Categoria: 1984
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 18 dicembre 1984
Parti: Iri e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Partecipazioni statali, Iri
Fonte: CNEL

Sommario:

  Protocollo d'intesa tra Iri e Confederazioni Cgil Cisl Uil
Premessa
Comitati e procedure di consultazione settoriali e aziendali
• A) Livello di settore (Finanziarie)
• B) Livello di azienda o di raggruppamento
Comitati e procedure di consultazione territoriali
Procedura di consultazione a livello Iri
Strumenti per una politica attiva dell'occupazione
1) Tempo parziale
3) Nuovi regimi di organizzazione dell'orario di lavoro e del tempo di lavoro.
4) Contratti di solidarietà.
  5) Mobilità interna e interaziendale.
8) Promozione di nuova occupazione.
10) Accordi di produttività
Procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti collettivi aziendali
1) Procedura preventiva
2) Procedura di conciliazione
Procedure per la conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime
Formazione professionale
Verifiche
Allegato

Protocollo interconfederale

Il giorno 18 dicembre 1984 tra l'Iri […], assistito dall'Intersind […] e la Cgil rappresentata dal Segretario Generale […], dal Segretario Generale aggiunto […], dal Segretario Confederale […] e dai Segretari delle Federazioni di categoria […] (Fiom); […] (Filtea); […] (Filcea); […] (Fillea); […] (Filziat); […] (Filis); […] (Filt); […] (Filcams); […] (Fisac); […] (Filpt); La Cisl rappresentata dal Segretario Generale [….], dal Segretario Generale aggiunto […], dal Segretario Confederale […] e dai Segretari delle Federazioni di categoria […] (Fim); […] (Filta); […] (Flerica); […] (Filca); […] (Fat); […] (Fis); Gaetano Arconti (Fit); […] (Fisascat); […] (Fiba); […] (Fpt); la Uil rappresentata dal Segretario Generale [….], dal Segretario Confederale […], dal Segretario Confederale […] e dai Segretari delle Federazioni di categoria […] (Uilm); […] (Uilta); […] (Feneal); […] (Uilcid); […] (Uilias); […] (Filsic); […] (Uil Trasporti); […] (Uiltucs); […] (Uib); […] (Uilte); è stato sottoscritto il seguente Protocollo:

Protocollo d'intesa tra Iri e Confederazioni Cgil Cisl Uil

L'Iri, assistito dall'Intersind e le Confederazioni Cgil Cisl Uil si sono incontrati nell'ambito delle reciproche responsabilità e autonomie onde definire obiettivi comuni, strumenti e procedure finalizzati allo sviluppo ed al risanamento delle imprese ed alla definizione di una politica attiva del lavoro e dell'occupazione.
Le parti sottolineano che, fermi restando le funzioni e i poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento e del Governo sul sistema delle PP.SS., intendono realizzare un rilancio e una razionalizzazione dell'intervento pubblico nell'economia individuando nell'Iri uno dei soggetti decisivi di politica industriale.
Esse ritengono altresì, nella situazione determinata dalla crisi, che acquisti nuovo significato e valore la funzione economica e sociale del sistema delle PP.SS., e dell'Iri in particolare con riferimento alla ristrutturazione e reindustrializzazione dei settori e delle aree di crisi, allo sviluppo del Mezzogiorno, all'impegno strategico nei campi della ricerca e dell'innovazione, alla presenza determinante nei settori nuovi, ad una politica attiva del lavoro e della occupazione.
In tale contesto è stato possibile registrare una preliminare convergenza di opinioni sulle seguenti valutazioni:
a) gli obiettivi di politica industriale cui deve rapportarsi l'intervento pubblico e l'Iri in particolare devono essere indirizzati nella duplice direzione di favorire lo sviluppo dei settori strategici dell'industria, del terziario produttivo e delle infrastrutture civili e di risanare i grandi settori in crisi;
b) uno sforzo di ricostruzione industriale comporta esigenze pressanti di consolidamento e sviluppo di settori chiave e di ristrutturazione e/o riconversione di altri settori. Tale sforzo va espresso tenendo conto di necessari recuperi di competitività a livello internazionale, di criteri di economicità di gestione, di recuperi di efficienza e di produttività nelle imprese;
c) gli obiettivi di risanamento e sviluppo del Gruppo vanno perseguiti anche con il positivo apporto dei lavoratori e con nuove possibilità di espressione delle loro capacità professionali nelle imprese;
d) una politica attiva del lavoro finalizzata ad una allocazione razionale delle risorse è la condizione essenziale per realizzare il risanamento e lo sviluppo dell'Iri e un suo ruolo centrale di soggetto decisivo della politica economica e sociale del Paese nell'ambito degli indirizzi programmatici indicati dal Parlamento e dal Governo;
e) i predetti obiettivi vanno perseguiti attraverso linee di comportamento, anche negoziale, coerenti al fine di favorire la soluzione dei problemi sopra individuati. A tale scopo si ritiene essenziale un positivo rapporto di reciproco impegno fra imprenditorialità di gruppo e OSL.

