Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 16 luglio 1986
Validità: Annuale
Parti: Iri e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Partecipazioni statali, Iri
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Consultazione a livello Iri
Comitati consultivi paritetici
1. Comitati e procedure di consultazione settoriali e aziendali
A. Livello di settore (Finanziarie)
B. Livello di azienda o di raggruppamento
2. Comitati e procedure di consultazione territoriali
Strumenti per una politica attiva dell'occupazione
1. Tempo parziale.
2. Cig-Rotazione
3. Nuovi regimi di organizzazione dell'orario di lavoro e del tempo di lavoro
 4. Contratti di solidarietà.
5. Mobilità interna e interaziendale.
8. Promozione di nuova occupazione
10. Accordi di produttività.
Formazione professionale
Procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti collettivi aziendali
1. Procedura preventiva
2. Procedura di conciliazione
Procedura per la conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime
Commissione paritetica e Comitato dei garanti
Allegato

Protocollo d'intesa tra Iri e Cgil, Cisl, Uil 16 luglio 1986

L'Iri, assistito da Intersind, e le Confederazioni Cgil, Cisl, Uil si sono incontrati nell'ambito delle reciproche responsabilità e autonomie onde definire obiettivi comuni, strumenti e procedure finalizzati allo sviluppo e al risanamento delle imprese e alla definizione di una politica attiva del lavoro e dell'occupazione.
Le parti sottolineano che, fermi restando le funzioni e i poteri d’indirizzo e di controllo del Parlamento e del Governo sul sistema delle PP.SS., intendono realizzare un rilancio e una razionalizzazione dell'intervento pubblico nell'economia individuando nell'Iri uno dei soggetti decisivi di politica industriale.
[…]

Premessa
Con il presente Protocollo vengono definite procedure e garanzie reciproche in ordine al risanamento e allo sviluppo del Gruppo Iri in tutte le sue articolazioni sulla base di un sistema d’informazione e consultazione rivolto a realizzare la partecipazione del sindacato in tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e verifica della politica industriale, economica ed occupazionale del Gruppo e delle imprese controllate.
Tale partecipazione va intesa nel senso che i Comitati consultivi paritetici, di cui in appresso, intervengono nella fase successiva all'iter di approvazione formale del progetto iniziale, secondo le procedure interne al Gruppo Iri, e preventiva rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità.
Vengono definite altresì procedure e garanzie reciproche in ordine ad una politica attiva del lavoro e alle procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti collettivi aziendali sia in via preventiva sia in via conciliativa.
In attuazione dei contenuti di cui alla premessa, l'Iri, assistito da Intersind, e le Confederazioni Cgil, Cisl, Uil si danno reciprocamente atto della necessità di attuare concretamente quanto segue:
Dichiarazione a verbale
L'Italstat e i sindacati di settore (Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil) entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo s’incontreranno al fine di omogeneizzare i contenuti del “Protocollo d’intesa programmatica per lo sviluppo della produzione, della produttività e dell'occupazione" dalle stesse sottoscritto il 15.3.84 con quanto previsto dal Protocollo Iri Confederazioni Cgil, Cisl, Uil, salvaguardando la specificità del settore.

