Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 14 luglio 2020
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Bologna
Fonte: uiltucsemiliaromagna.it


Accordo territoriale straordinario per il sostegno al reddito nel terziario nell'area metropolitana bolognese

 

Il giorno 14 luglio 2020, in Bologna, tra Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Bologna […] e la Filcams Cgil Bologna […], la Fisascat Cisl Area Metropolitana Bologna […], la Uiltucs Emilia Romagna […]

Premesso che
a) I provvedimenti nazionali e regionali legati alle ripercussioni indotte dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica hanno comportato e continuano a comportare ricadute negative sulle attività economiche del territorio;
b) Ciò ha determinato e potrà determinare di conseguenza anche la necessità dei lavoratori di assentarsi per indotte necessità genitoriali;
c) il mantenimento dell'occupazione e la salvaguardia delle aziende è la finalità che le Parti sociali hanno sempre posto a fondamento degli accordi sul sostegno al reddito già sottoscritti;
d) le parti, il 3 Marzo e il 1 aprile 2020, hanno sottoscritto accordi straordinari quali primi strumenti di sostegno ai lavoratori ed alle imprese nella prima fase di contenimento del contagio da COVID-19;
e) Le parti si sono incontrate al fine di effettuare una verifica sugli effetti dei precedenti accordi e dare seguito all'accordo nazionale;
f) le Parti, pertanto, intendono confermare ed ampliare i provvedimenti straordinari ed immediati a supporto dei lavoratori e delle imprese aderenti ad Ebiterbo in subordine all'emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in tema di ammortizzatori pubblici;
premesso altresì che
i. nelle date del 18 e del 26 maggio 2020 tra le parti sociali a livello nazionale sono stati sottoscritti rispettivamente un Accordo quadro per il contenimento del contagio da COVID ed un accordo per la bilateralità del terziario distribuzione e servizi nell'emergenza sanitaria Covid che prevede il cofinanziamento di specifiche misure adottate dagli enti bilaterali territoriali;
ii. l'accordo nazionale è stato poi recepito da EBINTER, il quale in data 11 giugno 2020 ha emanato un apposito regolamento;
iii. le parti in epigrafe intendono dar corso a quanto definito a livello nazionale recependo anche livello locale per l'area metropolitana bolognese tutti gli accordi che, a vario titolo, incentivano e/o agevolano intese per l'introduzione ed il rafforzamento di forme diffuse di Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Contrattuale Territoriale, dando al contempo risposte concrete ai lavoratori e alle aziende colpiti fortemente dall'emergenza epidemiologica;
Tutto ciò premesso con espresso riferimento alle aziende operanti nell'Area Metropolitana di Bologna, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/07/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale e che abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, le Parti convengono che, a decorrere dal 24 febbraio 2020, fino al raggiungimento dell'effettiva operatività degli ammortizzatori pubblici, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, siano previste le seguenti prestazioni straordinarie di sostegno al reddito e di welfare a carico di Ebiterbo compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziate.

A) Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito
1- Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica
Nelle aziende che non abbiano accesso al FIS o che abbiano esaurito il suo utilizzo e non abbiano diritto ad ammortizzatori sociali ovvero ne abbiano esaurito l'utilizzo, in alternativa alle misure di FSR già previste dalla bilateralità, qualora le misure di contrasto al contagio da coronavirus (COVID-19) decise dalle autorità, oppure le conseguenze sul piano economico determinate dalla ridotta circolazione dei cittadini e dei turisti, determinino la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si potrà procedere tramite accordo sindacale alle seguenti prestazioni in alternativa tra loro:
a) Temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
La temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore ai minimi settimanali previsti dall'art. 82 del CCNL) e per un massimo di 30 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico durante il periodo di riduzione dell'orario e a non attivare nuove prestazioni di lavoro somministrato dalla data odierna. In tal caso, Ebiterbo erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50 % della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.
b) Sospensione dell'attività lavorativa.
In caso di sospensione dell'attività lavorativa Ebiterbo erogherà un contributo pari al 60 % della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo massimo 30, nei limiti dei fondi a tal fine destinati. Il periodo massimo può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per il perdurare delle condizioni che hanno determinato la sospensione o se le ordinanze istituzionali dovessero prevedere la chiusura di determinate e specifiche attività.
Il contributo è riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al termine pattuito in forza al momento dell'evento e che non abbiano altri eventi sospensivi in corso della prestazione lavorativa (ad es. malattia/aspettativa/congedi, ecc.).
Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.
Relativamente alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) i ratei continueranno a maturare per intero e resteranno a carico aziendale.

2- Contributo Straordinario per la Serenità Abitativa.
Dal 1° marzo 2020, considerata l'elevata platea coinvolta dall'emergenza, sono sospese le modalità ordinarie di sostegno al reddito previste per il contributo in oggetto di cui all'accordo territoriale del 27/03/2017 punto 1.2). Le stesse vengono sostituite in base a quanto concordato nel presente accordo straordinario.
Al lavoratore dipendente da azienda aderente ad Ebiterbo, titolare di mutuo prima casa o locatore di un immobile di residenza o in cui è domiciliato quale lavoratore fuorisede con residenza oltre 50 km dal luogo di lavoro, nel caso in cui l'applicazione degli ammortizzatori adottati come misura di contenimento del contagio da COVID-19, compresi quelli emanati in subordine da Ebiterbo determini una sostanziale riduzione dell'orario di lavoro, verrà corrisposto un contributo forfettario mensile lordo, mirato alla serenità abitativa dei lavoratori nei momenti di perdita salariale, nei limiti di spesa stanziata a tale titolo da Ebiterbo, nei seguenti valori e condizioni:
a) Massimo 150€ mensili per riduzione della retribuzione mensile tra il 40% ed il 60%;
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b) Massimo 200€ mensili per riduzione della retribuzione mensile maggiore del 60% e fino all'80%
c) Massimo 250€ mensili per riduzione della retribuzione mensile maggiore del 80% e fino all'100% Tali contributi saranno erogati nella misura massima del 50% della rata del mutuo o dell'affitto, ulteriormente ridotta del 50% in caso di co-intestazione dei medesimi contratti,
Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.
Tale contributo ha natura straordinaria e sarà riconosciuto per un massimo di 3 mesi per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre 2020.

3- Contributo Solidaristico
Ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 Febbraio 2020 o comunque da quando il territorio è stato interessato dai diversi DPCM, che abbiano subito una sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica nel periodo dal 01 marzo 2020 al 31 maggio 2020 e che hanno avuto accesso alle prestazioni per causale COVID 19 di Assegno Ordinario riconosciute dal Fondi di Integrazione Salariale (FIS), CIGO, nonché CIG in deroga, verrà erogato un contributo.
100 euro nel caso di sospensione/ riduzione mensile fino al 33%
150 euro nel caso di sospensione/ riduzione mensile maggiore del 33% e fino al 66%
200 euro in caso di sospensione/riduzione mensile oltre il 66%
Alla domanda deve essere allegata la busta paga del mese di riferimento dalla quale si possano ricavare le ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 2019
Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale, parimenti sarà assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l'ammortizzatore sociale nel mese di riferimento specifico.

B) Interventi straordinari di Welfare
1- Assistenza genitoriale al figlio minore

Ai lavoratori assoggettati alla prestazione lavorativa ovvero che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorative dovute ad applicazioni di ammortizzatori sociali, che hanno la necessità di assentarsi dal lavoro, per occuparsi del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso, a seguito della chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado e che non abbiano residui di ferie e permessi retribuiti maturati e residui al 31/12/2019, verrà erogato un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo ulteriore, rispetto a quanto già disposto dai precedenti accordi straordinari di marzo e aprile, pari a 30 giorni lavorativi, da usufruire dal 1 luglio al 15 settembre 2020.
Potranno accedere a tale prestazione i lavoratori che si troveranno nelle seguenti condizioni:
Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età superiore a 12 anni e comunque entro i 14 anni compiuti nell'anno in corso, che abbiamo richiesto il congedo straordinario INPS non indennizzato come previsto dal decreto del 17 marzo 2020, n. 18 o che lo abbiano esaurito.
Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età fino ai 12 anni che abbiano esaurito il periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS di cui al decreto del 17 marzo 2020, n. 18 o di provvedimenti successivi, e abbiano necessità di un ulteriore periodo di astensione per cura del figlio.
Tale importo sarà corrisposto tramite azienda ai lavoratori.
Il contributo di cui al presente articolo non potrà essere cumulato con eventuale richiesta, per il medesimo periodo, di contributo per iscrizione ai centri estivi,

