Regione Basilicata
Ordinanza 14 agosto 2020, n. 32
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di proroga dell'efficacia di misure regionali e ulteriori misure urgenti in materia di prevenzione dei contagi da COVID-19
B.U.R. 14 agosto 2020, n. 75
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVD-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;
VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (...)”, e in particolare l'articolo 2, comma 11, in base al quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario (...) il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell'articolo 1, comma 14, in base al quale “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell'articolo 1, comma 16, ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.”;
CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all'allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTA la circolare 20 maggio 2020 n. 22 dell'INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all'articolo 1, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 per effetto della quale l'importo massimo della sanzione per le condotte violative delle ordinanze regionali risulta fissato in euro mille in luogo di euro tremila;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve specifiche e diverse previsioni, dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 all'articolo 1, comma 1, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del predetto decreto;
VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 all'articolo 3, comma 2, fa obbligo sull'intero territorio nazionale di adozione di “protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.”;
VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'11 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, con le quali le linee guida approvate in data 16 maggio 2020, integrate il 22 e il 25 maggio 2020 sono state ulteriormente aggiornate e integrate con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali, e che dette linee guida che sono state recepite e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
VISTA l'ordinanza 1° giugno 2020, n. 25 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
VISTA l'ordinanza 14 giugno 2020, n. 27 con la quale è stata assentita la riapertura di ulteriori attività economiche, produttive e ricreative, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 maggio 2020 di cui all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, tra cui la ripresa dei servizi per la prima infanzia, per bambini e adolescenti, le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse e attività analoghe, la ripresa degli spettacoli di intrattenimento di vario genere ivi comprese le sale teatrali e cinematografiche; la ripresa delle attività di fiere, sagre e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, le attività dal 19 giugno 2020 che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali; l'attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, lo svolgimento di ricevimenti nell'ambito di cerimonie ed aventi assimilabili, ivi compresi i congressi e i meeting aziendali;
VISTA l'ordinanza 10 luglio 2020, n. 29 con la quale è stato disposto l'obbligo di comunicazione e di permanenza domiciliare fiduciaria per chiunque provenga dall'estero, con eccezione degli Stati europei espressamente indicati nell'allegato 1 alla predetta ordinanza; è stata prevista la ripresa degli sport di contatto e di squadra, nel rispetto delle misure precauzionali di cui alle linee guida predisposte Task-force Coronavirus della Regione Basilicata ed è stata, altresì, disposta una integrazione delle misure precauzionali relative allo svolgimento dei ricevimenti nell'ambito di cerimonie ed eventi simili di cui al comma 10 dell'articolo 2 dell'ordinanza del 14 giugno 2020, n.27;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del 9 luglio 2020 contenente l'aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha prorogato sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati, ad eccezione degli allegati 9 (“linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”) e 15 (linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”), sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
VISTA l'ordinanza 17 luglio 2020, n. 30 con la quale sono state adottate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che ha confermato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sino 31 luglio 2020, e sono state altresì confermate le misure contenute nelle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27 e 10 luglio 2020, n. 29;
VISTA l'ordinanza 31 luglio 2020, n. 31 che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'ordinanza 17 luglio 2020, n. 30, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020, contenente l'aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate il 9 luglio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, di cui all'allegato 9 del medesimo decreto;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria”, recante misure in materia di ingressi nel territorio nazionale per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, e ulteriori misure per i cittadini provenienti dalla Colombia;
CONSIDERATO che, come evidenziato dai dati resi noti dal Ministero della salute relativi al periodo 3 agosto - 9 agosto 2020, benché il quadro generale della trasmissione del virus SARS-CoV-2 non sia in una situazione critica, a livello nazionale si osserva nuovamente un aumento dei casi diagnosticati come emerge dall'indice di trasmissione nazionale (Rt), riferito al periodo 23 luglio - 5 agosto 2020, che è “pari a 0.96”; in tutte le regioni sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, importati da altra regione e/o da Stato estero e che pertanto si conferma una situazione epidemiologica estremamente fluida e a rischio di peggioramento;
CONSIDERATO che al momento il Paese si trova in una fase epidemiologica di transizione con una tendenza all'aumento della trasmissione del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli al contagio, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati a casi di ingresso e rientro da Stati esteri, che richiedono pertanto la conferma di misure precauzionali di contenimento della diffusione del virus in ragione del fatto che negli ultimi 14 giorni in nove regioni del Paese si sono osservate stime medie pari o superiori ad un Rt pari a 1;
VISTA l'evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, il cui andamento rimane a bassa criticità e continua a confermare un controllo efficace dell'infezione da SARS-CoV-2 in relazione ai dati forniti al 13 agosto 2020 dal Report della Protezione Civile, ma che registra 21 nuovi casi segnalati (Report settimanale n. 13, del Ministero della salute), 1 ricoverato e l'assenza di casi di ricovero ospedaliero in terapia intensiva, su una disponibilità complessiva pari a 78 posti letto, a testimonianza della evidente adeguatezza dell' offerta delle strutture sanitarie - in riferimento all'attuale scenario epidemiologico - in caso di una ripresa del contagio, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020;
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Cabina di Regia ai sensi del D.M. salute 30 aprile 2020, Report settimanale n. 13, dati relativi alla settimana 3 agosto - 9 agosto 2020 (aggiornati all'11 agosto 2020) Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi, con riferimento alla Regione Basilicata, con classificazione di rischio di contagio " bassa" e con una stima di Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS "pari a 0” (CI: 0-0), in presenza di un indice di trasmissione nazionale (Rt) “pari a 0.96”;
CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio, sebbene le misure adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da COVID-19, dimostra sulla base dei dati epidemiologici che persiste una trasmissione del virus, spesso associata all'importazione di casi da Stati esteri, e che l'emergenza non può considerarsi conclusa stante il rischio effettivamente presente su parti del territorio nazionale e, conseguentemente, anche su parti dello stesso territorio regionale, confermando la necessità di mantenere le misure di prevenzione e l'attenzione in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento;
RITENUTO che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, occorre disporre la conferma delle misure già adottate con le precedenti ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30 e 31 luglio 2020, n. 31 ai sensi dell'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio regionale, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale da COVID-19;
VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. Sono adottate sul territorio della Regione Basilicata le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 6 agosto 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata;
b) è fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
c) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie o mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale o in luogo isolato.
Art. 2
(Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19)
1. Fermo restando le attività economiche, produttive e ricreative già autorizzate con i precedenti provvedimenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27 e 10 luglio 2020, n. 29, disciplinate dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate l'11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono soggette al puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 6 agosto 2020, recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e allegate alla presente ordinanza (Allegato 1).
2. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, su tutto il territorio regionale restano ferme e continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, le misure già adottate con le ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30 per come vigenti alla data del 1 agosto 2020. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione di quelle previste con l'ordinanza del 31 luglio 2020 n. 31 che cessano di produrre effetti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Con riferimento all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza 17 luglio 2020, n. 30 in materia di trasporto pubblico locale, il rinvio ivi contenuto in ordine alle misure di sicurezza di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, nonché dell'allegato 15 al medesimo decreto recante “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, come sostituito dall'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, deve intendersi aggiornato e riferito agli allegati n. 14, 15 e 16 nel settore del trasporto pubblico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, allegati alla presente ordinanza.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'allegato 3 dell'ordinanza n. 29 del 10 luglio 2020 recante le “linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto” elaborate dalla Task-force Coronavirus della Regione Basilicata, è sostituito dall'allegato 2 al presente provvedimento.
5. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio regionale sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
Art. 3
(Misure in materia di ingressi o rientri dall'estero)
1. Ferme restando le disposizioni nazionali in materia di divieti e limitazioni agli spostamenti da e per l'estero di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2020 e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, sull'intero territorio regionale sono confermate e restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, dell'ordinanza 10 luglio 2020, n. 29.
2. L'elenco degli Stati e dei territori esteri di cui all'allegato 1 alla citata ordinanza 10 luglio 2020, n. 29, è sostituito dall'elenco degli Stati e territori esteri di cui all'Elenco A e B dell'Allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, allegato al presente provvedimento.
3. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermi i divieti e le limitazioni di ingresso e transito nel territorio nazionale stabiliti dall'articolo 4 e seguenti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza le misure di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 dell'ordinanza 10 luglio 2020, n. 29 trovano applicazione, oltre che agli ingressi o ai rientri dagli Stati o territori esteri di cui all'Elenco C, D, E e F dell'Allegato 20 al predetto decreto, anche a tutte le persone residenti o domiciliate nella Regione Basilicata che hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna nei quattordici giorni antecedenti al rientro in Regione.
