Categoria: Prassi amministrativa
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INAIL
DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONE

 

Alle Strutture centrali e regionali
Alle Consulenze centrali
Alla Sovrintendenza sanitaria centrale
Al Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici
Al Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale

e, p.c.,              Alla Segreteria del Direttore generale
 

Oggetto: legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”.
 

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 224 del 9 settembre 2020, è stata pubblicata la legge in oggetto, di seguito, per brevità, “legge”.
Il presente documento reca una selezione delle novità di interesse per l'Istituto introdotte dalla legge.
La trattazione segue l'ordine degli articoli della legge, in vigore dal 24 settembre 2020.

Articolo 1
Ambito di applicazione

L'articolo 1 della legge dispone che, ai fini della stessa, si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3/2018.
L'articolo 4 (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie) della legge n. 3/2018 sostituisce i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561), il cui articolo 1, comma 1, primo periodo, come sostituito dispone quanto segue:


Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie)
1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
L'articolo 6 della legge n. 3/2018 sostituisce l'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, concernente l'individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251. I citati articoli della legge n. 251/2000 recano disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (art. 1), professioni sanitarie riabilitative (art. 2), professioni tecnico-sanitarie (art. 3) e professioni tecniche della prevenzione (art. 4).
Gli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2018 recano disposizioni in materia di:
- individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico (art. 7);
- ordinamento delle professioni di chimico e di fisico (art. 8);
- ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo (art. 9).
L'articolo 5, commi 1 e 5, della legge n. 3/2018 dispone quanto segue:
1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.

Articolo 2
Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

L'articolo 2, comma 1, della legge dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
L'articolo 2, comma 2, della legge dispone che l'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
L'articolo 2, comma 3, della legge dispone che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.
L'articolo 2, comma 4, della legge dispone che il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Articolo 4
Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale

L'articolo 4 della legge apporta modificazioni all'articolo 583-quater del codice penale, che, nel testo novellato, dispone quanto segue:

Art. 583-quater
Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.


Articolo 5
Circostanze aggravanti

L'articolo 5 della legge aggiunge il numero 11-octies) all'articolo 61 del codice penale, che, nel testo novellato, dispone quanto segue:

Articolo 61
Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
(...)
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

Articolo 6
Modifiche al codice penale in materia di procedibilità

L'articolo 6, comma 1, della legge apporta modificazioni all'articolo 581, primo comma, del codice penale, che, nel testo novellato, dispone quanto segue:


Articolo 581
Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
L'articolo 6, comma 2, della legge apporta modificazioni all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, che, nel testo novellato, dispone quanto segue:


Articolo 582
Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11- octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 7
Misure di prevenzione

L'articolo 7 della legge dispone che al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

Articolo 8
Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari

L'articolo 8, comma 1, della legge dispone che è istituita la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari”, volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.
L'articolo 8, comma 2, della legge dispone che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 8, comma 3, della legge dispone che la Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

Articolo 9
Sanzione amministrativa

L'articolo 9 della legge dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

Articolo 10
Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 10 della legge dispone che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Il Direttore centrale vicario
Dott. Mario Giuseppe Recupero