Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni centrali

All' Ufficio centrale ispettivo

Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco

Ai Comandi dei vigili del fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVVF
 

OGGETTO: Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

In riferimento alla circolare specificata in oggetto del 24 luglio u.s., che ad ogni buon fine si unisce in copia, si comunica che le recenti disposizioni normative (v. art. 263 del  , cosiddetto “Decreto Rilancio”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020) prevedono significative novità in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.
In particolare, la citata circolare evidenzia che la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle sole attività ritenute indifferibili ed urgenti e che non è più possibile esentare dal servizio quei dipendenti le cui attività non siano organizzabili in maniera agile, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Inoltre, è previsto che il lavoro agile sia applicato, fino al 31 dicembre 2020, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
Per quanto attiene al personale del CNVVF si dovrà tener conto in particolare delle esigenze di servizio, dell'organizzazione degli ambienti di lavoro e dei casi di fragilità sanitaria, fermo restando quanto già chiarito con nota di questo Ufficio prot. n. 6612 del 26 marzo u.s. circa il personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso che non può svolgere attività lavorativa in modalità agile in quanto assicura, mediante la propria prontezza operativa, servizi pubblici essenziali.
Al riguardo, si conferma che per il citato personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso continua ad applicarsi quanto disposto dalla nota prot. n. 7077 del 7 aprile u.s. di questo Ufficio e dalla nota prot. n. 8746 del 13 maggio scorso dell'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale in merito all'istituto della dispensa temporanea dal servizio di cui all'art. 87, comma 6, del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 15 ottobre p.v. con Delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020. Per tale fattispecie, in merito all'esposizione al rischio di contagio del personale interessato, si evidenzia comunque la necessità di aggiornare le relative valutazioni alla luce delle mutate condizioni della situazione epidemiologica in atto, in generale nel Paese e anche a livello locale.
Si soggiunge, altresì, che la circolare in argomento fa riferimento al Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico che supporta il Capo Dipartimento della protezione civile per l'emergenza Covid-19 e sottoscritto il 24 luglio u.s. con le parti sociali, a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici.
Pertanto, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continua ad applicarsi quanto diramato con note di questo Ufficio prot. n. 8830 del 14 maggio e n. 9520 del 25 maggio 2020, fatte salve eventuali necessità di aggiornamento alla luce del citato Protocollo.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)