Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 settembre 2020, n. 253
Modifica e integrazione delle linee guida adottate dalla regione Marche con decreto 193 del 12/06/2020 inerente le misure di distanziamento per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza, ai sensi del DPCM 11/06/2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTA la L.R. n. 4/2010 Norme in materia di beni e attività culturali;
VISTA la Legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “ Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo” e successive modificazioni;
VISTA la Legge 22 novembre 2017, n.175 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;
VISTA la L.R. n. 11/2009 - Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo;
VISTA la Legge 14 novembre 2016, n. 220 - Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;
VISTA la L.R. n. 7/2009 - Norme per il cinema e l'audiovisivo;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli artt. 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
VISTA la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020”;
VISTA la legge n. 27 del 29 aprile 2020 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge n.18/2020, pubblicata nella G.U. Nr. 110 supplemento 16;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM 18 maggio 2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 156 del 18/05/2020, recante “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di cultura per riapertura di musei, archivi, biblioteche e degli altri luoghi della cultura, ai sensi del DPCM del 17/05/2020”;
CONSIDERATO il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della popolazione;
TENUTO CONTO che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
TENUTO CONTO altresì della necessità di ripristinare, progressivamente anche le consuete abitudini di vita in massima sicurezza;
RITENUTO necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20/83/CR01/COV19 del 09/06/2020)”;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20/96/CR1/COV19 dell' 11/06/2020)”;
VISTO il DPCM dell'11 giugno 2020 ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. anno 161°, n. 147 dell'11 giugno 2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 193 del 12/06/2020, recante “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza, ai sensi del DPCM dell'11/06/2020”;
CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, art. 1, comma 1 lettera m) stabilisce che le Regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività degli spettacoli, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
PRESO ATTO che la P.F. Beni e attività culturali ha ricevuto diverse istanze da teatri delle Marche (Muse di Ancona) e Organismi di spettacolo dal vivo (Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Consorzio Marche Spettacolo, Sferisterio, etc.) che vanno nella direzione di una deroga al tetto di spettatori previsti dagli atti vigenti;
RILEVATO che l'indice di contagio Rt nella Regione Marche alla data del 3 settembre è pari allo 0,78;
TENUTO CONTO del verbale del CTS del 22 giugno che individua il distanziamento fisico (inteso come 1 mt tra le rime buccali) quale punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione in relazione alla ripresa delle attività scolastiche;
RITENUTO di ridefinire il numero massimo di spettatori non in cifra assoluta, ma in relazione alla capienza dei luoghi dove vengono svolti gli spettacoli;
VISTO il DpCM del 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM dell'11 giugno 2020;
VISTO il decreto-legge del 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, prorogandola fino al 15 ottobre 2020;
Visto il parere del GORES sul presente atto del 04/09/2020 ID. 20710069
 

DECRETA

1. Di stabilire che il metro di distanziamento tra gli utenti di cui all'Allegato 1 al decreto n. 193/2020 Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/95/CR1/COV19 dell' 11/06/2020 Scheda 18), per il contenimento del contagio da Covid-19 in tutti i contesti sia in spazi al chiuso che all'aperto e caratterizzati da posizioni fisse e prestabilite, è misurato come distanza che intercorre dalle rime buccali dei soggetti interessati;
2. Di stabilire che per spettacoli sia al chiuso che all'aperto il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, etc., dalle CPVLPS e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari per il distanziamento tra gli spettatori.
3. Di stabilire che, in caso di variazione dell'indice di contagio Rt con variazione sopra 1, potranno essere adottate revisioni e modifiche alle Misure di cui ai punti precedenti atte a contenere e mitigare il rischio di contagio da Covid-19.
Resta fermo quanto altro stabilito nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto 193/2020 e in sede di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato al 24 aprile 2020 di cui all'Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 del DPCM del 17/05/2020 e all'allegato 10 del DPCM dell'11 giugno 2020.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
 

Il Presidente della Giunta

Luca Ceriscioli
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e pertanto in Italia gran parte delle attività produttive e commerciali, così come del settore culturale in particolare dei musei, archivi, biblioteche e di tutti gli istituti e luoghi della cultura, sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l'epidemia da COVID-19.
