Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 2020
Validità: 01.07.2020 - 30.06.2023
Parti: Cifa e Confsal
Settori: Metalmeccanici, PMI
Fonte: cifaitalia.it


Sommario:

 

Costituzione delle parti
Premessa
Parte prima - Disposizioni preliminari
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Modello contrattuale
Art. 4 - Allineamento delle normative contrattuali
Art. 5 - Rimandi ad altra contrattazione
Art. 6 - Procedure per il rinnovo
Art. 7 - Procedure per la disdetta
Parte seconda - Relazioni sindacali
Livelli di contrattazione

Art. 8 - Contrattazione collettiva nazionale
Art. 9 - Contrattazione di secondo livello
Art. 10 - Materie delegate alla contrattazione di secondo livello
Art. 11 - Benefici fiscali accordi di secondo livello
Art. 12 - Procedure per il rinnovo della contrattazione di secondo livello
Art. 13 - Diritti di informazione e consultazione territoriale
Art. 14 - Gestione delle controversie
Art. 15 - Controversie collettive interpretative
Art. 16 - Diritto di sciopero
Art. 17 - Contributo assistenza contrattuale COASCO
Diritti sindacali
Art. 18 - Rappresentanze sindacali
Art. 19 - Rappresentanze sindacali aziendali e unitarie (RSA - RSU)
Art. 20 - Referendum
Art. 21 - Assemblea
Art. 22 - Trattenute sindacali
Diritti individuali
Art. 23 - Lotta alle discriminazioni
Art. 24 - Divieto di discriminazione
Art. 25 - Molestie
Art. 26 - Azioni positive
Art. 27 - Tutela delle convinzioni etico-religiose
Art. 28 - Tutela della privacy
Art. 29 - Tutela delle condotte personali
Art. 30 - Attività di controllo delle condotte
Art. 31 - Politiche inclusive
Composizione delle controversie
Art. 32 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 33 - Rimandi operativi
Art. 34 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Parte terza - Competenze
Art. 35 - Premessa alla classificazione del personale per competenze
Art. 36 - Lavoratori di “Primo ingresso”
Art. 37 - Lavoratori in regime di “reimpiego”
Art. 38 - Scatti di competenza
Art. 39 - Sistema di certificazione contrattuale delle competenze
Art. 40 - Costituzione dell'Osservatorio Permanente per l'aggiornamento e la rilevazione di nuovi profili professionali e competenze
Parte quarta - Rapporto di lavoro
Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 41 - Assunzione e requisiti per l'accesso
Art. 42 - Periodo di prova
Art. 43 - Anzianità di servizio
Art. 44 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
Retribuzione
Art. 45 - Normale retribuzione
Art. 46 - Paga base nazionale
Art. 47 - Tipologie di retribuzione
Art. 48 - Retribuzione mensile, giornaliera oraria
Art. 49 - Assorbimenti
Art. 50 - Trattamento personale di vendita a provvigione
Art. 51 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 52 - Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
Art. 53 - Tredicesima mensilità
Orario di Lavoro
Art. 54 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 55 - Programmazione degli orari di lavoro
Art. 56 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 57 - Flessibilità individuale
Art. 58 - Reperibilità
Art. 59 - Pausa Pranzo
Art. 60 - Lavoro straordinario
Art. 61 - Lavoro notturno
Art. 62 - Lavoro festivo
Art. 63 - Lavoro a turni
Art. 64 - Banca delle ore
Art. 65 - Modalità di fruizione della banca delle ore
Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 66 - Riposi settimanali
Art. 67 - Permessi retribuiti ROL
Art. 68 - Permessi per decesso e grave infermità
Art. 69 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 70 - Congedo e permesso per handicap
Art. 71 - Congedo matrimoniale
Art. 72 - Congedo per la formazione
Art. 73 - Aspettativa per necessità familiari o personali
Art. 74 - Diritto allo studio
Art. 75 - Aspettativa non retribuita per tossicodipendenza
Art. 76 - Aspettativa per volontariato
Ferie e assenze
Art. 77 - Ferie
Art. 78 - Assenze per forza maggiore
Art. 79 - Assenze ingiustificate
Genitorialità
Art. 80 - Congedo di maternità
Art. 81 - Astensione obbligatoria per paternità
Art. 82 - Congedi parentali
Art. 83 - Riposi giornalieri
Art. 84 - Congedi per la malattia del figlio
Art. 85 - Part-time dopo la gravidanza
Malattia e infortuni
Art. 86 - Malattia
Art. 87 - Obblighi del lavoratore
Art. 88 - Periodo di comporto
Art. 89 - Malattie oncologiche
Art. 90 - Trattamento economico per malattia
Art. 91 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 92 - Cessione di ferie per malattia
Art. 93 - Cessione solidale di ferie e permessi a titolo gratuito
Art. 94 - Infortunio
Sicurezza e prevenzione
Art. 95 - Attuazione normativa

 

Art. 96 - RLS Responsabile dei lavoratori per la sicurezza
Art. 97 - Adempimenti attuativi
Lavoro agile
Art. 98 - Disciplina del lavoro agile
Trasferte e trasferimenti

