Tipologia: Accordo
Data firma: 28 luglio 2020
Parti: Agenzia delle Entrate e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp, Usb-Pi, Confintesa-Fp
Comparti: P.A., Funzioni Centrali, Agenzia delle entrate
Fonte: fpcgil.it


Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” per lo svolgimento delle attività lavorative esterne

Il giorno 28 luglio 2020, si sono incontrati i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali firmatarie del CCNL Funzioni centrali

Premesso che:
- il 24 luglio u.s. è stato sottoscritto dal Governo e dalle OO.SS. il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validate dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19;
- in pari data il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha adottato la circolare n. 3/2020 che fornisce alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 263, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) che dispongono che:
“1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. ”
- a tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’Amministrazione organizza il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo e potenziando modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016- 2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 6, del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Centrali, il quale, alla lettera k), prevede che “sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro”;
Visto il successivo comma 7 del menzionato art. 7 del CCNL, che stabilisce che “Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere.....k)....”;
Visti l’Accordo del 30 aprile 2020 e il Protocollo del 3 maggio 2020 e le Linee Guida sulle misure di prevenzione e protezione adottate a seguito del D.P.C.M. 26 aprile 2020, tutt’oggi validi ed efficaci.
Visto il DPCM 14 luglio 2020 che ha prorogato fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al precedente DPCM 11 giugno 2020 confermando la validità dell’allegato 12 ''Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti dì lavoro fra il Governo e le parti sociali” approvato lo scorso 24 aprile 2020 e la validità all’articolo 3, comma 5, nella previsione "che nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 che, nell’ambito delle misure organizzative di prevenzione e protezione dell’articolo 87 del D.L. 18/2020 (Legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due, prevede l’esplicito riferimento alle previsioni del documento tecnico Inail "‘Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione ” in cui sono confermate le previsioni del Protocollo sia in merito alle trasferte sia in merito alle riunioni in presenza;
Tenuto conto degli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla normativa speciale in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008);
Ritenuto necessario garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, tutte le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
Vista la Metodologia per la redazione del protocollo di sicurezza finalizzato a garantire la “safety” del personale chiamato a svolgere le attività esterne attraverso lo strumento base della compilazione di una check list, da redigersi e specializzare, anche con le eventuali integrazioni ritenute necessarie, preliminarmente all’avvio dell’attività stessa;
Ribadita la necessità di promuovere modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire la più efficace erogazione di servizi, in periodo di emergenza;
Considerato che il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” detta l’esigenza che le amministrazioni si impegnino a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previste nello stesso protocollo ferme restanti le specifiche disposizioni adottate nel rispetto dell’autonomia delle singole Amministrazioni anche attraverso l’adozione di protocolli specifici di sicurezza;
Al fine di definire le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro per garantire la continuità dei servizi anche in relazione alle, seppur ridotte, attività esterne che le disposizioni di legge attribuiscono alla competenza dell’Agenzia delle entrate e per perseguire le finalità di cui al citato art. 263 d.l. n. 34/2020, così come convertito in L. n. 77/2020, e per adeguare l’operatività dell’Agenzia alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;
Convengono
1. Fino al 31 dicembre 2020, con riferimento alle attività esterne, cioè a tutte le attività svolte dal personale in luoghi estranei alle sedi dell’Agenzia stessa (Enti, Imprese, Società, Professionisti, ecc.) per ottemperare ai compiti istituzionalmente previsti, ciascun Datore di Lavoro deve procedere preventivamente ad un’efficiente ed efficace valutazione del rischio in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, in ordine alla classificazione dell’attività esterna, alle misure di prevenzione e protezione standard e di quelle specifiche legate alla singola attività da svolgere, anche utilizzando la Metodologia per la redazione del protocollo di sicurezza e la relativa check list;
2. La possibilità di effettuare attività lavorativa esterna è sempre subordinata ad una formale evidenza della necessità da parte del Datore di Lavoro di riferimento e al conseguente incarico alla trasferta e alla riunione da svolgersi in presenza presso il destinatario della visita. Qualora il datore di lavoro valuti, preventivamente all’avvio di una attività esterna o durante lo svolgimento di essa, l’insufficienza e/o l’impossibilità di adottare misure di sicurezza che garantiscano adeguata prevenzione, è legittimato a non dare seguito all’attività istituzionale esterna.