Premessa
Con il presente protocollo vengono definite procedure e garanzie reciproche in ordine al risanamento ed allo sviluppo del Gruppo Iri in tutte le sue articolazioni sulla base di un sistema di informazione e consultazione rivolto a realizzare la partecipazione del sindacato in tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e verifica della politica industriale, economica ed occupazionale del Gruppo e delle imprese controllate.
Tale partecipazione va intesa nel senso che i Comitati Consultivi Paritetici, di cui in appresso, intervengono nella fase successiva all'iter di approvazione formale del progetto iniziale, secondo le procedure interne al Gruppo Iri e preventiva rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità.
Vengono definite altresì procedure e garanzie reciproche in ordine ad una politica attiva del lavoro ed alle procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti collettivi aziendali sia in via preventiva sia in via conciliativa.
In attuazione dei contenuti di cui alla premessa ed in via sperimentale per la durata di 12 mesi l'Iri, assistito dall'Intersind e le Confederazioni Cgil Cisl Uil si danno reciprocamente atto della necessità di attuare concretamente quanto segue:
Dichiarazione a verbale
L'Italstat e la Flc, entro un mese dalla sottoscrizione del presente Protocollo, si incontreranno al fine di omogeneizzare i contenuti del "Protocollo di intesa programmatica per lo sviluppo della produzione, della produttività e dell'occupazione" dalle stesse sottoscritto il 15/03/1984 con quanto previsto dal Protocollo Iri Confederazioni Cgil-Cisl-Uil.

Comitati e procedure di consultazione settoriali e aziendali
Entro due mesi dalla conclusione del presente accordo, al fine di realizzarne compiutamente tutti gli obiettivi, sono costituiti, in via sperimentale, per i settori della cantieristica e dell'elettronica a livello di settore e di azienda o di raggruppamento Comitati Consultivi Paritetici tra rappresentanti delle strutture di Gruppo o aziendali e sindacali competenti, quali organismi stabili per l'informazione e la consultazione fra le parti sulle materie di cui ai punti seguenti. I compiti e l'attività dei Comitati non modificano in alcun modo l'autonomia delle parti e le competenze contrattuali delle stesse, quali definite ed esercitate ai vari livelli.
Al termine della verifica complessiva, di cui all'ultimo punto, si procederà all'applicazione del capitolo in oggetto ai restanti settori industriali del Gruppo secondo la calendarizzazione prevista in allegato.
Compiti generali dei Comitati saranno i seguenti:
- esame e istruttoria, in via preventiva, delle opzioni strategiche di politica economica e industriale, di rilevanti progetti operativi di ristrutturazione e di sviluppo e degli aspetti più rilevanti per la politica del lavoro e per le relazioni industriali nel Gruppo;
- valutazione e parere formale obbligatorio, non vincolante sulle stesse questioni, nonché indicazioni di eventuali opzioni e programmi alternativi;
- verifica e controllo delle fasi attuative delle linee programmatiche sopra esaminate;
- elaborazione di proposte relative alle strategie dell'organizzazione del lavoro, alle relazioni industriali ed al mercato del lavoro.
I Comitati si riuniranno con periodicità quadrimestrale e in ogni caso anche su richiesta di una delle parti; quest'ultima dovrà indicare, in questo caso, il livello da attivare (settore, azienda o raggruppamento) o, nell'eventualità di argomenti interessanti più livelli, potrà richiedere la convocazione simultanea e, ove lo ritenga necessario, in seduta comune, di tutti i livelli interessati; ciò ad evitare una duplice sede di discussione.
Per la realizzazione dei loro compiti i Comitati saranno messi in condizione di funzionare adeguatamente e riceveranno preventivamente e formalmente le necessarie informazioni scritte.
A titolo indicativo le informazioni saranno le seguenti:
- prospettive produttive del Gruppo con articolazioni per i vari settori, aree geografiche e aziende;
- previsioni e programmi degli investimenti e disinvestimenti complessivi relativi alle attività presenti nel Gruppo con articolazioni per settori, aree geografiche e aziende;
- programmi di innovazioni tecnologiche e di carattere tecnico/organizzativo con articolazioni per settori, aree geografiche e aziende;
- investimenti nella ricerca, previsione di finanziamenti nella stessa ed entità degli addetti;
- programmi e interventi sulle condizioni ambientali, ecologiche e di tutela della salute dei lavoratori;
- struttura occupazionale del Gruppo disaggregata per settori, aree geografiche, aziende, distinta per sesso, classi di età, qualificazione.