Art. 99 - Trasferta
Art. 100 - Trasfertisti
Art. 101 - Trasferimento
Art. 102 - Distacco
Gestione disciplinare
Art. 103 - Diritti del lavoratore
Art. 104 - Doveri del lavoratore
Art. 105 - Divieto di concorrenza
Art. 106 - Conservazione degli utensili
Art. 107 - Riservatezza
Art. 108 - Provvedimenti disciplinari
Art. 109 - Ammonizione verbale
Art. 110 - Ammonizione scritta
Art. 111 - Multa
Art. 112 - Sospensione
Art. 113 - Licenziamento disciplinare
Retribuzione accessoria
Art. 114 - Strumenti retributivi accessori
Art. 115 - Area di validità
Art. 116 - Indennità sostitutiva del servizio di mensa
Art. 117 - Indennità trasporti urbani
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 118 - Fattispecie risolutorie
Art. 119 - Morte del lavoratore
Art. 120 - Dimissioni
Art. 121 - Licenziamento per giustificato motivo
Art. 122 - Licenziamento per giusta causa
Art. 123 - Preavviso
Art. 124 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 125 - Richiesta di anticipazione TFR
Art. 126 - Pagamento TFR
Parte quarta - Contratti atipici
Apprendistato

Art. 127 - Disciplina dell'Apprendistato
Art. 128 - Forma e durata minima del contratto
Art. 129 - Limiti numerici
Art. 130 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica
Art. 131 - Apprendistato professionalizzante
Art. 132 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Art. 133 - Disciplina del rapporto
Art. 134 - Periodo di prova
Art. 135 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 136 - Doveri dell'apprendista
Art. 137 - Trattamento normativo
Art. 138 - Livelli di inquadramento e trattamento economico
Art. 139 - Malattia e infortunio dell'apprendista
Art. 140 - Obblighi di comunicazione
Art. 141 - Rinvio alla legge
Collaborazioni organizzate dal committente
Art. 142 - Requisiti di applicabilità
Art. 143 - Disciplina del rapporto
Art. 144 - Modalità di erogazione della prestazione
Art. 145 - Cause di sospensione del rapporto
Art. 146 - Durata del rapporto
Art. 147 - Compensi
Art. 148 - Risoluzione del rapporto
Art. 149 - Monitoraggio e certificazione dei contratti
Contratto di somministrazione
Art. 150 - Sfera di applicabilità
Lavoro intermittente
Art. 151 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 152 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 153 - Assunzione
Art. 154 - Indennità di disponibilità
Art. 155 - Retribuzione
Art. 156 - Consistenza organico-aziendale
Lavoro a tempo determinato
Art. 157 - Apposizione del termine
Art. 158 - Proroghe e rinnovi
Art. 159 - Proporzione numerica
Art. 160 - Periodo di prova
Art. 161 - Trattamento economico
Art. 162 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
Art. 163 - Diritto di precedenza
Contratto a tempo parziale
Art. 164 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 165 - Tipologia e contenuti di lavoro a tempo parziale
Art. 166 - Clausole elastiche
Art. 167 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 168 - Trattamento economico e normativo
Art. 169 - Periodo di comporto per malattia
Art. 170 - Trasformazione del rapporto
Art. 171 - Consistenza dell'organico aziendale
Art. 172 - Diritto di precedenza
Parte quinta - Bilateralità
Art. 173 - Ente Bilaterale Nazionale EPAR
Art. 174 - Enti bilaterali territoriali
Art. 175 - EPAR territoriali e Organismi paritetici
Art. 176 - Commissioni di conciliazione
Art. 177 - Commissioni di certificazione
Art. 178 - Osservatorio nazionale
Art. 179 - Osservatori territoriali
Art. 180 - Funzionamento EPAR
Art. 181 - Finanziamento Ente Bilaterale EPAR
Art. 182 - Finanziamento enti territoriali
Art. 183 - Fondo interprofessionale per la formazione continua FonARCom
Art. 184 - Fondo integrativo assistenza sanitaria SanARCom
Art. 185 - Welfare
Parte sesta - Politiche attive del lavoro
Art. 186 - Promozione delle politiche attive
Art. 187 - Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo
Allegati
A) Tabella retributiva regime ordinario
B) Tabelle retributive regimi di primo ingresso e di reimpiego
C) Piano formativo individuale per apprendisti
D) Piano formativo individuale per lavoratori in regime di primo ingresso e di reimpiego
E) Classificazione del personale


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti
Triennio economico e normativo 1 Luglio 2020 - 30 Giugno 2023


Costituzione delle parti
Nel rispetto delle reciproche prerogative, Cifa e Confsal si impegnano a proseguire la loro azione congiunta a sostegno delle PMI e dei rispettivi lavoratori del settore promuovendo un modello sindacale moderno che si caratterizza per la presenza di una strutturata bilateralità confederale che ad oggi trova manifestazione nei tre soggetti bilaterali costituiti dalle Parti: Epar, Fonarcom e Sanarcom.
Su tale solco, Cifa e Confsal sottoscrivono il presente CCNL nell'interesse delle numerose federazioni di settore, in ragione della maggiore capacità di sintesi nel rappresentare gli interessi delle rispettive federazioni aderenti e in considerazione di una più ampia capacità di rappresentanza degli interessi diffusi, anche a livello intersettoriale, sia di imprese che di lavoratori.
Tutto ciò premesso il giorno 20 del mese di Luglio dell'anno 2020 presso la sede della Confsal in Roma, V.le Trastevere n. 60, tra Cifa, Confederazione Italiana Federazioni Autonome […], che, per la gestione dei legittimi interessi delle imprese associate ed applicanti il presente contratto collettivo, fa riferimento alle proprie Federazioni di categoria e Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori […] che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, fa riferimento alle proprie Federazione di categoria;
nel rispetto di quanto contenuto nell' Accordo interconfederale per la promozione di un nuovo modello di relazioni industriali, il contrasto al dumping contrattuale e la definizione di nuovi modelli di rappresentatività, sottoscritto in data 28 ottobre 2019, si è giunge alla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Piccole e Medie Imprese metalmeccaniche e di installazione impianti

