le parti promuoveranno a livello territoriale (singolo cantiere) di concerto con gli altri soggetti imprenditoriali e di rappresentanza impegnati nella realizzazione delle opere, incontri con la presenza di tutti gli RLS istituendo a tal fine un coordinamento dell’attività del servizio di igiene e prevenzione. In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive.
Le parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento ed emergenza per la tutela della sicurezza nei cantieri.
Le parti altresì convengono di esaminare soluzioni operative che valorizzino l'attività coordinata dagli Enti Bilaterali preposti.
Ai lavoratori dell’opera verranno fomiti i DPI, ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro ad alta visibilità, sia estivo che invernale, nel pieno rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Territoriali.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolte in collaborazione con gli Enti Bilaterali competenti.

7. Subappalti e forniture in opera
Cosat Scarl si impegna ad inserire nei contratti per i subappalti clausole vincolanti al rispetto, da parte dei soggetti esecutori, delle norme in materia di sicurezza e degli adempimenti contrattuali e previdenziali derivanti da norme di legge, dei contratti collettivi di lavoro e dal presente accordo di concertazione. Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento nelle condizioni contrattuali di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi.
Le parti si impegnano a verificare che le imprese subappaltatrici dei lavori garantiscano i diritti dei propri dipendenti. Tale impegno si esplica nell'ambito degli incontri previsti o qualora si dovessero riscontrare delle violazioni la Società Cosat Scarl interverrà nei confronti del subappaltatore per far cessare immediatamente ogni atto o azione contraria ai principi, agli scopi e agli intenti del presente protocollo.
La Cosat Scarl, in attuazione ai protocolli d'intesa esistenti in ambito regionale, in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero ed alla sicurezza, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri diretti ed in subappalto. Ad ogni lavoratore, prima dell'accesso al cantiere, sarà consegnato un idoneo cartellino identificativo come previsto dal CCNL 18 giugno 2008 e dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, da tenere sempre ben esposto, con foto, numero progressivo ed impresa di appartenenza.
Quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.
Nell'ambito degli incontri periodici previsti con le Organizzazioni Sindacali, Nazionali, Regionali e Territoriali, la Società presenterà un quadro della forza lavoro presente nei siti lavorativi suddivisa fra diretti ed indiretti.
La Cosat Scarl all’inizio dei lavori promuoverà un incontro tra la medesima, i rappresentanti delle imprese subappaltatrici e i rappresentanti delle OO.SS.
Le parti si impegnano inoltre a far si che vengano verificate le seguenti condizioni;

a) Disciplina normativa e contrattuale dei subappalti.
È fatto obbligo ad ogni impresa edile ed affine di applicare a far applicare integralmente nei confronti di tutti ì lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dell'appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi del medesimo, vigenti nelle singole province competenti per luogo di lavoro, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile ed al Comitato Tecnico Paritetico, territorialmente competente.

b) Disciplina di salvaguardia delle condizioni economiche e contrattuali.
La Società Cosat Scarl, vincolerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dai subappalatori ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e la Cassa Edile. A tale scopo, la Società e le parti sociali territoriali verificheranno attraverso la Cassa Edile periodicamente o su specifica richiesta delle OO.SS., il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese subappaltatrici promuovendo, di concerto con altre rappresentanze imprenditoriali, gli enti preposti (Inps-Inail), la attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, alla Convenzione Inps - Inail - Casse Edili sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004 e al DM 24/10/2007.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità la Società applicherà nei confronti dei subappaltatori le misure di tutela contrattuali previste, nonché quelle contenute nel presente Protocollo.
Relativamente a forniture in opera di importo superiore a € 100 mila, Cosat Scarl verificherà preventivamente all'inizio dell'esecuzione del contratto la regolarità contributiva del fornitore rendendo conseguente comunicazione alle OO.SS. Territoriali.

8. Logistica di cantiere
Per quanto concerne la logistica saranno predisposti nelle aree di realizzazione dei singoli ospedali, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia, servizi adeguati al complesso delle maestranze presenti sulle opere. Per i lavoratori alle proprie dipendenze, che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del lavoro, verranno allestiti alloggiamenti di cantiere rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.
Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presente le vigenti normative applicabili e valutando le circolari interregionali con riferimento ai requisiti minimi per l’allestimento dei campi base. Verranno inoltre valutate, le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.
Non si esclude in alternativa il ricorso ad idonee strutture esterne sostitutive. Nel caso in cui non sia possibile allestire i campi base la Cosat Scarl in sede di stipula del contratto di subappalto richiederà una dichiarazione attestante la sistemazione presso idonee strutture ricettive dei lavoratori dipendenti della stessa impresa subappaltatrice.
Eventuali problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.
Le parti, a livello Regionale, verificati i flussi di provenienza dei lavoratori occupati, al fine di favorire i rientri degli stessi ai propri domicili, procederanno alla definizione di un apposito accordo in materia.
Per i lavoratori delle imprese subappaltatrici, la Società realizzatrice, verificherà che venga applicata la normativa in materia di servizi (alloggi, mensa, ambiente di lavoro) prevista dai CCNL di appartenenza, dal Contratto Integrativo Provinciale secondo quanto previsto ed indicato al punto 2) del presente accordo, e dalla Legge Regionale sull'approntamento dei Campi Base.
Saranno inoltre installate mense di cantiere in grado di fornire pasti caldi.
Nella suddetta area sarà messa a disposizione delle Federazioni Sindacali un locale a disposizione delle RSU e delle Federazioni Sindacali sottoscrittrici del presente accordo e un idoneo locale per lo svolgimento delle assemblee sindacali.