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Regione Campania
Ordinanza 8 settembre 2020, n. 70
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.

 

 

 

 

Giurisprudenza Collegata: T.A.R. Campania n. 4127/2021;


 

Il Presidente

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (omissis) ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO l' art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020;
VISTO il DPCM 14 luglio 2020;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;
VISTO
il decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;
VISTA
l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;
VISTO
il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID_19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;
VISTA
la nota del Ministero della Salute del 7 agosto 2020, prot. 8722, concernente la somministrazione di test sierologici su base volontaria al personale della scuola;
VISTO il DPCM 7 agosto 2020;
VISTE
l'Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 e l'Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020;
VISTO
il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma ed è stato, tra l'altro, sostituito il disposto di cui all'art. 1, comma 6, lettera r), primo periodo, del DPCM 7 agosto 2020 dal seguente: «r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21»;
RILEVATO
-che negli ultimi giorni è stato registrato sul territorio regionale un sensibile incremento dei casi di positività al virus, per lo più connesso a soggetti asintomatici o paucisintomatici;
VISTO
il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 16/Report completo. Dati relativi alla settimana 24-30 agosto 2020 (aggiornati al 2 settembre 2020) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, per la Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio che resta “moderato”, con Rt puntuale di 0,80, nonostante l'aumento dell'incidenza della patologia, quanto a numero di casi;

Il Presidente
CONSIDERATO
-che l'Unità di Crisi regionale, in data 30 agosto 2020, ha rappresentato che “ la Regione Campania, nella prima fase COVID19, ha adottato strategie caratterizzate ad una attenta analisi previsionale con relativi correttivi da attuare e finalizzati ad arginare la diffusione dell'infezione che unitamente al lockdown hanno caratterizzato questa Regione come una di quelle con la più bassa diffusione ed incidenza di infezione da SARS-COV-2 tra la popolazione. In questa seconda fase, che origina dalla riapertura delle frontiere e dal rientro dalle vacanze, la strategia si è caratterizzata da un approccio non solo finalizzato a prevedere e contenere, ma soprattutto ad identificare precocemente asintomatici infetti, la cui capacità di trasmissione dell'infezione è ancora motivo di studio scientifico in tutto il mondo. Tale strategia precauzionale, identificando precocemente con una delle più intense attività di screening sul territorio mai realizzate, consente di confinare rapidamente positivi al COVID19, evitando così una ulteriore diffusione dell'infezione, con possibili ripercussioni su un'ipotetica fase di recrudescenza autunnale dell'infezione stessa. Risulta opportuno sottolineare che una tale ipotesi di fase autunnale COVID19, unitamente ad altre patologie stagionali delle prima vie aeree, potrebbe interessare non solo la popolazione sana ma soprattutto le categorie fragili, quali anziani, bambini e soggetti con coomorbilità, impegnando ulteriormente il SSR. Si ritiene, pertanto, che l'attuale attività di screening sui rientri risulta indispensabile nell'ottica di una strategia di contenimento dell'infezione. Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza con riferimento all'attuale azione di screening COVID19 posta in essere dall'Unità di Crisi in Regione Campania”;
- che, sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica nella regione e a livello nazionale e tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nella regione, molti dei quali asintomatici, l'Unità di crisi regionale, a partire dalla constatazione dei casi correlati ai rientri da altre regioni e dall'estero nel periodo estivo, individuati nell'ambito dei controlli sanitari ha condiviso la necessità di ampliare ed implementare gli screening sulla popolazione, al fine della rapida individuazione dei soggetti positivi ancorché asintomatici e della attivazione delle misure sanitarie di prevenzione dei contagi attraverso il relativo isolamento;
-che, con Ordinanze regionali nn. 68 e n.69/2020 sono state attivate campagne di screening obbligatori sui soggetti residenti in Campania di rientro da vacanze all'estero e dalla Sardegna che hanno consentito di individuare precocemente un rilevante numero di soggetti positivi;
- che le esigenze di rapida individuazione e isolamento di soggetti positivi risultano parimenti stringenti con riferimento ai soggetti destinati ad operare in ambiente scolastico e a contatto con le scolaresche, in considerazione dell'aumento dei contagi rilevato di recente e dei rischi connessi all'eventuale insorgenza di focolai nelle scuole e delle conseguenti ripercussioni sulla salute degli studenti e del personale, oltre che sull'erogazione delle attività formative e scolastiche;
-che, nelle riunioni dell'Unità di crisi regionale del 3 settembre e del 5 settembre 2020, la prima delle quali convocata specificamente sul tema concernente la ripresa delle attività scolastiche, è stata condivisa dall'Unità di crisi altresì la necessità di somministrazione di test sierologici e/o tamponi a tutto il personale della scuola, quale strumento di screening finalizzato alla rapida individuazione ed isolamento di soggetti positivi, onde scongiurarne il contatto con le classi e con il restante personale;
-che la prospettata realizzazione di screening obbligatori è stata favorevolmente accolta anche dall'ANCI e dalle Organizzazioni sindacali di categoria presenti alla citata riunione del 3 settembre 2020, quale misura finalizzata a garantire condizioni minime di sicurezza sanitaria in vista dell'avvio dell'anno scolastico, in uno ad altre misure già attivate a livello regionale, quale la dotazione di strumenti di rilevazione della temperatura degli studenti e del personale prima dell'ingresso negli ambienti scolastici;
RAVVISATO
- che sulla base di quanto rappresentato e condiviso dall'Unità di Crisi regionale, risulta necessario adottare misure finalizzate ad assicurare la obbligatorietà degli screening sul personale, docente e non docente, della scuola, quale indefettibile misura di prevenzione sanitaria, finalizzata alla individuazione di eventuali casi di positività al virus in capo a soggetti asintomatici, analogamente a quanto efficacemente realizzato con riferimento ai rientri nella regione dalle vacanze all ' estero, al fine di prevenire e limitare eventuali focolai in ambiente scolastico, che avrebbero gravissime ripercussioni sulla salute pubblica e sulle attività formative e scolastiche;
-per quanto sopra riportato, di dover disporre l'indicata misura di prevenzione e controllo sanitario, in vista dell'avvio dell'anno scolastico - fissato al 24 settembre 2020 giusta DGRC n. 458 del 7.9.2020- salve integrazioni e/o modifiche in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';
VISTO l' art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
fa centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
RITENUTO
che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio campano, la maggior parte dei quali asintomatici o paucisintomatici, e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici;
 

ORDINA

1. Fermi restando i provvedimenti statali e regionali vigenti in materia e fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, con decorrenza immediata:
1.1. A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo:
- ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro;
- ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale.
1.2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1.1. non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente scolastico- ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro- di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo”.
1.3. Ai Dirigenti scolastici ovvero, per le scuole paritarie, ai Datori di lavoro, è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i nominativi dei soggetti, di cui al precedente punto 1.1., secondo alinea, da sottoporre a screening e di verificare, antecedentemente all'avvio dell'anno scolastico, che tutto il personale sia stato sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati.
1.4. E' demandata alle AASSLL della Campania ogni iniziativa e attività- anche con il supporto, ove necessario, dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno - volta all'espletamento delle attività di screening di cui al presente provvedimento con ogni sollecitudine e in ogni caso in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020.
1.5. I Dirigenti Scolastici/Datori di lavoro avranno cura di diffondere il presente provvedimento presso il proprio personale e di richiamare le sanzioni connesse all'eventuale inosservanza, previste al punto 2 del presente provvedimento.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.