Consultazione a livello Iri
Viene costituito un Comitato di consultazione a livello Iri, composto da 6 rappresentanti nominati da Iri e da altrettanti rappresentanti nominati dalle Confederazioni nazionali Cgil, Cisl, Uil. La metà dei componenti il Comitato potrà essere, da ciascuna parte, indicata di volta in volta, in relazione agli specifici temi all'ordine del giorno della riunione.
Il Comitato si riunirà due volte nel corso dell'anno, rispettivamente nel 1° e nel 2° semestre, o su richiesta di una delle parti.
Il Comitato è l’organismo stabile per l'informazione e la consultazione preventiva fra le parti sulle linee complessive di politica industriale del Gruppo, e in particolare:
- sugli indirizzi di politica industriale, le prospettive produttive del Gruppo, con riferimento anche alle innovazioni tecnologiche di grande rilievo e alle problematiche concernenti il ruolo dell'Iri nella realizzazione di grandi reti di interconnessione e di trasporto e nell'assetto e il recupero del territorio e dell'ambiente;
- sulle indicazioni delle aree settoriali di preminente interesse strategico e sulle strategie e i progetti di rilevanza nazionale di collaborazione/integrazione e acquisizione/cessione, che da queste direttamente derivano;
- sui programmi di ristrutturazione e di sviluppo del Gruppo con particolare riferimento alle nuove iniziative e ai riflessi sulla forza lavoro e sulla professionalità;
- sui programmi e interventi sulle condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro.
Per un miglior funzionamento del Comitato verrà costituita, a cura dell'Iri, una segreteria incaricata della convocazione delle riunioni, della redazione degli ordini del giorno e del resoconto sommario degli argomenti trattati.

Comitati consultivi paritetici
Al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi del presente Protocollo vengono costituiti, ai livelli di seguito specificati, Comitati consultivi paritetici composti da rappresentanti del Gruppo Iri e di Cgil, Cisl, Uil, quali organismi stabili per l'informazione e la consultazione fra le parti sulle materie di cui ai punti seguenti.
I compiti e l'attività dei Comitati non modificano in alcun modo l'autonomia delle parti e le competenze contrattuali delle stesse quali definite ed esercitate ai vari livelli.
I Comitati esprimono le loro valutazioni attraverso un parere formale sulle questioni esaminate. Nel caso in cui non sia raggiunta l'unanimità, il parere che potrà essere assunto anche a maggioranza dei componenti dovrà registrare le diverse posizioni.
I rappresentanti del Gruppo Iri provvederanno all'attivazione di una segreteria incaricata della convocazione periodica e straordinaria del Comitato, della redazione degli ordini del giorno e del resoconto sommario degli argomenti trattati nel corso delle riunioni.
Le parti, di comune accordo, potranno altresì ricorrere ad esperti esterni.
Le parti convengono che fino all'esaurimento delle procedure di consultazione che dovranno comunque esaurirsi entro 5 giorni non si darà luogo da parte delle OO.SS. a manifestazioni di conflittualità inerenti agli argomenti oggetto delle procedure stesse.
Ogni Comitato potrà consensualmente decidere di volta in volta di prorogare il termine sopra stabilito.

1. Comitati e procedure di consultazione settoriali e aziendali
Compiti generali dei Comitati saranno i seguenti:
- esame e istruttoria, in via preventiva, delle opzioni di politica economica e industriale, di rilevanti progetti operativi di ristrutturazione e di sviluppo e degli aspetti più rilevanti per la politica del lavoro e per le relazioni industriali;
- valutazione e parere formale obbligatorio, non vincolante sulle stesse questioni, nonché indicazioni di eventuali opzioni e programmi alternativi;
- verifica e controllo delle fasi attuative delle linee programmatiche già esaminate;
- elaborazione di proposte relative alle strategie della organizzazione del lavoro, alle relazioni industriali e al mercato del lavoro.
I Comitati si riuniranno con periodicità quadrimestrale.
Ulteriori riunioni potranno tenersi a richiesta di una delle parti del Comitato, la quale dovrà in questo caso proporre l'ordine del giorno da discutere.
Nel caso di argomenti interessanti più livelli (settore, raggruppamento e/o azienda) ciascuna parte presente nei comitati potrà proporre la convocazione simultanea e, ove lo ritenga necessario, in seduta comune, di tutti i livelli interessati.
Resta convenuto che i rappresentanti dei Comitati riceveranno, prima delle riunioni quadrimestrali, informazioni scritte sugli argomenti di seguito elencati a titolo indicativo:
- prospettive produttive articolate per settori di attività, aree geografiche ed aziende;
- previsioni e programmi degli investimenti e disinvestimenti complessivi articolati per settori di attività, aree geografiche ed aziende;
- programmi di innovazioni tecnologiche e di carattere tecnico/ organizzativo articolati per settori di attività, aree geografiche ed aziende;
- investimenti nella ricerca, previsione di finanziamenti nella stessa ed entità degli addetti;
- programmi ed interventi sulle condizioni ambientali, ecologiche e di tutela della salute dei lavoratori;
- struttura occupazionale disaggregata per settori di attività, aree geografiche ed aziende distinta per sesso, classi d’età, qualificazione.
La composizione e i compiti specifici dei Comitati di settore e d’azienda sono i seguenti:

