Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 9 settembre 2020, n. 85
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Recepimento DPCM del 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi all'avvio delle attività scolastiche
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, mediante il quale sono adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 5 che prevede la possibilità per i Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 437 del 30.03.2020 avente ad oggetto le “Disposizioni transitorie per la durata dell'emergenza sanitaria in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare l'allegato 9;
Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” - allegato 8 del DPCM del 26/04/2020;
Vista l'Ordinanza regionale n. 47 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto ”Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale”;
Vista la delibera di Giunta n. 605 del 14.05.2020 che approva Linee applicative nelle quali vengono disciplinati criteri di capienza dei mezzi nel rispetto dell'Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 considerata la natura del servizio di TPL e la dinamicità propria della domanda. In particolare la percentuale di capacità massima prevista è subordinata al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie ivi riportate;
Visto il DPCM dell'11/06/2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera ii);
Visto il DPCM del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto che con Ordinanza n. 74/2020 Regione Toscana è intervenuta a seguito del DPCM del 14/07//2020 prevedendo:
- la ripresa del trasporto con una previsione di capienza a pieno carico, limitatamente ed esclusivamente ai posti a sedere, in modo che siano evitati assembramenti nelle aree adibite ai posti in piedi, per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano e marittimo nonché del trasporto pubblico non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A della stessa delibera;
- per quanto attiene al trasporto pubblico automobilistico urbano e tramviario, la deroga al rispetto della distanza di un metro garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi, in coerenza a quanto disposto nel DPCM del 14/07//2020, non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi, evitando assembramenti nelle zone adibite ai posti in piedi ,nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A della stessa delibera;
Visto il D.L. 83/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che all'articolo 1 comma 5 prevede “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176” ;
Visto l' Ordinanza del 1 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l'ordinanza regionale n. 76/2020 con la quale Regione Toscana:
-prendeva atto dell'Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute e, nelle more dell'emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell'espressione del parere del Comitato Tecnico Scientifico in tema di deroga di distanziamento interpersonale di un metro in riferimento ai mezzi di trasporto, ne recepiva il contenuto, relativamente al trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea ( servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati );
- confermava l'Ordinanza n. 74/2020 avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure relative alla capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico”, ivi comprese le linee guida allegate, limitatamente a quanto compatibile con le disposizioni e i principi dell'Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della Salute;
Considerato che l'efficacia della su indicata ordinanza era stabilita fino all'emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell'articolo 2 comma 2 del DL 19/2020;
Visto il DPCM del 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814), pubblicato in GU n.222 del 7-9-2020;
Visto l'Allegato A del su indicato DPCM “Allegato 15 Linee guida per le informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio trasporto pubblico”;
Considerato che le linee guida di cui sopra prevedono, in materia di trasporto pubblico:
- Misure di sistema, fra le quali, il richiamo, laddove c'e' necessità di implementare e assicurare il servizio di trasporto pubblico locale con l'avvio dell'anno scolastico, delle disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5, lettera b, del medesimo codice, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi;
- Misure igienico sanitarie di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID 19
-Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane infatti un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.
- misure per singole modalità di trasporto fra le quali la previsione, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.