Art. 4
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e dei relativi allegati e le disposizioni dell'ordinanza 12 agosto 2020 del Ministro della salute.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
4. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 agosto 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 settembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
5. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.
Potenza, 14 agosto 2020
BARDI
ALLEGATO 1 (articolo 2, comma 1)
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/151/CR10a/COV19
Roma, 6 agosto 2020
ALLEGATO 2 (articolo 2, comma 4)
Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e Sport di contatto. (Versione 02 del 14 agosto 2020)
FASE 2 - Svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto, linee guida della Regione Basilicata – Task-Force Coronavirus.
Indice
Premessa
Obiettivo del documento
Campo di applicazione ed articolazione delle Linee Guida
A. Misure di carattere generale e relative ai servizi
1. Misure organizzative
2. Informazione e comunicazione
3. Organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi
4. Comportamenti all'interno della struttura
5. Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti e dei servizi igienici-spogliatoi-docce e loro utilizzo
6. Bar e/o banchi di servizio
B. Misure specifiche
1. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
2. Screening test del personale in accesso
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
4. Riferimenti sulla gestione degli impianti
C) Servizio di pronto soccorso
1. Soccorso Balneare
Cosa fare per ridurre il rischio di contagio
A- Fase di salvataggio (rimozione della vittima dalle condizioni di pericolo)
B - Fase di soccorso (ripristino e mantenimento delle condizioni vitali)
2. Indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedaliero per soccorritori "laici"
In conclusione
Casi particolari: ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
Premessa
Le presenti indicazioni si applicano alle attività sportive, e sport di contatto, a livello dilettantistico dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza, ecc.).
Le Linee Guida sono state elaborate in riferimento all'Art. 1 - "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 11 Giugno 2020, pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 147, del 11.06.2020:
■ lettera f): "[...] "l'attività sportiva di base e l'attività motoria sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n.33 del 2020";
e all'Art. 1-"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", comma 1, lettere g) e h) del D.P.C.M. 7 Agosto 2020, pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 198, del 08.08.2020:
■ lettera g): "l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020";
■ lettera h): "è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome".
Il presente documento è stato elaborato traendo liberamente informazioni da:
■ Linee guida per l'attività sportiva dì base e l'attività motoria in genere, emanate dall'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2020.
■ Proposte della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra.
Le presenti Linee Guida contengono, in aggiunta alla precedente versione, precisazioni sui comportamenti all'interno della struttura (pag.15) durante l'attività sportiva.
Vigono tutte le norme cogenti in materia, pur non espressamente richiamate all'interno del presente documento.
Obiettivo del documento
L'obiettivo del presente documento è fornire Linee Guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali da adottare per contrastare la diffusione del virus SARS CoV-2 nei contesti sportivi, tutelando la salute dei partecipanti, degli operatori e dei collaboratori, coniugando l'esigenza di garantire la sicurezza con la possibilità di partecipare ad attività sportive, preservando le caratteristiche di socialità che le connotano.
Al presente documento devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità.
Il presente documento ha l'obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all'emergenza.
Le presenti Linee Guida potranno essere aggiornate, integrate o modificate, sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del Governo per la cosiddetta Fase 2, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico - scientifico di livello nazionale o internazionale.
Campo di applicazione ed articolazione delie Linee Guida
Le indicazioni del presente documento si applicano alle attività sportive, e sport di contatto e squadra. Le indicazioni si applicano, inoltre, a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di centri sportivi, comprese le attività fisiche organizzate con modalità "a corsi" che implicano contatto fisico interpersonale.
Al fine di inquadrare meglio anche il campo di applicazione, si forniscono le seguenti definizioni.
Per operatore sportivo si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, ecc.).
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.
Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell'art.90 della Legge n.289/2002 e ss.mm.ii. e iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell’art.5, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 42/1999 e ss.mm.ii.; società di cui alla Legge n.91/1981; gruppi sportivi di cui all'art.6 della Legge n.78/2000) ovvero, in assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza, ecc.).
Il registro delle presenze è un documento per il rilevamento della presenza di atleti, praticanti e altro personale nei luoghi ove si svolgono le attività sportive, motorie o di esercizio fisico; vale il registro costituito da moduli giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari - compilato periodicamente dal responsabile del sito sportivo - ovvero altra soluzione anche tecnologica che consenta, per coloro che intenderanno praticare le attività sportive proposte, la possibilità di prenotare l'accesso alle strutture in anticipo attraverso applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, tracciando ingressi e uscite dai luoghi medesimi. Le soluzioni indicate consentiranno di meglio regolamentare l'accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc.) e, più in generale, per contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove svolgendosi attività con impegno fisico e respiratorio elevato, aumentano il rischio di diffusione dei droplets.
A. Misure di carattere generale e relative ai servizi
1. Misure organizzative
Il "sito sportivo" dovrà essere conforme alle disposizioni vigenti inerenti alla destinazione d'uso dei locali e degli spazi e dovrà garantire (ove possibile) un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita.
L'accesso alle strutture del "sito sportivo" da parte dell'operatore sportivo deve essere consentito solo dai punti di ingresso previsti e tutti i servizi strettamente connessi devono essere ad uso esclusivo dei soli ospiti operatori sportivi.
Il gestore della "sito sportivo" deve riorganizzare e ridefinire il layout complessivo di tutte le aree e servizi che compongono il sito sportivo nell'ottica di prevenire l'affollamento e garantire, ove possibile, il distanziamento sociale in tutte le attività. Pertanto, tale layout dovrà tenere conto di alcuni criteri quali:
■ ingresso e uscita clienti;
■ organizzazione dei percorsi, che devono essere studiati per essere quanto più possibile monodirezionali;
■ utilizzo e organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi, in modo tale da garantire agevole passaggio e distanziamento fra gli utenti;
■ determinazione dell'accoglienza massima del sito sportivo, sulla base del tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
■ luoghi classificati e attività sportive;
■ accesso e fruizione dei servizi igienici, degli spogliatoi, delle docce;
■ accesso e fruizione di eventuali servizi di somministrazione cibi e vivande - bar;
■ accesso dei fornitori separati da quello degli utenti o garantendo appropriate modalità organizzative finalizzate ad evitare ogni interferenza temporale.
Il gestore della "sito sportivo" deve, inoltre, redigere un programma delle attività che consenta un'adeguata pianificazione (es. prenotazione online, suddivisione in gruppi di numero limitato in relazione agli spazi disponibili, evitare sovrapposizioni di orari, ecc.), regolamentando gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e interferenze tra gruppi distinti di fruitori.
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, dal punto di vista organizzativo:
■ riorganizzare le medesime con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
■ suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori) in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
■ regolamentare i flussi e gli spazi di attesa al fine di garantire la distanza di sicurezza;
■ consentire l'accesso all'interno del centro sportivo 15 minuti prima dell'orario di prenotazione effettuata, in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni. Si dovranno pianificare orari di ingresso / uscita scaglionati in modo da limitare i contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa, locali dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, ecc.);
■ allo scopo di agevolare il rapido deflusso del centro sportivo e al fine di scongiurare assembramenti, il centro medesimo dovrà prevedere la presenza di un addetto che provvederà, in modo unitario e contestuale, a fornire informazioni, assumere documenti e/o quote di pagamento preliminarmente all'avvio della pratica sportiva; sono preferibili pagamenti online anticipati da operare contestualmente alla prenotazione.
Rispetto a ciascun operatore sportivo (o gruppi), dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso ai servizi igienici.
Agli accessi e nei luoghi di maggiore affollamento devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%) per la pulizia delle mani dei clienti.
■ al rilevamento giornaliero della presenza di atleti, praticanti e altro personale nei luoghi ove si svolgono le attività sportive, motorie o di esercizio fisico, mediante la compilazione dell'elenco nominativo dei partecipanti, con la suddivisione dei turni e degli orari, con indicazione dell'area sportiva (qualora il sito sportivo sia multidisciplinare) ad essi assegnata (registro delle presenze);
■ al registro delle presenze deve essere allegato il layout della struttura e dei percorsi.
Il registro delle presenze giornaliero nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (per atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti e qualunque altro utente), e l'allegato layout, deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni, per ogni eventuale successiva esigenza di igiene e sanità pubblica, e messo all'occorrenza a disposizione delle autorità sanitarie territorialmente competenti.
2. informazione e comunicazione
In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale degli utenti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l'adozione, da parte del gestore della "sito sportivo", di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte all'utenza sulle regole di accesso e comportamento, ma anche ai fornitori e a tutti i gestori di attività complementari che riguardino il sito sportivo.