3. A tal fine ciascun Datore di Lavoro deve procedere mediante il coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS. territorialmente competenti alla redazione di un Protocollo di sicurezza con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dove devono essere
chiaramente indicate le misure di prevenzione e protezione individuate, esplicitando ogni necessaria informazione ai lavoratori coinvolti nella visita e riportando anche le procedure operative e gestionali da seguire.
4. Il Datore di lavoro è responsabile ai sensi delle vigenti norme delle modalità di effettuazione della valutazione del rischio e delle misure adottate per la prevenzione.
5. Ai fini della corretta individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per ogni specifica attività esterna, il Datore di lavoro tiene conto delle attività programmabili e coordinabili con il destinatario della visita, ispezione, controllo o sopralluogo, che consentiranno una preventiva cooperazione e/o coordinamento tra Agenzia e destinatario circa le misure di prevenzione e protezione da adottare, e di quelle non programmabili e quindi non coordinabili con il destinatario e che imporranno in tali circostanze un principio di cautela circa l’adozione di misure di prevenzione e protezione che tengano conto dell’impossibilità di conoscere preventivamene luoghi e condizioni di esercizio dell’attività lavorativa del destinatario della visita.
6. I seguenti punti individuano le condizioni e le misure di prevenzione e sicurezza obbligatorie che il datore di lavoro deve adottare per le attività esterne:
• classificazione del rischio contagio preventivabile sulla base del documento tecnico INAIL ed esclusione dall’effettuare le attività esterne che siano classificabili quale rischio superiore a quello “BASSO”;
• preliminare acquisizione, analisi e valutazione del protocollo di sicurezza anti-contagio del Soggetto destinatario della visita e conseguente adeguamento delle misure di sicurezza da adottare nel proprio protocollo relativo alla specifica attività esterna. Sarà compito e responsabilità del Datore di Lavoro adottare adeguate misure di prevenzione e protezione preliminarmente concertate con RSPP, MC e RLS;
• redazione di un protocollo anticontagio per la specifica attività di verifica con il dettaglio delle misure di prevenzione;
• valutazione e ponderazione del datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS dell’indice di contagio specifico rilevato dalle competenti autorità nell’ambito del territorio dove deve essere svolta l’attività esterna e per le giornate contestuali a quelle di svolgimento;
• i dipendenti per l'attività esterna sono prioritariamente individuati tra quelle che volontariamente hanno espresso la volontà ad eseguirle tenendo conto anche della rotazione degli stessi e dovranno:
- ricevere adeguata informazione preventiva (luogo di svolgimento dell'attività, protocolli sanitari vigenti, misure di prevenzione e protezione da attuarsi, misure generali di carattere igienico sanitario, uso dei DPI / presidi conferiti, ecc);
- essere dotati di mascherine monouso almeno FFP2 a marchio CE in numero minimo di 2 per ogni giornata di attività esterna;
- essere dotati di visiera facciale in PVC acetato flessibile a marchio CE, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo;
- dotazione personale di gel igienizzante per le mani;
- dotazione di prodotti igienizzanti per superfici (su approvazione di MC e SPP);
- obbligo durante ogni incontro dell'uso di mascherina;
- divieto di scambio e/o prestito di cancelleria, attrezzature, ecc;
- prioritariamente saranno utilizzate le macchine di servizio, ove presenti, opportunamente sanificate prima e dopo ogni utilizzo; in alternativa saranno concesse tante autorizzazioni all’utilizzo del mezzo proprio, quanti sono gli incaricati alle attività lavorative esterne. Ogni vettura dovrà essere utilizzata solo dal proprietario (se lo stesso volontariamente la mette a disposizione) e non potrà trasportare altri passeggeri.
