Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 2020, n. 55
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 - Disposizioni per l'ambito scolastico.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali; Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 15 ottobre 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in tempi differiti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19”;
Considerato l'allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”;
Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale che sono state emanate dall'inizio del diffondersi dei contagi nel territorio regionale per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 2019;
Ritenute necessarie ulteriori indicazioni integrative, al fine di limitare la diffusione del virus in correlazione con la ripresa delle attività scolastiche;
Preso atto che gli sforzi che vengono messi in campo dalle istituzioni scolastiche e dal sistema sanitario regionale rischiano di non sortire i risultati attesi in assenza di un nuovo patto di corresponsabilità educativa che preveda la collaborazione attiva fra scuola e famiglie;
Ritenuto pertanto necessario prevedere che le singole autonomie didattiche svolgano un ruolo centrale nell'attività di prevenzione;
Preso atto del verbale del C.O.R. tenutosi in data 21 settembre 2020, acquisito agli atti regionali;
Dato atto che l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza;
Ritenuto pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
O R D I N A
Art. 1
1. Le scuole di ogni ordine e grado dell'Umbria devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dall'allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020 ed alle indicazioni operative - gestione casi e focolai in ambiente scolastico, allegate quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. La riammissione a scuola è consentita nel rispetto delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e previa compilazione, nei casi previsti, dell'autocertificazione riportata nelle suddette indicazioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria e all'ufficio scolastico regionale.
La presente ordinanza ha decorrenza dal 22 settembre 2020 fino al 7 ottobre 2020. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Perugia, lì 22/09/2020
Presidente
Donatella Tesei
INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE CASI E FOCOLAI IN AMBIENTE SCOLASTICO
Premessa
Il Gruppo di lavoro ISS, Ministero della salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia R. e Regione Veneto, ha recentemente pubblicato le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”.
Il presente documento, concertato tra l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Assessorato alla Salute e Walfare della Regione Umbria, intende fornire indicazioni applicative dello stesso relativamente ai punti salienti del documento:
1 - Misure di prevenzione all'interno dell'ambito scolastico
2 - Referenti Covid Scuola e Referenti Covid ASL
3 - Modalità di risposta ad eventuali casi e focolai Covid in ambiente scolastico
4 - Modalità di riammissione a scuola
1. MISURE DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELL'AMBITO SCOLASTICO
I metodi più efficaci per il contenimento della pandemia e la prevenzione della diffusione del contagio sono determinati da:
- Distanziamento: mantenere la distanza di almeno 1 metro (la distanza si intende da “bocca a bocca”) e, per maggior tutela degli insegnanti, di 2 metri;
- Uso della mascherina: preferibilmente chirurgica in tutte le situazioni di movimento all'interno della scuola; l'uso della mascherina può essere evitato nelle situazioni di staticità all'interno della classe. Per i bambini 0 - 6 anni non è obbligatoria;
- Igiene delle mani: frequente ed accurato lavaggio delle mani (almeno prima dei pasti, dopo l'utilizzo del bagno, dopo l'uso di fazzoletti da naso) con acqua e sapone o soluzione idroalcolica (per i bambini più piccoli, per evitare rischio di ingestione, è preferibile utilizzo di acqua e sapone). Utile anche la frequente areazione dei locali;
- Controllo della temperatura e presenza di sintomatologia: in questi casi non bisogna recarsi a scuola. La temperatura, che deve essere misurata prima di recarsi a scuola, non deve superare i 37,5 °C associata o meno a sintomi compatibili con infezione da Covid (febbre superiore a 37 °C e/o con sintomi respiratori acuti con tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito caratterizzato da episodi ripetuti accompagnati da malessere, diarrea con tre o più scariche con feci liquide o semiliquide, perdita di gusto ed olfatto in assenza di raffreddore, cefalea intensa).
Si ricorda che soprattutto nei bambini da 0 a 6 anni la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola.