A tal fine si forniscono informazioni utili sull'agente virale SARS-CoV2, sulle modalità di trasmissione, sui sintomi.
2.1. Caratteristiche dell'agente virale SARS-CoV-2.
I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell'ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l'uomo. Nel 2002 si è verificata l'epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l'epidemia MERS causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere beta.
Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 ['International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L'11 febbraio 2020 l'organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.
2.2. Modalità di trasmissione.
II nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette, ad esempio tramite:
■ la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
■ contatti diretti personali per esempio: la stretta di mano, contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 m e di durata almeno di 15 minuti);
■ contatto di bocca, naso o occhi con le mani contaminate (non ancora lavate).
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
I cosiddetti "droplets", goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è, in genere, considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l'incidenza di fattori ambientali.
Lo spostamento d'aria causato dall'atleta, e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Successive evidenze sono state registrate in merito alla diffusione anche via aerosol; in ragione di quest'ultima circostanza nel rapporto "Imprese Aperte, Lavoratori Protetti" si è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. All'inizio della pandemia l'OMS ha considerato non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure siano numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano, in genere, il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.
2.3. Sintomi.
I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale e persino la morte. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.
Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, rinorrea (naso che cola), cefalea (mal di testa), faringodinia (gola infiammata, sensazione di fastidio e difficoltà a deglutire, arrossamento locale con eventuale ingrossamento delle tonsille), congiuntivite, anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), diarrea, tosse e febbre, sensazione generale di malessere, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Come già specificato, in alcuni casi l'infezione può essere fatale.
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza, saranno necessari esami di laboratorio per confermare la diagnosi.
Particolare attenzione va posta, nella fase attuale della pandemia definita come "Fase 2", ai soggetti paucisintomatici o asintomatici.
2.4. Trattamento.
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per prevenire l'infezione. Terapie specifiche sono in fase di studio.
2.5. Le attività di informazione e comunicazione.
Occorrerà predisporre e fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante le attività, nonché sui comportamenti richiesti. A tal fine, il gestore della "sito sportivo", attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti gli operatori sportivi, i lavoratori e chiunque acceda alle strutture circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e cartellonistica plurilingue e/o comprensibile anche per utenti di altra nazionalità, che illustrino le misure di prevenzione da rispettare.
Inoltre il gestore della "sito sportivo" deve predisporre una adeguata informazione per dipendenti, fornitori e utenti circa la responsabilizzazione delle proprie personali azioni di carattere igienico sanitario, di sicurezza e prevenzione verso se stessi e gli altri, attraverso le modalità che si ritengono più idonee, informando circa le prescrizioni di Legge, consegnando e pubblicizzando nella struttura e/o in tutte quelle aree comuni della stessa e nei luoghi di maggiore affluenza, appositi dépliant e/o cartellonistica in duplice lingua italiano/inglese che richiamino le regole di comportamento. La modalità di informazione all'interno di ogni singola struttura è libera, purché l'informativa sia completa.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura che di ditte terze, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti Linee Guida.
Dipendenti e fornitori.
Il gestore della "sito sportivo" provvederà a:
■ formare ed informare il proprio personale, tramite momenti formativi interni che includano le presenti Linee Guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID- 19, oltre che sulle specifiche norme igieniche da rispettare, nonché dovrà formare e addestrare il personale all'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
■ informare il proprio personale:
sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stato febbrile (oltre 37,5°) e/o altri sintomi influenzali ovvero aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data dell'ingresso in azienda, per i quali l'Autorità di Governo impone di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
sull'obbligo di non poter permanere nella struttura, dandone tempestiva informazione al datore di lavoro, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre, ecc.);
sull'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti sempre e comunque);
sull'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, o la persona da esso delegata, della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, implementando un auto-isolamento preventivo e cautelativo.
Il personale e i fornitori, prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporranno al controllo della temperatura corporea, in modalità compartecipata. Se la stessa risulterà superiore ai 37,5°C, al lavoratore / fornitore non sarà consentito l'accesso.
Utenza e Operatori Sportivi.
Si ritiene che la gestione dell'utenza possa essere affrontata escludendo a priori gestioni di criticità acute, poiché ogni fase di accesso e utilizzo del sito sportivo può essere programmata anticipatamente, anche mediante l'utilizzo di applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, con i quali programmare / prenotare l'utilizzo della struttura (arrivo nell'eventuale area parcheggio, accesso alla struttura, accesso agli spogliatoi, accesso all'area nella quale espletare le attività sportive, ecc.). L'implementazione di ogni possibile sistema di sicurezza, pertanto, può essere lasciata al gestore, purché vengano sempre osservate le regole nel seguito indicate.
■ Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stato febbrile (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali ovvero aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data dell'ingresso in azienda, per i quali l'Autorità di Governo impone di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
■ Autocontrollo del distanziamento sociale nelle aree comuni, non inferiore a 1 metro, eccezion fatta per i soggetti conviventi;
■ Invito alla frequente disinfezione delle mani attraverso disinfettanti personali e/o forniti o messi a disposizione dal gestore, attraverso punti di approvvigionamento dislocati nella struttura in zone ritenute idonee, sia all'aperto che al chiuso.
■ Ulteriori istruzioni in merito al comportamento che il cliente deve tenere secondo le specifiche modalità organizzative della struttura o delle Autorità locali.
L' accesso dell'utenza alla struttura seguirà le prescrizioni e indicazioni nel seguito indicate.
■ Dovrà essere misurata la temperatura corporea, anche mediante l'adozione di strumenti termografici (per esempio termocamere capaci di rilevare la temperatura delle persone in transito segnalando, mediante il riconoscimento facciale, le persone che rivelino una temperatura superiore a quella consentita) di facile impiego e non invadenti.
■ Garantire, nei limiti del possibile, che le code per l'accesso si svolgano nel rispetto del corretto distanziamento interpersonale. Il gestore del sito sportivo deve garantire l'ottimizzazione dell'ingresso degli utenti, al fine di evitare la formazione di involontari assembramenti.
■ Valutare, laddove la struttura del sito sportivo lo consenta, l'istituzione di percorsi unidirezionali, per garantire un flusso ordinato dell'utenza.
Ulteriori obblighi per fornitori di materie prime o servizi esterni.
Nei confronti di fornitori di materie prime di vario genere o servizi esterni, devono essere implementate specifiche azioni preventive:
■ devono essere individuate specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno della azienda;
■ il controllo della temperatura corporea è obbligatorio con le medesime modalità indicate per i lavoratori nel caso in cui debbano lasciare il proprio mezzo;
■ se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo degli stessi. Per le necessarie attività di carico e scarico il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di un metro dal personale della struttura, indossando obbligatoriamente la mascherina;
■ occorrerà sempre disinfettarsi le mani o indossare i guanti prima dello scambio dei documenti di consegna con il personale aziendale. Va privilegiata la modalità informatica per la trasmissione e lo scambio di documentazione.
Inoltre, valgono le prescrizioni nel seguito indicate.
■ Il fornitore deve utilizzare idonea mascherina chirurgica.
■ Per fornitori / trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, diversi da quelli per l'utenza e il personale, garantendone adeguata pulizia e disinfezione giornaliera, nonché adeguati presidi igienizzanti. Ove si determinino situazioni di maggiore utilizzo dei già menzionati servizi, il gestore del sito sportivo valuterà l'incremento della frequenza di pulizia e disinfezione.
3. Organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi
3.1. Criteri per la valutazione del rischio e la organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi.
I criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
a) individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto (vedasi par.2.2. delle presenti Linee Guida);
c) individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.
A seguito di tale valutazione del rischio, il gestore del sito sportivo potrà adottare strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso.
Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out del sito sportivo.
Si precisa che le seguenti misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto non sostituiscono, ma integrano, quelle che il gestore del sito sportivo può e deve effettuare in qualità di Datore di Lavoro o di gestore del sito sportivo, e previste dalle vigenti normative di settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione incendi.
Il gestore del sito sportivo dovrà procedere a riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso al sito sportivo in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
È obbligatorio l'uso della "mascherina" all'arrivo dell'utente al sito sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa.
Come già specificato, ove opportuno, in ragione dei flussi in ingresso e uscita e se possibile in ragione delle condizioni logistiche esistenti, dovranno essere individuati percorsi dedicati differenziati per l'ingresso e l'uscita dalle strutture del sito sportivo da parte degli utenti / operatori sportivi, opportunamente indicati con segnaletica appropriata. Analogamente dovranno essere individuati percorsi monodirezionali per lo spostamento all'interno delle medesime strutture al fine di evitare incroci fra gli utenti. I percorsi devono essere indicati con opportuna segnaletica.