A. Livello di settore (Finanziarie)
I Comitati saranno composti da 9 rappresentanti del settore e da 9 rappresentanti di Cgil Cisl Uil.
Nell'ambito dei compiti generali sopra menzionati, campi specifici di intervento saranno in via indicativa:
- indirizzi di politica economica, industriale e del lavoro, con riferimento anche alle strategie d’innovazione tecnologica;
- principali programmi di politica industriale e occupazionale;
- progetti operativi d’intervento in termini di risanamento o di sviluppo e loro problematicità, loro linee impostative, eventuali alternative produttive, rilevanti innovazioni tecnologiche e riflessi sulla forza lavoro;
- analisi della bilancia occupazionale, esame delle varie ipotesi di politica attiva del lavoro e relativi progetti di riconversione professionale.

B. Livello di azienda o di raggruppamento
I Comitati saranno composti da 9 rappresentanti dell'azienda o del raggruppamento e da 9 rappresentanti di Cgil Cisl Uil.
Nell'ambito dei compiti generali sopra menzionati, i compiti specifici saranno finalizzati all’esame:
- degli aspetti delle politiche industriali e del lavoro;
- dei progetti d’intervento sull'assetto produttivo esistente e sulla organizzazione del lavoro e dei relativi tempi e modalità di attuazione.
Le parti si danno atto altresì che le procedure sui progetti operativi d’intervento assorbono per le parti coincidenti quanto previsto nei CCNL in tema di diritti d’informazione.

2. Comitati e procedure di consultazione territoriali
Vengono costituiti in aree, concordemente individuate, nelle quali la presenza del Gruppo Iri sia particolarmente significativa.
I Comitati saranno composti da 9 rappresentanti di Cgil Cisl-Uil e da 9 rappresentanti dell'Iri.
I Comitati si riuniranno con periodicità quadrimestrale o a richiesta di una delle due parti, per l'esame delle implicazioni che le politiche economiche, industriali e del lavoro delle aziende del Gruppo Iri determinano, nel loro complesso, sul territorio per quel che riguarda in particolare i flussi di manodopera e le connesse iniziative di formazione professionale, anche in riferimento alle politiche degli Enti territoriali.
Particolare attenzione sarà posta nei lavori dei Comitati al mercato del lavoro regionale nel suo complesso e alle possibili azioni di “Job Creation”.
I Comitati, laddove costituiti, rappresentano altresì la sede di confronto in ordine alle previsioni del punto 6 (riallocazione esuberanze) e punto 9 (cooperazione autogestione) del successivo capitolo “strumenti per una politica attiva della occupazione” del presente Protocollo.

Strumenti per una politica attiva dell'occupazione
In conformità con gli obiettivi di cui alla premessa, le parti concordano sulla necessità di attivare tutti gli strumenti più opportuni per l'attuazione di una politica attiva dell'occupazione, ivi compresi eventuali strumenti alternativi alla CIG.
L'adozione di tali strumenti ai vari livelli contrattualmente competenti, è funzionale rispetto all'obiettivo di realizzare nuove relazioni industriali e rispetto agli impegni assunti con il presente protocollo.

3. Nuovi regimi di organizzazione dell'orario di lavoro e del tempo di lavoro. Al fine di salvaguardare l'occupazione e l'economicità della gestione aziendale, le parti dichiarano la loro disponibilità ad esaminare nuovi regimi di orari, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro che comportino anche ricorso a modifiche negli attuali schemi di turnazione.