Parte prima- Disposizioni preliminari
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese appartenenti ai seguenti settori:
- Settore Siderurgico
- Stabilimenti per la produzione di ghisa di prima fusione;
- Stabilimenti per la produzione di acciaio, anche se colato a getti;
- Stabilimenti per la produzione di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe;
- Stabilimenti per la produzione di latta;
- Stabilimenti per la produzione di semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
- Stabilimenti per la produzione di tubi laminati, laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
- Lavorazioni artistiche eseguite su metalli e leghe;
- Settore Navalmeccanico
- Stabilimenti per la costruzione, allestimento, manutenzione e riparazione di navi o di imbarcazioni di qualsiasi tipo;
- Stabilimenti per la costruzione, allestimento, manutenzione e riparazione di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- Stabilimenti per il recupero e la demolizione di navi e di loro parti;
- Stabilimenti per l'esercizio di bacini di carenaggio;
- Settore Elettromeccanico ed Elettronico
Stabilimenti fabbricanti prodotti che utilizzino elettricità o nei quali la parte elettrica sia comunque di fondamentale importanza, quali:
- Macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica;
- Apparecchi e macchinari per la telefonia e le telecomunicazioni, le gestioni di reti o servizi di telefonia e la progettazione di sistemi ed apparati per le telecomunicazioni;
- Equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- Apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso domestico, medicale o industriale;
- Apparecchi per l'illuminazione e la segnalazione luminosa con energia elettrica;
- Impianti ed apparecchiature elettroniche, la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
- Produzione di componentistica microelettronica;
- Fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- Settore Auto-Aviomotoristico
Stabilimenti che svolgono attività di costruzione di:
- Autovetture;
- Autocarri;
- Carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- Aeromobili, missili e veicoli spaziali;
- Motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili;
- Trattori agricoli;
- Settore Metallurgia non ferrosa
Stabilimenti che svolgono attività di:
- Produzione di metalli non ferrosi;
- Fusione di metalli o leghe non ferrose;
-Trasformazione plastica di metalli e leghe non ferrose in laminati, estrusi, imbuti, laminati, stampati, fucinati e tranciati;
- Settore Fonderia di seconda fusione
- Stabilimenti di fusione di ghisa o acciaio in getti.
- Settore Meccanica generale
Stabilimenti che svolgono attività dirette alla:
- Forgiatura e stampaggio del ferro e dell'acciaio;
- Laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- Costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tranvie, teleferiche e funivie, motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette ed affini;
- Carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti, arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna e affini, nonché tutte le loro parti o accessori caratteristici;
- Lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
- Generazione e utilizzazione della energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- Produzione di apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettricità;
- Produzione di apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia ed odontoiatria, macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce ecc;
- Produzione di apparecchi ed utensili per il trattamento meccanico di minerali e pietre, per la lavorazione di marmi ed affini, per i cantieri edili e stradali;
- Produzione di macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica;
- Fabbricazione di cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa;
- Fabbricazione di macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento;
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi per l'agricoltura e le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- Costruzione di utensili per macchine operatrici, strumenti di officina, utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- Produzione di pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi, nonché apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- Produzione di macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e stireria;
- Produzione di macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;
- Produzione di armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo;
- Costruzione di apparecchi geofisici e topografici, macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione;
- Produzione di macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o simili e orologi;
- Costruzione di vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e utensili vari da cucina;
- Costruzione di articoli vari per ferramenta e minuterie metalliche;
- Costruzione di reti e tele metalliche, tubi, fili, corde, funi e catene;
- Costruzione di strumenti musicali metallici;
- Costruzione di oggetti in ferro battuto;
- Costruzione di scatolame ed imballaggi metallici;
- Fabbricazione e lavorazione di tubi a freddo o a caldo;
- Installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti industriali e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento, telefonici e di reti telefoniche, elettriche o affini e di apparecchiature di sollevamento e di segnaletica stradale;
- Settore Oreficeria
Stabilimenti diretti alla:
- Gioielleria;
- Argenteria;
- Posateria in argento e bigiotteria;
- Nonché tutte le unità produttive che abbiano con il settore interconnessioni di significativa rilevanza.

Art. 5 - Rimandi ad altra contrattazione
Le Parti contraenti ribadiscono che il presente CCNL demanda la gestione condivisa di alcune materie, tra le quali:
- Concertazione;
- Modelli Contrattuali;
- Rappresentatività;
- Apprendistato;
- Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Bilateralità;
Agli accordi interconfederali sottoscritti da Cifa e Confsal.
Infine le Parti stabiliscono che i contenuti di detta contrattazione interconfederale siano automaticamente recepiti all'interno del presente CCNL.

Parte seconda - Relazioni sindacali
Livelli di Contrattazione

Le Parti stabilisco che i livelli di contrattazione sono due:
- Contrattazione Collettiva Nazionale
- Contrattazione Collettiva Territoriale o Aziendale

Art. 8 - Contrattazione Collettiva Nazionale
Le Parti, pur riconoscendo alla Contrattazione Collettiva Nazionale un ruolo centrale nella regolazione dei rapporti di lavoro, valutano opportuno il superamento della rigidità della stessa e si impegnano a promuovere un nuovo modello sindacale nel quale la contrattazione di secondo livello, opportunamente potenziata e regolata, possa sempre più derogare al Contratto Collettivo Nazionale, colmando le differenziazioni territoriali, produttive e salariali.

