Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 25 marzo 2020
Parti: Automobili Lamborghini e RSU/Fiom-Cgil, Fim-Cisl
Settori: Metalmeccanici, Lamborghini
Fonte: cnel.it


Verbale di accordo sindacale

In data 25 marzo 2020 si sono incontrate, via teleconferenza Skype, la Direzione Aziendale di Automobili Lamborghini spa e la RSU Automobili Lamborghini, assistita dalla Fiom-Cgil Bologna e dalla Fim-Cisl Area Metropolitana Bolognese.

Premesso che:
- Automobili Lamborghini spa, in data 24 marzo 2020, ha comunicato che, per cause riconducibili alla straordinaria situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, intende far ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ex art. 19, Titolo II, Capo I del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
- Alla luce delle misure introdotte dai recenti D.P.C.M. dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché dal "Protocollo" sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali il 14 marzo 2020, rivolte a combattere la diffusione del Covid-19 e a garantire la continuità delle attività produttive in condizioni di sicurezza per i lavoratori, l'Azienda si è trovata nell'indifferibile necessità di sospendere, a far data dal 13 marzo 2020, tutte le attività produttive e tutte le attività correlate, mantenendo la sola continuità lavorativa dei servizi essenziali e indifferibili, utilizzando in via prioritaria e, laddove necessario, lo strumento dello Smart Working.
- In data 25 marzo 2020 si è tenuto l'esame congiunto con la RSU aziendale e le OO.SS., nel corso del quale si è raggiunto l'accordo per gestire "l'emergenza Covid-19" attraverso lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ex art. 19, Titolo II, Capo I del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Tale accordo confermava, tra l'altro, l'anticipo a carico Azienda del trattamento di competenza dell'INPS e la piena maturazione durante i periodi di CIGO dei ratei di TFR, Ferie e PAR, Tredicesima e Quattordicesima mensilità.
- Le Parti, al fine di agevolare e supportare i dipendenti nel presente momento storico eccezionale, avevano già previsto, con accordo sindacale dell'11 marzo 2020, la modifica temporanea di alcuni istituti, come l'anticipo dell'erogazione del premio di risultato 2019, l'ampliamento dei limiti di utilizzo di Ferie e PAR e una particolare disciplina per i periodi di malattia occorsi in tale frangente
Tutto ciò premesso, Si prevede che gli istituti definiti nel presente Accordo siano disciplinati come segue:

1. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per "emergenza Covid-19"
Sulla base di quanto condiviso dalle Parti, si è proceduto a far data dal 13 marzo 2020, a sospendere fino ad un massimo di n. 1.774 dipendenti.
Le Parti convengono che, in aggiunta al trattamento di CIGO di competenza INPS, l’Azienda erogherà un importo lordo giornaliero pari a euro 10,00 (dieci/00), uguale per tutte le categorie di dipendenti, per ogni giorno di permanenza in CIGO del singolo dipendente.

2. Istituti di utilizzo prioritario rispetto al trattamento di integrazione salariale
Durante i periodi di sospensione dell'attività lavorativa, il personale dipendente, prima di accedere al trattamento di integrazione salariale di CIGO, per le giornate nelle quali non saranno espressamente comandati al lavoro o utilizzate le forme di flessibilizzazione negativa di cui al paragrafo 4., fruirà, in via prioritaria:
a) delle ore di Ferie residue al 31/12/2019, fino a relativo esaurimento;
b) delle ore di PAR residue al 31/12/2019, fino a relativo esaurimento, ma fermo restando un residuo garantito di 60 ore, salvo specifica richiesta da parte del lavoratore che potrà utilizzarle a ulteriore parziale copertura del periodo di CIGO.
Solo a fronte della mancata disponibilità di tali istituti, in luogo dell'integrazione salariale di CIGO, ai dipendenti è data la possibilità di giustificare le ore/giornate oggetto di chiusura con gli ulteriori istituti di seguito riportati, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate:
• Ferie/PAR maturande a partire dall'anno 2020. A tale proposito l'Azienda conferma, come previsto dall'accordo dell'11 marzo 2020, che non provvederà a nessuna decurtazione economica a carico dei dipendenti che, al 31 dicembre 2020, abbiano un residuo negativo nel contatore unico di Ferie/PAR, fino ad un massimo di -80 ore.
• Permessi speciali (conversione della Tredicesima mensilità) previsti al punto 7. del contratto integrativo del 16 luglio 2018. Le Parti concordano che, con riferimento a tali permessi, eccezionalmente per il periodo di emergenza epidemiologica, la conversione non sarà subordinata ai requisiti di residuo ferie/PAR degli anni precedenti.