Il DPCM 17 maggio 2020 articolo 1, comma 1, lettera m), consente il ripristino delle attività di spettacolo e di cinema dopo il 14 giugno 2020. A tal fine sono necessarie precauzioni per prevenire la potenziale diffusione dell'infezione, al contempo cercando di favorire il flusso delle persone e il piacere delle opportunità offerte dal godimento di spettacoli dal vivo e delle rassegne cinematografiche. Gli ambienti dedicati alla cultura, al cinema e allo spettacolo, dovrebbero, infatti, continuare a essere ambienti ospitali e di interesse per tutti, seppure riadattati nelle loro funzioni per tener conto del nuovo contesto di emergenza sanitaria. Linee guida con raccomandazioni organizzative e di comportamento rappresentano quindi uno strumento necessario per mettere in sicurezza il personale addetto all'erogazione dei servizi al pubblico come quelli del settore spettacolo e cinema ma, a loro volta, anche i visitatori e i fruitori del servizio stesso. Il DPCM 17 maggio 2020 articolo 1, comma 1, lettera m) prevede, all'Allegato 9, indicazioni generali relative alle modalità organizzative per le attività di spettacolo e cinema.
Per agevolare il ripristino delle attività di spettacolo e cinema in vista della riapertura del 15 giugno, la Conferenza Stato Regioni ha elaborato, condiviso e integrato il suddetto Allegato 9 con linee guida coerenti relative alle misure da adottare per il pubblico e sul palcoscenico, sia in caso di produzione di spettacoli che di prove, con validità a partire dal 15 giugno 2020. Le indicazioni sono contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome (20/83/CR01/COV19 del 09/06/2020), precisamente nella scheda n. 18. Le Linee guida sono state approvate all'unanimità, con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del Decreto legge n. 33/2020.
In considerazione della necessità di assicurare coerenza giuridica all'ordinamento, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha richiesto, in data 9 giugno 2020, che le Linee guida fossero allegate al nuovo DPCM in fase di elaborazione da parte del Governo, come avvenuto per il DPCM 17 maggio 2020. Nella richiesta veniva sottolineata la necessità nel nuovo provvedimento normativo, di voler intervenire sul limite numerico dei 200 posti per gli spettatori degli eventi culturali, riparametrandola alla capienza dei locali.
Le Linee guida adottate dalla Conferenza sono risultate dal lavoro di confronto e condivisione delle Regioni e Province Autonome in sede sia tecnica che politica, al quale la Regione Marche ha partecipato attivamente con propri contributi, nonché dal confronto in ambito regionale con i principali organismi preposti, ovvero il Consorzio Marche Spettacolo, la Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, l'AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali e la Fondazione Marche Cultura per le rispettive competenze.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, art. 1, comma 1, lettera m) sono state approvate le indicazioni generali in merito alla ripresa di attività di cinema e spettacolo, conferendo alle Regioni, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, la possibilità di stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi.
Il DPCM 11 giugno 2020, inoltre, approva recependole le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome (20/95/CR1/COV19 del 11/06/2020)”, all'Allegato 9, al cui interno figura la scheda 18 “Cinema e Spettacolo dal vivo”. Nella scheda viene riportata la seguente indicazione: “Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”.
Con decreto del Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore n. 193 del 12/06/2020, sono state definite le “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza, ai sensi del DPCM dell'11/06/2020” e viene riportata integralmente, nell'Allegato 1), la scheda 18 “Cinema e Spettacolo dal vivo” dell'Allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020.
La Regione Marche, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio, si riserva di approfondire e stabilire con successivi decreti un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi interessati.
Nel suddetto decreto si precisa che le Linee guida si applicano anche alle attività di prova e di spettacolo di Bande e Cori in quanto compatibili.