Art. 9 - Contrattazione di secondo livello
Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO.SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli;
[…]
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
[…]

Art. 10 - Materie delegate alla contrattazione di secondo livello
Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Maggiore occupazione
• Qualità dei contratti di lavoro
• Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori
• Emersione del lavoro irregolare
• Incrementi di competitività e di salario
• Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali
• Investimenti e avvio di nuove attività
Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono:
• Trattamenti retributivi integrativi;
• Premi di produzione;
• Pagamento della tredicesima in ratei mensili;
• Trattamento degli aumenti periodici di retribuzione;
• Diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario;
• Indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali;
• Politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali;
• Orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore;
• Determinazione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi;
• Regolamentazione relativa ad igiene, sicurezza e ambiente di lavoro;
• Diversa regolamentazione per consegna, uso e conservazione di macchinari o utensili;
• Modalità di assegnazioni del carico di lavoro;
• Diversa regolamentazione della disciplina della reperibilità;
• Superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale;
• Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
• Orario di lavoro per le aziende legate a cicli stagionali;
• Intervallo per la consumazione dei pasti;
• Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
• Articolazione dei turni di riposo settimanale;
• Adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
• Pari opportunità - lavoro femminile - conciliazione tempi vita e lavoro;
• Welfare e assistenza sanitaria integrativa;
• Disciplina aziendale della formazione professionale;
• Determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
• Diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso;
• Definizione di specifiche misure volte ad agevolare l'inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro;
• Individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
• Diversa regolamentazione della disciplina della trasferta;
• Regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
• Mensa o buoni pasto;
• Adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
• Ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato;
• Stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
• Interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi;
• Definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL;
Eventuali restrizione riguardanti l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
Tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.

Diritti sindacali
Art. 19 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Unitarie (RSA-RSU)

Sono da considerarsi Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA) i lavoratori che fanno parte delle rappresentanze costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Copia delle comunicazioni dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'azienda.
Analoghe previsioni e diritti saranno riconosciuti ai lavoratori eletti a rappresentanti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Le modalità di elezione delle RSU sono determinate con apposito Accordo Interconfederale.

Art. 21 - Assemblea
Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite.
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende.
Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

Diritti individuali
Art. 23 - Lotta alle discriminazioni

È fatto obbligo di contrastare ed alla fine eliminare integralmente, ogni e qualsiasi prassi lavorativa che possa essere usata a pretesto per una qualsiasi situazione di discriminazione sulla assegnazione di mansioni ed incarichi.
Ogni attività che sia riconducibile a minore attrattività rispetto ad altre previste per lo stesso livello di inquadramento andrà assegnata a rotazione a tutti i lavoratori indicando chiaramente quali siano i meccanismi di determinazione per i diversi incarichi.

Art. 24 - Divieto di discriminazioni
E' fatto espresso divieto, in piena applicazione del dettato costituzionale e dello Statuto dei lavoratori, nonché dei testi dei Decreti Legislativi n. 198/2006, n. 215/2003, n. 216/2003 e n. 286/1998 di operare alcun tipo di discriminazione, sia essa diretta sia essa indiretta, tra i dipendenti per ragioni derivanti dalla razza, dall'etnia, dall'orientamento religioso, dalle ragioni politiche e sindacali, dal sesso, dall'orientamento sessuale, da convinzioni personali, handicap, età e provenienza geografica. Si ricorda altresì che, come previsto dalla L. 135/1990 è vietata la discriminazione sulla base della sieropositività.

Art. 25 - Molestie
Il datore di lavoro, ai sensi della normativa vigente, è tenuto altresì a prevenire il verificarsi di molestie e molestie sessuali sul posto di lavoro, ossia tutte quelle azioni poste in essere, per ragioni connesse al sesso o a connotazione sessuale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Art. 26 - Azioni positive
Al fine di implementare e qualificare i divieti posti nel precedente articolo, per quanto attiene ai rapporti uomo/donna, le Parti sottoscrittrici si impegnano a favorire la promozione di azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
1) eliminare le disparità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
2) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
3) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
4) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
5) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.

Art. 27 - Tutela delle convinzioni etico-religiose
Nel rispetto delle esigenze produttive e lavorative le imprese opereranno per evitare che i propri dipendenti si trovino in difficoltà personale per il sopravvenuto contrasto tra le proprie convinzioni etico-religiose e le disposizioni di servizio.
A tal proposito, il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori provenienti da diversi Paesi, dovrà altresì, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, provvedere alla valutazione dei rischi di stress lavoro-correlato e organizzare l'attività lavorativa in relazione ad eventuali particolari esigenze etiche o religiose dei lavoratori suddetti.
Fermo restando l'obbligo di non discriminazione su ogni altra considerazione, nella programmazione dell'attività lavorativa si cercherà di limitare le situazioni di conflittualità tra i dipendenti per l'assegnazione di eventuali specifiche attività solo ad alcuni lavoratori al fine di garantire la tutela per gli altri colleghi di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 29 - Tutela delle condotte personali
L'azienda, pur nell'esercizio dei sui diritti di indirizzo ed organizzazione della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, eviterà di procedere alla raccolta informatica di ulteriori dati che possano essere utilizzati, anche in modalità involontaria, per definire gli stili di condotta personale dei diversi lavoratori.

Art. 30 - Attività di controllo delle condotte
Le disposizioni previste a tutela dei lavoratori non comporta il venir meno dell'attività di controllo da parte dell'impresa sui lavoratori definita dalla Legge 300/70 e dal D.Lgs.151/2015.