A) Livello di settore (Finanziarie)
Il Comitato sarà composto da 9 rappresentanti del settore e 9 rappresentanti di Cgil Cisl Uil. Nell'ambito dei compiti generali
sopra indicati, campi specifici di intervento saranno in via indicativa: indirizzi di politica economica, industriale e del lavoro, con riferimento anche alle strategie di innovazione tecnologica; principali programmi di politica industriale ed occupazionale; progetti operativi di intervento in termini di risanamento o di sviluppo e loro problematicità, loro linee impostative, eventuali alternative produttive, rilevanti innovazioni tecnologiche e riflessi sulla forza lavoro; analisi
della bilancia occupazionale, esame delle varie ipotesi di politica attiva del lavoro sul territorio nazionale e relativi progetti di riconversione professionale.

B) Livello di azienda o di raggruppamento
Il Comitato sarà composto di 6/9 rappresentanti dell'azienda o del raggruppamento e di altrettanti rappresentanti sindacali. I compiti, saranno finalizzati all'esame degli aspetti aziendali delle politiche industriali del lavoro, dei progetti di intervento sull'assetto produttivo esistente e sull'organizzazione del lavoro e dei relativi tempi e modalità di attuazione.

Comitati e procedure di consultazione territoriali
Vengono costituiti Comitati Territoriali per aree nelle quali la presenza del Gruppo Iri sia particolarmente significativa e che saranno individuate di comune accordo, in via sperimentale, in un numero massimo di 3 (Liguria, Campania, Lombardia).
I Comitati saranno composti da 9 rappresentanti delle strutture territoriali indicati da Cgil Cisl Uil e da altrettanti rappresentanti dell'Iri.
I Comitati si riuniranno con la stessa cadenza e svolgeranno compiti corrispondenti a quelli generali sopra richiamati, finalizzati alle implicazioni territoriali delle politiche economiche, industriali e del lavoro, compreso l'esame dei flussi di manodopera, nelle aree interessate e delle connesse iniziative di formazione professionale.

Procedura di consultazione a livello Iri
Viene stabilita una procedura di consultazione per l'aggiornamento sulle linee complessive di politica industriale, articolata in incontri convocati a cadenza semestrale ed, in ogni caso, su richiesta di una delle parti, ai quali parteciperanno l'Iri e le Confederazioni Cgil Cisl Uil.
Oggetto di tali incontri sarà la consultazione ed il confronto sugli indirizzi di politica industriale e le prospettive produttive del Gruppo, con riferimento anche alle innovazioni tecnologiche di grande rilievo; i principali programmi del Gruppo e i riflessi che ne derivano sulla forza lavoro e sulla professionalità; i principali programmi e interventi sulle condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro.
Le parti convengono che fino all'esaurimento delle procedure sopra descritte che dovranno comunque esaurirsi entro 5 giorni non si darà luogo da parte delle OSL a manifestazioni di conflittualità inerenti agli argomenti oggetto delle procedure stesse. Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare il termine più sopra stabilito.
Le parti si danno atto altresì che le predette procedure sui progetti operativi di intervento assorbono per le parti coincidenti quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro in tema di diritti di informazione.

Strumenti per una politica attiva dell'occupazione
In conformità con gli obiettivi di cui alla premessa, le parti concordano sulla necessità di attivare tutti gli strumenti più opportuni per l'attuazione di una politica attiva dell'occupazione, ivi compresi eventuali strumenti alternativi alla CIG.
L'adozione di tali strumenti ai vari livelli contrattualmente competenti, è funzionale rispetto all'obiettivo di realizzare nuove relazioni industriali e rispetto agli impegni assunti con il presente protocollo.

3) Nuovi regimi di organizzazione dell'orario di lavoro e del tempo di lavoro. Al fine di salvaguardare l'occupazione e l'economicità della gestione aziendale, le parti dichiarano la loro disponibilità ad esaminare nuovi regimi di orari, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro che comportino anche ricorso a modifiche negli attuali schemi di turnazione.

Procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti collettivi aziendali(*)
(*) Tale capitolo del Protocollo non si applica ai settori ricompresi nella disciplina di cui al "Protocollo interconfederale sulle R.I. nel settore trasporti" del 16/07/1984 (trasporti aerei, marittimi, autostrade ecc.).

1) Procedura preventiva
In coerenza con lo spirito del presente protocollo volto a migliorare il sistema di relazioni reciproche, le parti nell'ambito delle norme previste dall'ordinamento giuridico in ordine all'esercizio dei rapporti sindacali convengono di adottare le procedure di seguito indicate al fine di prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere a livello di stabilimenti, reparti o equivalenti unità operative.
Le procedure si basano sulla necessità di innestare la fase dell'informazione preventiva, come primo momento del confronto negoziale.
In questo quadro:
- a livello aziendale e/o di unità produttiva, le Direzioni aziendali daranno alle strutture sindacali di base informazione preventiva e circostanziata sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e tecnico/organizzative di grande rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del precedente assetto e della precedente configurazione del flusso di lavoro di stabilimenti, reparti o equivalenti unità operative;
- parimenti, le strutture sindacali di base presenteranno alle Direzioni aziendali le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico/organizzativa e quelle a ciò connesse;
- le valutazioni sulle richieste di parte aziendale e sindacale dovranno essere presentate ed esaminate dalle parti entro 3 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede aziendale;
- trascorso tale termine le parti senza perdere la titolarietà della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi; questa seconda fase sarà svolta presso la Delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare l'articolazione del processo produttivo e organizzativo di ciascuna unità produttiva e gestionale delle aziende, le astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da comunicazione alle Direzioni aziendali, con un preavviso correlato alle caratteristiche della struttura produttiva e comunque non inferiore alle 4 ore.

2) Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, sorti a livello di stabilimenti, reparti o equivalenti unità operative, non riguardanti il rinnovo di contratti nazionali di lavoro o di accordi integrativi aziendali, saranno esaminati e possibilmente risolti secondo le procedure di seguito indicate:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede aziendale;
- trascorso tale termine le parti senza perdere la titolarietà della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei tre giorni lavorativi successivi; questa seconda fase sarà svolta presso le Delegazione Intersind territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- allo scopo di salvaguardare l'articolazione del processo produttivo e organizzativo di ciascuna unità produttiva e gestionale delle aziende, le astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da comunicazione alle Direzioni aziendali, con un preavviso correlato alle caratteristiche della struttura produttiva e comunque non inferiore alle 4 ore.