Qualora non esista la possibilità di individuare tali percorsi dovranno essere adottate misure organizzative finalizzate a perseguire il medesimo obiettivo di evitare incroci fra gli utenti che si spostano in versi differenti.
Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C, o in presenza di tosse o difficoltà respiratoria, o altro sintomo manifestamente riconducibile al COVID-19.
L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni.
Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, faringodinia (gola infiammata, sensazione di fastidio e difficoltà a deglutire, arrossamento locale con eventuale ingrossamento delle tonsille), congiuntivite, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.
È necessario rendere disponibile, in prossimità dell'ingresso alle strutture del sito sportivo, prodotti igienizzanti per gli utenti, per esempio soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%), prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile, in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
4. Comportamenti all'interno della struttura
Il personale addetto al ricevimento e all'eventuale accompagnamento degli utenti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro che limitino il contatto con droplet e aerosol (es. mascherine, schermature e/o visiere) e dovrà fornire agli utenti / operatori sportivi in arrivo tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all'interno del sito sportivo per prevenire i rischi.
■ Come già specificato l'utente / operatore sportivo, all'ingresso e all'uscita dal sito sportivo, igienizza le mani e indossa la mascherina, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa.
■ L'utente / operatore sportivo cura con attenzione le prassi igieniche individuali (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire / tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani).
■ Gli operatori sportivi, quando non impegnati nelle specifiche attività sportive, dovranno rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro negli ambienti interni e negli ambienti esterni, e di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
■ Gli operatori sportivi, in ambienti interni ed esterni e nei casi di allontanamento dal "luogo/area destinato/a allo svolgimento dell'attività fisica e sportiva", piuttosto che dal campo di gioco, indossano la mascherina e rispettano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro se soggetti non conviventi.
■ È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
■ Dovranno essere disponibili a bordo campo, per giocatori e atleti, fazzoletti monouso, contenitori per lo smaltimento degli stessi (possibilmente dotati di pedale), e dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani.
■ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione degli utenti sacchetti per riporre i propri effetti personali.
■ È vietato consumare cibo negli spogliatoi.
Si precisa che la deroga all'obbligo del distanziamento interpersonale, senza l'utilizzo della mascherina durante la pratica sportiva, è valido solo per soggetti conviventi e per le persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale.
Tale precisazione vale per tutte le attività sportive di contatto la cui pratica porta al persistente annullamento del distanziamento interpersonale (citando - in maniera non esaustiva - danza, balli di coppia, ecc.).
Tutte le prescrizioni previste nelle Linee Guida valgono anche per maestri, istruttori, allenatori e ogni altro soggetto operante all'interno del "sito sportivo" come definito alla pag.6 del presente documento.
5. Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti e dei servizi igienici-spogliatoi-docce e loro utilizzo
Il gestore del sito sportivo deve garantire la frequente pulizia dell'ambiente all'interno del sito sportivo e la disinfezione periodica degli ambienti chiusi, con particolare riferimento ai locali docce e bagni, anche più volte al giorno (ad esempio tra un turno di accesso e l'altro) e comunque garantire obbligatoriamente la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) secondo le indicazioni nel seguito riportate.
Aree comuni: occorre prevedere la pulizia e disinfezione almeno due volte al giorno.
Servizi igienici (sia per clientela che lavoratori): dei servizi igienici più volte, in relazione all'afflusso dei clienti durante la giornata, e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura e, in ogni caso, almeno con frequenza oraria; ove si determinino situazioni di maggiore utilizzo dei già menzionati servizi, il gestore del sito sportivo valuterà l'incremento della frequenza di pulizia e disinfezione.
All'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia. I cestini portarifiuti devono essere dotati di pedale o fotocellula. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.
Ove sia possibile occorre differenziare i servizi igienici per le utenze e per i lavoratori, individuando e segnalando opportunamente gli stessi.
Spogliatoi e docce: il gestore del sito sportivo deve organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare adeguato distanziamento tra i fruitori assicurando una distanza non inferiore ad 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da appositi divisori), anche regolamentando l'accesso agli spazi spogliatoio e/o ai servizi. Per quanto possibile, organizzare l'accesso agli spogliatoi a turno per gruppi omogenei (stessa squadra, gruppo di frequentatori abituali, ecc.).
Oltre alla pulizia giornaliera a fine giornata, deve essere prevista la pulizia e disinfezione di tutte le superfici con la seguente frequenza:
• per gli spogliatoi e docce dedicati al personale: giornaliero e ad ogni cambio di turno;
• per gli spogliatoi / cabine e docce dedicate ai fornitori di servizi all'interno sito sportivo: giornaliero e ad ogni cambio utenza;
• per gli spogliatoi e docce dedicati all'utenza: oraria e/o ad ogni cambio di utenza. Ove si determinino situazioni di maggiore utilizzo dei predetti servizi, il gestore del sito produttivo valuterà l'incremento della frequenza di pulizia e disinfezione.
Armadietti negli spogliatoi: occorre evitare usi promiscui ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare. Occorre garantire la pulizia e disinfezione di tutte le superfici "a contatto" ad ogni cambio di clientela. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di mettere a disposizione degli utenti sacchetti per riporre i propri effetti personali.
Occorre assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature sportive prima di ogni utilizzo, e comunque ad ogni cambio di turno dell'utenza.
La pulizia regolare e la sanificazione periodica delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus, tenuto conto che:
■ le principali pratiche di buona prassi igienica, secondo il sistema di autocontrollo HACCP, rappresentano un valido presidio di prevenzione sulle eventuali contaminazioni dirette e crociate;
■ è necessario procedere frequentemente e accuratamente alla pulizia giornaliera e disinfezione periodica delle superfici ambientali dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree collettive, con particolare riferimento alle parti con cui si viene più frequentemente a contatto;
" per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo l'attività di pulizia e, per le superfici che possono essere danneggiate dallo stesso, utilizzare etanolo al 70% (dopo pulizia con un detergente neutro).
Per tale motivo si ribadisce che deve essere assicurata la pulizia e disinfezione dei locali, ambienti, postazioni di lavoro, aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, etc., con una frequenza opportunamente calibrata in relazione all'affollamento del sito sportivo - in relazione agli specifici spazi per utenti, lavoratori, fornitori - e comunque non inferiore a quella nel seguito indicata, in aggiunta a quelle che dovranno essere garantite quotidianamente alla chiusura della struttura.
La sanificazione è un intervento straordinario la cui necessità deve essere valutata in funzione del rischio.
In via generale è necessario che il gestore del sito sportivo pianifichi il programma di intervento di pulizia che sarà differenziato in base all'utilizzo degli spazi e orientato sulle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate (maniglie, pulsantiere, piani dei tavoli, ecc).
La programmazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione deve essere riportata in documento a disposizione nel sito sportivo e l'attività deve essere documentata.
Per le operazioni di pulizia e sanificazione, dovrà essere redatto, a cura del gestore del sito sportivo, un Registro e/o apposite check-list per fase e/o attività, un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo ad esempio la data, gli orari, le pulizie, igienizzazione e sanificazioni, i prodotti utilizzati, il personale che avrà condotto le operazioni, ecc.
Si ribadisce la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione dell'attività di pulizia e disinfezione, la disponibilità in vari punti del sito sportivo di erogatori con soluzione disinfettante per l'igienizzazione delle mani (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).
Nelle aree di accesso ai servizi igienici, spogliatoi e docce, dovranno essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso delle utenze, mantenendo le distanze di sicurezza, per cui devono essere previste segnaletiche (orizzontali e/o verticali) o barriere di protezione per regolamentare la fila di accesso al servizio e garantire la distanza interpersonale.
Dovranno essere individuati percorsi monodirezionali per lo spostamento verso/da tutti i servizi al fine di evitare incroci fra gli utenti. I percorsi devono essere segnalati con opportuna segnaletica. Qualora non esista la possibilità di individuare tali percorsi dovranno essere adottate misure organizzative finalizzate a perseguire il medesimo obiettivo di evitare incroci fra gli utenti che si spostano in versi differenti.
Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 metro, a meno che non siano previste barriere separatone fra le postazioni.
Occorre posizionare Kit con accessori per autopulizia come nei servizi. Occorre evitare l'utilizzo di spogliatoi per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra diversi utenti.
