Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 agosto 2020, n. 88
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica da Covid 19. DM Istruzione n 80 del 3 agosto 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno educativo 2020-2021
B.U.R. 28 agosto 2020, n. 35 S3

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
• l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020;
• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che, tra l'altro, proroga al 15 ottobre 2020 le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 10 agosto 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTI, inoltre:
• il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'art. 6 che assegna alle Regioni la definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia;
• l'articolo 18 della Legge Regionale n. 18 del 22 novembre 2017, che stabilisce una disposizione transitoria per i servizi educativi per la prima infanzia fino all'entrata in vigore della specifica normativa regionale attuativa dell'articolo 6, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
• la Legge Regionale n. 3 del 15 gennaio 1973, recante “Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione” e s.m.i.;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008 di approvazione delle direttive relative agli standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “Sezione Primavera”;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 31-5660 del 16 aprile 2013 di aggiornamento degli standard minimi strutturali e organizzativi del servizio per la prima infanzia denominato “Centro di Custodia Oraria”;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6732 del 25 novembre 2013 di aggiornamento degli standard minimi strutturali e organizzativi del servizio per la prima infanzia denominato “Micro-Nido”;
• deliberazione della Giunta regionale n. 28-7693 del 12 ottobre 2018 recante la nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare denominato “nido in famiglia”;
PRESO ATTO che:
• con Decreto n. 80 del 3 agosto 2020, il Ministro dell'Istruzione ha adottato il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”;
• nelle premesse di tale Decreto si richiama il verbale n. 97 del 30 luglio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
• nelle medesime premesse, si indica come necessario adottare un documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per tutto il territorio nazionale;
• le suddette premesse richiamano, altresì, il parere favorevole espresso sul Documento dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2020, e la raccomandazione delle Regioni riguardante la precisazione secondo la quale il Protocollo di sicurezza di cui al paragrafo 7 del Documento è nazionale;
• il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia” per l'anno educativo 2020/2021, approvato con tale Decreto:
- individua le misure da adottare per la ripartenza in sicurezza delle attività dei servizi educativi dell'infanzia in presenza, al fine di prevenire il contagio da COVID-19;
- rinvia a ciascuna Regione, nell'ambito delle proprie prerogative, l'individuazione della data di inizio dei servizi educativi dell'infanzia (0-3 anni) per l'anno educativo 2020/2021;
ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere datato 21 agosto 2020 del Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte, sentito il Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. 20 aprile 2020, n.1-1252, prorogato con D.G.R. n.45 -1818 del 31 luglio 2020, che indica che la riapertura delle scuole comporta, dal punto di vista epidemiologico, un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità e che per controllare/mitigare questa possibilità si raccomanda il rispetto delle misure di prevenzione previste, per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell'infanzia in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili, dai seguenti documenti e dei relativi aggiornamenti che potranno essere emanati:
• Ministero Istruzione: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020);
• Comitato Tecnico Scientifico: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato il 22 giugno 2020;
• Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”;
• Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020;
• Ministero Istruzione: protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19. Versione del 6 agosto 2020;
DATO ATTO che, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle suddette attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica;
RITENUTO, pertanto, al fine di consentire la ripresa in presenza delle attività dei servizi educativi dell'infanzia (0-3 anni) in ottemperanza al suddetto decreto ed in linea con il resto del territorio nazionale, indicare il 31 agosto 2020 quale data di inizio dei servizi educativi, anno 2020/2021, che dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle indicazioni e delle misure di cui ai suddetti documenti riservandosi, qualora si rendesse necessario, di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi. È facoltà dei soggetti gestori (pubblici e privati), anche in relazione alle esigenze manifestate dalle famiglie, l'individuazione della data di effettiva riapertura del servizio;
RITENUTO che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;
INFORMATA la Giunta regionale, nella seduta del 27 agosto 2020, ed ottenuta la relativa condivisione.
 

ORDINA
 

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adotti la seguente misura:
1. autorizzare la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi dell'infanzia (0-3 anni), per l'anno educativo 2020/2021 ed in linea con il resto del territorio nazionale, a decorrere dal 31 agosto 2020, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dai competenti organi governativi e, in particolare, dal “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, approvato con decreto del Ministro Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020, e dei documenti indicati in premessa e relativi aggiornamenti che potranno essere emanati, con riserva, qualora necessario, di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi, dando facoltà ai soggetti gestori (pubblici e privati), anche in relazione alle esigenze manifestate dalle famiglie, di individuare la data di effettiva riapertura del servizio e dando atto che trovano applicazione le indicazioni ordinarie stabilite dalla normativa regionale vigente per quanto concerne il rapporto numerico personale educativo/bambini, nei servizi educativi dell'infanzia della fascia 0-3 anni;

INFORMA
il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio