Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 13 maggio 2009
Parti: Anec-Agis Lombarda e Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Fistel-Cisl Lombardia
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Cinematografi ecc., Lombardia
Fonte: CGIL Milano


Protocollo d'intesa tra Anec-Agis Lombarda e Slc-Cgil Uilcom-Uil e Fistel-Cisl della Regione Lombardia in materia di sicurezza del lavoro

- Premesso che il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81) valorizza e rafforza il ruolo degli Organismi Paritetici Regionali
- Richiamato il vigente CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;
- Richiamato l'Accordo Interconfederale Territoriale della Lombardia del 10 giugno 1997 che istituisce l'Organismo Paritetico Regionale;

In data 13 maggio 2009 presso la sede dell’Agis Lombarda si sono incontrati: Anec Lombarda […], Agis Lombarda […], Slc-Cgil […], Uilcom-Uil […], Fistel-Cisl, […]

Le Parti dopo ampia e approfondita valutazione sul Testo Unico della Sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81) condividono il principio per cui la riduzione degli infortuni si attua principalmente attraverso la cultura della prevenzione, il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, la modifica di comportamenti a rischio

Sottoscrivendo il presente Protocollo d'Intesa le Parti, ognuno per quanto di competenza, si impegnano a sensibilizzare le imprese del territorio lombardo e i lavoratori sulle nuove disposizioni di tutela apportate dal Testo Unico mediante:
- puntuale informazione circa la necessaria formazione per i RLS, i RLST e per tutti i lavoratori
- la promozione di adeguata collaborazione tra i Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ciò al fine di garantire la migliore formazione sui rischi specifici esistenti in azienda.

Le Parti convengono che, successivamente alle riunioni periodiche previste dall'Organismo Paritetico Regionale, sia esaminata in appositi incontri di informazione e formazione, la casistica degli infortuni avvenuti e l'aggiornamento delle disposizioni atte a evitare i rischi di infortunio con i relativi programmi di attuazione
Con particolare riferimento all'art. 48 del Decreto Legislativo n. 81/2008 considerato che:
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale o di sito produttivo;
- il datore di lavoro deve informare i lavoratori in merito al diritto che hanno di eleggere un loro rappresentante;
- nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs 81/2008;
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tale rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno;
le Parti convengono di stabilire il numero, le modalità di designazione dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per tutte le aziende fino a 15 dipendenti del comparto dell'esercizio cinematografico lombardo che non hanno designato il RLS al proprio interno
Le OO.SS si impegnano a comunicare all'OPR i nominativi dei lavoratori in possesso di comprovata esperienza dell'esercizio cinematografico designati quali Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale..
Le OO SS designeranno due RLST per la città di Milano e provincia e un RLST per ogni provincia lombarda
Il RLST ha diritto ad una formazione specifica di 32 ore e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori
Ognuno dei RLST designati avrà diritto a 24 ore annue di permesso retribuito per lo svolgimento dell'incarico L'utilizzazione dei permessi deve essere richiesta al datore di lavoro per iscritto e con un anticipo, di norma, di almeno 48 ore.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive
Il RLST segnala in forma scritta preventivamente al datore di lavoro, almeno 48 ore prima , le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro
Tali visite si svolgono congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o ad un addetto da questi incaricato
Il RLST ha diritto di consultare il Documento di Valutazione dei Rischi

Letto, confermato e sottoscritto
Anec Lombarda
Agis Lombarda
Slc Cgil
Uilcom Uil
Fistel Cisl