La misurazione della temperatura e la routinaria rilevazione dello stato di salute è una precisa responsabilità della famiglia e costituisce regola fondamentale di convivenza sempre. Per sensibilizzare i genitori è stata prodotta specifica informativa di cui si allega copia. La convivenza con una persona positiva al Covid è motivo di esclusione dalla frequenza scolastica. I conviventi di soggetti positivi debbono osservare un periodo di isolamento domiciliare di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso e la riammissione alla vita in comunità potrà avvenire secondo le indicazioni del Servizio Igiene e Sanità Pubblica che ha disposto l'isolamento domiciliare.
I conviventi di contatti stretti di un caso positivo al Covid non sono soggetti ad isolamento domiciliare.
2. REFERENTI COVID SCUOLA E REFERENTI COVID ASL
Per facilitare gli interventi di sanità pubblica finalizzati a prevenire la diffusione del contagio in ambiente scolastico è necessario che vi siano collegamenti diretti tra Scuola e Servizio Igiene Pubblica.
Questa necessità viene assolta individuando per ogni scuola/plesso un Referente Covid Scuola che si possa rapportare con il Referente Covid ASL del distretto territoriale.
Compiti del referente Covid Scuola sono:
- Collaborare con il referente Covid ASL nella esecuzione della indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti e fornire l'elenco in formato excel (l'elenco deve contenere nome, cognome, C.F., telefono di contatto);
- Disporre la sanificazione straordinaria in caso di sintomatologia rilevata a scuola, sia che riguardi un alunno o un operatore scolastico.
3. RISPOSTA AD EVENTUALI CASI E FOCOLAI COVID IN AMBIENTE SCOLASTICO
In caso di malessere di un alunno durante la presenza a scuola l'alunno deve essere isolato in apposita area e munito di mascherina chirurgica.
Deve essere immediatamente informato il Referente Covid Scuola.
La misurazione della temperatura deve essere eseguita da personale formato e munito di mascherina.
In caso di febbre e/o presenza di sintomi Covid compatibili, si procede a chiamare i genitori che dovranno chiamare tempestivamente il Pediatra o Medico di MG per la valutazione del caso, ivi compresa la possibilità di richiedere la esecuzione di un tampone.
Qualora si tratti di un bambino piccolo o un alunno con difficoltà o che abbia comportamenti che aumentino il rischio di contagio, l'adulto incaricato della misurazione della temperatura e di restare con lui in attesa dei genitori, potrà fare uso di dispositivi addizionali come guanti o visiera. L'area utilizzata per il temporaneo isolamento deve essere oggetto di sanificazione straordinaria e sottoposta ad areazione.
Qualora il tampone sull'alunno allontanato o su alunni controllati in quanto sintomatici a domicilio risulti positivo, il Servizio Igiene Pubblica provvederà ad attivare l'indagine epidemiologica per individuare ed isolare i contatti stretti rapportandosi con il Referente Covid Scuola informando il Dirigente Scolastico. Ogni decisione rispetto ai contatti da porre in isolamento è di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
Eventuali necessità di intraprendere provvedimenti che interessano l'intero plesso scolastico dovranno essere concertate con il Dirigente scolastico.
I contatti di un contatto stretto di un caso non sono soggetti a nessun provvedimento contumaciale.
4. MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA
In caso di sintomatologia riconducibile a Covid, che abbia determinato l'allontanamento di un alunno dalla scuola, il Pediatra o Medico di MG valuta se richiedere la esecuzione di tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni:
- Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la riammissione avverrà solo a seguito di scomparsa dei sintomi e due tamponi con esito negativo eseguiti a distanza di 24 ore. La relativa certificazione per la scuola viene redatta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Tampone negativo: la certificazione per la riammissione a scuola viene redatta dal Pediatra o Medico di MG che attesterà che “il bambini/alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid”.
Nella fascia di età 0-6 anni, in caso di assenza superiore a 3 giorni, determinata da sintomatologia non riconducibile a Covid, il Pediatra o Medico di MG gestirà la situazione come normalmente avviene concordando con le famiglie, in base alla evoluzione del quadro clinico, il rientro a scuola. La riammissione avverrà previa presentazione di autocertificazione dei genitori (si allega informativa e modello).
Analoga autocertificazione nella fascia di età 0 - 6 anni sarà prodotta dai genitori per assenze superiore a 3 giorni non determinate da motivi di salute.