Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 17 agosto 2020, n. 48
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che il medesimo d.p.c.m. 7 agosto 2020: all'articolo 4 dispone limitazioni agli spostamenti da e per l'estero con riferimento agli Stati e territori ivi meglio specificati; all'articolo 5 dispone obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nazionale dall'Estero con riferimento agli Stati e territori ivi meglio specificati; all'articolo 6 dispone la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario a seguito all'ingresso nel territorio nazionale dall'estero con riferimento agli Stati e territori ivi meglio specificati; all'articolo 7 dispone gli obblighi dei vettori e degli armatori; all'articolo 8 dispone in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera;
Viste le ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
Considerato che i dati contenuti nell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 confermano la ripresa della circolazione virale, conseguente all'allentamento delle misure di restrizione della mobilità e all'incremento di rientri di umbri dall'estero e, in particolare, di rientri dopo soggiorni/vacanze, o vacanze studio, dalla Spagna, Malta e Grecia ove è stata registrata una più alta circolazione virale, anche nelle fasce più giovanili, come si evince dall'abbassamento dell'età media dei nuovi casi (47% nella fascia di età 0-39 anni contro il 31% nel mese precedente);
Considerato che la tempestiva azione di contact tracing messa in atto dai Dipartimenti di Prevenzione, insieme ai presidi e alle misure di screening, continuano a garantire una diagnosi dell'infezione in fase precoce ed evitare - al momento - un nuovo sovraccarico sui servizi sanitari di assistenza;
Considerata, tuttavia, la necessità di prevedere specifiche misure urgenti di prevenzione e contenimento del contagio sul territorio regionale umbro, in aggiunta alle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il citato d.p.c.m. del 7 agosto 2020;
Ritenuto che, anche in considerazione dell'andamento dei focolai Covid-19 registrati nell'ultimo periodo proprio nei Paesi suindicati, è necessario adottare misure urgenti recanti l'obbligo di sorveglianza e isolamento per le persone fisiche residenti in Umbria che rientrano in Umbria dopo aver soggiornato anche per vacanza, o vacanza studio, in Spagna, Malta e Grecia;
Ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, estesa all'intero territorio regionale;
Sentito il Direttore regionale alla Salute e Welfare;
 

O R D I N A

Art. 1

1. Sono recepiti i contenuti dell'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.
2. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio della Regione Umbria di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie ed altri luoghi ed aree comunque denominate) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.
3. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico comunque denominati.
 

Art. 2

1. Fermo restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 4 del d.p.c.m. del 7 agosto 2020, gli obblighi e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo d.p.c.m., nonché le prescrizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020:
a) tutti i cittadini umbri e i domiciliati in Umbria, che abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti, anche per vacanza o vacanza studio, in Spagna, Malta, Croazia e Grecia e che rientrino in Umbria presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l'obbligo:
• di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, con le modalità riportate sul sito istituzionale della Regione Umbria al canale Emergenza COVID 19;
• di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente provvedendo ad inviare agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. una mail contenente le seguenti informazioni:
o Paese fra quelli indicati nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
o indirizzo completo dell'abitazione o della dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
o mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui alla lettera a) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
o recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
• di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, fino al momento dell'esecuzione di un tampone con esito negativo;
• di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
• di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;
• in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
 

Art. 3

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
2. Le disposizioni della presente ordinanza hanno validità fino all'emanazione di successivo provvedimento.
3. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria e alle Camere di Commercio di Perugia e Terni.
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 17/08/2020

Presidente
Donatella Tesei