Categoria: 2020
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Tipologia: Intesa sulle nuove modalità di attuazione dello smart working
Data firma: 3 agosto 2020
Validità: 15 ottobre 2020
Parti: Agenzia Dogane Monopoli e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Confintesa, Usb-Pi*, Flp*
Comparti: P.A., Agenzia Dogane Monopoli
Fonte: fpcgil.it


Intesa sulle nuove modalità di attuazione dello smart working Roma, 3 agosto 2020

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 6, del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni centrali, il quale, alla lettera k), prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica “le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro”;
Vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 contenente “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.”;
Visto il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid- 19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS., cui, secondo quanto disposto con la citata Circolare, “le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici.”;
Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, intitolato “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. a), che proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;
Fermi restanti gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (es.: d.lgs. n. 81/2008) e della vigente normativa emergenziale;
Viste le determinazioni prott. nn. 12927RU del 9 marzo 2020, 13438RU dell'11 marzo, 13465RU del 12 marzo, 13807RU del 13 marzo, 14787RU del 23 marzo, 15896RU del 2 aprile, 16841RU del 10 aprile;
Vista l'intesa sulle nuove modalità di attuazione dello smart working sottoscritta il 18 maggio 2020;
Preso atto che nel delicato contesto dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, il personale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, cosciente del ruolo fondamentale svolto per la collettività, ha continuato ad operare con impegno ed efficacia;
Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art. 263, comma 1, del decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, “Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi...”
Ritenuto necessario garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza dal personale;
Condivisa l'opportunità, per il periodo di emergenza, che siano promosse modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire la più efficace erogazione di servizi;
Considerato che, in attesa dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione di ulteriore disciplina delle modalità organizzative e dei criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile previsti dal citato art. 263 del decreto legge 34, è applicabile il lavoro agile “al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;
Considerata la necessità promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi;
Preso atto del venir meno dell'istituto dell'esenzione dal servizio già previsto per particolari categorie di personale;
Le parti convengono quanto segue:
1. Le indicazioni operative contenute nella presente intesa hanno validità sino al 15 ottobre 2020. Prima di quella data potranno essere concordate ulteriori indicazioni in relazione all'evolversi dello stato emergenziale, alla ulteriore disciplina delle modalità organizzative e dei criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile fornita dal competente Ministro della Funzione pubblica, ovvero a ulteriori linee di attività “in presenza” che l'Agenzia sarà chiamata ad assicurare.
2. Alla conclusione del periodo emergenziale le parti si impegnano a concordare indicazioni operative definitive sul “lavoro agile”.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dalle Autorità competenti e a quanto condiviso nell'ambito del Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19” del 24 luglio 2020, con il coinvolgimento delle task force mediche costituite presso l'Agenzia, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, d'intesa con le rappresentanze sindacali di posto di lavoro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.
4. In relazione alle disposizioni dettate dall'art. 263 del decreto legge n. 34/2020, fino al 15 ottobre 2020, ferme restando le attività da svolgere in presenza che saranno oggetto di informazione preventiva alle Rappresentanze sindacali a cura dell'Amministrazione, per le restanti attività che possono essere svolte in lavoro agile a garanzia della uniformità nella gestione del personale, il personale addetto è autorizzato dai Direttori/Dirigenti responsabili a prestare servizio in tale modalità nella misura del 50 per cento e, in particolare, di norma entro il limite di 2 e 3 giorni alla settimana non cumulabili e definiti in base a una programmazione almeno bisettimanale, così da consentire in ogni caso una adeguata presenza in servizio ottenuta attraverso una attenta rotazione del personale. Nell'ambito di detta programmazione, nel rispetto delle misure di sicurezza, va comunque favorito il rientro a tempo pieno del personale che ne faccia istanza; d'altro canto, resta in vigore l'esclusione dall'obbligo di rientro in presenza - e quindi la prestazione va resa in lavoro agile - per il personale che risulti da idonea certificazione medica interessato da patologie anche invalidanti che lo rendono maggiormente esposto al contagio. Nei mesi di agosto e settembre, nella stessa programmazione è garantito il rispetto dei piani ferie definiti.
5. Contestualmente si prevede la possibilità di adottare:
- forme di flessibilità dell'orario individuale del personale che presta servizio in sede, atte a mantenere le indispensabili condizioni di sicurezza, che potranno prevedere lo spostamento degli orari di ingresso/uscita rispettivamente fino alle 11 e fino alle 20, con un eventuale scostamento massimo in ingresso di due ore, in relazione anche alle peculiarità del territorio;
- forme di garanzia, anche sanitaria, per il personale in servizio di verifica esterna comprensive di modalità per l'utilizzo del mezzo proprio;
- modalità operative per i profili orari, la strumentazione operativa, le fasce di contattabilità, comprendendo la possibilità di svolgere l'attività delocalizzata in altre sedi del territorio di competenza interregionale.
Le parti concordano inoltre:
- di prevedere, nell'ambito del Contratto integrativo di Agenzia la estensione - ove non già percepita - della “indennità di rischio” di cui alla tabella “A”, (Rischio sanitario) allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, per il personale che a partire dal 9 marzo e nel periodo emergenziale è stato o sarà chiamato a prestare servizio esterno, di controllo merci ovvero che ha svolto attività di front office;
- di verificare la possibilità di continuare a riconoscere i buoni pasto al personale in lavoro agile, previa acquisizione di apposito parere dal competente Dipartimento della funzione pubblica;
- di tenere aperto un tavolo permanente al fine di monitorare l'efficacia e ove necessario aggiornare il presente accordo, anche in funzione dell'effettivo andamento epidemiologico sul territorio nazionale e delle criticità applicative relative alle attività istituzionali dell'Agenzia.
Le parti concordano che il presente verbale si intende firmato anche dalle rappresentanze collegate in videoconferenza - e quindi a fianco del nome del rappresentante sindacale verrà apposta la dicitura “Firmato” - non appena perverrà la mail di conferma da parte della Organizzazioni sindacale di appartenenza all'indirizzo mail dell'Ufficio Relazioni sindacali e gestione del personale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Per l'Agenzia dogane e monopoli
Per le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Funzioni centrali
Cisl Fp Fp Cgil Uil Pa Confsal-Unsa Confintesa Usb Pi* Flp*

