Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 29 settembre 1986
Validità: Annuale
Parti: Efim e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Partecipazioni statali, Efim
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Comitati e procedure di consultazione
A) - Livello ente di gestione
B) - Livello di settore (o raggruppamento)
C) - Livello di azienda e/o di unità produttiva
Strumenti per una politica attiva dell'occupazione
1) Tempo parziale
3) Nuovi regimi di organizzazione dell'orario di lavoro e del tempo di lavoro
4) Contratti di solidarietà
5) Mobilità interna interaziendale
 8) Promozione di nuova occupazione
10) Accordi di produttività
11) Formazione professionale
12) Orientamento professionale
Procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti aziendali
1) - Procedura preventiva
2) - Procedura di conciliazione
Procedure per la conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime
Procedure per la definizione delle problematiche applicative ed interpretative
Decorrenza e durata

Protocollo d'intesa  tra Efim e Confederazioni Cgil, Cisl, Uil 29 settembre 1986

Il giorno 29 settembre 1986 tra l'Efim, con la assistenza dell'Intersind e la Cgil, la Fiom, la Filcea, la Fillea, la Filziat, la Filcams, la Cisl, la Fim, la Flerica, la Filca, la Fat, la Fisascat, la Psg-Uil, la Uilm, la Feneal, la Uilcid, la Uilias, la Uiltucs è stato sottoscritto il seguente Protocollo:

Premessa
Con il presente Protocollo vengono definite procedure e garanzie reciproche in ordine al risanamento ed allo sviluppo del gruppo Efim - in tutte le sue articolazioni - sulla base di un sistema di informazione e consultazione rivolto a realizzare la partecipazione del sindacato in tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e verifica della politica industriale, economica ed occupazionale del gruppo e delle imprese controllate.
Tale partecipazione va intesa nel senso che i Comitati consultivi paritetici, di cui in appresso, intervengono nella fase successiva all'iter di approvazione formale del progetto iniziale, secondo le procedure interne al gruppo Efim e preventiva rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità.
Vengono definite altresì procedure e garanzie reciproche in ordine ad una politica attiva del lavoro ed alle procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti collettivi aziendali sia in via preventiva sia in via conciliativa, nonché le eventuali controversie applicative ed interpretative di quanto concordato nel presente protocollo.
In attuazione dei contenuti di cui alla premessa l'Efim, assistito dall'Intersind, e le Confederazioni Cgil - Cisl - Uil si danno reciprocamente atto della necessità di attuare concretamente quanto segue.