Formazione professionale
Le parti, consapevoli dell'importanza della formazione quale momento sia di arricchimento professionale dei lavoratori che di valorizzazione delle risorse umane e dell’efficienza delle imprese e anche alla luce delle esigenze di riqualificazione, qualificazione, specializzazione dei lavoratori determinate dall'innovazione tecnologica e dalla riorganizzazione produttiva, sottolineano la necessità di un impegno comune nell’attivazione di un’adeguata politica volta a sostenere e promuovere interventi e iniziative in tale campo.
In tale ottica auspicano da parte degli organismi statali e regionali cui spetta istituzionalmente la competenza in materia, un impegno sempre più aderente alle necessità delle imprese e a quelle di formazione dei lavoratori.
Al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi del presente Protocollo, le parti ravvisano l'opportunità di promuovere congiuntamente momenti seminariali, formativi e informativi, ai vari livelli.
A tal fine il Comitato Iri si avvarrà anche dell'ausilio di un gruppo di lavoro composto da esperti di formazione.

Procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti collettivi aziendali(*)
(*) (tale capitolo del Protocollo non si applica ai settori ricompresi nella disciplina di cui al “Protocollo interconfederale sulle R.I. nel settore trasporti” del 16 luglio 1984 (trasporti aerei, marittimi,  autostrade, ecc.).

1. Procedura preventiva
In coerenza con lo spirito del presente protocollo volto a migliorare il sistema di relazioni reciproche, le parti nell'ambito delle norme previste dall'ordinamento giuridico in ordine all'esercizio dei rapporti sindacali convengono di adottare le procedure di seguito indicate al fine di prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere a livello di stabilimenti, reparti o equivalenti unità operative.
Le procedure si basano sulla necessità d’innestare la fase della informazione preventiva, come primo momento del confronto negoziale.
In questo quadro:
- a livello aziendale e/o di unità produttiva, le Direzioni aziendali daranno alle strutture sindacali di base informazione preventiva e circostanziata sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e tecnico/organizzative di grande rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del precedente assetto e della precedente configurazione del flusso di lavoro di stabilimenti, reparti o equivalenti unità operative;
- parimenti, le strutture sindacali di base presenteranno alle Direzioni aziendali le richieste dei lavoratori in tema d’innovazione tecnologica e/o tecnico/organizzativa e quelle a ciò connesse;
- le valutazioni sulle richieste di parte aziendale e sindacale dovranno essere presentate ed esaminate dalle parti entro 3 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede aziendale;
- trascorso tale termine, le parti senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi; questa seconda fase sarà svolta presso la Delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai 2 livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare l'articolazione del processo produttivo e organizzativo di ciascuna unità produttiva e gestionale delle aziende, le astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da comunicazione alle Direzioni aziendali, con un preavviso correlato alle caratteristiche della struttura produttiva e comunque non inferiore alle 4 ore.

2. Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, sorti a livello di stabilimenti, reparti o equivalenti unità operative, non riguardanti il rinnovo di CCNL o di accordi integrativi aziendali, saranno esaminati e possibilmente risolti secondo le procedure di seguito indicate:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede aziendale;
- trascorso tale termine, le parti senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi; questa seconda fase sarà svolta presso la Delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai 2 livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- allo scopo di salvaguardare l'articolazione del processo produttivo e organizzativo di ciascuna unità produttiva e gestionale delle aziende, le astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da comunicazione alle Direzioni aziendali, con un preavviso correlato alle caratteristiche della struttura produttiva e comunque non inferiore alle 4 ore.