Ritenuto di recepire integralmente il DPCM del 7 settembre 2020 e relative linee guida in relazione al trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea ( servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati );
Valutato di integrare i contenuti dell'Allegato A del DPCM del 7 settembre 2020 con le linee guida (Allegato 1) che prevedono una disciplina piu' puntuale di sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto di approvare l'Allegato 1 al presente atto;
Valutato conseguentemente di revocare l'Ordinanza n. 74/2020 avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure relative alla capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico”, ivi comprese le linee guida allegate;
Dato atto che l'Ordinanza n. 76/2020 ha cessato di produrre i suoi effetti con l'entrata in vigore del nuovo DPCM del 7 settembre 2020;
Considerato che già con delibera di Giunta regionale n. 1425 del 31.08.2020 venivano stabilite azioni operative al fine di coordinare il servizio di TPL sull'intero territorio regionale per garantire la ripresa delle attività scolastiche la possibilità da parte della Azienda gestore del servizio TPL di acquisire la disponibilità di operatori Taxi e NCC con vetture e autobus (anche turistici), in relazione ad ogni territorio provinciale, al fine di compensare situazioni di insufficiente capacità di trasporto procedendo attraverso modalità semplificate previste dalla normativa nazionale al fine di garantire il servizio;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Considerato che ai sensi dell'Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 il soggetto attuatore può provvedere nell'attuazione dei vari interventi, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative indicate nell'articolo 3 della stessa Ordinanza;
Considerato che in questa prima fase di avvio delle attività scolastiche, stante l'urgenza e indifferibilità, è doveroso dare risposte efficienti alla necessità di aumentare la frequenza dei sevizi in determinate fasce orarie, garantire il necessario distanziamento sociale ed effettuare il trasporto nel rispetto delle norme di sicurezza messe in atto per ridurre il propagarsi dell'epidemia ricorrendo anche a mezzi quali autobus turistici, Taxi, NCC e relativi operatori;
Valutato, sulla base di quanto sopra, necessario derogare all'art. 105 dlg 50/2016, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, dello stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
ORDINA
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. di recepire il DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo Allegato A “Allegato 15 Linee guida per le informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio pubblico”, in materia di trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea ( servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati );
2. di approvare l'Allegato 1 al presente atto che integra i contenuti dell'Allegato A del DPCM del 7 settembre 2020 prevedendo una disciplina piu' puntuale di sicurezza dei lavoratori;
3. di provvedere, in qualità di soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020 a derogare all'art. 105 dlg 50/2016, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti relativi ai subaffidamenti, previsti ai sensi dell'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nonchè in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1425 del 31.08.2020, secondo le modalità descritte all'art. 163 comma 7, dello stesso decreto legislativo, laddove si ravvisi la necessità di implementare e assicurare il servizio di trasporto pubblico locale per il regolare avvio dell'anno scolastico;
4. di revocare l'Ordinanza n. 74/2020 avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure relative alla capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico”, ivi comprese le linee guida allegate;
5. di dare atto che l'Ordinanza n. 76/2020 ha cessato di produrre i suoi effetti con l'entrata in vigore del nuovo DPCM del 7 settembre 2020.
Disposizioni finali
La presente ordinanza entra in vigore a far data dal 10 settembre 2020 ed è valida fino al 07/10/2020, per quanto riguarda il recepimento del DPCM del 7 settembre 2020 e fino alla fine del periodo di emergenza per quanto riguarda la deroga di cui al punto 3;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
• al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro Infrastrutture e Trasporti;
• alle Azienda One Scarl (con indicazione di partecipare a tutte le sue consorziate e subaffidatarie)
• a Trenitalia Spa
• a TFT Spa
• a Toremar Spa
• Ai Sindaci del territorio toscano (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)
• Al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e ai Presidenti delle Province toscane (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)
• Ai Prefetti;
all'ANCI;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente
Allegato 1
COVID-19 - Linee guida per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti in materia di trasporto pubblico
Obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare nel comparto del trasporto pubblico l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell'ambito di un'attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall'effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale.
Si richiama in toto quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” - allegato 12 del DPCM del 7/08/2020.
Le presenti linee guida integrano l'Allegato A “Allegato 15 Linee guida per le informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio di trasporto pubblico del DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
INFORMAZIONE AI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori e chiunque entri in azienda per qualsiasi motivo, circa le disposizioni delle Autorità (nazionali e regionali), consegnando depliants informativi e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni devono riguardare:
= l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, la verifica dell'assenza di febbre o utilizzando idonei strumenti di misurazione o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, attestante il fatto di essersi misurato autonomamente la febbre;
= l'obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all'avvio dell'attività lavorativa, si verifichino sintomi;
= la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani. L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. Stesse indicazioni dovranno essere fornite a tutti gli altri soggetti che accedono a vario titolo in azienda.
INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI PER GLI UTENTI DEI MEZZI PUBBLICI • I passeggeri devono obbligatoriamente indossare la mascherina. Non sono soggetti all'obbligo di indossare mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
• È raccomandata la pulizia/igienizzazione delle mani prima e dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici.
• Le aziende devono installare dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani anche in modo graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli utenti.
PULIZIA E SANIFICAZIONE
La pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di climatizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.” e suoi successivi aggiornamenti.
Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera del mezzo pubblico, prima di uscire dal terminal, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, pali, appigli, sedute) e alla postazione del conducente, rispetto al quale dovranno essere minuziosamente pulite tutte le parti del mezzo che entrano in contatto con parti del corpo del lavoratore, come, ad esempio, il sedile, il volante, il cambio, la cintura di sicurezza.
La pulizia/disinfezione della postazione del conducente dovrà essere effettuata ad ogni cambio di turno: il datore di lavoro provvederà alla pulizia o fornirà a ciascun conducente un kit di pulizia, con le relative istruzioni d'uso, tramite il quale poter effettuare autonomamente la pulizia.
Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi. Per gli ambienti deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria.
Il datore di lavoro, o suo delegato, deve ordinariamente registrare gli adempimenti legati alla pulizia/disinfezione su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
Le azioni di pulizia/disinfezione possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente.
Occorre garantire la pulizia/disinfezione giornaliera con appositi detergenti anche delle eventuali tastiere dei distributori di alimenti e bevande presenti in azienda.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dell'azienda si procede alla pulizia e sanificazione dei locali e del mezzo pubblico, utilizzato dalla persona come luogo di lavoro, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell'aria, deve essere eliminata la funzione di ricircolo. In questa fase emergenziale, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria indoor.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI PER IL CONDUCENTE DEL MEZZO PUBBLICO
Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, e indossare la mascherina protettiva.
La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro posiziona vicino al posto guida dispenser con gel per detergere le mani, per l'uso da parte dell'autista.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL CONDUCENTE DEL MEZZO PUBBLICO
Premesso che occorre principalmente garantire che gli utenti del mezzo osservino il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro rispetto all'autista ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, relativamente alle mascherine, si richiama: quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”.
Qualora non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra l'autista e gli utenti, l'autista dovrà indossare mascherina FFP2 senza valvola oppure mascherina chirurgica, con sopra mascherina FFP2 con valvola. Le mascherine, nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti ordinari.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E DELLE TRAMVIE
• Si raccomanda di interdire l'utilizzo delle sedute poste a ridosso del conducente, sia alla destra che alla sinistra, qualora non sia possibile mantenere un metro di distanza tra l'autista e i passeggeri.
• Esporre cartelli sulle portiere del mezzo che diano indicazioni circa il numero massimo di persone che possono salire a bordo, tenuto conto delle sopra riportate raccomandazioni, e invitino a salire e scendere dal mezzo in maniera ordinata, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i passeggeri e il conducente.
• La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire, in corrispondenza delle fermate, secondo flussi separati coerentemente con quanto previsto dal DPCM del 7 settembre 2020, con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.
• Disattivare e dove possibile ricollocare, le obliteratrici poste ad una distanza inferiore ad un metro rispetto al posto di guida. In caso di disattivazione delle obliteratrici, dare disposizioni all'utenza di segnare l'orario di accesso al mezzo con penna in caso di biglietto cartaceo.
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA (COMPRESI I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI E AUTOBUS E TAXI E DEI SERVIZI AUTORIZZATI)
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, potranno essere occupate tutte le sedute posteriori evitando che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. I passeggeri dovranno essere dotati di mascherina e sanificarsi le mani con gel igienizzante, prima di salire a bordo. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
CONTROLLI
Si richiama quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come aggiornato il 24 aprile 2020, in merito alla costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS/RLST. Si segnala l'opportunità di individuare un referente interno per la gestione della problematica COVID-19, che possa da un lato raccogliere osservazioni e predisporre modifiche in corso d'opera delle procedure gestionali, dall'altro monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche tecnico-normative.
I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo attuale di emergenza sanitaria, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro di adeguate procedure di sicurezza anti-contagio in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il RLS, in conformità alle presenti disposizioni e ai protocolli richiamati in premessa ed alle linee di indirizzo specifiche emanate dalla Regione Toscana su singoli settori; coerentemente con il D.Lgs. 81/08, indirizzano principalmente la propria attività all'informazione e assistenza - ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto - alle imprese, ai lavoratori, alle loro rappresentanze ed alle associazioni di categoria per l'applicazione di corrette misure di tutela della salute dei lavoratori.