Comitati e procedure di consultazione
Al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi del presente accordo, le parti concordano sulla istituzione di comitati consultivi paritetici tra rappresentanti delle strutture di gruppo o aziendali e sindacali competenti, quali organismi stabili per l'informazione e la consultazione fra le parti sulle materie di cui ai punti seguenti. I compiti e l'attività dei comitati non modificano in alcun modo l'autonomia delle parti e le competenze contrattuali delle stesse, quali definite ed esercitate ai vari livelli.
I comitati esprimono le loro valutazioni attraverso un parere formale sulle questioni esaminate.
Nel caso in cui non sia raggiunta la unanimità, il parere - che potrà essere assunto anche a maggioranza - dovrà registrare le diverse posizioni. I rappresentanti di nomina non sindacale provvederanno, ai vari livelli previsti, all'attivazione di una segreteria incaricata della convocazione dei comitati, della redazione dell'ordine del giorno e di un resoconto sommario ove risultino registrati gli argomenti trattati nel corso delle riunioni.
Le parti potranno ricorrere ad esperti esterni.
Compiti generali dei comitati saranno i seguenti:
- esame e istruttoria, in via preventiva, delle opzioni strategiche di politica economica e industriale, di rilevanti progetti operativi di ristrutturazione e di sviluppo e degli aspetti più rilevanti per la politica del lavoro e per le relazioni industriali nel gruppo;
- valutazione e parere formale - obbligatorio, non vincolante - sulle stesse questioni, nonché indicazioni di eventuali opzioni e programmi alternativi;
- verifica e controllo delle fasi attuative delle linee programmatiche sopra esaminate;
- elaborazione di proposte relative alle strategie dell'organizzazione del lavoro, alle relazioni industriali, al mercato del lavoro, alle politiche sistematiche dell'ambiente e del territorio.
I Comitati si riuniranno con periodicità semestrale e in ogni caso anche su richiesta di una delle parti; quest'ultima dovrà indicare, in questo caso, il livello da attivare (ente, settore o raggruppamento, azienda e/o unità produttiva) o, nell'eventualità di argomenti interessanti più livelli, potrà richiedere la convocazione simultanea e, ove lo ritenga necessario, in seduta comune di tutti i livelli interessati; ciò ad evitare una duplice sede di discussione.
Per la realizzazione dei loro compiti i comitati saranno messi in condizione di funzionare adeguatamente ed i loro membri riceveranno preventivamente ed in dettaglio informazioni sugli argomenti da trattare.
A titolo indicativo le informazioni saranno le seguenti:
- prospettive produttive del gruppo con articolazioni per i vari settori, aree geografiche e aziende;
- previsioni e programmi degli investimenti e disinvestimenti complessi relativi alle attività presenti nel gruppo con articolazioni per settori, aree geografiche e aziende;
- programmi di innovazioni tecnologiche e di carattere tecnico-organizzativo con articolazioni per settori, aree geografiche e aziende;
- investimenti nella ricerca, previsione di finanziamenti nella stessa ed entità degli addetti;
- programmi ed interventi sistemici sulle condizioni ambientali, ecologiche e di tutela della salute dei lavoratori;
- struttura occupazionale del gruppo disaggregata per settori, aree geografiche, aziende, distinta per sesso, classi di età, qualificazione.
In prima fase, tali comitati verranno costituiti entro due mesi dalla stipula del presente accordo per i settori della costruzione e riparazione di mezzi di trasporto, terrestri (finanziaria aviofer breda) e della produzione e lavorazione dell’alluminio (finanziaria MCS), nonché a livello dell'ente di gestione, date le peculiari funzioni che la holding centrale riveste, oltre che sul piano strategico-finanziario, anche su quello del coordinamento operativo nell'ambito del sistema controllato.
Successivamente, e cioè entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, verrà costituito il comitato per il settore aeronautico (finanziaria aviofer breda); entro i quattro mesi successivi quello per il settore vetro (raggruppamento SIV); entro gli ulteriori quattro mesi quelli relativi ai restanti settori.
In particolare:

A) - Livello ente di gestione
Il Comitato sarà composto da 6 rappresentanti dell'Efim ed altrettanti delle Confederazioni Cgil, Cisl, Uil. La metà dei componenti il Comitato potrà essere, da ciascuna parte, indicata di volta in volta, in relazione agli specifici temi all'ordine del giorno della riunione.
Nell'ambito dei compiti generali sopra enunciati, l'oggetto degli incontri, in particolare, sarà:
- la consultazione ed il confronto sugli indirizzi di politica industriale e le prospettive produttive del Gruppo con riferimento anche alle innovazioni tecnologiche di grande rilievo;
- le indicazioni delle aree settoriali di preminente interesse strategico del Gruppo nonché le strategie ed i progetti di rilevanza nazionale di collaborazione- integrazione ed acquisizione-cessione, che da queste direttamente derivano;
- i programmi del gruppo ed i riflessi che ne derivano sulla forza lavoro e sulla professionalità;
- i principali programmi ed interventi sulle condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro.

B) - Livello di settore (o raggruppamento)
I Comitati saranno composti da 6 rappresentanti del settore o raggruppamento e 6 rappresentanti di Cgil-Cisl-Uil. Nell'ambito dei compiti generali sopra indicati, campi specifici di intervento saranno in via indicativa:
- indirizzi di politica economica, industriale e del lavoro, con riferimento anche alle strategie di innovazione tecnologica, principali programmi di politica industriale ed occupazionale;
- progetti operativi di intervento in termini di risanamento o di sviluppo e loro problematicità, loro linee impostative, eventuali alternative produttive, rilevanti innovazioni tecnologiche e riflessi sulla forza lavoro;
- analisi della bilancia occupazionale, esame delle varie ipotesi di politica attiva del lavoro sul territorio nazionale e relativi progetti di riconversione professionale.