Procedura per la conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime
Al fine della bonaria composizione delle controversie di lavoro individuali e plurime sull'applicazione della legislazione e della contrattazione collettiva vigente, con esclusione di quelle relative a provvedimenti disciplinari, le RSA e le corrispondenti strutture aziendali offriranno i loro buoni uffici per l'esame e, possibilmente, la risoluzione consensuale delle controversie stesse, prima che il lavoratore proponga in giudizio una domanda ex art. 409 e segg. C.P.C.
A tal fine, insorta la controversia, le OSL richiederanno un mandato a conciliare e a transigere ad ogni singolo lavoratore interessato alla controversia, così da poter porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabili ex artt. 2113 C.C. e 410 e 411 C.P.C.
In caso di mancato accordo in tale sede e comunque entro 20 giorni dalla presentazione del reclamo o dall'insorgere formale della controversia, se il reclamo nell'indicata sede non sia stato proposto, le parti in lite, in relazione alla natura della controversia e alla sua rilevanza generale, potranno consensualmente fare ricorso a un Comitato paritetico nazionale composto di 12 membri, di cui 6 nominati dall'Iri e 6 nominati da Cgil, Cisl, Uil che tenterà la conciliazione entro 20 giorni.
In caso di esito negativo della procedura conciliativa le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 5, legge n. 533/73, affidandolo allo stesso Comitato, integrato da un terzo nominato, di comune accordo dai componenti del Comitato e, in caso di mancato accordo, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 811 815 C.P.C.
Gli stipulanti si danno atto che, nel corso delle procedure suddette, le OSL non faranno ricorso all'azione diretta sulle materie oggetto delle stesse e che da parte aziendale non si modificherà unilateralmente la situazione dei rapporti di lavoro in questione.
Il Comitato paritetico nazionale, su iniziativa congiunta delle parti del presente Protocollo, potrà inoltre provvedere all’interpretazione delle norme dei CCNL o accordi aziendali, a fronte anche della eventuale insorgenza di controversie di lavoro. Esso potrà svolgere una funzione di valutazione e analisi di temi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali al fine di prefigurare, nei diversi ambiti normativi, le ipotesi propositive ritenute più opportune.
Per il funzionamento del Comitato, sarà costituita una segreteria tecnica a cura dell'Iri.