7. Tutte le misure di prevenzione e protezione devono essere coerenti con l’accordo sottoscritto a livello di sede di contrattazione decentrata e nazionale e preventivamente condivise con il Medico Competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; il Datore di Lavoro potrà stabilire ulteriori misure da adottare che siano ritenute necessarie per poter svolgere con un adeguato livello di sicurezza l’attività. Se il Datore di lavoro, dopo il confronto con il Medico competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, individua quella attività esterna tra quelle non conformi ai protocolli sicurezza finora pattuiti tra le Amministrazioni e le Parti sindacali, potrà, autonomamente, decidere di non dare seguito alla stessa.
8. Qualora nel corso dell’attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi non preventivamente conosciuti o superiori a quelli individuati e preventivati nel protocollo di sicurezza specifico, deve darne comunicazione al datore di lavoro che disporrà l’immediata sospensione dell’attività esterna per riferire al medico competente, al responsabile del servizio di protezione e sicurezza ed agli RLS, al fine di valutare o meno una sua eventuale ripresa.
9 Il Datore di Lavoro deve tener conto delle eventuali segnalazioni che i lavoratori, al termine dell’attività esterna svolta, dovessero effettuare per adeguare le azioni intraprese adottando ogni ulteriore misura utile al miglioramento del livello di sicurezza.
10. Il personale che svolge le attività esterne può essere sottoposto volontariamente e su sua richiesta a test sierologici e/o tamponi - con costi a carico dell’Agenzia ~~ a seguito di una indispensabile valutazione della specifica attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo in relazione al numero di persone con cui si dovrà avere contatti e delle relative modalità di incontro), del contesto di svolgimento, della situazione epidemiologica locale nonché delle indicazioni eventualmente fornite dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Per tali misure è necessaria la dettagliata ed attenta valutazione del Medico Competente e del Servizio di Prevenzione e Protezione che potranno fornire anche le indicazioni sulle strutture a cui rivolgersi, fermo restante il potere decisionale del Datore di Lavoro.
11. Con riferimento al punto 12 dell’Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 30 aprile 2020 e al punto 10 del Protocollo d’intesa per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto il 3 maggio 2020 in relazione alla dotazione dei guanti monouso in nitrile, le parti concordano che tale dotazione non è più consigliata, visto che l’organizzazione mondiale della sanità e l’istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno rivisto i criteri di utilizzo dei guanti come dispositivi di protezione per limitare il contagio covid-19, in quanto il loro uso nei luoghi pubblici, anziché proteggere, può al contrario “aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”. Resta ferma la raccomandazione di rispettare il distanziamento fìsico.
12. Il personale continuerà ad essere informato e sensibilizzato, sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS), circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (un metro), all’uso delle mascherine fornite, nonché alla frequente pulizia delle mani.
13. In applicazione dell’art. 7, comma 7, del CCNL Funzioni Centrali, la contrattazione integrativa di sede territoriale procede all’avvio delle trattative finalizzate alla definizione dei criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito dal presente accordo. Alle RSU e OOSS territoriali dovrà essere fornito preventivamente il piano dei controlli esterni da eseguire (natura, quantità, tipologia di controllo).
14. Le parti rinviano per l’adozione di ulteriori misure di prevenzione e sicurezza, da parte del datore di lavoro, alla nota prot. n. 259030 del 10 luglio 2020 con cui l’Agenzia ha inviato una proposta di metodologia per la redazione del protocollo di sicurezza e la relativa check list, fermo restando l’obbligatorietà delle misure previste nel presente accordo.
15. In relazione agli obiettivi di budget di produzione 2020, le parti prendono atto che gli indicatori relativi agli interventi esterni presso la sede del contribuente sono neutralizzati fino al 31 dicembre 2020.
16. Per gli aspetti non regolati dal presente accordo, si applicano le previsioni dei protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo.

Roma, 28 luglio 2020