Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 8 settembre 2020, n. 679
Modifica dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4
B.U.R. 10 settembre 2020, n. 37 - Num. Straordinario n. 1
La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le regole della fase 2 sono state stabilite nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell'articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico.
L'Allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 608 del 13 agosto 2020.
In considerazione dell'andamento del contagio e della necessità di una più agevole definizione delle misure di sicurezza da seguire in determinati settori, si ritiene opportuno modificare alcuni punti del testo.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
a voti unanimi legalmente espressi
l'approvazione delle accluse modifiche all'Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
Allegato
Modifiche all'Allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, la cui versione più aggiornata è stata approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 608 del 13.08.2020.
I. Misure generali
Il comma 7 del paragrafo "I. Misure generali” dell'Allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, è così sostituito:
"I gestori di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare, all'interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, nei corridoi e relative vicinanze, assembramenti che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.”
II.B Misure specifiche per gli esercizi ricettivi
Il comma 3 del paragrafo "II.B Misure specifiche per gli esercizi ricettivi” dell'Allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, è così sostituito:
"Negli spazi comuni, quando non può essere mantenuta costantemente la distanza di sicurezza di un metro, gli ospiti indossano una protezione delle vie respiratorie, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e tra persone che alloggiano nella stessa stanza.”
II.D Misure specifiche per le attività di ristorazione
Il comma 6 del paragrafo "II.D Misure specifiche per le attività di ristorazione” dell'Allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, è così sostituito:
"Solo al tavolo - o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione - è permesso non indossare la protezione delle vie respiratorie.”
II.O Misure specifiche per sale giochi e discoteche
I commi 7 e 8 del paragrafo “II.O Misure specifiche per sale giochi e discoteche” dell'Allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, sono così sostituiti:
“Sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.”
III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali
Il comma 7 del paragrafo “III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali” dell'Allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, è così sostituito: “Agli eventi sportivi e alle competizioni sportive si applicano le disposizioni e i protocolli nazionali di sicurezza.
È consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, che non superino il numero massimo di 500 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza del pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare l'assegnazione dei posti con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo di una protezione delle vie respiratorie di cui al capo I del presente allegato; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino i predetti limiti di pubblico, l'organizzatore produce uno specifico protocollo di sicurezza che il Presidente della Provincia sottopone alla validazione preventiva della Commissione di esperti di cui all'art. 2 della legge provinciale.”