Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza del 16 agosto 2020, n. 41
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, nn. 11 del 24.03.20202, 12 e 13 del 25.03.2020, nn.14, 15 e 16 del 3.04.2020, n.17 del 4.04.2020, n. 18 del 7.04.2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20, n. 20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa, n. 21 del 3 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020, n. 23 del 17 maggio 2020, n. 24 del 19 maggio 2020, n. 25 del 23 maggio 2020, n. 26 del 29 maggio 2020, n. 27 del 2 giugno 2020, n. 28 del 7 giugno 2020, n. 29 del 14 giugno 2020, n.30 e n. 31 del 4 luglio 2020, n. 34, n. 35 del 15 luglio 2020, n. 36 del 31 luglio 2020, n. 37 del 9 agosto 2020, n. 38 dell'11 agosto 2020, n. 39 del 12 agosto 2020 e n. 40 del 13 agosto 2020;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020 e del 14 luglio 2020 e i relativi allegati;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020 e del 1 agosto 2020;
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e relativi allegati;
PRESO ATTO dell'Ordinanza in data 16 agosto del Ministro della Salute;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
VISTI gli artt. 12 del citato DPCM 7 agosto 2020 e 2, n. 3 della citata Ordinanza del Ministro della Salute in data 16 agosto 2020, secondo i quali le disposizioni ivi previste “si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”;
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;
RITENUTO di dover adottare, con propria ordinanza, le necessarie misure cautelari volte a contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars-CoV-2;
 

ORDINA
 

Art. 1) Sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico, come previsto con ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 16.08.2020.
Per l'effetto, è revocata l'Ordinanza presidenziale n. 38 dell'11 agosto 2020.

Art. 2) È fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio regionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Art. 3) Il CFVA concorre con i corpi di Polizia locale e le forze dell'ordine alle attività di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 4) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 17 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Christian Solinas