Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 23 giugno 1989
Parti: Eni, Asap e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Chimici, Eni

Sommario:

 Premessa
Protocollo di relazioni industriali
Comitato consultivo di gruppo
Comitati territoriali
Protocolli settoriali
Accordo interconfederale 23 giugno 1989 sulle politiche di lavoro
1) Part-time
 2) Contratto a termine
3) Formazione professionale
4) Mobilità
5) Contratto di formazione e lavoro
Regolamentazione del contratto di formazione-lavoro
Allegato Schema riepilogativo di progetto di formazione-lavoro

Protocollo d'intesa sulle relazioni industriali e sulle politiche del lavoro 23 giugno 1989

Tra Eni, Asap e Cgil, Cisl e Uil

L'Eni, l'Asap e le Confederazioni Cgil, Cisl, Uil, di fronte alle nuove sfide al sistema produttivo, al permanere di antichi squilibri territoriali e sociali, all'insorgere di nuove emergenze quale quella dell'ambiente, alla necessità di ricomporre interessi sempre più frammentati, hanno avviato un percorso di riflessione comune nella convinzione che - nonostante il conflitto sia un dato imminente in qualsiasi sistema di relazioni industriali che si ispiri a criteri di democrazia - sia possibile privilegiare tra le parti rapporti utili all'identificazione di obiettivi comuni sia pure sempre suscettibili di continui aggiustamenti.
Tale convinzione si basa peraltro su una prassi di rapporti tra le parti consolidatasi, nel sistema Eni, sui principi di lealtà, reciproco riconoscimento, costante rispetto di autonomie di ruoli e funzioni.
Tale prassi ha contribuito in maniera decisiva nel condurre a buon fine un difficile processo di risanamento del gruppo, riportando nei limiti della tollerabilità le conseguenze sociali negative della ristrutturazione e gettando contemporaneamente concrete basi di sviluppo.
Per questi motivi, le parti hanno convenuto sulla possibilità di proseguire su questa strada che ha già rappresentato un sostanziale superamento del dato formale dei diritti di informazione previsti contrattualmente. La strada individuata è quella della formalizzazione di ulteriori intese che, sulla base delle già citate prassi, permettano di gestire il maggior consenso sociale possibile al progetto di cambiamento, privilegiando norme di comportamento piuttosto che adempimenti formali.
Partendo da tali premesse sono state esaminate, in numerosi incontri, le linee strategiche di politica industriale del gruppo, con particolare riguardo ai problemi del Mezzogiorno. Su tali temi, vi è stato uno scambio di documenti nonché un costruttivo dibattito che ha fatto registrare convergenze accanto a disparità di vedute.
Si è pertanto convenuto sull'opportunità di proseguire il confronto nelle sedi a tale scopo definite. Le parti ritengono che tale confronto vada finalizzato al rafforzamento ed alla sempre più ampia internazionalizzazione delle attività per assicurare all'Eni un ruolo trainante nello sviluppo del sistema economico del nostro Paese e in particolare del Mezzogiorno.
È stata quindi sottolineata l'importanza di un sistema di relazioni industriali fondato sul metodo del confronto preventivo e del consenso, al fine di privilegiare, nel sistema stesso, una funzione che vada oltre la mera ripartizione del reddito e la normazione dei rapporti tra forza lavoro e impresa e che si ponga gli obiettivi, da entrambe le parti condivisi, dello sviluppo, della creazione di nuova ricchezza e di allargamento della base occupazionale.
Pur non ritenendo esaurito il confronto finalizzato ad una rivisitazione del sistema di rapporti tra le parti nell'ambito di tematiche più complesse e che coinvolgono anche altre rappresentanze imprenditoriali, si è ritenuto di sottoscrivere due prime intese:
1) un Protocollo di relazioni industriali per la costituzione di un Comitato consultivo di gruppo composto da rappresentanti delle parti, con compiti di informazione preventiva e di esame congiunto sui progetti strategici di politica industriale nonché di verifica della loro attuazione. Tale Comitato si affianca a quelli analoghi già costituiti a livello settoriale completando così il quadro delle sedi e procedure di confronto di cui le parti hanno voluto dotarsi;
2) un accordo interconfederale per la regolamentazione di alcuni istituti (part-time, contratti a termine, formazione professionale, mobilità, contratti di formazione-lavoro) finalizzato al migliore utilizzo di tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro a favore dell'occupazione.