Art. 31 - Politiche inclusive
Le Parti richiamando i contenuti della Legge 68/1999, demandano all'EPAR la gestione delle politiche di inclusione al lavoro per le imprese che applichino il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte quarta - Rapporto di lavoro
Orario di lavoro
Art. 54 - Articolazione dell'orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore, anche come media su periodi plurisettimanali. L'orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La prestazione normale effettiva dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, utilizzando a tal fine il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 66.
Per i lavoratori discontinui la durata normale del lavoro effettivo potrà essere di 40, 44 o 48 ore settimanali. Si considerano discontinui gli autisti, i motoscafisti, gli addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, gli addetti alla sorveglianza, al presidio e alla conduzione di impianti, i fattorini, gli uscieri, gli inservienti, i custodi, i portinai, i guardiani diurni e notturni, nonché tutti i lavoratori che svolgano mansioni affini.
Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
Da tali regimi di orario sono esclusi i Quadri e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.
Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti, ovvero una differente distribuzione dell'orario settimanale.
Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo sul posto indicatogli.
[…]
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.

Art. 55 - Programmazione degli orari di lavoro
Al fine di assicurare sempre maggiori livelli di produttività e di qualità della produzione, nonché ai fini della salvaguardia delle punte di maggiore intensità produttiva, di norma entro il 1° quadrimestre di ogni anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale saranno esaminati e fissati i programmi relativi all'attivazione del regime di flessibilità collettiva, al godimento delle ferie e all'utilizzo dei riposi individuali, sia di quelli previsti in sostituzione delle ex festività che di quelli a titolo di riduzione di orario. Nel caso in cui dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione annuale, si potranno definire anche ulteriori incontri infrannuali per l'aggiornamento delle previsioni.

Art. 56 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
In considerazione delle particolari caratteristiche del settore, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa e per contenere l'uso di lavoro straordinario o di sospensioni del lavoro, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane.
Per i lavoratori discontinui per i quali l'orario normale di lavoro è superiore alle 40 ore settimanali, la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro non potrà superare in ogni caso le 72 ore annue oltre le 40 settimanali.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale di lavoro ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi entro un periodo di 12 mesi.
In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà regolamentare in maniera differente la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro e disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue;
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all'EPAR territoriale competente.
La presente normativa sulla flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati e prevede prestazioni domenicali.

Art. 57 - Flessibilità individuale
Allo scopo di ridurre il ricorso alla CIG e di limitare il ricorso ad ore di lavoro straordinario che non trovino giustificazioni in particolari esigenze aziendali, l'azienda potrà decidere di attivare regimi di flessibilità individuale, a titolo diverso sia dalla flessibilità collettiva che dal monte ore di riduzione previsto dall'art. 67, per un ammontare minimo di 40 ore su base annua.
Il recupero delle ore dovrà avvenire prioritariamente nei periodi di minore intensità produttiva e/o di eventuale utilizzo della C.I.G, di norma nel corso dei successivi 12 mesi e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
Il regime di flessibilità individuale non si applica alle seguenti categorie di lavoratori:
- Quadri
- Personale direttivo, capi reparto e capi turno
- Manutentori
- Lavoratori discontinui

Art. 58 - Reperibilità
Ai lavoratori operanti in aziende il cui intervento è richiesto per la riparazione e/o riattivazione di impianti il cui ripristino non può essere procrastinato all'orario di normale attività dell'impresa, senza che ciò possa arrecare danni a persone o strutture, potranno essere chiamati a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro.
I dipendenti in regime di reperibilità, in caso di chiamata, sono tenuti a rientrare in servizio entro 30 minuti dall'avviso.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) reperibilità oraria;
b) reperibilità giornaliera;
c) reperibilità settimanale.
Il regime di reperibilità di cui al punto c) non potrà comunque superare le due settimane consecutive su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.
[…]

Art. 59 - Pausa pranzo
Ai lavoratori con un turno superiore alle 6 ore giornaliere è garantita una pausa pranzo non inferiore a mezz'ora. Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

Art. 60 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale stabilito dal presente contratto sono considerate lavoro straordinario, ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e la flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66, la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
In relazione alle specifiche esigenze delle PMI, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.
È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 15 ore settimanali e 250 annue (260 per le attività di manutenzione, installazione e montaggio; 280 per la riparazione aeronautica navale e l'impiantistica).
Le Parti concordano che la totalità delle ore lavorative straordinarie possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSU aziendale, nella Banca delle Ore.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
[…]

Art. 61 - Lavoro notturno
[…]
Allo scopo di evitare che una parte dei lavoratori debba prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni.

Art. 63 - Lavoro a turni
Per lavoro a turni si intende quello di 8 ore consecutive per turno, effettuato dai lavoratori che, entro le 24 ore, svolgono la propria prestazione avvicendata ad una stessa macchina e/o impianto. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni andranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

Art. 64 - Banca delle ore
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore.
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore.

Riposi settimanali, festività, riposi retribuiti e congedi
Art. 66 - Riposi settimanali

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
I lavoratori che, nei casi consentiti, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
[…]

Ferie e assenze
Art. 77 - Ferie

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Genitorialità
Art. 80 - Congedo di maternità

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
3) nei tre mesi successivi al parto;
4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che tale opzione non risulti rischiosa.
Ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, inoltre, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, sempre a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Qualora la lavoratrice sia addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dalla DPL competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto.
In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo avrà diritto a un periodo di congedo per paternità;
[…]

Art. 83 - Riposi giornalieri
Alla lavoratrice saranno riconosciute 2 ore di permesso retribuito (4 per i parti plurimi) se l'orario lavorato è superiore alle 6 ore, ovvero sarà riconosciuta 1 ora di permesso retribuito (2 per i parti plurimi) se l'orario lavorato è inferiore alle 6 ore, sino al compimento del primo anno di vita del bambino. Si ha altresì diritto ai permessi giornalieri in caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia.
I riposi giornalieri potranno altresì essere richiesti dal lavoratore padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga. Il padre non potrà comunque richiedere i riposi giornalieri per allattamento se:
a) la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
b) la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (es. aspettativa o permessi non retribuiti).