6. Bar e/o banchi di servizio
Fermo restando la validità di eventuali indicazioni dettagliate sulle buone prassi igieniche per la preparazione e somministrazione di alimenti nell'attività di bar e ristorazione nonché, per la parte applicabile, le già vigenti "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" (approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome I' 11 giugno 2020 e recepite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020), si forniscono le seguenti prescrizioni minime alle quali devono attenersi i gestori dei siti sportivi per le attività di somministrazione cibi e vivande / bar svolte all'interno delle strutture.
La postazione dedicata alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi in plexiglass); in alternativa il personale deve indossare la mascherina, la visiera (para-schizzi), o altro dispositivo in base alla valutazione dei rischi effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008, e avere a disposizione gel igienizzante per le mani (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).
La clientela dovrà obbligatoriamente rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Ove possibile, si suggerisce di privilegiare l'allocazione dell'area di somministrazione all'aperto (in locali non chiusi).
Per evitare assembramenti di clienti in prossimità dell'accesso all'area del bar devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative tra cui il contingentamento del numero di persone che possono accedere. Al tal fine dovranno essere affissi appositi cartelli, nonché forme di segnalamento a terra, ecc.
Deve essere previsto, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita, con percorsi non interferenti e che consentano il mantenimento della distanza sociale.
All'accesso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%) per la pulizia delle mani dei clienti.
La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti. Per assicurare il distanziamento interpersonale di un metro, davanti al banco deve essere posizionata idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale.
Sul banco bar e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati alimenti sfusi, nemmeno per i cosiddetti aperitivi.
È vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolciumi, in modalità sfusa, tali alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente.
Non è ammesso l'approvvigionamento self-service da bacheche frigo.
Sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso.
I prodotti da forno, come ad es. paste e pizze non dovranno essere accessibili ai clienti, ma dovranno essere consegnate dal personale che utilizzerà prese, pinze, etc.
Deve essere adottato un modello di servizio che favorisca la riduzione degli spostamenti della clientela all'interno dell'esercizio: è preferibile che il servizio di somministrazione venga erogato dal personale, munito di attrezzatura adeguata, possibilmente con servizio ai tavoli, ove presenti.
I tavoli, ove presenti, sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro in ogni direzione, da seduto, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Quando non è previsto l'utilizzo di tovaglie che coprono l'intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito e disinfettato dopo ogni servizio.
È obbligatorio l'uso delle mascherine (o altro dispositivo in base alla valutazione dei rischi effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008) da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani con soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).
Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina (o altro dispositivo in base alla valutazione dei rischi effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008) e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%) prima di ogni servizio al tavolo.
La consumazione a buffet non è consentita.
Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
B. Misure specifiche
1. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Le prescrizioni e le indicazioni delle presenti Linee Guida non sostituiscono le misure di protezione collettiva e individuale previste, per legge, dal rappresentante legale / gestore della sito sportivo in qualità di Datore di Lavoro, e indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., così come, anche in riferimento a quanto riportato nei precedenti paragrafi, non sostituisce l'eventuale Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R. I.), elaborato ai sensi dell’art. 26 del citato Decreto.
Con tale premessa, la tutela della salute dei lavoratori andrà garantita seguendo anche le indicazioni nel seguito riportate.
■ Dovrà essere elaborata, dal Datore di Lavoro, la valutazione dei rischi correlati all'attività lavorativa e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 2008 e ss.mm.ii.
■ In base alia valutazione dei rischi, effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008, lo stesso Datore di Lavoro dovrà prevedere le eventuali ulteriori misure di protezione collettiva e individuale e consegnare ai lavoratori gli eventuali dispositivi di protezione individuale.
■ Nel contesto dell'emergenza sanitaria in atto è prevista la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da particolari condizioni cliniche (immunodepressione, assunzione di terapie salvavita, ecc.).
■ In merito all'esecuzione di test sierologici sui lavoratori per la ricerca di una risposta anticorpale al virus è opportuno evidenziare che solo il Medico Competente può disporne l'effettuazione - che non può quindi essere imposta dal datore di lavoro - nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. L'adesione al percorso di screening da parte dei lavoratori è su base volontaria e si realizza previa informazione e consenso. Il riscontro di anticorpi contro il virus non può essere interpretato come una "patente immunitaria", che possa escludere eventuali infezioni e recidive. I soggetti risultati positivi al test sierologico saranno sospesi dall'attività lavorativa in attesa di effettuare un tampone naso-faringeo per la ricerca del RNA virale.
■ In merito al distanziamento interpersonale dei lavoratori, particolare attenzione andrà dedicata agli spazi al chiuso, adottando opportune misure di distanziamento delle postazioni di lavoro e delle attrezzature. Ove non sia possibile intervenire sulla distribuzione degli spazi, si raccomanda, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, che i dipendenti lavorino in gruppi, compartimenti operativi e/o turni di lavoro distinti, al fine di ridurre il più possibile l'interazione tra le varie squadre.
■ Il personale addetto alla somministrazione di cibi e vivande dovrà utilizzare mascherine chirurgiche. Si ritiene non obbligatorio l'utilizzo di guanti in nitrile nello svolgimento di compiti che esponendo ad elevate temperature, determinano la necessità di lavorare a mano nuda. Si raccomanda, pertanto, che il lavoratore provveda a lavarsi le mani al termine di ogni fase della lavorazione.
■ Il personale a contatto con la clientela è tenuto all'uso della mascherina chirurgica, ove la valutazione dei rischi, effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008, non preveda altri dispositivi. L'uso dei guanti non è da ritenersi obbligatorio, ma deve essere attuata una scrupolosa igiene delle mani con frequenti lavaggi o con gel igienizzante per le mani a base di alcool (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%)
Il personale addetto alle pulizie deve utilizzare filtranti facciali di tipo FFP2, guanti in nitrile, occhiali/visiere e camici monouso, ove la valutazione dei rischi, effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008, non preveda altri dispositivi. Particolare attenzione dovrà essere posta dagli operatori nelle attività di igienizzazione di spogliatoi, docce e servizi igienici.
Ciascun lavoratore dovrà ricevere adeguata formazione e addestramento per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni, custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi, segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto, deterioramento o inconveniente.
Si prescrive l'impiego di verbali di consegna e consensi informarti relativi ai DPI, contenenti informazioni circa impiego e modalità d'uso.
L'azienda deve distribuire i dispositivi di protezione, controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento,
L'uso dei dispositivi di protezione individuale non costituisce la misura primaria nella lotta alla diffusione del COVID-19, che non può prescindere dal distanziamento sociale e dall'igiene personale ed ambientale, oltre che dalle misure di protezione collettiva applicate dal Datore di Lavoro.
È consentito l'utilizzo di mascherine personalizzate con colori e loghi aziendali, anche prive del marchio CE, a patto che le stesse siano acquistate da produttori italiani, che abbiano richiesto e ottenuto validazione da parte dell'istituto Superiore di Sanità (ISS), prodotte nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 14683:2019 e, di carattere generale, UNI EN ISO 10993-1:2010. Le modalità d'uso, la possibilità di riutilizzo o lavaggio dei dispositivi devono essere rispettare quanto indicato nelle schede tecniche che il fornitore deve allegare ai dispositivi.
Le mascherine chirurgiche prodotte con adeguate tecnologie hanno la capacità di assorbire l'umidità dell'aria espirata, mantenendo le loro prestazioni per tempi prolungati. L'uso protratto e continuativo delle mascherine nello svolgimento di compiti ad elevato impegno fisico potrebbe, però, determinare difficoltà nella respirazione durante l'esecuzione di compiti ad elevato impegno fisico. Si raccomanda, pertanto, un aumento della frequenza delle pause nello svolgimento dei compiti lavorativi e osservare le eventuali prescrizioni del Medico Competente.
L'eventuale utilizzo di visiere da parte del personale non costituisce in alcun modo un'alternativa all'utilizzo della mascherina.
Per le attività lavorative (non sanitarie) i cui rifiuti sono già assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati, i DPI saranno smaltiti come tali, all'interno di un doppio sacco opportunamente chiuso ed etichettato, conferito allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.
I lavoratori sono tenuti al rispetto di tutte le specifiche norme igieniche oltre che all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.
Si ribadisce la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idro-alcoolica (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica, ove la valutazione dei rischi, effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008, non preveda altri dispositivi; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica (o dpi) prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass), e ove mancanti è necessario l'utilizzo della visiera (para-schizzi).