3. Smart Working
Fermi restando gli attuali processi autorizzativi del giustificativo tramite SAP HR, le Parti convengono che, in modifica temporanea alle normative e agli accordi aziendali, sarà consentita la fruizione di tale istituto anche oltre il limite delle 24 giornate all'anno, nonché l'utilizzo dello strumento su base oraria, con un minimo di mezza giornata. Le Parti confermano che, al termine del periodo di emergenza epidemiologica, tornerà in vigore quanto previsto dalla normativa aziendale di riferimento.
Le Parti concordano, inoltre, che - eccezionalmente durante il periodo di emergenza Covid-19 - sarà possibile cumulare nell'arco della medesima giornata il giustificativo di Smart Working con le causali di assenza di seguito elencate: cassa integrazione, Ferie/PAR, permessi ex Legge 104/92, congedi parentali, permessi per allattamento.
Resta esclusa la cumulabilità con tutte le altre causali.

4. Istituti di flessibilizzazione
Le Parti concordano, a partire dal mese di Marzo 2020, sulla possibilità di alternare il ricorso alla CIGO con l'attivazione collettiva, in determinate giornate e a seguito di confronto con la RSU Aziendale, dei giustificativi di seguito riportati per le diverse fasce di popolazione aziendale.
Le Parti si dichiarano sin d'ora disponibili, sulla base dell’evoluzione della situazione contingente, a rivedere tali istituti al fine di estenderne ulteriormente l'utilizzo, in coerenza con le disposizioni del vigente CCNL e degli accordi integrativi aziendali.
4.1 Flessibilità negativa (per i lavoratori diretti e indiretti connessi con la produzione)
Si conferma la possibilità, con riferimento all’istituto della flessibilità (c.d. orario plurisettimanale), di utilizzare l'attuale monte di 80 ore annue, come disciplinato - da ultimo - dal contratto integrativo del 26 luglio 2019.
4.2 Banca ore negativa (per gli impiegati con profilo a straordinario non connessi con la produzione)
Le Parti concordano che, eccezionalmente per l'anno 2020 e in modifica a quanto disciplinato relativamente all'istituto della banca ore per il personale con profilo a straordinario, sia prevista per gli impiegati (che non hanno accesso all'istituto della flessibilità negativa) l'apertura automatica e la fruizione con un approccio collettivo da parte dell’Azienda, fino a un massimo di 80 ore negative di banca ore da recuperare entro l'anno o con le diverse modalità che potranno essere valutate alla ripresa delle attività.
4.3 Forfait negativo (per gli impiegati/quadri a forfait)
Le Parti concordano che, eccezionalmente per l'anno 2020, verrà rimosso il vincolo alla fruizione delle ore forfait su base trimestrale.
Conseguentemente, le ore forfait accumulate nel corso del 2020 potranno essere fruite entro il 31/12/2020 e, qualora non fruite entro tale data, verranno azzerate.
Si concorda inoltre che, esclusivamente per l'anno 2020, l'Azienda potrà utilizzare con un approccio collettivo, un ammontare di ore di forfait negativo fino ad un massimo di 80 ore, da recuperare entro l'anno o con le diverse modalità che potranno essere valutate alla ripresa delle attività.

5. Formazione
A decorrere dal mese di aprile 2020 e durante le giornate di chiusura coperte dall'istituto della CIGO, l'Azienda metterà a disposizione con modalità e-learning e con le specifiche che saranno successivamente comunicate, fino a un massimo di 12 ore al mese (anche frazionate) di formazione per i dipendenti che abbiano un residuo di Ferie maturato al 31/12/2019 pari o inferiore a 0 e un residuo di PAR come previsto al punto 2., lett. b) del presente accordo.
Per il mese di marzo sarà previsto, con i medesimi criteri e modalità, un ammontare massimo di 4 ore di formazione

6. Comitato Paritetico Protocollo Covid-19 del 14 marzo 2020
In coerenza con la disciplina del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", è stato costituito, in data 17 marzo 2020, il Comitato previsto dall'art.13.
Le Parti sottolineano l’importanza delle funzioni di tale organo, già riunitosi in data 23 marzo 2020, nella prospettiva di una ripresa in massima sicurezza delle attività produttive e in continuità con le attività già svolte in questo campo dagli organi paritetici previsti dalla contrattazione aziendale.