C) - Livello di azienda e/o di unità produttiva
I Comitati saranno composti da 6 rappresentanti dell'azienda e da altrettanti rappresentanti delle organizzazioni sindacali. I compiti saranno finalizzati all'esame degli aspetti aziendali delle politiche industriali del lavoro, dei progetti di intervento sull'assetto produttivo esistente e sull'organizzazione del lavoro e dei relativi tempi e modalità di attuazione.
L'Efim dichiara la sua disponibilità a partecipare a livello territoriale, insieme agli altri enti di gestione, a riunioni che dovessero essere indette, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Le parti convengono che fino all'esaurimento delle procedure sopra descritte - che dovranno comunque esaurirsi entro 5 giorni - non si darà luogo da parte delle OSL a manifestazioni di conflittualità inerenti agli argomenti oggetto delle procedure stesse.
Ogni Comitato potrà consensualmente decidere di prorogare il termine più sopra stabilito.
Le parti si danno atto altresì che le predette procedure sui progetti operativi di intervento assorbono - per le parti coincidenti - quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro in tema di diritti di informazione.

Strumenti per una politica attiva dell'occupazione
In conformità con gli obiettivi di cui alla premessa, le parti concordano sulle necessità di attivare in via programmatica e nel rispetto delle concrete esigenze aziendali tutti gli strumenti più opportuni per l'attuazione di una politica attiva dell'occupazione, ivi compresi eventuali strumenti alternativi alla CIG.
L'adozione di tali strumenti ai vari livelli contrattualmente competenti è funzionale rispetto all'obiettivo di realizzare nuove relazioni industriali e rispetto agli impegni assunti con il presente protocollo.

3) Nuovi regimi di organizzazione dell'orario di lavoro e del tempo di lavoro - al fine di salvaguardare l'occupazione e l'economicità della gestione aziendale, le parti dichiarano la loro disponibilità ad esaminare nuovi regimi di orari, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro che comportino anche ricorso a modifiche negli attuali schemi di turnazione.

11) Formazione professionale - Le parti consapevoli dell'importanza della formazione, quale momento sia di arricchimento professionale dei lavoratori che di valorizzazione delle risorse umane e dell'efficienza delle imprese ed anche alla luce delle esigenze di riqualificazione, qualificazione, specializzazione dei lavoratori determinate dalla innovazione tecnologica e dalla riorganizzazione produttiva, sottolineano la necessità di un impegno comune nell'attuazione di una adeguata politica volta a sostenere e promuovere interventi ed iniziative in tale campo.
In tale ottica auspicano da parte degli organismi statali e regionali cui spetta istituzionalmente la competenza in materia, un impegno sempre più aderente alle necessità delle imprese ed a quelle di formazione dei lavoratori, anche al fine di agevolarne le modalità di gestione burocratico-amministrative direttamente connesse all'ottenimento ed erogazione di finanziamenti comunitari e nazionali.

12) Orientamento professionale - Nell'ambito di quanto previsto dall'intesa raggiunta il 17 giugno 1986 sulla materia in epigrafe tra l'Intersind e le Confederazioni Cgil, Cisl e Uil, e con particolare riferimento alle azioni per favorire l'attuazione della uguaglianza di opportunità fra uomini e donne, l'Efim dichiara la sua disponibilità a collaborare a tali iniziative.
Al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi del presente protocollo le parti ravvisano l'opportunità di promuovere congiuntamente momenti seminariali formativi ed informativi ai vari livelli, avvalendosi eventualmente di strumenti ed occasioni realizzati al di fuori del gruppo.
Quanto previsto nel presente capo formerà oggetto di esame a livello di comitato consultivo Efim.

Procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti aziendali

1) - Procedura preventiva
In coerenza con lo spirito del presente Protocollo volto a migliorare il sistema di relazioni reciproche, le parti - nell'ambito delle norme previste dall'ordinamento giuridico in ordine all'esercizio dei rapporti sindacali - convengono di adottare le procedure di seguito indicate al fine di prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere a livello di stabilimento, reparti o equivalenti unità operative.
Le procedure si basano sulla necessità di innestare la fase dell'informazione preventiva, come primo momento del confronto negoziale.
In questo quadro:
- a livello aziendale e/o di unità produttiva, le direzioni aziendali daranno alle strutture sindacali di base informazione preventiva e circostanziata sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e tecnico-organizzative di grande rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del precedente assetto e della precedente configurazione del flusso di lavoro di stabilimenti, reparti o equivalenti unità operative;
- parimenti, le strutture sindacali di base presenteranno alle direzioni aziendali le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa e quelle a ciò connesse;
- le valutazioni sulle richieste di parte aziendale e sindacale dovranno essere presentate ed esaminate dalle parti entro tre giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede aziendale;
- trascorso tale termine le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà di azione - potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei tre giorni lavorativi successivi; questa seconda fase sarà svolta presso la delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare l'articolazione del processo produttivo ed organizzativo di ciascuna unità produttiva e gestionale delle aziende, le astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da comunicazione alle direzioni aziendali, con un preavviso correlato alle caratteristiche della struttura produttiva e comunque non inferiore alle 4 ore.

2) - Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, sorti a livello di stabilimenti, reparti o equivalenti unità operative, non riguardanti il rinnovo di contratti nazionali di lavoro o di accordi integrativi aziendali, saranno esaminati e possibilmente risolti secondo le procedure di seguito indicate:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro tre giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede aziendale;
- trascorso tale termine le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà di azione - potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei tre giorni lavorativi successivi; questa seconda fase sarà svolta presso le delegazioni Intersind territorialmente competenti;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
[…]

Procedure per la conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime
Le controversie di lavoro individuali e plurime sulla applicazione della legislazione della contrattazione collettiva vigente, con esclusione di quelle relative a provvedimenti disciplinari, qualora non vi sia stato accordo diretto tra le parti, dovranno essere esaminate e possibilmente risolte prima che il lavoratore proponga in giudizio una domanda ex art. 409 e segg., Codice Procedura Civile, in una o più istanze a seconda delle strutture esistenti, fra le RSA e le corrispondenti strutture aziendali.
A tal fine le OSL si impegnano a farsi rilasciare un mandato a conciliare e a transigere da ogni singolo lavoratore interessato alla controversia così da poter porre in essere, nell'ipotesi di accordo raggiunto tra le parti, una transazione non impugnabile ex artt. 2113, Codice Civile e 410 e 411, Codice Procedura Civile.
Le controversie non composte a livello precedente riguardanti questioni interpretative di rilevanza generale potranno essere sottoposte, su iniziativa congiunta delle parti, all'esame di un Comitato paritetico nazionale composto da 6 membri per ciascuna delle parti stipulanti, il quale tenterà la conciliazione entro 20 giorni.
In caso di esito negativo delle procedure conciliative le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 533/1973, affidandolo allo stesso Comitato, integrato da un ulteriore membro nominato dal Comitato stesso e, in caso di mancato accordo, dal primo presidente della corte di cassazione. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 811-815, Codice Procedura Civile.
Gli stipulanti si danno atto che, nel corso delle procedure suddette, le OSL non faranno ricorso all'azione diretta sulle materie oggetto delle stesse e che da parte aziendale non si modificherà unilateralmente la situazione dei rapporti di lavoro in questione.
Il Comitato paritetico nazionale, su iniziativa congiunta delle parti del presente Protocollo, potrà inoltre provvedere alla interpretazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro o accordi aziendali a fronte della eventuale insorgenza di controversie di lavoro. Esso potrà svolgere una funzione di valutazione ed analisi di temi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali al fine di perfezionare, nei diversi ambiti normativi, le ipotesi propositive ritenute più opportune.
Per il funzionamento del Comitato, sarà costituita una segreteria tecnica a cura dell'Efim.
In caso di esito negativo delle procedure conciliative le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale affidandolo allo stesso comitato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 808, Codice Procedura Civile.
Gli stipulanti si danno atto che, nel corso delle procedure suddette, le OSL non faranno ricorso all'azione diretta sulle materie oggetto delle stesse e che da parte aziendale non si modificherà unilateralmente la situazione dei rapporti di lavoro in questione.