2. Screening test del personale in accesso
Il gestore del sito sportivo deve disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all'interno della azienda, compresi i collaboratori anche occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo e in caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria, o altro sintomo manifestamente riconducibile al COVID-19, non potranno iniziare l'attività lavorativa e dovranno contattare immediatamente le autorità sanitarie.
Si ripropone la tabella successiva.
Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, faringodinia (gola infiammata, sensazione di fastidio e difficoltà a deglutire, arrossamento locale con eventuale ingrossamento delle tonsille), congiuntivite, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
Il virus SARS CoV- 2 può diffondersi, oltre che per droplet e/o aerosol, attraverso il contatto diretto o una superficie contaminata (come il volante, le maniglie delle porte, apparecchi e telefoni mobili, ecc.) e pertanto l'igiene delle mani e il distanziamento fisico sono di primaria importanza. Inoltre, la sanificazione delle superfici di contatto è fondamentale per evitare le contaminazioni crociate.
Come già specificato...
... Qualora sia possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi.
... Qualora la fornitura sia da effettuarsi all'interno delle strutture del sito sportivo, il fornitore indossa la mascherina chirurgica, effettua l'igienizzazione delle mani con soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%), indossa guanti monouso e, per le attività di carico e scarico, dovrà attenersi alla rigorosa distanza non inferiore a un metro. Qualora sprovvisto di mascherina e guanti, il fornitore deve rimanere nel proprio mezzo.
... Prima che il fornitore acceda alla struttura dovrà essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea e sarà fatto compilare un modulo di autocertificazione.
... È fatto divieto di utilizzare per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno servizi igienici dedicati al personale dipendente e/o alle utenze.
... Ove possibile, devono essere individuati percorsi predefiniti per l'accesso dei fornitori, distinti da quelli degli utenti. Analogamente dovranno essere predefinite le tempistiche di accesso, in orari antecedenti o posteriori a quello di apertura al pubblico del sito sportivo, al fine di:
■ ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno delle strutture sito sportivo;
■ evitare assolutamente occasioni di contatto con le utenze;
evitare assolutamente interferenze con altri fornitori.
Tutti i percorsi individuati devono essere indicati con adeguata segnaletica. Analogamente dovranno essere affisse le fasce orarie di accesso dei fornitori.
Per limitare l'accesso dei fornitori e il loro permanere all'interno delle strutture del sito sportivo e in altri spazi di servizio dovrebbero essere privilegiate modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio di documentazione. Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si rispettano le seguenti regole:
■ mantenere la distanza di almeno un metro;
■ dotarsi di mascherine e guanti per ricevere e firmare la documentazione;
■ prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento;
■ disporre adeguato ricambio di aria degli ambienti, qualora questi ultimi siano chiusi;
■ dotare gli uffici/spazi di ricevimento di distributori di soluzione disinfettante e salviette monouso, contenitori per rifiuti con apertura automatica o a pedale.
Nella restituzione di resi è preferibile utilizzare contenitori e imballi monouso. In caso di contenitori riutilizzabili, vanno implementati appositi protocolli per l'igiene e la sanificazione (pulizia e disinfezione).
4. Riferimenti sulla gestione degli impianti
La qualità dell'aria indoor e microclima, anche modulati dalle condizioni stagionali esterne, possono rappresentare fattori chiave nella trasmissione di infezioni.
Una ventilazione adeguata e un regolare ricambio d'aria in ogni ambiente, oltre che per mantenere condizioni di comfort, sono necessari per garantirne la salubrità riducendo la concentrazione di particolato e inquinanti di natura biologica. Da ciò deriva l'esigenza di ventilare e arieggiare periodicamente gli ambienti indoor con ventilazione naturale o forzata.
Qualora presenti impianti di ventilazione o climatizzazione che assicurino la movimentazione dell'aria in ambienti indoor risulta fondamentale fornire raccomandazioni operative per la manutenzione appropriata di tali impianti.
Per quanto riguarda le condizioni microclimatiche delle aree al chiuso, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e di controllo della qualità dell'aria indoor.
Per effetto dei diversi provvedimenti normativi recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si è avuta, inoltre, una sospensione o una drastica riduzione nella frequenza e nella gestione di molti edifici o parti di essi. Pertanto, il loro uso limitato, se non gestito in modo adeguato, può aumentare il rischio di crescita di Legionella negli impianti idrici e nei dispositivi associati. È per questo che occorre gestire correttamente tutti i sistemi impiantistici che potrebbero comportare un rischio di contaminazione da Legionella (ad es. le torri di raffreddamento evaporative, le unità di trattamento aria, ecc.) con particolare riferimento a quelli che saranno riattivati dopo un prolungato periodo di chiusura.
Per quanto attiene agli impianti di ventilazione / climatizzazione, ai sistemi impiantistici, agli impianti idrici e ai dispositivi associati, è opportuno che le ditte di manutenzione degli impianti valutino l'applicazione delle indicazioni fornite nei documenti nel seguito indicati.
■ "Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2". Rapporto ISS COVID-19 - n. 33/2020, Versione del 25 maggio 2020.
■ "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19". Rapporto ISS COVID-19 - n. 21/2020. Versione del 3 maggio 2020.
In merito alla gestione del microclima della struttura si raccomanda quanto segue:
■ privilegiare la ventilazione ed i ricambi d'aria in modo naturale prima, dopo e, ove possibile, durante la permanenza dell'utenza ovvero riducendo il più possibile l'uso di sistemi aeraulici, atteso che notoriamente rappresentano possibile fonte di proliferazione e veicolazione di carica batterica e/o virale;
■ nel caso di utilizzo dell'impianto di condizionamento e climatizzazione potrà essere consentito l'uso di sistemi che non prevedano il ricircolo dell'aria; va escluso totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
■ sono, quindi, raccomandati dispositivi che utilizzino aria primaria, avendo cura di mantenere costantemente i filtri puliti, efficaci e sanificati;
■ nei servizi igienici va mantenuto in funzione continua l'estrattore d'aria;
■ la gestione ed il mantenimento in essere dei flussi lamellari d'aria, utilizzati contro l'introduzione degli insetti alati, sono da evitare nel caso di ricambio d'aria con ventilazione naturale, sarà quindi necessario rimediare con sistemi equipollenti.
C) Servizio di pronto soccorso
Si riportano alcune indicazioni in materia di pronto soccorso, elaborate per il soccorso balneare e in piscina, e valevoli, ove applicabili, per le altre attività sportive.
Sarà obbligatoria l'integrazione del kit di emergenza la dotazione (aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente) di:
a. una maschera facciale con respiratore da utilizzare, eventualmente, in acqua;
b. una visiera, mascherina FPP2/FFP3 (FFP3 obbligatoria in procedure che possono generare droplet e/o aerosol) senza valvola filtro e guanti, da usare per gli interventi su terra ferma;
c. pallone di rianimazione AMBU;
d. igienizzante per le mani (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).
L'attuale fase pandemica ha innalzato il livello di rischio per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplet e aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria.
L'OMS definisce la rianimazione cardiopolmonare (ventilazioni e compressioni toraciche) come una procedura da considerare a rischio di produzione di aerosol dalle vie aeree del paziente. Conseguentemente si sono rese necessarie modifiche ad interim dei protocolli di rianimazione (BLS-D) destinati a laici e sanitari.
Nel seguito si riporta un estratto delle "Indicazioni nazionali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso", emanate dall'ufficio 4 della "Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria" del Ministero della Salute.
1. Soccorso Balneare
L'annegamento rappresenta ancora oggi una causa importante di mortalità, contando circa 400.000 decessi l'anno in tutto il mondo. L'abbattimento di questo numero implica uno sforzo notevole da parte delle Istituzioni (Ministero della Salute ed esperti del settore), attraverso l'analisi dei fattori di rischio e l'adozione delle più moderne strategie di contrasto, ivi compresa l'attività di prevenzione e di intervento dei Bagnini di Salvataggio. Anche in epoca COVID-19 la possibilità di registrare vittime di annegamento nelle più svariate aree di balneazione rimane evidente. Una analisi puntuale delle modalità di approccio ad una vittima da sommersione, pur salvaguardando le necessarie precauzioni di carattere infettivologico, è quindi importante. Il bagnino di salvataggio (BDS) è definito soccorritore non sanitario di elevata specializzazione per l'ambiente di balneazione. Al BDS spettano i compiti di:
• prevenzione di eventi dannosi, attraverso la conoscenza dei fattori di rischio;
• sorveglianza e vigilanza della utenza balneare in mare, in piscina e lungo il litorale facente parte dell'area di balneazione (spiaggia, bordo-piscina);
• vigilanza ambientale e segnalazione alle autorità competenti;
• salvataggio di potenziali vittime di sommersione
• soccorso di una vittima in stato di necessità (per sommersione, trauma o per altre patologie acute di carattere generale, ad esempio affezioni cardiovascolari acute o altro);
• esecuzione di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) adulto e pediatrico di qualità con ausilio di strumenti avanzati, training specifico ed utilizzo in urgenza di ossigeno normobarico.