Art. 85 - Part-time dopo la gravidanza
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 5 per cento della forza occupata nell'unità produttiva arrotondata sempre all'unità superiore, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Malattia e infortuni
Art. 89 - Malattie oncologiche

I dipendenti affetti da neoplasie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche durante i trattamenti salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la struttura del SSN territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Tale richiesta di part-time sarà sempre accolta e non potrà essere oggetto di valutazione di opportunità, restano - in ogni caso - salve eventuali disposizioni più favorevoli per il lavoratore.

Sicurezza e prevenzione
Art. 95 - Attuazione normativa

Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e del D.Lgs 81/08.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni e del D.Lgs 81/08, vadano intese a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 96 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.
Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
La formazione e l'aggiornamento annuale del RLS può essere effettuate anche in modalità fad/e- learning.

Art. 97 - Adempimenti attuativi
Le Parti firmatarie demandano l'intera gestione degli adempimenti connessi con il Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. 81/08) all'EPAR.
A cura dello stesso Ente Bilaterale saranno emessi appositi regolamenti attuativi per quanto attenga:
a) la nomina e l'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST);
b) i contenuti e le modalità di erogazione della formazione obbligatoria per i neoassunti;
L'EPAR nazionale opererà di concerto con gli Enti territoriali delegando a quest'ultimi la gestione operativa dei rapporti con le imprese applicanti il presente CCNL e, pertanto, associate all'ente bilaterale.

Lavoro agile
Art. 98 - Disciplina del lavoro agile

Le Parti intendono promuovere il ricorso allo strumento del lavoro agile al fine di adattare le prestazioni lavorative alle nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende, facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorire maggiore flessibilità, aumentare la produttività aziendale, assecondare il cambiamento tecnologico e favorire una sempre più incisiva cultura di responsabilizzazione dei lavoratori verso forme di lavoro orientate al raggiungimento dei risultati.
La prestazione lavorativa sarà svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro previsti dalla legge o dal presente CCNL e attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, anche in assenza di postazione fissa.
Tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sarà introdotta in azienda tramite accordi aziendali
I contratti sottoscritti in sede aziendale definiranno:
- Le modalità e i criteri di esecuzione del lavoro agile, anche in relazione agli strumenti da utilizzare;
- Gli aspetti relativi alla sicurezza;
- Le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
- Le condotte che, in aggiunta a quelle previste dal presente CCNL, possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- Eventuali previsioni collegate al raggiungimento di obiettivi;
- Ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare le modalità di lavoro agile.
L'accordo individuale, coerentemente con i contratti sottoscritti in sede aziendale, avrà come contenuto ulteriori specifiche intese qualificanti il singolo rapporto di lavoro, quali la previsione delle fasce di reperibilità e dei tempi di riposo del lavoratore.
L'accordo individuale può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di contratto a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine. Per recesso si intende l'interruzione delle modalità di lavoro agile, e non anche l'interruzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore che presti attività lavorativa in regime di lavoro agile avrà diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti degli altri lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda.
Le Parti si impegnano a rivedere le disposizioni del presente articolo successivamente all'approvazione definitiva della normativa in materia.

Gestione disciplinare
Art. 103 - Diritti del lavoratore

Sono riconosciuti a tutti i lavoratori i seguenti diritti:
Rispetto della persona - Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale. L'Azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d'età. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all'EPAR la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all'individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.
Potere gerarchico - L'Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali sia tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni. L'Azienda deve, inoltre, comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa con conseguente possibilità di attivare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 3 della Legge 300/70.
Correttezza ed educazione - In armonia con la dignità del lavoratore, il Datore di lavoro e gli eventuali dirigenti/quadri impronteranno i rapporti con i dipendenti a forme e modi di collaborazione e rispetto. Verranno perciò evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti a caratteristiche intrinseche di ciascun lavoratore che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti. Il rifiuto di condotte di questa fattispecie è elemento caratterizzante della volontà delle Parti sottoscrittrici di imporre un ambiente di lavoro contraddistinto da un sentire inclusivo e non discriminante.

Art. 104 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l'obbligo di operare con diligenza e buona fede nel rispetto degli obblighi di fedeltà e di segretezza, deve usare modi cortesi con il pubblico e con i colleghi e tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente merci, materiali e attrezzature e di operare in modo da favorire la crescita dell'impresa coordinandosi con le esigenze organizzative del datore di lavoro.
[…]
Il lavoratore deve avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Il lavoratore non potrà trattenersi nei locali aziendali oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda. Parimenti, al lavoratore, non è consentito allontanarsi dal servizio durante il regolare svolgimento dell'orario di lavoro se non a seguito di esplicito permesso da parte dell'azienda.
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e, nei confronti dei ritardatari, sarà operata una trattenuta di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo.
È dovere del personale dipendente comunicare ogni mutamento del proprio domicilio, sia durante il servizio che durante i congedi.

Art. 106 - Conservazione degli utensili
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna al momento dell'assunzione ed ha l'obbligo di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
[…]
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente, così come qualsiasi perdita o danno agli oggetti in questione, dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.[…]

Art. 108 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravita, con:
1. ammonizione verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
5. licenziamento disciplinare.
[…]

Art. 109 - Ammonizione verbale
In caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente.

Art. 110 - Ammonizione scritta
In caso di infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi, ma di maggiore gravità rispetto a quanto oggetto di ammonizione verbale, il lavoratore sarà ammonito per iscritto.