Procedure per la definizione delle problematiche applicative ed interpretative
Le parti concordano che la soluzione delle questioni afferenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Protocollo rimanga riservata alla loro esclusiva disponibilità nell’ambito di specifiche procedure inserite nel Protocollo stesso.
Tali questioni dovranno essere devolute ad una Commissione paritetica e, qualora essa non raggiunga una soluzione, ad un Comitato dei Garanti, di cui appresso.
I pronunciamenti assunti da detti organismi hanno un primario valore pubblico e politico ed impegnano le parti quale espressione vincolante della loro comune volontà: essi sono finalizzati a produrre effetti solo nell'ambito del sistema di relazioni industriali ed ai fini di una migliore informazione dell'opinione pubblica.
Le parti si impegnano a considerare il rispetto delle procedure stabilite e dei pronunciamenti assunti dalla Commissione paritetica e dal Comitato dei Garanti come essenziali per il raggiungimento degli scopi del Protocollo e pertanto il mancato adempimento degli stessi può costituire motivo di risoluzione dell'accordo. La risoluzione opererà su semplice dichiarazione della parte interessata.
Le parti conseguentemente rinunciano ad utilizzare le disposizioni del Protocollo e i pronunciamenti della Commissione e del Comitato come titolo per azioni in giudizio, fermo restando ovviamente il diritto degli interessati di agire in giudizio, sulla base di altri titoli e/o mezzi di prova.
La Commissione paritetica si compone di 6 membri, dei quali 3 fin d'ora nominati dall'Efim e 3 fin d'ora nominati dalle Confederazioni Nazionali Cgil, Cisl e Uil.
In caso di cessazione dell'incarico per qualunque ragione di un componente della Commissione, la designazione del soggetto destinato a sostituirlo sarà compiuta da chi lo ha nominato.
Qualora la parte in cui spetta la designazione in via sostitutiva non abbia provveduto ad effettuarla entro 15 giorni dalla cessazione dell'incarico, la Commissione funzionerà con i membri rimasti in carica.
La Commissione è attivata su istanza di una qualunque delle parti stipulanti o delle parti aderenti al Protocollo.
L'istanza deve essere depositata presso la segreteria della Commissione e inviata all'Efim e alle predette Confederazioni, a mezzo raccomandata, entro 10 giorni da quello in cui la parte istante ha avuto notizia del fatto, che ha dato origine alla contestazione.
La Commissione, su convocazione del segretario (designato per un periodo di sei mesi alternativamente da ciascuna delle parti), deve riunirsi entro 5 giorni dal deposito dell'istanza di cui all'articolo precedente.
Essa ha il compito di tentare la soluzione delle questioni insorte previa - occorrendo - l'assunzione di informazioni, entro 10 giorni dalla prima riunione.
I predetti termini possono essere prorogati per accordo tra l'Efim e le confederazioni sindacali sopra menzionate.
La soluzione espressa dalla Commissione sarà immediatamente comunicata per iscritto alle parti.
Qualora le questioni non possano essere risolte nei modi fin qui indicati, la Commissione ne dà atto in apposito verbale.
Il verbale ed ogni altro atto o documento eventualmente redatto o acquisito dalla Commissione vengono immediatamente trasmessi, a cura del segretario, al presidente del comitato dei garanti.
Tale comitato si compone di 3 membri, di indiscusso prestigio, scelti di comune accordo, nelle persone dei signori:
- ... presidente; (... presidente supplente);
- ... membro; (... membro supplente);
- ... membro; (... membro supplente).
Il Comitato dei garanti deve riunirsi, su convocazione del Presidente, nel termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione del verbale negativo della Commissione.
Il Comitato, previa audizione delle parti, emana il suo pronunciamento entro il termine massimo di giorni 10, salvo proroga da concedersi mediante accordo tra l'Efim e le Confederazioni.

Decorrenza e durata
Il presente Protocollo avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di stipulazione e si intenderà rinnovato di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.