Non si deve pertanto confondere la figura del Bagnino di Salvataggio (BDS) con quella del "personale laico" abilitato al BLSD occasionale, in quanto il BDS, pur definito "non sanitario", riceve una formazione professionale specializzata tanto da poter utilizzare presidi, farmaci (l'ossigeno), e le manovre di cui sopra. L'abilitazione all'uso della maschera con pallone auto-espandibile (da tempo prevista dalla normativa) non inficia la qualità delle manovre di salvataggio per quel che riguarda le ventilazioni anche in questa fase emergenziale, ma anzi le migliora; infatti, tale dispositivo (pallone maschera) permette:
• ventilazioni di maggiore qualità;
• adattamento differenziale dei presidi: lattante - bambino- adulto;
• assenza di contatto diretto;
• possibilità di essere coadiuvati da "reservoir"(sacchetto collocato sul retro delle maschere dell'ossigeno e dei palloni auto-espandibili, eventualmente associati a filtri HEPA);
• facilità nella somministrazione di ossigeno per un migliore ROSC (ritorno alla circolazione spontanea dopo arresto cardiaco) o la necessaria assistenza respiratoria nel caso della presenza del battito cardiaco ma dell'assenza del respiro.
Tutto ciò, con il contemporaneo utilizzo di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale), pur tenendo presente il rischio intrinseco di contagio scaturito dalle manovre di ventilazione, limita al massimo il rischio di esposizione al contagio. Infatti, la "ventilazione in ossigeno" per una vittima di sommersione, da parte di personale ben addestrato rappresenta una "good practice". Anche nella presente fase pandemica chi ricopre un ruolo che lo obblighi a prestare soccorso (in questo caso il bagnino di salvataggio) dovrebbe avere sempre a disposizione, durante il suo servizio:
• i DPI appropriati compresa una mascherina supplementare per la vittima,
• il sistema pallone-filtro-maschera,
• ove obbligatorio, una fonte di ossigeno con un circuito-maschera per la sua erogazione.
• BLSD in occasione di vittima da sommersione-annegamento
Tutte le sigle internazionali del soccorso (ILCOR1, AHA, ERC, ILSF) sono concordi nel ritenere che:
• una vittima da sommersione e in fase di annegamento sia primitivamente un soggetto con insufficienza respiratoria acuta per asfissia meccanica legata alla presenza del liquido inalato nello spazio bronco-alveolare.
• la rianimazione cardiopolmonare per una vittima di sommersione/annegamento deve essere completa (ventilazioni e compressioni) e non può prescindere da una corretta ventilazione con uso di ossigeno¹.
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¹ Ciò è sostenuto sia da AHA che da ERC e sottolineato dalla ILSF: "La principale causa di morte per annegamento è il soffocamento (mancanza di ossigeno). La circolazione del sangue povero di ossigeno con la sola compressione toracica non riesce a risolvere il problema di fondo. Una vittima per annegamento richiede ossigeno e lo richiede velocemente. Si noterà che l'AHA e il CER raccomandano ciascuno un diverso numero di ventilazioni iniziali nella rianimazione delle vittime a causa dell'annegamento. La nostra raccomandazione è che ci siano almeno due ventilazioni iniziali. Il vantaggio fisiologico di fornire immediatamente ulteriore ossigeno alla vittima di un annegamento che respira spontaneamente o che richiede la RCP è evidente, e sostiene che, se possibile, l'ossigeno dovrebbe essere usato in tutte le vittime di annegamento."
AHA 2020: "In molti casi la RCP esclusiva (senza ventilazioni) ha dimostrato di essere efficace quanto la RCP convenzionale (con ventilazioni). Se hai completato il training RCP e ti senti a tuo agio nel farlo (con le dovute precauzioni del caso), dovresti anche effettuare le ventilazioni. Complessivamente, le compressioni con le ventilazioni, sono la RCP più efficace nell'aiutare a salvare vite umane, specialmente nei bambini/neonati, e nelle persone il cui cuore si è fermato a causa di overdose, annegamento e altri problemi respiratori".
Cosa fare per ridurre il rischio di contagio
A - Fase di salvataggio (rimozione della vittima dalle condizioni di pericolo)
Deve essere effettuata con obbligo di "rescue can" o "rescue T-Tube" (che consentono un distanziamento dal pericolante). In alternativa, a giudizio dello stesso BDS, l'uso di pattino o di tavola di salvataggio (surf rescue). È importante che il BDS in occasione di un intervento di salvataggio indossi maschera e boccaglio, a protezione della propria integrità, onde limitare la possibilità di contatto col pericolante e minimizzare la trasmissione di secrezioni respiratorie ipoteticamente veicolanti il virus.
B - Fase di soccorso (ripristino e mantenimento delle condizioni vitali)
Ogni soccorritore deve operare il "miglior soccorso possibile", valutando rapidamente quale decisore esperto la situazione logistica, il tipo di urgenza, i mezzi a disposizione, il supporto del Servizio di Emergenza Territoriale (112).
Il BLSD per le vittime da sommersione deve essere, se possibile, completo (ventilazione + massaggio cardiaco + ossigeno). La ventilazione deve essere effettuata con sistemi e modalità che assicurino un distanziamento e riducano l'eventuale contatto con il paziente. Pertanto, si ritiene necessario raccomandare la ventilazione esterna solo con uso di pallone auto-espansibile (tipo Ambu) ed eventualmente ma solo in casi limite (es. problemi con il pallone-maschera, misura inadeguata della maschera, pazienti pediatrici) utilizzare la pocket-mask provvista di tubo distanziatore (catetere di Mount), quando il soccorritore, consapevolmente, ritenga che il rischio per sé sia nettamente inferiore al beneficio per la vittima. Entrambi i dispositivi saranno accoppiati ad una fonte di erogazione di ossigeno normobarico. Questi dispositivi (previsti dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto) fanno parte dell'equipaggiamento messo a disposizione dei BDS.
Sono invece da evitare ventilazioni bocca-bocca o con telino da interposizione. Durante il massaggio cardiaco è opportuno appoggiare sul viso della vittima una mascherina o un telino, onde evitare la possibile fuoriuscita di droplet e/o aerosol. Qualora durante il massaggio dovesse evidenziarsi un episodio di vomito la mascherina va prontamente rimossa.
In caso di utilizzo del pallone-filtro-maschera (tipo Ambu), si raccomanda ove possibile di utilizzare la tecnica a due soccorritori per una migliore aderenza ed efficacia della ventilazione con conseguente minore esposizione a droplet ed aerosol. Poiché la ventilazione bocca-bocca o bocca-naso, così come quella con barriere facciali aumentano l'esposizione potenziale al contagio virale, si raccomanda di non utilizzarle. È importante che, dopo ogni soccorso, il BDS informi le Autorità Sanitarie della potenziale esposizione al COVID-19, preparandosi ad auto-isolarsi.
2. Indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedaliero per soccorritori "laici"
Vista la condizione di emergenza sanitaria da Covid-19 risulta fondamentale eseguire le manovre di Primo Soccorso in sicurezza, trattando chi necessita di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) sempre come potenzialmente infetto.
Nelle persone con quadro confermato o sospetto di COVID-19 si mantiene la sequenza della rianimazione cardiopolmonare standard con alcune raccomandazioni, rispettando le indicazioni di tutte le sigle internazionali del soccorso (ILCOR, AHA, ERC, ILSF), che hanno pubblicato raccomandazioni ad interim sui contenuti in risposta alla pandemia COVID-19(1,2,3,4). In risposta alla pandemia COVID-19, ILCOR ha intrapreso una revisione sistematica delle prove che esaminano il rischio per i soccorritori di pazienti in arresto cardiaco (pubblicata il 30 marzo 2020 in fase di revisione continua). Di seguito i principali punti di questa revisione pubblicata da ILCOR1:
• le compressioni toraciche e la rianimazione cardiopolmonare possono generare aerosol;
• durante l'attuale pandemia di COVID-19, i soccorritori laici (non è quindi il caso dei Bagnini di salvataggio per quanto già esplicato precedentemente) eseguiranno la rianimazione con le sole compressioni toraciche e con i defibrillatori di accesso pubblico (PAD)²;
• durante l'attuale pandemia di COVID-19, i soccorritori laici che siano disposti, addestrati ed in grado di farlo, possano rendersi disponibili ad eseguire le ventilazioni di soccorso nei bambini, in aggiunta alle compressioni toraciche;
• durante l'attuale pandemia di COVID-19, gli operatori sanitari (ma ragionevolmente applicabile anche ai soccorritori "laici"), in caso di rianimazione, devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale adatti ad evitare l'esposizione ad aerosol generati dalle procedure;
• è infine ragionevole per gli operatori sanitari (ma ragionevolmente applicabile anche ai soccorritori "laici") considerare di erogare la defibrillazione prima di indossare i DPI in quelle situazioni nelle quali il soccorritore valuti che i benefici possano superare i rischi.