Nota a margine Intesa sulle nuove modalità di attuazione dello Smart Working del 03.08.2020
1. Le scriventi OO.SS. sottoscrivono la presente intesa in quanto vengono recepite tutte le raccomandazioni, tra le quali l'apertura al confronto con le rappresentanze sindacali territoriali, connesse alla sicurezza sui posti di lavoro previste dal protocollo di intesa del 24 luglio 2020 sottoscritto con il Ministro della Funzione Pubblica e in quanto viene mantenuto l'impegno dell'Amministrazione a garantire una informativa preventiva sulle attività da svolgere in presenza oltre alla possibilità di riconoscere il buono pasto ai dipendenti che svolgono la propria attività in smart working una volta ricevuto il parere dal Dipartimento di Funzione Pubblica.
2. Le scriventi OO.SS. prendono atto che non è stata recepita la proposta di tutelare, tra le categorie da salvaguardare con lo smart working, i genitori con figli di età inferiore ai 16 anni in considerazione della proroga dello stato di emergenza e delle problematiche connesse alla gestione dei figli almeno fino alla ripresa delle lezioni scolastiche.
Tali situazioni potrebbero avere la conseguenza di assenze forzate dal lavoro che non si sarebbero verificate con il ricorso allo smart working.

Roma, 03/08/2020
Fp Cgi,l Cisl Fp, Uil Pa, Confsal/Unsa
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* Non sottoscrivono l’Accordo