Anche il personale del settore spettacolo e cinema dovrà attenersi a un rigido protocollo normativo che impedisca la diffusione del contagio, con alcune condizioni garantite dal datore di lavoro. In generale, molte di queste norme sono comuni agli altri ambienti lavorativi e si possono ritrovare nei testi emanati in precedenza, come la Normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.) o il “Protocollo condiviso con le parti sociali” di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e quelle elencate nell'Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 previste nel DPCM del 17/05/2020.
Per quanto riguarda le istruzioni su sanificazioni di spazi e oggetti di rilevanza culturale si fa riferimento al documento predisposto dalla Soprintendenza ABAP delle Marche, per quanto di competenza, con il quale si è inteso fornire delle linee guida a carattere generale e che siano riassuntive della documentazione disponibile in merito alla gestione delle operazioni di sanificazione degli ambienti interni ed esterni di cose ed edifici di interesse storico-artistico e/o a qualunque titolo contenitori di Beni Culturali (come ad esempio i teatri storici, anfiteatri e teatri romani).
Preso atto che la P.F. Beni e attività culturali ha ricevuto diverse istanze da teatri delle Marche (Muse di Ancona) e Organismi di spettacolo dal vivo (Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Consorzio Marche Spettacolo, Sferisterio, etc.) che vanno nella direzione di una deroga al tetto di spettatori previsti dagli atti vigenti.
In particolare la richiesta di aumento del limite di affollamento formulata dal Teatro delle Muse di Ancona permetterebbe una valutazione della organizzazione complessiva degli eventi con un numero maggiore di persone, ferme restando le disposizioni di legge in materia di contrasto alla diffusione del contagio del Covid-19.
Nella richiesta di aggiornamento del numero massimo di spettatori al chiuso, invece l'AMAT ribadisce tale necessità per non compromettere ulteriormente la capacità della regione Marche di essere competitiva a livello nazionale per quanto riguarda la programmazione di spettacolo dal vivo per l'organizzazione delle prossime Stagioni teatrali invernali.
Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, art. 1, comma 1 lettera m) stabilisce che le Regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività degli spettacoli, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Rilevato che l'indice di contagio Rt alla data del 3 settembre nella regione Marche è pari allo 0,78.
Preso atto del verbale del CTS del 22 giugno che individua il distanziamento fisico (inteso come 1 mt tra le rime buccali) quale punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione in relazione alla ripresa delle attività scolastiche.
Tenuto conto che si è richiesto con nota del 4 agosto un parere scientifico alle Autorità competenti, di supporto nel merito tali eventuali deroghe, e successivamente sullo schema del presente atto, parere reso dal GORES con ID 20710069 del 4/09/2020
Rilevato che l'ultima versione delle Linee Guida della Conferenza ammette la possibilità per le Regioni di concedere delle deroghe, anche in ragione delle molte esigenze già rappresentate dal mondo dello spettacolo in favore di una maggiore attenzione alla sostenibilità ferme restando le questioni eminentemente sanitarie e che nel decreto del Presidente della Regione Marche n. 193/2020 sono state adottate le Linee guida della Conferenza e si prevede la possibilità di deroghe.
Si ritiene di ridefinire il numero massimo di spettatori non in cifra assoluta, ma in relazione alla capienza dei luoghi dove vengono svolti gli spettacoli e che il metro di distanziamento di cui all'Allegato 1 al decreto n. 193/2020 Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/95/CR1/COV19 dell'11/06/2020 Scheda 18), per il contenimento del contagio da Covid-19 in tutti i contesti sia in spazi al chiuso che all'aperto e caratterizzati da posizioni fisse e prestabilite, è misurato come distanza che intercorre dalle rime buccali dei soggetti interessati. Resta fermo quanto altro stabilito nelle Linee guida già approvate con Decreto del Presidente 193/2020 e in sede di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato al 24 aprile 2020 di cui all'Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 del DPCM del 17/05/2020 e all'allegato 10 del DPCM dell'11 giugno 2020.
Si ritiene infine che le modifiche ed integrazioni apportate alle linee guida di cui in Allegato 1 del Decreto 193/2020 con il presente decreto possano essere oggetto di ulteriori revisioni e modifiche in caso di risalita dell'indice di contagio con Rt sopra a 1.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.