Procedure per la conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime
Le controversie di lavoro individuali e plurime sull'applicazione della legislazione e della contrattazione collettiva vigente, con esclusione di quelle relative a provvedimenti disciplinari, qualora non vi sia stato accordo diretto tra le parti, dovranno essere esaminate e possibilmente risolte prima che il lavoratore proponga in giudizio una domanda ex artt. 409 e segg. cod. proc. civ., in una o più istanze a seconda delle strutture esistenti, fra le RSA e le corrispondenti strutture aziendali.
A tal fine le OSL si impegnano a farsi rilasciare un mandato a conciliare e a transigere da ogni singolo lavoratore interessato alla controversia così da poter porre in essere, nell'ipotesi di accordo raggiunto tra le parti, una transazione non impugnabile ex art. 2113 cod.civ..
In caso di mancato accordo e comunque entro 10 gg. dalla presentazione del reclamo o dall'insorgere formale delle controversie, le parti di comune accordo, anche in relazione alla natura delle controversie stesse, potranno far ricorso ad un Comitato bilaterale specializzato costituito in sede territoriale. Tale Comitato potrà essere integrato da un esperto imparziale scelto di comune accordo tra le parti, che svolgerà compiti di indagine e di proposta di soluzione alle parti. Il Comitato dovrà decidere entro 10 gg. dall'istanza.
Le controversie non composte a livello precedente riguardanti questioni interpretative di rilevanza generale potranno essere sottoposte, su iniziativa congiunta delle parti, e su parere conforme del Comitato territoriale, all'esame di un Comitato Paritetico Nazionale analogamente composto, che deciderà entro 10 gg. dall'istanza. Tale Comitato avrà anche il compito di operare una rilevazione periodica dell'andamento del contenzioso aziendale e giudiziario.
In caso di esito negativo delle procedure conciliative le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale affidandolo agli stessi Comitati. Resta fermo quanto previsto dall'art. 808 cod. proc. civ..
Gli stipulanti si danno atto che, nel corso delle procedure suddette, le OSL non faranno ricorso all'azione diretta sulle materie oggetto delle stesse e che da parte aziendale non si modificherà unilateralmente la situazione dei rapporti di lavoro in questione.

Formazione professionale
Le parti consapevoli dell'importanza della formazione, quale momento sia di arricchimento professionale dei lavoratori che di valorizzazione delle risorse umane e della efficienza delle imprese ed anche alla luce delle esigenze di riqualificazione, qualificazione, specializzazione dei lavoratori determinate dalla innovazione tecnologica e dalla riorganizzazione produttiva, sottolineano la necessità di un impegno comune nell'attivazione di una adeguata politica volta a sostenere e promuovere interventi ed iniziative in tale campo.
In tale ottica auspicano da parte degli organismi statali e regionali cui spetta istituzionalmente la competenza in materia, un impegno sempre più aderente alle necessità delle imprese ed a quelle di formazione dei lavoratori.

Verifiche
Nel periodo di sperimentazione, si darà luogo ad incontri quadrimestrali tra l'Iri assistito dall'Intersind e le Confederazioni Cgil Cisl Uil, per verificare eventuali problemi connessi al regolare funzionamento delle procedure individuate.
Al termine del più sopra richiamato periodo di sperimentazione, si darà luogo ad una verifica complessiva tra le parti stipulanti.

Allegato
Trascorso il periodo di sperimentazione (12 mesi) ed ultimata positivamente la prevista verifica, di cui all'ultimo punto del Protocollo, si darà luogo all'estensione del capitolo relativo ai "Comitati e Procedure di consultazione settoriali e aziendali" ai restanti settori del Gruppo secondo le scadenze di seguito indicate:
- alla scadenza di 3 mesi dalla verifica si darà luogo all'estensione ai settori: auto e telecomunicazioni;
- alle scadenza di 6 mesi dalla verifica si darà luogo all'estensione ai settori: siderurgia e informatica;
- alla scadenza di 9 mesi dalla verifica si darà luogo all'estensione ai settori: distributivo/alimentare ed impiantistico;
- alla scadenza di 12 mesi dalla verifica si darà luogo all'estensione ai settori: aerospaziale e termo-elettronucleare;
- alla scadenza di 15 mesi dalla verifica si darà luogo all'estensione ai settori: dieselistico e costruzioni / ingegneria civile;
- alla scadenza di 18 mesi dalla verifica si darà luogo all'estensione ai settori: trasporti marittimi, trasporti aerei, autostradale e radiotelevisione.
In occasione della verifica complessiva si procederà alla individuazione ed alla calendarizzazione delle aree territoriali alle quali estendere il capitolo relativo ai "Comitati e Procedure di consultazione territoriali".
In armonia con quanto già realizzato per i due settori (elettronica e cantieristica) su cui è avvenuta la sperimentazione, le parti stipulanti del presente Protocollo stabiliranno di comune intesa, nella fase di avvio di ciascun settore, l'elenco delle aziende interessate alla costituzione dei Comitati di Azienda/Raggruppamento.