Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l'articolo 14 contenente disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” ed, in particolare, gli articoli 18 e seguenti contenenti disposizioni sul lavoro agile applicabili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ed, in particolare, l'articolo 22 che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017 con il quale, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali;
VISTO il D.D. n. 97 del 25 marzo 2019 del Direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e, in particolare, il punto 3 che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e in base al quale, in particolare, cessano di produrre effetti i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020;
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 relativa alle misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), in base al quale limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il proprio precedente decreto n. 53 del 2 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure temporanee per l'applicazione del lavoro agile con modalità semplificate al personale in servizio presso il Ministero del lavoro e politiche sociali;
VISTE le conclusioni della Conferenza dei Direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, tenutasi in data 05 marzo 2020;
RITENUTO necessario estendere le misure temporanee di cui al citato decreto del Segretario generale n. 53 del 2 marzo 2020;
INFORMATE le organizzazioni sindacali;
 

DECRETA

Articolo 1
(Estensione delle misure temporanee per l'applicazione del lavoro agile)

1. Considerata la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, nell'individuazione dei lavoratori da ammettere alle misure di cui al decreto del Segretario generale n. 53 del 2 marzo 2020, oltre a quelli ivi individuati all'articolo 2, comma 2, i direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali favoriscono anche i lavoratori su cui grava la cura dei figli di minore età, nei limiti di durata del periodo di sospensione dei servizi e delle attività didattiche.
2. Nell'individuazione dei lavoratori da ammettere alle misure, i direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali favoriscono, inoltre, i lavoratori che convivono con portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, come da apposita certificazione.
3. I dipendenti nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 che, alla data del presente decreto, sono già stati ammessi a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, possono essere autorizzati a rimodulare il numero delle giornate oggetto dei vigenti progetti individuali, nei termini e secondo le modalità di cui ai medesimi commi.
4. Le misure di cui al decreto del Segretario generale n. 53 del 2 marzo 2020 e alle estensioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti già precedentemente ammessi a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i quali non siano ancora stati avviati i progetti individuali.
5. Per quanto non disciplinato nel presente decreto, resta fermo quanto disposto dal decreto del Segretario generale n. 53 del 2 marzo 2020.

Roma, 5 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Tangorra