Categoria: Normativa statale
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l'articolo 14 contenente disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” ed, in particolare, gli articoli 18 e seguenti contenenti disposizioni sul lavoro agile applicabili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ed, in particolare, l'articolo 22 che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017 con il quale, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali;
VISTO il D.D. n. 97 del 25 marzo 2019 del Direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 marzo 2020, n. 13;
VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” ed, in particolare, il punto 2 sullo svolgimento dell'attività amministrativa e il punto 3 sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 ed, in particolare, l'articolo 87 relativo alle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali;
VISTO il proprio precedente Decreto n. 70 del 25 marzo 2020, in merito all'attuazione dell'articolo 87 del citato Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
VISTA la Circolare n. 2 del 1° aprile 2020, con cui il Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito prime indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;
VISTA la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo alla “fase 2” caratterizzata dalla necessità che le pubbliche amministrazioni, continuando a garantire l'attività amministrativa possano rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020;
VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l'articolo 263 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;
VISTA la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto nella medesima data;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020;
RITENUTO di dare attuazione all'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
VISTE le conclusioni della Conferenza dei Direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, tenutasi in data 22 luglio 2020;
VISTO l'accordo del 30 luglio 2020 sulle “Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
INFORMATE le organizzazioni sindacali;
 

DECRETA

Articolo 1
(Nuove disposizioni di applicazione del lavoro agile nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Ai sensi dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nelle more dell'adozione di eventuali indirizzi da parte del Ministro per la pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun Centro di responsabilità (CdR) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, organizza il lavoro dei dipendenti ad esso assegnati, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, al 50% del personale che svolge attività esercitabile in tale modalità. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, cessa di avere effetto.
2. Resta fermo, con riferimento all'individuazione delle attività non espletabili in modalità agile, quanto previsto dall'articolo 5 del decreto direttoriale n. 97 del 25 marzo 2019 del Direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, in base al quale non è possibile far ricorso al lavoro agile per quelle attività che, in relazione alla natura e alle modalità di svolgimento delle relative prestazioni, richiedono una presenza del dipendente nella sede abituale di lavoro, come, a mero titolo esemplificativo, le attività di assistenza tecnologica in loco, nonché quelle afferenti i servizi per l'amministrazione (ufficio corrispondenza delle sedi ministeriali, servizio postale, servizio di portierato e custodia degli stabili, uffici passi, servizio automobilistico, biblioteca, ufficio del consegnatario dei beni informatici e non informatici, attività connesse alla manutenzione degli immobili e degli impianti).
 

Articolo 2
(Destinatari)

1. Ai fini dell'individuazione della quota di personale cui è applicato il lavoro agile ai sensi dell'articolo 1, ove le condizioni lo consentano, è garantita, a rotazione, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile a ciascun lavoratore che abbia presentato specifica istanza. L'istanza è presentata mediante compilazione del modulo reso disponibile sulla rete intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comunque diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, i seguenti dipendenti:
a) ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, i lavoratori maggiormente esposti in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020; tali lavoratori sono esentati dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1;
b) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, i lavoratori dipendenti con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni predette, nonché i lavoratori immunodepressi, non già individuati ai sensi della lettera a), e i familiari conviventi di persone immunodepresse, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
3. Ferma restando l'esclusione dalla presenza in sede per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), nonché dei lavoratori di cui al comma 2, lettera b), ove ne facciano richiesta, i responsabili apicali, sentiti i dirigenti di riferimento, individuano il personale da assegnare alle attività che possono essere svolte in modalità agile prevedendo la rotazione del personale ai sensi del comma 1 e favorendo, in termini di maggiore frequenza della modalità agile nell'ambito della rotazione medesima, ove le condizioni lo consentano, i seguenti soggetti:
a) le lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) le lavoratrici in stato di gravidanza;
c) i genitori che hanno un figlio minore di anni 3;
d) i genitori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
e) personale proveniente da altri comuni o da zone particolarmente distanti dal posto di lavoro, anche in relazione alla difficoltà, debitamente documentata, di raggiungimento della sede di lavoro dal domicilio abituale.
Le priorità di cui alle lettere a), c) e d) si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari.
4. La quota di personale cui è applicato il lavoro agile ai sensi dell'articolo 1 è individuata all'esito del processo di valutazione delle istanze, di cui al comma 1, nonché delle valutazioni del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al comma 2, lettera a). In sede di attuazione operativa, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è definito un congruo termine, tenuto conto del periodo di ferie. L'individuazione del personale di cui al primo periodo dovrà comunque avvenire entro il 15 settembre 2020.
5. I nominativi dei dipendenti individuati per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sono trasmessi dal Direttore generale responsabile del CdR di riferimento all'indirizzo posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 

Articolo 3
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ferme restando le misure di sicurezza di cui all'accordo del 30 luglio 2020 sulle “Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
2. Con riferimento alle Direzioni generali ubicate nello stabile di via Flavia, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con il rientro nella disponibilità dei locali da parte dei CdR, a seguito del rispristino delle condizioni di agibilità successivo all'incendio del 12 giugno 2020.
3. Gli esiti dell'applicazione del presente decreto saranno oggetto di apposita condivisione in sede di Comitato di monitoraggio di cui al paragrafo 15 di cui all'accordo del 30 luglio 2020 sulle “Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
6. In vista del termine dello stato di emergenza, tenuto conto dell'esperienza di lavoro agile maturata durante la fase emergenziale, l'Amministrazione procederà ad aggiornare il D.D. n. 97 del 25 marzo 2019 del Direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, tenuto conto della proposta dell'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 del CCNL comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018 e del CCNL dell'Area funzioni Centrali 9 marzo 2020.
7. Ai sensi dell'articolo 263, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, resta ferma la necessità di rivedere l'articolazione giornaliera e settimanale in materia di flessibilità dell'orario di lavoro, previa attivazione di tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali.
8. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 2020.
9. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessa di produrre effetti quanto disposto dal decreto n. 70 del 25 marzo 2020 citato in premessa, ove incompatibile.

Roma, 7 agosto 2020
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Tangorra