Protocollo di relazioni industriali

Comitato consultivo di gruppo
È costituito a livello di gruppo un Comitato consultivo composto da nove rappresentanti dell'Eni e dell'Asap e da nove rappresentanti delle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil. Un terzo dei componenti il Comitato potrà essere indicato di volta in volta in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno.
Il Comitato consultivo si riunisce in via ordinaria nel primo e secondo semestre dell'anno. Ciascuna parte potrà, in ogni caso, chiedere la convocazione del Comitato indicando l'oggetto della discussione.
I Comitati previsti dal presente Protocollo, possono, ove ritenuto necessario, tenere riunioni congiunte.
Il Comitato potrà deliberare l'istituzione di apposite Commissioni, composte anche da elementi esterni alle due parti, per l'approfondimento di specifiche tematiche.
Il Comitato potrà attivare, ove ritenuto necessario, sedi, soggetti e strumenti, anche esterni alla disponibilità delle parti, al fine di disporre di maggiori elementi informativi e di approfondimento.
Il Comitato è l'Organismo stabile per l'informazione e l'esame delle strategie di politica industriale del gruppo Eni.
In particolare il Comitato è la sede di informazione preventiva ed esame congiunto sulle seguenti materie:
1. strategie concernenti collaborazioni e/o integrazioni con altre società, nonché le acquisizioni e/o le cessioni eventualmente progettate dall'Eni;
2. programmi di sviluppo, ricerca e innovazione tecnologica di portata strategica e le loro proiezioni attuative;
3. programmi del gruppo nel Mezzogiorno e i loro riflessi sull'occupazione;
4. programmi diretti al risanamento e alla tutela dell'ambiente, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
5. programmi e iniziative dell'Eni volti al riassetto del territorio, alla creazione di strutture imprenditoriali, di ricerca e di servizi reali che ne favoriscano lo sviluppo.
È altresì compito del Comitato la verifica periodica sull'attuazione dei progetti di cui ai punti precedenti.
Il Comitato consultivo può anche individuare autonomamente eventuali specifiche iniziative con riferimento ai punti 4 e 5 sopra elencati.
L'attività del Comitato non modifica in alcun modo l'autonomia delle parti e le competenze contrattuali delle stesse, così come sono definite ed esercitate ai diversi livelli.

Comitati territoriali
Il Comitato consultivo di gruppo può decidere, con criteri analoghi a quelli che presiedono al proprio funzionamento, la costituzione, anche temporanea, di Comitati territoriali, con strutture e compiti da definire, in aree interessate da specifici progetti di sviluppo o di riqualificazione della presenza Eni, caratterizzati dall'intersettorialità dell'intervento e da una particolare rilevanza territoriale e ambientale.

Protocolli settoriali
Costituiscono parte integrante del presente Protocollo:
- i Protocolli già sottoscritti tra Asap e Federazioni di categoria Cgil, Cisl, Uil per i settori chimico, energia, minerometallurgico;
- i Protocolli che saranno sottoscritti per gli altri settori contrattuali di interesse del gruppo Eni entro il dicembre 1989.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che, nella fase di avvio dei lavori del Comitato consultivo di gruppo argomenti di prioritario interesse saranno le strategie del gruppo Eni con riferimento al rafforzamento e allo sviluppo delle attività nel Mezzogiorno, all'impegno nel settore dell'ambiente, agli strumenti di riconversione e reindustrializzazione.
Il Comitato consultivo di gruppo deciderà, nelle prime riunioni, la costituzione di un Comitato territoriale per la regione Sardegna.
Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano a rappresentare, presso le sedi competenti, l'opportunità di adeguare le modalità per l'identificazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Consiglio di amministrazione dell'Eni, alle mutate condizioni delle relazioni sindacali e di rappresentanza degli interessi dei lavoratori.

Accordo interconfederale 23 giugno 1989 sulle politiche di lavoro

Il giorno 23 giugno 1989 tra Asap e Cgil, Cisl e Uil è stato convenuto quanto segue.
Le parti concordano sulla necessità di attivare tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro a favore dell'occupazione. In particolare:

1) Part-time
L'Asap si darà carico di concordare con le aziende associate l'applicazione del contratto di part-time, purchè tale istituto sia compatibile con le singole realtà aziendali.
L'istituto sarà disciplinato dal principio fondamentale della consensualità delle parti stipulanti il contratto individuale.
Al fine di ridurre il fenomeno del lavoro precario si conviene che, ove le condizioni produttivo-organizzative aziendali lo consentano, le aziende, in luogo dei contratti a termine per punte stagionali ricorrenti, utilizzino contratti di lavoro a tempo parziale.
[…]
Le parti concordano che semestralmente verranno effettuati incontri a livello aziendale per valutare e verificare l'andamento dell'occupazione con contratto a termine di cui al successivo punto 2) del presente accordo e a tempo parziale sia con riferimento ai rapporti costituiti a part-time che a quelli trasformati da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