C) Misure di rafforzamento della prevenzione
In via straordinaria e temporanea, in presenza di iniziative adottate in applicazione del ‘'Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covidl9 negli ambienti di lavoro"; potranno prevedersi altresì contributi bilaterali volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei Protocolli e dei suddetti accordi.
Il contributo Ebiterbo, non inferiore alla quota di finanziamento aggiuntivo disposta da EBINTER (accordo 26/05/2020, art. 1 lettera c), sarà erogato in favore:
1- delle spese aziendali, elencate nell'Allegato 2)
Il contributo di cui al presente punto sarà erogato alle aziende che ne faranno richiesta, operanti nell'Area Metropolitana di Bologna, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/07/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in siano in regola con il versamento dei contributi previsti per Ebiterbo.
Per accedere a tale contributo le aziende dovranno presentare la documentazione allegata al presente accordo:
a) Presentazione e rendicontazione delle fatture di pagamento delle spese sostenute;
b) Presentazione della documentazione necessaria ad evidenziare precedenti ed attuali buone prassi promozionali e comunicative da cui emergano azioni in favore dei lavoratori tese a favorire la conoscenza e l'utilizzo dell'Ente Bilaterale;
c) Tramite l'accordo di cui alla bozza di cui all'allegato 3, si dichiarino disponibili al confronto con la parte sindacale nei casi in cui si manifestassero situazioni di crisi al fine del mantenimento occupazionale anche in momenti di contrazione economica;
d) convengono che le OOSS, su loro richiesta, possano tenere, anche in presenza dell'Azienda o di suoi rappresentanti, un incontro Informativo con i lavoratori presso l'Azienda stessa sul Protocollo sulla sicurezza sul lavoro e sulla costituzione del comitato per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Saranno ammesse a contribuzione le spese aziendali, elencate nell'Allegato 2), per un importo pari al 40% e comunque non superiore ai 500 euro al netto dell'IVA della spesa complessiva sostenuta e debitamente documentata. Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti non si applica il parametro percentuale fino a 200 euro della spesa complessiva ammissibile al contributo Ebiterbo. Tali spese devono essere sostenute dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020,
2- delle spese di gestione ed operative del Comitato Territoriale, elencate nell'Allegato 2)
Le spese sostenute dalla costituzione del Comitato Territoriale e per il relativo funzionamento, debitamente rendicontate ad EBITERBO, saranno sostenute fino ad esaurimento del fondo nell'anno 2020, salvo scioglimento anticipato per aver esaurito i propri ruoli.

D) Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, sarà previsto per tutte le aziende aderenti ad Ebiterbo da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL, Per l'accesso dei lavoratori alle prestazioni di Welfare di cui al presente accordo, si fa riferimento al Regolamento Generale di Ebiterbo che prevede almeno 3 mesi dì adesione all'Ente o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.
2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebiterbo. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo.
3. Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare II contributo, a carico dell'azienda, ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,30% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebiterbo.
4. Per quanto attiene le prestazioni di cui al punto A) punti 2) e 3) "interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito" ogni lavoratore potrà richiedere, nella somma delle due prestazioni un importo massimo totale di euro 900 (novecento).
5.1 contributi di cui al punto C) saranno erogati alle aziende che formalizzeranno la dichiarazione di non aver percepito per tale titolo un importo corrispondenti da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue-non coperte dalle fonti suddette.
Il presente accordo integra gli Accordi Straordinari in materia di mantenimento occupazionale e sostegno al reddito sottoscritto il 3 Marzo 2020 e l’aprile 2020.
Il presente accordo verrà trasmesso a Ebiterbo per il suo recepimento e per la sua applicazione. Il Consiglio Direttivo di Ebiterbo stabilirà la misura delle risorse disponibili destinate alla sua applicazione e predisporrà il relativo regolamento.
A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti il presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.
Le Parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo.
Il presente accordo verrà trasmesso a Ebiterbo per il suo recepimento e per la sua applicazione. Il Consiglio Direttivo di Ebiterbo stabilirà la misura delle risorse disponibili destinate alla sua applicazione

Allegato 1)



Allegato 2) Contributo per rafforzare la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro
1) Spese aziendali
Alle aziende di cui alla lettera C), punto 1) aderenti a Ebiterbo ed in regola all’adesione di Ebiterbo che ne facciano domanda allegando la relativa fattura, le saranno rimborsate una quota delle spese finalizzate a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi del 24 aprile 2020 e 26 maggio 2020.
Potranno essere oggetto di rimborso le spese sostenute per la prevenzione da contagio da COVID attuata sul luogo di lavoro:
- Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1.FFP2, FFP3
- Guanti di lattice in vinile e in nitrite
- Dispositivi per protezione oculare
- Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea
- Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
- Barriere antibatteriche
- Dispositivi conta persone per contingentare o bloccare l'accesso al raggiungimento di determinate soglie
- formazione COVID aggiuntiva alla formazione obbligatoria ex D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- altro rientrante nei materiali straordinari per contrastare il Covid che non sia classificabile bene strumentale ordinario aziendale
2) Spese per il comitato
Al comitato territoriale sono riconosciute, per i costi gestionali e per sostenere i costi relativi alle attività da svolgere per contrastare il contagio da COVID nei luoghi di lavoro le seguenti spese:
- per ricerche, studi e seminari aperti
- aggiornamenti componenti, RLST e parti sociali;
- divulgazione delle informazioni;
- rimborso convocazioni componenti, riunioni con RLST e PS, valutazione di conformità;
- ricorso a consulenze tecnico scientifiche;
- favorire percorsi formativi per aziende e lavoratori;
- altro rientrante nei costi straordinari finalizzati a contrastare il Covid nei luoghi di lavoro.

Allegato 3)


Allegato 4)