Art. 111 - Multa
Si incorre nella multa per:
a) inosservanza dell'orario di lavoro;
b) assenza ingiustificata fino a tre giorni;
c) negligenza nello svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]

Art. 112 - Sospensione
Si incorre nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni in caso di:
a) recidiva che abbia dato luogo per tre volte nell'anno solare a provvedimenti di multa, salvo il caso di assenza ingiustificata;
b) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
c) danni inferti ai materiali di officina o al materiale di lavorazione;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
f) insubordinazione verso i superiori;
[…]
h) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce.

Art. 113 - Licenziamento disciplinare
Il lavoratore potrà incorrere al licenziamento, restando salva ogni altra azione legale, in tutti quei casi in cui la gravita del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro. Sulle fattispecie di condotta che integrano il licenziamento disciplinare si veda l'art. 121 del presente CCNL “Licenziamento per giusta causa”.
[…]

Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 121 - Licenziamento per giustificato motivo

Si ha, ai sensi dell'art. 1 della L. 604/1966, in caso di malattia eccedente il periodo di comporto contrattualmente previsto o in caso di notevole o prolungato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, non così grave da impedire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere comminato anche nel caso di recidiva specifica nella violazione di norme disciplinari che, nel corso del precedente biennio, abbiano già dato luogo a sanzioni.
Altresì si ha nel caso di soppressione del posto di lavoro (licenziamento individuale) o di alcuni posti (licenziamento individuale plurimo) di lavoro (fino al massimo di quattro lavoratori negli ultimi centoventi giorni di calendario).

Art. 122 - Licenziamento per giusta causa
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal presente articolo, a titolo meramente esemplificativo:
a) recidiva che abbia dato luogo per tre volte a provvedimenti di sospensione;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
e) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
f) danneggiamelo grave al materiale aziendale;
[…]
i) esecuzione di lavori all'interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
j) rissa o vie di fatto in azienda;
k) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
n) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[…]
q) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
[…]

Parte quarta - Contratti atipici
Apprendistato
Art 127 - Disciplina dell'apprendistato

L'apprendistato è disciplinato dalle disposizioni contenute dal D.lgs. 81/2015 (o da quelle del D.lgs. 167/2011 nelle specifiche ipotesi contemplate dall'art 47 comma 5 dello stesso D.lgs. 81/2015) nonché dalle disposizioni contenute nel presente CCNL.
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato di seguito enunciate.
Il contratto di apprendistato costituisce rapporto di lavoro a tempo indeterminato. […]

Art. 128 - Forma e durata minima del contratto
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e ad esso va allegato il piano formativo individuale definito secondo modelli e standard concordati dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
Il periodo di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi e durante il suddetto periodo di apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni, la durata di ogni singolo rapporto non sia stata inferiore a tre mesi consecutivi e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato, il soggetto dovrà produrre apposita documentazione già all'atto dell'assunzione.
È possibile stipulare contratti di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale part time non sia inferiore al 60% e senza diminuzione delle ore di formazione prevista.
In tal caso le durate previste per le singole tipologie dell'apprendistato si intendono proporzionalmente prolungate fino al massimo previsto per tali tipologie.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a trenta giorni il periodo di apprendistato sarà prolungato.

Art. 129 - Limiti numerici
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in forza presso il medesimo datore di lavoro.
Nelle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità il suddetto rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate non può superare il 100 per cento.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Art. 130 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica
Le Parti firmatarie del presente CCNL individuano in tale tipologia di apprendistato lo strumento idoneo alla corretta transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro.
Fermo restando la specifica regolamentazione regionale in materia, le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le azioni utili a promuovere l'utilizzo di tale tipologia di apprendistato, demandando alla contrattazione di secondo livello la sottoscrizione di accordi che regolamentino l'erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard fissati dalle singole Regioni. In assenza di apposita regolamentazione regionale, l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 36 mesi o a 48 mesi nel caso di diploma professionale quadriennale.
Sarà facoltà del datore di lavoro prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati per consentire loro l'acquisizione di ulteriori competenze professionali e specialistiche.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnicoprofessionali utili ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il datore di lavoro che si avvarrà di tale tipologia di apprendistato sottoscriverà un apposito protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto utile a stabilire la durata e il contenuto degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Per l'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna è impartita dall'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e tale formazione non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno.

Art. 131 - Apprendistato professionalizzante
Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Le Parti fissano la durata del contratto di apprendistato professionalizzante entro il limite massimo dei 36 mesi. Per le figure professionali addette allo svolgimento di mansioni caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive, la durata del rapporto di apprendistato sarà pari a 24 mesi. In riferimento alle qualifiche equiparabili a quelle artigiane, il limite massimo del rapporto di apprendistato è innalzato fino a 60 mesi.
La durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta:
- di sei mesi se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio attinente alla qualifica da raggiungere;
- di sei mesi se l'apprendista ha precedentemente svolto presso altri datori di lavoro periodi di apprendistato professionalizzante per una durata pari almeno a 12 mesi. In tal caso i precedenti periodi di apprendistato non devono essere separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e devono essere riferiti alle stesse attività.
L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non inferiore a 80 ore medie annue retribuite.
Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale EPAR per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
Per la formazione degli apprendisti le aziende potranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall'Ente Bilaterale EPAR, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL.
In via sperimentale, per il periodo di validità del presente accordo, l'ente Bilaterale EPAR fornirà assistenza gratuita agli associati, per la predisposizione del Piano formativo individuale dell'apprendista tramite la Piattaforma informatizzata di cui all'art. 39 del presente CCNL. All'interno di un'apposita sezione della Piattaforma richiamata sarà infatti possibile compilare automaticamente il Piano formativo e ottenere, al termine del percorso di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite. La piattaforma informatizzata metterà altresì a disposizione degli associati all'Ente Bilaterale percorsi formativi in FAD relativi alle 120 ore di formazione obbligatoria di base e trasversale.
È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
L'attività formativa degli apprendisti potrà essere svolta con modalità FAD e/o e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale FonARCom. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale FonARCom potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest'ultimo. Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.

