Cassazione Penale, Sez. 3, 10 giugno 2020, n. 17810 - Demolizione o rimozione dell'amianto e attività ispettiva


Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data Udienza: 30/01/2020
 

Fatto

1. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 19 luglio 2019 ha condannato F.F. alla pena di euro 2.500,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 256, quarto comma, lettera D, 262, d. lgs. 81/2008 - capo A, commesso il 25 settembre 2014 -, 100 e 159 d. lgs. 81/2008 - capo B, commesso il 25 settembre 2014 -; relativamente al capo C (art. 251, primo comma, lettera A e 262, secondo comma, lettera A, d. lgs. 81/2008) il ricorrente era invece assolto perché il fatto non sussiste.
2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Capo A. Violazione di legge (art. 256, quarto e quinto comma, d. lgs. 81/2008 e art. 6, terzo comma e 12 secondo comma legge n. 257/1992); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza del reato.
La motivazione del Tribunale è contenuta in poche righe; il Tribunale non ha preso in considerazione l'intero enunciato della norma e, comunque, non applicava il D.M. 6 settembre 1994. Le disposizioni prevedono le misure di sicurezza quando l'intervento è effettuato su amianto friabile e non anche quando si interviene su un tetto (coperture di cemento-amianto). Per i soli interventi su amianto friabile è prevista un'area di decontaminazione per il personale; invece, la decontaminazione non risulta prevista per gli interventi su materiali compatti, non friabili.
Inoltre, dall'invio delle integrazioni richieste (il 12 settembre 2014) sono trascorsi più di dieci giorni senza nessun riscontro e, quindi, l'impresa ha proceduto in conformità alla normativa di settore, in totale assenza di rilievi.
L'ente (SPRESAL) ricevette le comunicazioni integrative come ritenuto dalla stessa sentenz a impugnata, senza alcun rilievo alla ditta del ricorrente che, pertanto, proseguì i lavori in perfetta buona fede.
2. 2. Capo B. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Per il Tribunale i residui di materiali rinvenuti dall'ispettore nell'area in oggetto sarebbero riferibili alle attività della ditta del ricorrente e contenenti resti di amianto. Il Tribunale però non valuta che l'intervento della ditta del ricorrente si inseriva in un cantiere con la presenza di più imprese operanti per diversi lavori. Nessun accertamento risulta poi compiuto sull'effettiva presenza di amianto nei materiali rinvenuti nell'area del cantiere. Del resto, non risulta certo se i materiali in oggetto fossero residui dei lavori effettuati dalla ditta del ricorrente o se di altri lavori precedenti effettuati da altre ditte.
La pulizia effettuata dal ricorrente dopo i rilievi non sta certo a significare l'accettazione (acquiescenza) della responsabilità; la norma dell'art. 248 d. lgs. 81/2008 disciplina solo la fase antecedente l'inizio dei lavori non tutte le fasi di rimozione dell'amianto, e, quindi, la presenza di amianto nella zona dell'intervento doveva essere di mostrata dall'accusa, senza alcuna inversione dell'onere della prova.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata.





Diritto
 




3. Non risultano manifestamente infondati i motivi di ricorso. Infatti, la sentenza impugnata non motiva adeguatamente sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati in contestazione. Relativamente al capo A (procedura di decontaminazione nel piano di lavoro) la sentenza non analizza il tema della natura dell'amianto in oggetto (se friabile o no), in relazione ai diversi obblighi normativi nelle due ipotesi.
Per il capo B ( omessa pulizia finale dell'area) la sentenza omette di accertare in fatto se l'area del cantiere in oggetto fosse rimasta non pulita per responsabilità del ricorrente e se i materiali rinvenuti fossero o no contaminati da amianto, in relazione alla contemporanea presenza nel cantiere di diversi lavori anche da parte di altre ditte.
I reati, quindi, risultano prescritti per decorso del termine massimo di prescrizione, alla data odierna, di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen.


 

P.Q.M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.


Così deciso il 30/01/2020