2) Contratto a termine
Le parti confermano la validità delle vigenti clausole contrattuali in tema di contratto a tempo determinato e stabiliscono la possibilità per la contrattazione categoriale di integrare la presente regolamentazione in questione.
In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 le parti hanno individuato le fattispecie per le quali, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e dall'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine. Tali ipotesi concernono:
- incrementi di attività produttiva, in dipendenza di commesse eccezionali;
- punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con gli organici aziendali;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.
I contratti a termine potranno essere stipulati nel limite del 5% dell'organico aziendale. In detta percentuale non va ricompreso il numero dei contratti a termine stipulati ai sensi della legge n. 230/1962 e della legge n. 79/1983.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
[…]
Le aziende devono dare preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali aziendali delle assunzioni dei lavoratori con contratto a termine in base alla presente regolamentazione precisando il numero, la durata e le qualifiche.
[…]

3) Formazione professionale
Le parti concordano sulla necessità di attivare tutti gli strumenti possibili per migliorare la formazione professionale stante il ruolo strategico che la stessa riveste negli attuali processi di innovazione tecnologica, nella riqualificazione professionale, all'interno di programmi concordati di azioni positive nei confronti dell'occupazione femminile nonché per incrementare l'occupazione giovanile e facilitare la mobilità dei lavoratori delle aziende associate.
A tal fine le parti concordano, in particolare, di impegnarsi attivamente nella promozione della formazione permanente e dei contratti di formazione e lavoro.
Il Comitato paritetico di cui al Protocollo di relazioni industriali istituisce il Comitato paritetico per la formazione con il compito di:
a) progettare, in aggiunta a quelli aziendali, modelli di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro. Per questi ultimi provvederà a determinare i contenuti e la durata della quota di formazione teorica da riservarsi alla normativa sindacale, contrattuale e anti-infortunistica;
b) promuovere la realizzazione di corsi di formazione permanente per i lavoratori, anche utilizzando la normativa sul diritto allo studio e i finanziamenti comunitari e nazionali;
c) formulare proposte volte alla definizione dei requisiti al rispetto dei quali è subordinato l'accesso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari delle attività formative, ivi compresi gli standard inerenti ai contratti di formazione e lavoro per i quali le imprese chiedano il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione della formazione;
d) promuovere iniziative di orientamento professionale per i giovani studenti delle scuole superiori e dell'università, favorendo intese fra società del gruppo e scuola, per un migliore rapporto fra scuola e mondo della produzione, prevedendo "stages" dei giovani nei luoghi di lavoro;
e) verificare l'iter e i risultati dei programmi formativi promossi dalle società del gruppo per la riqualificazione dei lavoratori;
f) valutare il grado di efficienza dei centri di formazione professionale del gruppo esistenti, avendo riguardo sia alle caratteristiche organizzative e alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi della formazione erogata.
Per corsi formativi che abbiano finalità di aggiornamento professionale indirizzato all'acquisizione di una cultura di base adeguata alla diffusione delle nuove tecnologie, i lavoratori dipendenti dalle società del gruppo potranno usufruire dei benefici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di diritto allo studio.
Il funzionamento del Comitato paritetico per la formazione verrà assicurato dall'Eni attraverso l'approntamento di idonee strutture logistiche e risorse finanziarie.
Qualora il Comitato paritetico per la formazione lo ritenga opportuno saranno invitati alle riunioni dello stesso esperti della pubblica amministrazione.
Nota a verbale
Il Comitato paritetico per la formazione, inoltre, entro il termine di sei mesi, procederà alla formulazione di una proposta di costituzione di un Organismo paritetico per interventi congiunti sulle politiche di formazione teorica e professionale finalizzati anche alla ottimizzazione della utilizzazione delle risorse previste dal Fondo sociale europeo.
Le parti si attiveranno affinché le aziende si rendano disponibili a fornire collaborazione e occasioni di lavoro, ove ne sussistano le condizioni, a strutture consortili o cooperative di lavoro di portatori di handicap, nonché comunità terapeutiche per la riabilitazione dei tossicodipendenti.