Commissione paritetica e Comitato dei garanti
Le parti concordano che la soluzione delle questioni afferenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Protocollo rimanga riservata alla loro esclusiva disponibilità nell'ambito di specifiche procedure inserite nel Protocollo stesso.
Tali questioni devono essere devolute a una Commissione paritetica e, qualora essa non raggiunga una soluzione, a un Comitato dei garanti, di cui appresso.
I pronunciamenti assunti da detti organismi hanno un primario valore pubblico e politico e impegnano le parti quale espressione vincolante della loro comune volontà; essi sono finalizzati a produrre effetti solo nell'ambito del sistema di relazioni industriali e ai fini di una migliore informazione dell'opinione pubblica.
Le parti s’impegnano a considerare il rispetto delle procedure stabilite e dei pronunciamenti assunti dalla Commissione paritetica e dal Comitato dei garanti come essenziali per il raggiungimento degli scopi del Protocollo e pertanto il mancato adempimento degli stessi può costituire motivo di risoluzione dell'accordo. La risoluzione opererà su semplice dichiarazione della parte interessata.
Le parti conseguentemente rinunciano ad utilizzare le disposizioni del Protocollo e i pronunciamenti della Commissione e del Comitato come titolo per azioni in giudizio, fermo restando ovviamente il diritto degli interessati di agire in giudizio sulla base di altri titoli e/o mezzi di prova.
La Commissione paritetica si compone di 6 membri, dei quali 3 fin d'ora nominati dall'Iri nelle persone dei sigg.: Ghera prof. Edoardo; Pessi prof. Roberto; Dominedò avv. Pierpaolo e 3 fin d'ora nominati dalle Confederazioni nazionali Cgil, Cisl e Uil nelle persone dei sigg.: Ghezzi prof. Giorgio; Pedrazzoli prof. Marcello; Treu prof. Tiziano.
In caso di cessazione dall'incarico per qualunque ragione di un componente della Commissione, la designazione del soggetto destinato a sostituirlo sarà compiuta da chi lo ha nominato.
Qualora la parte cui spetta la designazione in via sostitutiva non abbia provveduto ad effettuarla entro 15 giorni dalla cessazione dell'incarico, la Commissione funzionerà con i membri rimasti in carica.
La Commissione è attivata su istanza di una qualunque delle parti stipulanti o delle parti aderenti al Protocollo.
L'istanza deve essere depositata presso la segreteria della Commissione e inviata all'Iri e alle predette Confederazioni, a mezzo raccomandata, entro 10 giorni da quello in cui la parte istante ha avuto no-tizia del fatto che ha dato origine alla contestazione.
La Commissione, su convocazione del segretario designato per un periodo di 6 mesi alternativamente da ciascuna delle parti deve riunirsi entro 5 giorni dal deposito dell’istanza di cui al comma precedente.
Essa ha il compito di tentare la soluzione delle questioni insorte previa occorrendo l'assunzione di informazioni, entro 10 giorni dalla prima riunione.
I predetti termini possono essere prorogati per accordo tra l'Iri e le Confederazioni sindacali sopra menzionate.
La soluzione espressa dalla Commissione sarà immediatamente comunicata per iscritto alle parti.
Qualora le questioni non possano essere risolte nei modi fin qui indicati, la Commissione ne dà atto in apposito verbale.
Il verbale e ogni altro atto o documento eventualmente redatto o acquisito dalla Commissione vengono immediatamente trasmessi, a cura del segretario, al Comitato dei garanti.
Tale Comitato si compone di 3 membri, di indiscusso prestigio, individuati di comune accordo nelle persone degli ultimi ex Presidenti della Corte Costituzionale in ordine di tempo (prof. Livio Paladin, prof. Leopoldo Elia, prof. Leonetto Amadei).
In caso di cessazione dall'incarico per qualunque ragione, i componenti del comitato sono sostituiti, con lo stesso criterio, dagli ex Presidenti, ovvero, in mancanza, dagli ultimi ex membri della Corte Costituzionale in ordine di tempo.
Il Comitato dei garanti deve riunirsi nel termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione del verbale negativo della Commissione.
Il Comitato, previa audizione delle parti, emana il suo pronunciamento entro il termine massimo di giorni 10 salvo proroga da concedersi mediante accordo tra l'Iri e le Confederazioni.
Il presente Protocollo avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data della stipulazione e s’intenderà tacitamente rinnovato di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra mediante lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza.

Allegato
I contenuti del capitolo relativo ai “Comitati e Procedure di consultazione settoriali e aziendali” si applicano ai settori della cantieristica, dell'elettronica e, a far data dal 15.9.86, a quelli dell'auto, delle telecomunicazioni, della siderurgia e dell’informatica e verranno quindi progressivamente estesi ai restanti settori del Gruppo secondo le scadenze di seguito indicate:
- alla scadenza di 3 mesi si darà luogo all'estensione ai settori: distributivo /alimentare e impiantistico,
- alla scadenza di 6 mesi si darà luogo all'estensione ai settori: aerospaziale e termoelettronucleare;
- alla scadenza di 9 mesi si darà luogo all'estensione ai settori: dieselistico e costruzioni/ingegneria civile;
- alla scadenza di 12 mesi si darà luogo all'estensione ai settori: trasporti marittimi, trasporti aerei, autostradale e radiotelevisione.
Le parti stipulanti del presente Protocollo stabiliranno di comune intesa, nella fase di avvio di ciascun settore, l'elenco delle aziende interessate alla costituzione dei Comitati di Azienda/ Raggruppamento.
I contenuti del capitolo relativo ai “Comitati e Procedure di Consultazione territoriali” si applicano alle aree, Liguria, Lombardia, Campnia e, a far data dal 15.9.86, al Friuli Venezia Giulia.