Art. 132 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa o ente di ricerca da cui lo studente proviene al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente.
La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

Art. 133 - Disciplina del rapporto
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Il datore di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale EPAR al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio.
Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.

Art. 135 - Obblighi del datore di lavoro
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 136 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 137 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 141 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Le Parti convengono che al fine dì adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposita coda contrattuale.

Collaborazioni organizzate dal committente
Art. 142 - Requisiti di applicabilità

Le Parti concordano che, in relazione alle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2, art. 2 del D.Lgs 81/2015, le aziende che applicano il presente CCNL potranno stipulare contratti di collaborazione nel rispetto delle norme di seguito enunciate.

Art. 144 - Modalità di erogazione della prestazione
[…]
È obbligo del committente informare il collaboratore sulle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contratto di somministrazione
Art. 150 - Sfera di applicabilità

In riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o indeterminato trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 30 a 40 del D.lgs 81/2015, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 e smi.
Le Parti si riservano la possibilità di procedere, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, alla sottoscrizione di apposito verbale di accordo integrativo finalizzato alla regolamentazione della disciplina del contratto di somministrazione.

Lavoro intermittente
Art. 151 - Definizione contratto di lavoro intermittente

Ai sensi degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell'azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati.

Art. 152 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
[…]
Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 153 - Assunzione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) il rinvio alle norme del presente articolo.
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, nonché all'Ente Bilaterale EPAR mediante sms, fax o posta elettronica.

Art. 156 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).

Lavoro a tempo determinato
Art. 157 - Apposizione del termine

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine.
[…]

Art. 159 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici:
I datori di lavoro che occupano da 0 a 5 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato;
I datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere fino a 4 lavoratori;
I datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati:
a) nella fase di avvio di nuove attività;
b) da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società
c) con lavoratori di età superiore ai 50 anni
d) per la sostituzione di lavoratori assenti.
e) per lo svolgimento di attività stagionali

Art. 161 - Trattamento economico
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il medesimo trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Contratto a tempo parziale
Art. 168 - Trattamento economico e normativo

Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retribuivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
[…]

Art. 171 - Consistenza dell'organico aziendale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Parte quinta - Bilateralita
Le Parti, forti della positiva esperienza fino ad oggi maturata nell'ambito della bilateralità, condividono la scelta di proseguire lungo il percorso, già intrapreso, del progressivo ampliamento del ruolo della stessa, anche in ragione dell'evoluzione che sta caratterizzando l'attuale sistema della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali.
Le Parti sono concordi nel ritenere che la bilateralità rappresenti il contesto ottimale nel quale accrescere il dialogo costruttivo tra imprese e lavoratori e individuano nella stessa l'ambito più adeguato nel quale promuovere e realizzare una gestione condivisa dei servizi per i lavoratori e per le imprese.

Art. 173 - Ente Bilaterale Nazionale - EPAR
Le Parti sottoscrittrici concordano che l'Ente Bilaterale per il presente CCNL è l'Ente Paritetico Cifa- Confsal, in sigla EPAR.
All'Ente sono demandate le attività individuate dalle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, socialità e welfare.
L'EPAR è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Confederazioni con apposito Statuto e Regolamenti.
A tal fine l'EPAR Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
- programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
- provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni occupazionali, professionali e formativi dei settori;
- provvede all'analisi e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali del settore di riferimento;
- provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
- elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori quadri;
- riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e il monitoraggio e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione agli Enti competenti;
- svolge i compiti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
- svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
- svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
- attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
- può attuare un sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
- per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL, può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua FonARCom.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all'EPAR Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali. L'EPAR potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.

Art. 174 - Enti Bilaterali Territoriali
Con delibera del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'EPAR si procede alla costituzione degli EPAR Territoriali il cui funzionamento è regolato da apposito regolamento. Gli EPAR Regionali e Territoriali sono composti in misura paritaria dai rappresentanti Regionali o Territoriali di Cifa e Confsal e svolgono, su base territoriali, le attività indicate all'articolo precedente.

Art. 175 - EPAR Territoriali e Organismi Paritetici
Gli EPAR Territoriali svolgono la funzione che la normativa vigente assegna ai cd. Organismi Paritetici.
Agli EPAR Territoriali sono demandate le funzioni descritte nell'art. 51 del D.Lgs 81/2008, nonché al documento recante le linee applicative dell'Accordo del 21 dicembre 2011 ex Art. 34 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., sulla formazione in materia di salute e sicurezza, approvato in sede di Conferenza Unificata Stato- Regioni in data 25 luglio 2012.
Agli EPAR Territoriali è demandata la gestione di tutti i servizi legati alla Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Occorrendo, operano attraverso Commissioni paritetiche tecnicamente competenti.

Art. 178 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che l'Ente Bilaterale Nazionale - EPAR può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dall'EPAR inviando a quest'ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli EPAR Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sull''utilizzo dei contratti di apprendistato o di primo ingresso, inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all'EPAR Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;

Art. 179 - Osservatori Territoriali
L'EPAR può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale realizzando una fase d'esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.