La cosiddetta "Hands-only CPR" ha favorito l'incremento del numero dei soccorsi e ha permesso di verificare che (nel caso dell'adulto, nei bambini la situazione è differente) il massaggio cardiaco esclusivo (ovvero senza ventilazioni) riesce comunque a creare una perfusione cerebrale di qualità sufficiente per due motivi:
a. le compressioni generano un circolo tale da ossigenare il cervello grazie all'l'ossigeno residuo legato al sangue, e quindi anche in caso di ostruzione totale delle vie aeree (arresto cardiaco per soffocamento per esempio), dove si ritiene che le vie aeree ostruite non facciano passare l'aria ventilata, si ottiene un ragionevole supporto di ossigeno cerebrale dato dall'ossigeno residuo;
b. le sole compressioni toraciche generano una sorta di ventilazione passiva legata alla meccanica stessa di compressioni e rilasciamento permettendo in qualche modo un ingresso di aria nei polmoni.
Ovviamente resta inteso che le 30 compressioni alternate alle 2 ventilazioni da erogare in sicurezza per il soccorritore laico, restano comunque la miglior terapia confermata da evidenze scientifiche.
Un capitolo a parte è il soccorso per vittime in età pediatrica: le raccomandazioni ILCOR hanno evidenziato come nelle manovre per contrastare l'arresto pediatrico (lattante e bambino) la ventilazione rappresenti una discriminante importante. Infatti, la letteratura scientifica internazionale (15, 16, 17) ha evidenziato che i bambini che NON hanno ricevuto tale tipo di soccorso con ventilazioni, hanno avuto un ROSC o una ripresa da arresto respiratorio peggiore, soprattutto per gli arresti cardiaci di causa non cardiaca (che sono prevalenti nella popolazione pediatrica).
La normativa abilita la popolazione (ovvero il personale laico, non sanitario) a praticare il massaggio cardiaco, le manovre di RCP e ad utilizzare il defibrillatore automatico esterno (DAE, strumento indispensabile per ristabilire la normale attività elettrica quando l'arresto cardiaco è causato o complicato da aritmie gravi come la fibrillazione ventricolare o la tachicardia ventricolare senza polso) tramite un corso denominato BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation); solo chi è in possesso del brevetto può usare autonomamente il DAE ed effettuare le manovre in modo corretto in quanto certificato dal corso, con rinnovo ogni 24 mesi per mantenere attivo il certificato.
Il corso BLSD è per legge esclusivo appannaggio dei 118 regionali che possono avvalersi anche di Centri di Formazione saper agire ed esser istruiti nel migliore dei modi.
Proprio per garantire la qualità della formazione la raccomandazione è di rivolgersi ad un centro accreditato, reperibile tramite il portale del 118 della propria regione di appartenenza.
Un'importante modifica al protocollo è data dalla T-CPR (Telephone-Cardio-Pulmonary Resuscitation), che è la rianimazione più diffusa negli USA e che anche in Italia è prevista dalla legge: nel caso in cui ci si trovi dinnanzi ad una persona priva di coscienza, senza respiro e segni di circolo (che possono esser riassunti con la parola MOTORE: Movimento -TOsse - REspiro) chiamando il numero unico di Emergenza 112 o il 118, e chiedendo aiuto, si viene GUIDATI alla RCP e autorizzati al massaggio cardiaco ed all'uso del DAE se disponibile, con manleva legale in caso di eventuali danni. Il fatto di essere "guidati" da un operatore specializzato (di solito un infermiere specializzato) protegge sia la vittima che il soccorritore da errori e danni e migliora l'efficacia delle manovre. Negli USA questa è la RCP più diffusa, e molte vite sono state salvate anche in Italia negli ultimi anni grazie a questa modalità.
In considerazione di quanto fin qui premesso, si consiglia:
• per il soccorritore laico (sia occasionale che certificato) di evitare di avvicinarsi al viso della vittima per stabilire la presenza del respiro (abolizione quindi delle "manovre GAS" cioè "Guardo Ascolto e Sento", precedentemente consigliate per la valutazione del respiro, e ad oggi eliminate a causa della potenziale esposizione diretta al virus, e quindi di procedere con la RCP mediante le sole compressioni toraciche con il consiglio di coprire bocca e naso della vittima con mascherina o appoggiando un indumento per limitare la diffusione dell'aerosol;
• di avvalersi di un corso BLSD presso il 118 o un centro accreditato (verificandolo sul portale ufficiale) con il dovuto rinnovo certificativo ogni 24 mesi, come previsto dalla normativa vigente;
• di scaricare l'app "SALVAUNAVITA" (https://www.appsalvaunavita.it - come intervenire aspettando i soccorsi): un'applicazione promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e le società scientifiche SIMEU e SIMEUP. Si tratta di un progetto che aiuta le persone ad affrontare in modo corretto un'emergenza sanitaria di primo soccorso, dove è possibile consultare la sezione "Pronto Soccorso" con le schede emergenze per adulto e bambino, e la sezione Video-gallery per imparare le principali manovre, ed evitando errori, in attesa dei soccorsi avanzati.
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² A seguito del mancato e tempestivo intervento di soccorso e RCP da parte di astanti occasionali per timore delle ventilazioni bocca a bocca si sono registrati molti decessi e morbilità invalidanti. Per tale motivo già da tempo negli Stati Uniti ed in molti paesi del mondo sono stati adottati protocolli diversi che consigliano le sole compressioni toraciche in caso di soccorso laico extra ospedaliero da parte di cittadini privi di mezzi barriera sufficienti ad assicurare la protezione individuale.
In conclusione
Per il soccorritore laico (sia formato che occasionale) è raccomandato in questo periodo pandemico:
• verifica dello stato di coscienza e respiro senza avvicinarsi al volto della vittima;
• allerta precoce del sistema di emergenza (112/118);
• esecuzione delle sole compressioni toraciche (adeguata profondità e frequenza permettendo la ri-espansione del torace dopo ogni compressione) senza la ventilazione, coprendo naso e bocca della vittima con una mascherina o un indumento;
in caso di soccorritore occasionale seguire le indicazioni dell'operatore 112/118 (T-RCP);
• se disponibile far reperire un DAE ed utilizzarlo come indicato durante il corso o farsi guidare dall'operatore 112/118 nell'utilizzo;
• nel caso di paziente pediatrico consigliare la possibilità da parte del personale laico addestrato ed in grado di farlo, di rendersi disponibili ad eseguire di eseguire le manovre RCP complete di ventilazioni;
• seguire corsi BLS-D certificati dal sistema 118 (inclusi i centri accreditati al 118 regionale), unici validi per legge;
• il soccorritore sanitario in caso di mancanza di adeguati DPI o di materiale adeguato (es: pallone-maschera, ossigeno, farmaci...) seguirà le presenti indicazioni per "laici".
Casi particolari: ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
A prescindere dal presunto stato COVID-19, restano valide le attuali linee guida sulla gestione dell'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Spesso i soccorritori prestano già cure abituali o sono familiari conviventi, perciò avranno solo un limitato rischio aggiuntivo. Nei casi in cui la tosse è considerata ancora efficace, gli astanti o i soccorritori dovranno incentivarla, pur mantenendo una distanza adeguata. Non bisogna applicare la mascherina chirurgica in questa fase.
Si prosegue quindi con le abituali manovre di disostruzione come previsto dalle linee guida sia per adulti che per bambini o lattanti.
ORDINANZA N. 32 DEL 14 AGOSTO 2020
(articolo 2, comma 3)
Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (art. 9 del DPCM 7 agosto 2020)
Allegato 15
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico locale (art. 9 del DPCM 7 agosto 2020)
Allegato 16
Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (DPCM 7 agosto 2020)
(articolo 3, comma 2)
Allegato 20
Spostamenti da e per l'estero (art. 4 e ss. del DPCM 7 agosto 2020)