5) Contratto di formazione e lavoro
[…]
L'Asap dichiara che il contratto di formazione e lavoro non sarà in via surrettizia utilizzato in luogo del contratto a tempo determinato.
Il trattamento economico e normativo da attribuirsi ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro è quello previsto dagli accordi interconfederali, dai contratti collettivi nazionali di categoria nonché dalla regolamentazione allegata, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Al fine di pervenire a una rapida approvazione dei progetti predisposti dalle aziende, le parti concordano sulla procedura prevista dalla suddetta regolamentazione.
[…]

Regolamentazione del contratto di formazione-lavoro
[…]
5. L'Asap dà comunicazione a Cgil-Cisl-Uil territoriali ovvero nazionali dei progetti di contratto di formazione e lavoro predisposti dalle aziende associate.
Entro venti giorni dalla data di invio dei progetti di formazione e lavoro, l'Asap fissa un incontro con le strutture sindacali territoriali, o nazionali, per progetti che interessino più regioni, per esaminare il progetto e dichiararne la conformità al presente accordo.
Qualora, in prima convocazione, alla riunione non sia presente anche una sola delle Organizzazioni sindacali, è automaticamente stabilita la seconda convocazione per il giorno successivo alla medesima ora.
Qualora anche in tale riunione si registri l'assenza di tutti i rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori, i progetti all'ordine del giorno saranno ritenuti conformi con il solo parere favorevole dei rappresentanti dell'Asap, mentre l'assenza di uno o più rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori vale come giudizio di conformità della Confederazione assente.
In caso di eccezione di conformità il progetto sarà inviato alla Commissione regionale per l'impiego o al Ministro del lavoro ovvero, per i progetti concernenti la ricerca scientifica, al Ministro per la ricerca scientifica.
La dichiarazione di conformità si intende decaduta qualora le relative assunzioni non abbiano luogo entro nove mesi dalla data di rilascio della stessa.
[…]
7. Semestralmente, le delegazioni territoriali dell'Asap e le strutture territoriali Cgil-Cisl-Uil si incontreranno per esaminare dati riguardanti: l'andamento delle assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei contratti di formazione e lavoro - raggruppati per fasce di durata - le mansioni assegnate ai giovani il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato.
[…]
9. I progetti di formazione e lavoro dovranno essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
10. La determinazione dei tempi e delle modalità dell'attività di formazione e lavoro dovranno essere coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
La formazione sia pratica che teorica verrà impartita prevalentemente da personale qualificato dell'azienda che fornirà ai giovani le conoscenze necessarie per l'acquisizione della professionalità relativa alle mansioni da svolgere al termine del progetto formativo.
La formazione teorica sarà realizzata fuori dal posto di lavoro, anche mediante la partecipazione a corsi concordati con le regioni.
11. La durata minima della formazione teorica e di quella tecnico-pratica è rispettivamente di 60 e 24 ore per ogni anno di durata del contratto.
In caso di frazione di anno detto periodo va riproporzionato.
12. Il contratto di formazione e lavoro non potrà essere instaurato per le figure professionali indicate nel livello più basso di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
13. La formazione e lavoro potrà realizzarsi in una sede diversa da quella di assunzione, ovvero in una pluralità di sedi.
La formazione potrà avvenire anche presso unità produttive di aziende dello stesso gruppo. Potrà essere previsto un periodo di formazione e lavoro all'estero anche presso consociate.
[…]
15. Le parti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i settori di appartenenza delle singole aziende, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro spettano i diritti sindacali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
All'atto dell'assunzione l'azienda consegnerà insieme al contratto individuale, il progetto di formazione, la presente regolamentazione, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nonché la documentazione eventualmente predisposta dalle Organizzazioni sindacali.
[…]
18. Le parti concordano, ferma restando la specificità del contratto di formazione e lavoro, che in presenza di esigenze improvvise e non predeterminabili, le aziende possono richiedere ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoro supplementare come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
[…]
26. Le parti convengono sulla possibilità di utilizzare l'istituto dei contratti di formazione e lavoro per gli appartenenti alle categorie di invalidi beneficiarie della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Prima della costituzione del rapporto di lavoro il lavoratore invalido deve essere sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 638/1983.
Al fine di creare le condizioni migliori di inserimento e la reale integrazione nel mondo del lavoro, potranno essere approntati progetti formativi finalizzati a potenziare l'effettiva capacità lavorativa delle persone invalide e a privilegiare, nell'arco di durata del contratto di formazione e lavoro, il momento formativo sulla base delle singole necessità.
Durante tale periodo le assunzioni previste vanno computate ai fini del soddisfacimento dell'aliquota di legge.
Inoltre, opera nei confronti dei datori di lavoro interessati, la compensazione territoriale.
[…]
Le parti, altresì, concordano di intervenire presso le sedi competenti affinché i progetti in questione vengano finanziati dagli appositi Fondi nazionali nonché dal Fondo sociale europeo.
Il finanziamento, in particolare, deve riguardare gli adattamenti ergonomici necessari per l'inserimento dei lavoratori portatori di handicap.
27. Ai lavoratori beneficiari della legge n. 482/1968 assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative previste dalla legge n. 863/1984 nonché le norme di cui al presente accordo.